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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/08/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2176/2023 r.g.
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Novella Parte_1
Miglietta e Pierluigi Masciullo come da mandato in atti, attore
E
, in persona del Sindaco p.t., corrente in rappresentato Controparte_1 CP_1
e difeso dagli Avv.ti Eugenia Novembre e Anna De Giorgi come da mandato in atti, convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 22.01.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.02.2023 citava in giudizio il Parte_1 dinanzi a codesto Tribunale per essere risarcito dei danni da esso Controparte_1 subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli in in data 19.05.2022, CP_1 quantificati nella misura di € 12.957,77 (di cui € 2.970,00 per 30 giorni di invalidità temporanea totale al 100%; € 1.485,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 990,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; €
4.520,00 per invalidità permanente al 4%, € 1.808,00 per la personalizzazione del danno per sofferenza soggettiva;
€ 1.184.77 per spese mediche).
A sostegno della domanda esponeva: - che egli il giorno 19.05.2022, alle ore
13,00 circa, transitava a bordo del suo ciclomotore Piaggio Liberty targato DP 0592 sulla via Giuseppe Verdi nell'abitato di allorché -all'altezza della targa CP_1 toponomastica indicante la via- era incappato in un profondo e pericoloso dissesto del manto stradale, situato in prossimità di un tombino, invisibile ed imprevedibile, perdendo l'equilibrio e scivolando rovinosamente al suolo insieme alla moglie
[...]
, trasportata sul mezzo;
- che era stato soccorso dalla coniuge e dai CP_2
Part dipendenti del ' antistante il luogo del sinistro;
- che nei giorni Parte_3 successivi, a causa dei forti dolori alla caviglia e al ginocchio sinistri, si era rivolto ad uno specialista in ortopedia, che gli aveva diagnosticato la frattura obliqua composta del malleolo peroneale sinistro, con successiva immobilizzazione e trattamenti di fisiokinesiterapia;
- che le lesioni sofferte avevano determinato l'impossibilità per lungo tempo di attendere alle attività quotidiane senza l'aiuto di familiari e amici, nonché penose sofferenze fisiche;
- che l'esperita negoziazione assistita per ottenere il ristoro dei danni sofferti non aveva sortito esito positivo.
Con comparsa depositata in data 27p06.2023 si costituiva in giudizio il
che, contestato l'avverso dedotto e richiesto, concludeva chiedendo: Controparte_1
1) in via principale, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare che l'evento dannoso si era verificato per colpa concorrente prevalente dell'attore e diminuire proporzionalmente la pretesa risarcitoria, dopo aver comunque ridotto la somma richiesta nei limiti del danno effettivo;
3) condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma. c.p.c.; reso dall'attore l'interrogatorio formale deferitogli dall convenuto;
escussi i testi ammessi;
CP_3 disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona di
; nell'udienza del 22.01.2025 venivano precisate le Parte_1 conclusioni e in quella successiva del 02.04.2025, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cose in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
Se l'art 2051 c.c. esonera la parte danneggiata dall'onere di provare la colpa del custode, non la esonera tuttavia dall'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno.
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., infatti, è necessario che il danno sia stato arrecato non già 'con la cosa', sebbene 'dalla cosa'; sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entri come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma sia essa stessa causa o concausa del danno;
vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato dalla cosa.
Su chi agisce in giudizio grava pertanto il prioritario onere di fornire la prova rigorosa della dinamica del fatto dannoso, descrivendo e comprovando specificamente non solo l'anomalia del bene demaniale che avrebbe determinato l'evento, ma anche e soprattutto l'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato e ai pregiudizi sofferti.
Nel caso in esame, lo stesso attore nel corso del proprio interrogatorio formale ha ammesso di non sapere indicare esattamente in quale sconnessione del basolato nei pressi di un tombino fosse incappato, ma confessava che il tratto teatro del sinistro era caratterizzato da un basolato le cui lastre di pietra non erano omogenee, né allineate e che lo scivolamento del ciclomotore era avvenuto in sede di svolta del mezzo da via Verdi verso la strada costeggiante la Banca d'Italia; il teste indifferente che si trovava nei pressi, in quanto all'epoca dipendente del bar Testimone_1
, non assisteva alla dinamica del sinistro, ma interveniva a prestare Parte_3 soccorso all'attore solo dopo che costui si trovava accasciato al suolo con il ciclomotore;
dichiarava altresì che il dissesto presente nei pressi del bar (in cui si limitava a presumere che fosse incappato l'attore) consisteva in un pezzo di basolato sottoposto di circa 4-5 cm. rispetto al piano viabile per una lunghezza pari a quella dell'intero basolo ed era comunque visibile;
la teste (moglie dell'attore CP_2 in comunione legale dei beni e trasportata sul ciclomotore, rimasta illesa nel sinistro) riferiva a sua volta che la ruota del mezzo aveva slittato e, tuttavia, al contempo dichiarava che, essendo seduta dietro sul ciclomotore, sul sedile posteriore, non poteva vedere il dissesto.
