Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2025, proposto da
MO AS, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Serusi, con domicilio eletto presso lo studio UE IE in Cagliari, via Logudoro 3/B;
per l’annullamento, previe misure cautelari,
- della determinazione conclusiva del procedimento unico SUAPE n. 18 del 8 gennaio 2025, assunta dal funzionario delegato del Comune di Olbia;
- della nota/parere resa dal Servizio edilizia privata del Comune di Olbia in data 30 dicembre 2024, recepita per relationem nel citato provvedimento conclusivo;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Olbia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. SI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Il signor MO AS è proprietario di un fondo, avente destinazione agricola, sito nel Comune di Olbia (Località Spirito Santo) e censito catastalmente al foglio 54, mappale 170.
Il fondo è compreso in una vasta area sottoposta a vincolo paesaggistico panoramico ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1965 ed è, altresì, localizzato ad una distanza superiore ai 3 chilometri dalla battigia, oltre che esternamente al vincolo della c.d. “fascia costiera” introdotto con il piano paesaggistico regionale (PPR).
Al fine di attuare interventi di miglioramento fondiario, il signor AS, per il tramite del proprio tecnico, presentava allo sportello unico per le attività produttive e l’edilizia (SUAPE) una dichiarazione unica autocertificativa (DUA) volta ad ottenere i prescritti titoli per la realizzazione di un manufatto funzionale allo svolgimento dell’attività agricola.
In particolare, il progetto prevedeva un vano per il ricovero di mezzi agricoli (nel piano interrato) e due locali deposito per prodotti e sementi (al piano terra).
La stretta connessione tra il manufatto e l’attività agricola veniva comprovata tramite la relazione agronomica depositata a corredo della domanda.
Presentata la DUA, il responsabile del procedimento SUAPE, con nota del 7 novembre 2024, indiceva una conferenza di servizi asincrona, ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, fissando i termini di rito. Nell’ambito di tale conferenza di servizi, si assumeva per silentium l’autorizzazione paesaggistica, in conseguenza dei pareri favorevoli della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio e del Servizio tutela del paesaggio del Comune di Olbia
Tuttavia il Servizio edilizia privata comunale esprimeva - con nota del 30 dicembre 2024 - parere negativo, ritenendo che l’intervento in esame fosse in contrasto con l’art. 83 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR.
Tale ritenuto contrasto veniva così, testualmente, motivato:
“Considerato che l'articolo 83 "Nuclei e case sparse nell'agro. Prescrizioni" delle NTA del PPR, detta norme di salvaguardia, operanti fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR, espressamente disciplinando le attività consentite a seconda che gli istanti siano o meno imprenditori agricoli e aziende che svolgono effettiva e prevalente attività agricola.
Ai primi è riconosciuta la possibilità, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, di realizzare nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola, limitatamente, peraltro, alle opere indispensabili alla conduzione del fondo ed alle attrezzature necessarie per le attività aziendali. In tali casi trovano applicazione le prescrizioni contenute nelle Direttive di cui al D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, e il Comune è tenuto a verificare, oltre alla ricorrenza dei requisiti soggettivi, la stretta connessione tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo. Agli stessi soggetti è, inoltre, consentita la realizzazione di edifici a destinazione residenziale, nel rispetto degli ulteriori limiti nella stessa norma indicati. L’articolo 83, comma 1, lettera a), delle NTA del PPR, prescrive, in merito ai requisiti soggettivi del richiedente il titolo edilizio per l'edificazione in zona agricola, la qualifica di "imprenditori agricoli e aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola". Con la circolare esplicativa n. 550/GAB del 23.11.2006, è stato precisato che il riferimento è al decreto legislativo n. 99 del 2004, contenente all'articolo 1, la definizione di imprenditore agricolo professionale.
L'imprenditore agricolo professionale è, come detto, definito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 come "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro ( ... )". Ai fini dell'accertamento della qualifica di IAP si rimanda al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1102/Dec A/32 del 09.05.2008.
In relazione all’applicazione dell’articolo 1 della L.R. 1/2021 (ex art. 26 L.R. 8/2015) si segnala che la Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 29 novembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale, n. 5 del 2 febbraio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 nelle parti in cui “sancisce la prevalenza delle disposizioni della medesima legge regionale (…) sulle prescrizioni del piano paesaggistico regionale”.
Si precisa che tale dissenso non è superabile ai sensi dell’art. 37 comma 8 lett. B della L.R. 24/2016. 4 10 ”.
