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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2077/2025 R.G. avente ad oggetto la
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to C.F._1
PU FA, dal quale è rappresentato e difeso e da
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2
PU FA, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza in data
13/11/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti e con ricorso congiunto, Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in Per_1
ricorso e da intendersi ivi ripetute e trascritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al
18/11/2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza . In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti la prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e del figlio minore.
2 In particolare quanto al diritto di visita paterno le parti convengono quanto segue: il sig. , e i suoi genitori in assenza dello stesso, compatibilmente Parte_1
con i loro impegni di lavoro, avranno la facoltà di vedere il piccolo almeno Per_1 tre giorni alla settimana e precisamente i giorni martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nel periodo estivo e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo invernale, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Gli incontri avverranno presso il bar denominato “Cellini” sito in San Vitaliano alla Via Nazionale delle Puglie n.
14. Il padre, sempre considerata la tenera età del figlio, potrà tenere con sé il minore, quando quest'ultimo avrà raggiunto la età di anni 3, a settimane alterne dalle ore
15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernottamento presso il domicilio del padre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà di;
per quanto concerne le festività Per_1 natalizie che i signori e daranno vita, sempre Parte_2 Parte_1
a decorrere dalla età di 3 anni compiuti dal figlio, ad una alternanza tra i giorni del
24 e 25 dicembre ed i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali il sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio una Parte_1
intera giornata dalle ore 10.00 alle ore 19.00, in modo che possa Parte_3 trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. Mentre, nel periodo in cui il minore non avrà ancora compiuto i tre anni il padre e/o i suoi genitori potranno vederlo nei giorni festivi suindicati dalle ore 10.00 alle ore 12.00. In ordine alle vacanze estive, sempre a decorrere dalla età di tre anni compiuti dal figlio, il sig. avrà Parte_1
la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative del sig. . I genitori dovranno Parte_1 fornire, reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Qualora la sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il Parte_2 figlio dovrà darne notizia al sig. con congruo preavviso, Parte_1
indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
3 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido condiviso del minore nato [...] in [...] Parte_3
EN AN con collocamento presso l'abitazione della madre sita in san Vitaliano alla Via Massimo Troisi n. 1 con diritto di visita paterno come riportato in parte motiva;
- dispone che il sig. corrisponda mensilmente a titolo di Parte_1
concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 200,00
(duecento euro), rivalutabile secondo la variazione Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie attraverso versamento diretto nelle mani della sig.ra Pt_2
oppure mediante bonifico ordinario su c/c intestato alla sig.ra Parte_2 recante il seguente Iban [...];
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso il 18/11/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2077/2025 R.G. avente ad oggetto la
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to C.F._1
PU FA, dal quale è rappresentato e difeso e da
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2
PU FA, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza in data
13/11/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti e con ricorso congiunto, Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in Per_1
ricorso e da intendersi ivi ripetute e trascritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al
18/11/2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza . In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti la prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e del figlio minore.
2 In particolare quanto al diritto di visita paterno le parti convengono quanto segue: il sig. , e i suoi genitori in assenza dello stesso, compatibilmente Parte_1
con i loro impegni di lavoro, avranno la facoltà di vedere il piccolo almeno Per_1 tre giorni alla settimana e precisamente i giorni martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nel periodo estivo e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo invernale, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Gli incontri avverranno presso il bar denominato “Cellini” sito in San Vitaliano alla Via Nazionale delle Puglie n.
14. Il padre, sempre considerata la tenera età del figlio, potrà tenere con sé il minore, quando quest'ultimo avrà raggiunto la età di anni 3, a settimane alterne dalle ore
15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernottamento presso il domicilio del padre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà di;
per quanto concerne le festività Per_1 natalizie che i signori e daranno vita, sempre Parte_2 Parte_1
a decorrere dalla età di 3 anni compiuti dal figlio, ad una alternanza tra i giorni del
24 e 25 dicembre ed i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali il sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio una Parte_1
intera giornata dalle ore 10.00 alle ore 19.00, in modo che possa Parte_3 trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. Mentre, nel periodo in cui il minore non avrà ancora compiuto i tre anni il padre e/o i suoi genitori potranno vederlo nei giorni festivi suindicati dalle ore 10.00 alle ore 12.00. In ordine alle vacanze estive, sempre a decorrere dalla età di tre anni compiuti dal figlio, il sig. avrà Parte_1
la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative del sig. . I genitori dovranno Parte_1 fornire, reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Qualora la sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il Parte_2 figlio dovrà darne notizia al sig. con congruo preavviso, Parte_1
indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
3 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido condiviso del minore nato [...] in [...] Parte_3
EN AN con collocamento presso l'abitazione della madre sita in san Vitaliano alla Via Massimo Troisi n. 1 con diritto di visita paterno come riportato in parte motiva;
- dispone che il sig. corrisponda mensilmente a titolo di Parte_1
concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 200,00
(duecento euro), rivalutabile secondo la variazione Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie attraverso versamento diretto nelle mani della sig.ra Pt_2
oppure mediante bonifico ordinario su c/c intestato alla sig.ra Parte_2 recante il seguente Iban [...];
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso il 18/11/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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