In sostanza, in corso di causa non è stata fornita dimostrazione della effettiva e concreta dinamica del sinistro, come non è stato dimostrato che la caduta e il danno lamentato dall'attore siano stati determinati dalla cosa pubblica (e non dal semplice slittamento delle ruote del mezzo sul basolato in pietra -le cui caratteristiche erano peraltro agevolmente percepibili e prevedibili dagli utenti della strada- per aver l'attore intrapreso malamente la curva con il ciclomotore, o per presentare il mezzo pneumatici usurati, o per l'ingombro o il peso della trasportata sul sedile posteriore) ovvero da un agente dannoso insorto in essa.
L'attore non ha pertanto adempiuto all'onere probatorio su di esso incombente, né con riguardo all'esatta dinamica del sinistro, né con riferimento al nesso causale tra il danno e il bene in custodia.
Si aggiunga ancora che l'attore neppure ha dimostrato la natura insidiosa e occulta dello stato del manto stradale in corrispondenza del quale sarebbe caduto, tanto più per l'orario diurno dell'occorso (ore 13 del 19.05.2022) e per la mancata allegazione di circostanze che potessero impedirgli di scorgere per tempo l'anomalia ed evitarla (come la presenza di foglie e carte o di acqua piovana); sicché deve escludersi la sussistenza anche dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità dell'addotta situazione di pericolo.
Donde l'inapplicabilità non solo dell'art. 2051 c.c., ma pure dell'eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'Ente locale convenuto.
Anche a rinvenire l'esistenza - nel tratto di strada in questione- di una conformazione dei luoghi oggettivamente pericolosa e soggettivamente non visibile
(in ogni caso già esclusa per quanto innanzi), la mancata dimostrazione in giudizio della derivazione causale dei danni lamentati dalla situazione dei luoghi non consentirebbe infatti in ogni caso di accogliere la domanda risarcitoria.
Alla soccombenza dell'attore nei confronti del segue il Controparte_1 regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria (dimidiata per l'assenza di attività istruttoria) e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore del delle spese e Controparte_1 competenze di lite, che liquida nel complessivo importo di € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico dell'attore esborsi e compensi liquidati al
C.t.u. nominato in corso di causa.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 21 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2176/2023 r.g.
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Novella Parte_1
Miglietta e Pierluigi Masciullo come da mandato in atti, attore
E
, in persona del Sindaco p.t., corrente in rappresentato Controparte_1 CP_1
e difeso dagli Avv.ti Eugenia Novembre e Anna De Giorgi come da mandato in atti, convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 22.01.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.02.2023 citava in giudizio il Parte_1 dinanzi a codesto Tribunale per essere risarcito dei danni da esso Controparte_1 subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli in in data 19.05.2022, CP_1 quantificati nella misura di € 12.957,77 (di cui € 2.970,00 per 30 giorni di invalidità temporanea totale al 100%; € 1.485,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 990,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; €
4.520,00 per invalidità permanente al 4%, € 1.808,00 per la personalizzazione del danno per sofferenza soggettiva;
€ 1.184.77 per spese mediche).
A sostegno della domanda esponeva: - che egli il giorno 19.05.2022, alle ore
13,00 circa, transitava a bordo del suo ciclomotore Piaggio Liberty targato DP 0592 sulla via Giuseppe Verdi nell'abitato di allorché -all'altezza della targa CP_1 toponomastica indicante la via- era incappato in un profondo e pericoloso dissesto del manto stradale, situato in prossimità di un tombino, invisibile ed imprevedibile, perdendo l'equilibrio e scivolando rovinosamente al suolo insieme alla moglie
[...]
, trasportata sul mezzo;
- che era stato soccorso dalla coniuge e dai CP_2
Part dipendenti del ' antistante il luogo del sinistro;
- che nei giorni Parte_3 successivi, a causa dei forti dolori alla caviglia e al ginocchio sinistri, si era rivolto ad uno specialista in ortopedia, che gli aveva diagnosticato la frattura obliqua composta del malleolo peroneale sinistro, con successiva immobilizzazione e trattamenti di fisiokinesiterapia;
- che le lesioni sofferte avevano determinato l'impossibilità per lungo tempo di attendere alle attività quotidiane senza l'aiuto di familiari e amici, nonché penose sofferenze fisiche;
- che l'esperita negoziazione assistita per ottenere il ristoro dei danni sofferti non aveva sortito esito positivo.