La nota assunta dall’Ufficio edilizia privata è stata ritenuta prevalente e così, in data 8 gennaio 2025, veniva emessa la determinazione negativa del procedimento unico SUAPE n. 18 in questa sede impugnata.
Nell’assunto del ricorrente tale provvedimento, unitamente al presupposto parere negativo, sarebbe tuttavia illegittimo per i seguenti motivi:
1) falsa applicazione dell’art. 83, delle NTA del PPR - eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria - omessa motivazione: in quanto dalla lettura del provvedimento non sarebbero evincibili gli specifici profili di contrasto con l’art. 83 delle NTA del PPR che impedirebbero l’accoglimento dell’istanza, atteso che il parere negativo assunto dal servizio edilizia privata si limiterebbe a parafrasare il contenuto della norma richiamata.
In realtà, secondo il ricorrente, poiché il manufatto oggetto della DUA non rappresenterebbe certamente un edificio ad uso abitativo, la disposizione verrebbe rispettata - sia sotto l’aspetto formale che sotto l’aspetto sostanziale - in relazione al nesso di strumentalità intercorrente fra l’edificio e lo svolgimento dell’attività agricola all’interno del fondo. Per contro, nessuna istruttoria sarebbe stata compiuta per negare in concreto la sussistenza della evidenziata stretta connessione funzionale, con conseguente violazione dell’onere motivazionale di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 delle NTA del PPR - falsa applicazione dell’art. 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 - disapplicazione della circolare n. 550/gab del 23 novembre 2006 resa dalla regione autonoma della Sardegna (Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica): in quanto il provvedimento impugnato si limiterebbe a riportare la disciplina ritenuta applicabile senza riferirsi al caso concreto, dal momento che non contesterebbe - in via espressa - che l’odierno ricorrente sia carente del requisito soggettivo, integrando anche sotto questo profilo un’omessa motivazione. In ogni caso il requisito dell’imprenditore agricolo professionale, disciplinata dall’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, potrebbe essere richiesto solo in relazione a fabbricati per fini residenziali da collocare nella fascia di 1.000 metri dalla battigia, come previsto dall’art. 26, l.r. 8/2015, mentre nel caso di specie di tratta di un manufatto che non presenta pacificamente tale destinazione e da realizzarsi ben oltre tale fascia costiera (cfr: Decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione autonoma della Sardegna n. 1102/Dec A/32 del 9 maggio 2008).
In ogni caso, le circolari non potrebbero, in alcun modo, essere fonte di attribuzione del potere amministrativo, né potrebbero imporre prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla fonte normativa a monte poiché esse, come anticipato, non rappresentano atti normativi e come tali sono insuscettibili di innovare il nostro ordinamento, sicché la richiamata circolare n. 550/GAB del 23 novembre 2006 andrebbe comunque disapplicata dal giudice amministrativo.
In particolare, infatti, nel caso di specie, l’atto interpretativo non si limiterebbe a specificare un elemento presente nella fonte regolamentare a monte (art. 83 delle NTA del PPR) ma aggiungerebbe (illegittimamente) una prescrizione del tutto nuova relativamente alla necessità che colui il quale intenda edificare un manufatto ad uso agricolo strumentale al miglioramento del proprio fondo debba anche rivestire la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 26, l.r. 8/2015: in quanto le direttive sulle zone agricole (decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228), richiamate dall’art. 26, c. 1, l.r. 8/2015, ben consentirebbero la realizzazione di manufatti rurali;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. 42/2004 - eccesso di potere per sviamento - incompetenza: in quanto il Servizio edilizia privata del Comune di Olbia, nel ravvisare un contrasto con l’art. 83, NTA del PPR e art. 1, c. 1, l.r. 1/2021, avrebbe ritenuto che il lotto, sul quale avrebbe dovuto essere edificato il fabbricato, sia localizzato all’interno della fascia costiera del PPR, esulando dai profili prettamente urbanistico-edilizi e invadendo la sfera di competenza riservata alle Autorità preposte alla tutela paesaggistica.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Olbia che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025 l’esame dell’istanza cautelare è stato riunito al merito.
In vista dell’udienza di trattazione il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle già rassegnate conclusioni di accoglimento.
Alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Premesso:
- che ai sensi dell’art. 4, c. 4 delle NTA del PPR “ Le disposizioni del piano paesaggistico sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero di cui all’art. 14 ”;
- che l’intervento in oggetto ricade nell’Ambito di paesaggio costiero nn. 17 e 18 del “Golfo di Olbia” individuati dal predetto art. 14;
- che, pertanto, il lotto sul quale il ricorrente vuole realizzare il fabbricato per cui è causa ricade senz’altro nel campo di applicazione del PPR ancorché esterno al vincolo della c.d. “fascia costiera”,
il Collegio osserva quanto segue.
Il primo motivo non merita accoglimento.
Il signor AS incentra la sua censura sul rilievo che l’amministrazione comunale avrebbe omesso ogni verifica in ordine all’accertamento della stretta connessione tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo, circostanza che invero sarebbe stata ampiamente dimostrata dalla documentazione versata a corredo della DUA.
Dette argomentazioni non sono decisive, non costituendo questa la ragione del provvedimento interdittivo adottato dall’amministrazione comunale che, a ben vedere, non ha contestato la sussistenza dell’anzidetta connessione funzionale del fabbricato argomentando che l’edificio avrebbe destinazione residenziale ma, piuttosto, l’inosservanza, sotto altri profili, della disciplina dettata dall’art. 83 delle NTA del PPR.
Quest’ultima disposizione reca testualmente quanto segue:
“ 1. I Comuni fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R., si conformano alle seguenti prescrizioni:
a) per gli imprenditori agricoli e le aziende che svolgono effettiva e prevalente attività agricola, fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola è consentita per le opere indispensabili alla conduzione del fondo ed alle attrezzature necessarie per le attività aziendali secondo le prescrizioni contenute nelle Direttive di cui al D.P.G.R. 3 agosto 1994, n.228, previa attenta verifica della stretta connessione tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo. Per gli edifici ad uso abitativo connessi a tali interventi il lotto minimo richiesto per unità abitativa è pari a tre ettari per gli imprenditori agricoli e le aziende che esercitano attività aziendali a carattere intensivo; per l’esercizio di attività a carattere estensivo il lotto minimo è pari a cinque ettari. Tali edifici dovranno essere localizzati all’esterno della fascia costiera, salvo venga dimostrata l’indispensabile esigenza della residenza per la conduzione dell’attività agricola esercitata; in tal caso anche in relazione alla valutazione della configurazione architettonica e dimensionale degli edifici, si applicano le procedure di cui all’art. 15, comma 4, attraverso lo strumento dell’intesa previsto dall’articolo 11, punto c);
b) per tutti i rimanenti casi è consentita l’edificazione di strutture di appoggio non residenziali per una superficie coperta non superiore ai 30 mq., per fondi da 3 fino a 10 ettari, raddoppiabili fino a 60 mq per superfici superiori a 10 ettari, comunque per volumetrie non superiori rispettivamente a 90 e 180 mc;
c) il dimensionamento degli edifici deve essere effettuato sulla base della superficie del fondo interessato dal piano aziendale, fermo restando che non è possibile utilizzare corpi aziendali separati per raggiungere la superficie minima prescritta né edificare in colline o alture del fondo, evitando comunque, per quanto possibile, qualsiasi sbancamento. I progetti di intervento devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e non determinare interferenze visive negative rispetto a beni naturali o culturali esistenti nell’intorno; d) i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l’intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle falde dei tetti, all’utilizzo dei materiali di facciata e di copertura.
2. Per gli edifici esistenti che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti sono consentite soltanto operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di volume e di unità abitative, ed interventi orientati all’adeguamento tipologico secondo le disposizioni di cui ai precedenti punti c) e d).
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lett a), all’atto del rilascio della concessione il responsabile comunale del procedimento deve accertare il possesso dei requisiti soggettivi dell’azienda o dell’imprenditore agricolo richiedente.
4. La destinazione d’uso degli eventuali edifici residenziali è da considerarsi strettamente correlata con le attività effettive e prevalenti di carattere agricolo e zootecnico, cessate le quali il soggetto titolare è tenuto a corrispondere per intero i contributi degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione relativi al volume residenziale.
5. Per i manufatti esistenti non più necessari alla conduzione agricola del fondo il piano urbanistico può consentire la modifica di destinazione d’uso senza incrementi volumetrici, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, orientata alla utilizzazione dei manufatti stessi per interventi di turismo rurale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 12 agosto 1998, n. 27.
6. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti devono essere recepite negli strumenti urbanistici.
7. Dal momento dell’adozione del P.P.R. e fino alla sua approvazione, si applica l’articolo unico della Legge 1902/1952 e succ. mod. e integr., in riferimento al rilascio dei titoli abilitativi in contrasto con le disposizioni del presente articolo ”.