Con comparsa depositata in data 27p06.2023 si costituiva in giudizio il
che, contestato l'avverso dedotto e richiesto, concludeva chiedendo: Controparte_1
1) in via principale, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare che l'evento dannoso si era verificato per colpa concorrente prevalente dell'attore e diminuire proporzionalmente la pretesa risarcitoria, dopo aver comunque ridotto la somma richiesta nei limiti del danno effettivo;
3) condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma. c.p.c.; reso dall'attore l'interrogatorio formale deferitogli dall convenuto;
escussi i testi ammessi;
CP_3 disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona di
; nell'udienza del 22.01.2025 venivano precisate le Parte_1 conclusioni e in quella successiva del 02.04.2025, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cose in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
Se l'art 2051 c.c. esonera la parte danneggiata dall'onere di provare la colpa del custode, non la esonera tuttavia dall'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno.
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., infatti, è necessario che il danno sia stato arrecato non già 'con la cosa', sebbene 'dalla cosa'; sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entri come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma sia essa stessa causa o concausa del danno;
vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato dalla cosa.
Su chi agisce in giudizio grava pertanto il prioritario onere di fornire la prova rigorosa della dinamica del fatto dannoso, descrivendo e comprovando specificamente non solo l'anomalia del bene demaniale che avrebbe determinato l'evento, ma anche e soprattutto l'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato e ai pregiudizi sofferti.
Nel caso in esame, lo stesso attore nel corso del proprio interrogatorio formale ha ammesso di non sapere indicare esattamente in quale sconnessione del basolato nei pressi di un tombino fosse incappato, ma confessava che il tratto teatro del sinistro era caratterizzato da un basolato le cui lastre di pietra non erano omogenee, né allineate e che lo scivolamento del ciclomotore era avvenuto in sede di svolta del mezzo da via Verdi verso la strada costeggiante la Banca d'Italia; il teste indifferente che si trovava nei pressi, in quanto all'epoca dipendente del bar Testimone_1
, non assisteva alla dinamica del sinistro, ma interveniva a prestare Parte_3 soccorso all'attore solo dopo che costui si trovava accasciato al suolo con il ciclomotore;
dichiarava altresì che il dissesto presente nei pressi del bar (in cui si limitava a presumere che fosse incappato l'attore) consisteva in un pezzo di basolato sottoposto di circa 4-5 cm. rispetto al piano viabile per una lunghezza pari a quella dell'intero basolo ed era comunque visibile;
la teste (moglie dell'attore CP_2 in comunione legale dei beni e trasportata sul ciclomotore, rimasta illesa nel sinistro) riferiva a sua volta che la ruota del mezzo aveva slittato e, tuttavia, al contempo dichiarava che, essendo seduta dietro sul ciclomotore, sul sedile posteriore, non poteva vedere il dissesto.
In sostanza, in corso di causa non è stata fornita dimostrazione della effettiva e concreta dinamica del sinistro, come non è stato dimostrato che la caduta e il danno lamentato dall'attore siano stati determinati dalla cosa pubblica (e non dal semplice slittamento delle ruote del mezzo sul basolato in pietra -le cui caratteristiche erano peraltro agevolmente percepibili e prevedibili dagli utenti della strada- per aver l'attore intrapreso malamente la curva con il ciclomotore, o per presentare il mezzo pneumatici usurati, o per l'ingombro o il peso della trasportata sul sedile posteriore) ovvero da un agente dannoso insorto in essa.
L'attore non ha pertanto adempiuto all'onere probatorio su di esso incombente, né con riguardo all'esatta dinamica del sinistro, né con riferimento al nesso causale tra il danno e il bene in custodia.
Si aggiunga ancora che l'attore neppure ha dimostrato la natura insidiosa e occulta dello stato del manto stradale in corrispondenza del quale sarebbe caduto, tanto più per l'orario diurno dell'occorso (ore 13 del 19.05.2022) e per la mancata allegazione di circostanze che potessero impedirgli di scorgere per tempo l'anomalia ed evitarla (come la presenza di foglie e carte o di acqua piovana); sicché deve escludersi la sussistenza anche dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità dell'addotta situazione di pericolo.
Donde l'inapplicabilità non solo dell'art. 2051 c.c., ma pure dell'eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'Ente locale convenuto.
Anche a rinvenire l'esistenza - nel tratto di strada in questione- di una conformazione dei luoghi oggettivamente pericolosa e soggettivamente non visibile
(in ogni caso già esclusa per quanto innanzi), la mancata dimostrazione in giudizio della derivazione causale dei danni lamentati dalla situazione dei luoghi non consentirebbe infatti in ogni caso di accogliere la domanda risarcitoria.
Alla soccombenza dell'attore nei confronti del segue il Controparte_1 regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria (dimidiata per l'assenza di attività istruttoria) e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore del delle spese e Controparte_1 competenze di lite, che liquida nel complessivo importo di € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico dell'attore esborsi e compensi liquidati al
C.t.u. nominato in corso di causa.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 21 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)