In sostanza, per quanto qui rileva, tale disposizione distingue chiaramente tra:
a) imprenditori agricoli e aziende che svolgono effettiva e prevalente attività agricola, ai quali è consentita la costruzione di nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola per le opere indispensabili alla conduzione del fondo, nonché la realizzazione di edifici ad uso abitativo, purché il richiedente abbia un lotto minimo di tre ettari nel caso di produzioni a carattere intensivo e di cinque ettari nei casi di produzioni a carattere estensivo, da collocarsi all'esterno della fascia costiera, salvo venga dimostrata l'indispensabile esigenza della residenza per la conduzione dell'attività agricola esercitata;
b) tutti gli altri soggetti, per i quali è consentita unicamente l’edificazione di strutture di appoggio non residenziali di superficie coperta non superiore ai 30 metri quadrati (con volume non superiore a 90 metri cubi) per fondi da 3 fino a 10 ettari, e di superficie coperta non superiore a 60 metri quadrati (con volume non superiore a 180 metri cubi) per superfici superiori a 10 ettari.
Nel caso di specie, il ricorrente non possiede la qualifica di imprenditore agricolo professionale come definita dal d.lgs. 99/2004, né ricorrono i requisiti di azienda che svolge effettiva e prevalente attività agricola.
Pertanto, difettando detti requisiti, come correttamente ritenuto con il provvedimento impugnato, il signor AS non può beneficiare della disciplina di cui alla lett. a) dell’art. 83 delle NTA del PPR, né per quanto riguarda la realizzazione di edifici ad uso agricolo, né tantomeno (ma non è oggetto di causa) per edifici ad uso abitativo.
Invero, l’art. 83 delle NTA del PPR, avendo natura transitoria fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR, deve essere interpretato restrittivamente nel senso di ammettere esclusivamente le opere strettamente necessarie all’attività agricola principale.
Orbene, il progetto presentato dal ricorrente prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso agricolo, su due livelli di cui uno interrato, della superficie coperta pari a 129,60 metri quadrati per un volume complessivo pari a 330,48 metri cubi, in un lotto di terreno avente superficie di soli metri quadrati 14.776,00
Stante quanto sopra, lo stesso non ha dunque titolo neppure ai sensi della lettera b) dell’art. 83 delle NTA del PPR citato, il cui limite dimensionale di 30 metri quadrati dallo stesso previsto per la realizzazione di strutture di appoggio non residenziali si applica proprio ai soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo (T.A.R. Sardegna, n. 652/ 2015). E ciò a prescindere da quanto precisato nella circolare 550/GAB del 23 novembre 2006, parimenti richiamata nel provvedimento impugnato, che il ricorrente assume essere illegittima con il secondo motivo, non avendo in realtà quest’ultima l’effetto innovativo paventato dal ricorrente.
Risulta invero non condivisibile l’affermazione secondo la quale il requisito di imprenditore agricolo professionale, disciplinata dall’art. 1, d.lgs. 99/2004, possa essere richiesto solo in relazione a fabbricati per fini residenziali da collocare nella fascia di 1.000 metri dalla battigia, come previsto dall’art. 26, c. 2, l.r. 8/2015 (“ il requisito dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), disciplinata dall’art. 1, d.lgs. 99/2004, possa essere richiesto solo in relazione a fabbricati per fini residenziali da collocare nella fascia di 1000 mt dalla battigia, come previsto dall’art. 26 , l.r. 8/2015 ”) potendosene prescindere in caso di edificazioni connesse all’agricoltura, trattandosi di disposizione affatto incidente sui requisiti soggettivi richiesti dall’art. 83.
Difettano, dunque i parametri di cui alla lett. b) che sui fondi di estensione da 3 a 10 ettari (quello di proprietà del ricorrente è invece di metri quadrati 14.776,00) consente solamente la possibilità di realizzare dei locali di appoggio non residenziali di superficie massima di 30,00 metri quadrati.
Con la terza censura il signor AS lamenta la l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione ( sub specie di mancata applicazione) dell’art. 26, l.r. 8/2015.
Premesso che, come evidenziato dal ricorrente, l’art. 1, l.r. 1/2021, che ha novellato l’art. 26 della legge regionale n. 8/2015, non è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022, da tale rilievo non discendono comunque le conseguenze auspicate dal signor AS.
La menzionata decisione è infatti addivenuta alla conclusione della non declaratoria dell’illegittimità costituzionale della norma nel rilievo che “ La disciplina impugnata (n.d.r. l’art. 1) non reca alcuna deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale e, pertanto, può e deve essere interpretata in termini compatibili con le minuziose prescrizioni di tutela che tale piano detta in merito alle zone agricole ”, mentre ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 nelle parti in cui “ sancisce la prevalenza delle disposizioni della medesima legge regionale (…) sulle prescrizioni del piano paesaggistico regionale ”.
Conseguentemente tale disposizione non giova nel senso di ritenere introdotto nel nostro ordinamento una deroga in punto di requisiti soggettivi per l’edificazione nelle zone agricole.
Dirimente in tal senso è - del resto - l’art. 30 della legge regionale n. 18/2025, rubricato “Interpretazione autentica”, per il quale:
“ Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per lasemplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per ilmiglioramento del patrimonio edilizio), e successive modifiche ed integrazioni, in conformitàalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 28 gennaio 2022, pubblicata nella GazzettaUfficiale, prima Serie speciale, n. 5 del 2 febbraio 2022, si interpreta nel senso che leprevisioni del piano paesaggistico regionale prevalgono sulle disposizioni in esso previste ”.
Di qui, in ragione del carattere retroattivo delle norme di interpretazione autentica, il rigetto anche del predetto motivo.
Con la quarta censura lamenta che il Servizio edilizia privata del Comune di Olbia, nel ravvisare un contrasto con l’art. 83, NTA del PPR e con l’art. 1, c. 1, l.r. 1/2021 avrebbe (erroneamente) ritenuto che il lotto sul quale avrebbe dovuto essere edificato il fabbricato sia localizzato all’interno della fascia costiera del PPR, esulando quindi dai profili prettamente urbanistico-edilizi e invadendo la sfera di competenza riservata alle Autorità preposte alla tutela paesaggistica che si sarebbero invece espressi favorevolmente sul progetto per silenzio assenso.
L’argomento è infondato alla luce dei principi già affermati da questo Tribunale (T.A.R. Sardegna, n. 437/2021) per il quale “ La disciplina urbanistica e quella paesaggistica si completano infatti in vista della tutela integrata del territorio, come confermato dalla relazione procedimentale che si instaura tra il titolo edilizio e quello paesaggistico, essendo quest’ultimo atto presupposto e necessario per il valido ed efficace rilascio del primo.
In relazione a tale inscindibile relazione è dunque irrilevante la collocazione formale di una disposizione precettiva in un testo normativo intitolato alla pianificazione paesaggistica o in uno espressamente dedicato alla materia urbanistica, restando comunque ben delineate le competenze dei diversi uffici deputati ad intervenire nell’iter procedimentale volto al rilascio di un titolo edilizio.
3. Coerentemente a quanto sopra ricordato nella stessa proposta di provvedimento favorevole del Servizio regionale di tutela del paesaggio restavano fatte salve le valutazioni dell’Amministrazione comunale sulla conformità dell’intervento ai vigenti strumenti urbanistici comunali.
Il parere favorevole del Servizio regionale per la Tutela del Paesaggio, cioè, non escludeva – né avrebbe potuto farlo - il potere dell’Ufficio comunale di effettuare le valutazioni edilizio-urbanistiche di sua competenza anche in relazione a previsioni contenute nel PPR, né poteva condizionarne gli esiti, essendo pacifica l’autonomia delle rispettive valutazioni e interessi ed avendo riguardato l’analisi del Servizio tutela del paesaggio esclusivamente profili di compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto ”.
Deve quindi ritenersi che il Servizio edilizia privata abbia correttamente valutato la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 83 delle NTA del PPR, senza invadere le competenze degli enti preposti alla tutela paesaggistica.
Posto dunque che:
- l’intervento in oggetto ricade nell’Ambito di paesaggio costiero nn. 17 e 18 del “Golfo di Olbia”;
- il campo di applicazione del PPR non è circoscritto alla fascia costiera dei 1000 metri dal mare, come pretenderebbe controparte, ma è appunto legato agli Ambiti di paesaggio costieri;
- il Comune di Olbia non ha un Puc adeguato alle prescrizioni del PPR;
- l’art. 26 della l.r. 8/2015 non introduce alcuna deroga alle prescrizioni del PPR (infatti, in caso contrario, sarebbe stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022) e deve essere letto nel senso compatibile con le prevalenti prescrizioni del PPR;
nel caso di specie trova applicazione l’art. 83 delle NTA del PPR, con conseguente legittimità del provvedimento oggi gravato, non avendo il ricorrente né i requisiti soggettivi, né quelli oggettivi prescritti per realizzare il domandato intervento sulle aree di cui trattasi.
Il ricorso pertanto va respinto.
In ragione della non agevole interpretazione del quadro normativo di riferimento sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
SI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SI | TO RU |
IL SEGRETARIO