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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1102/2024, oggetto: Assicurazione contro i danni, promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato alla Via Matteotti n. 57, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO CANALIS,
c.f. che lo rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._2
- parte convenuta - contro
, p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Nuoro alla Via Oggiano n. 15, presso lo studio dell'Avv. IDA PAOLA FALCHI, c.f.
, che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._3
- parte convenuta –
e contro
c.f. , nato a [...] l'[...] e CP_2 CodiceFiscale_4
, c.f. , nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._5
elettivamente domiciliati in Siniscola (NU), alla via Piemonte n. 5, presso lo studio degli Avv.ti
GIOVANNI CORONAS E GIANLUCA CORONAS, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione di cui alla causa r.g. n. 1281/2022
- parte attrice -
CONCLUSIONI come rassegnate all'udienza del 3.4.2025
Nell'interesse della parte attrice:
“L'Avv. Coronas richiama quanto già precisato nella propria memoria n. 183 n. 3 c.p.c. e discute la causa facendo riferimento alla suddetta memoria.”.
Nell'interesse della parte convenuta:
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. N. 1102/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 1 “L'Avv. Canalis discute la causa confermando la rinuncia alla domanda nei confronti della
. CP_1
Nell'interesse della terza chiamata:
“L'Avv. Falchi discute la causa richiamando quanto verbalizzato in data 19.12.2023 e vista la rinuncia dell'Ing. a ogni domanda e azione verso e la rinuncia degli attori in terza Pt_1 CP_3
memoria, chiede che la causa sia definita con rigetto o pronuncia di cessata materia del contendere in ordine ad ogni rapporto sostanziale e processuale relativo ad la stessa assolvendo da CP_1
ogni avversa domanda e pretesa in quanto rinunciata.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 25.10.2024, emessa dal Tribunale di Nuoro in seno alla causa r.g. n. 1281/2022,
è stata disposta la separazione ex art. 103 c.p.c. dei rapporti processuali relativi alla chiamata in garanzia fra l'Ing. , e con la creazione di Parte_1 CP_1 CP_2 Parte_2
un nuovo fascicolo processuale contenente esclusivamente tali rapporti processuali.
L'originario procedimento era stato introdotto da e con atto di CP_2 Parte_2
citazione depositato il 6.12.2022, i quali avevano rappresentato:
- di essere proprietari della casa di civile abitazione sita in La Caletta - Comune di Siniscola - loc.
Istanzolu, distinto al NCEU al F. 7, mappale 1291 e di aver affidato all'Ing. la progettazione e Pt_1
la direzione dei lavori di ampliamento della propria abitazione;
- che con Ordinanza n. 52 del 10.07.2009, il comune di Siniscola aveva ordinato al la CP_2
demolizione di talune piccole parti della nuova opera, che venivano immediatamente regolarizzate dallo stesso, ma ciononostante i proprietari del fondo confinante (i coniugi ) Persona_1
depositavano nanti il Tribunale di Nuoro ricorso per denuncia di nuova opera (procedimento r.g. n.
1285/2009), chiedendo la sospensione dei lavori progettati dal Pt_1
- non essendo stati resi edotti prima della necessità di ottenere il prescritto accordo scritto dal confinate del fondo, gli attori si erano rivolti al ed al Rup del Comune di Siniscola, ricevendone Pt_1
rassicurazione, ultimando la realizzazione delle opere progettate ed ottenendo anzi la C.E. n. 76/2010.
Il procedimento cautelare, tuttavia, si concludeva con l'ordinanza di sospensione dei lavori in data 17 febbraio 2011 ed i coniugi incardinavano la causa r.g. n. 426/2012, tesa alla CP_4
dichiarazione di illegittimità delle opere realizzate dagli attori, al ripristino dei luoghi ed al risarcimento del danno, che si concludeva con l'accogliento di dette domande.
A seguito della conferma della sentenza nel procedimento d'appello, gli attori hanno provveduto alla demolizione delle opere oggetto di controversia, cui è conseguito il crollo di un'altra parte dell'immobile a causa della mancanza di staticità strutturale del manufatto residuo.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. N. 1102/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 2 A seguito dell'esito negativo della mediazione, gli attori hanno adito il Tribunale di Nuoro per ottenere una condanna al risarcimento del danno nei confronti del e dell'Ing. Controparte_5
Pt_1
Costituitosi in giudizio l'Ing. ha contestato le difese attoree ed eccepito Parte_1
l'inopponibilità delle precedenti statuizioni e dei risultati probatori relativi ai precedenti procedimenti, da cui era rimasto estraneo, chiedendo la chiamata in causa della UnipolSai
Assicurazioni s.p.a., sua assicuratrice, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande introduttive.
Anche il si è costituito in giudizio, contestando le avverse difese ed eccependo Controparte_5
la prescrizione e le decadenze dei diritti e delle azioni invocati e proposte dagli attori e chiedendo la chiamata della CH RA (EU) AC, assicuratore dell'ente, per l'ipotesi della condanna.
All'udienza del 7.3.2023 è stato quindi disposto differimento per consentire la chiamata dei terzi indicati dai convenuti. si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione del diritto di manleva nei confronti CP_1
del non avendo prima della chiamata in causa ricevuto notizia dei fatti di causa, contestando Pt_1 la sussistenza di responsabilità in capo all'Ing. e l'inoperatività della polizza. Pt_1
Anche CH RA (EU) AC si è costituita in giudizio, contestando le avverse difese ed eccependo l'inoperatività della polizza, la decadenza dell'Ente dal diritto all'indennizzo, non avendo notiziato tempestivamente l'assicuratore delle contestazioni degli attori, l'assenza – in ogni caso- di responsabilità in capo all'assicurato.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., le parti hanno depositato le proprie memorie.
In particolare, con le prime memorie, gli attori hanno esteso le proprie domande anche alle società terze chiamate e l'Ing. ha dichiarato di rinunciare alla chiamata in garanzia della Parte_1
CP_1
Con le seconde memorie, la -preso atto della rinuncia del ha chiesto pronunciarsi CP_1 Pt_1
sentenza in proprio favore e con la terza memoria gli attori hanno dichiarato, a loro volta, di rinunciare all'azione nei confronti della CP_1
Con provvedimento del 25.10.2024, è stata quindi disposta, in base all'art. 103 c.p.c., la separazione dei rapporti processuali relativi alla chiamata in garanzia fra l'Ing. , e Parte_1 CP_1
e e la creazione del presente fascicolo. CP_2 Parte_2
L'odierna causa è stata, quindi, chiamata all'udienza del 3.4.2025 per la discussione e la precisazione delle conclusioni e le parti hanno richiamato le difese in atti, chiedendo concordemente la compensazione delle spese.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. N. 1102/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 3 La causa è stata quindi tenuta in decisione con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
****
2. L'Ing. ha discusso la causa richiamando la rinuncia alla domanda di garanzia verso la Pt_1
contenuta nella prima memoria nell'ambito del giudizio avente RG 1281/2022. CP_1
e hanno discusso la causa richiamando, anch'essi, la propria CP_2 Parte_2 rinuncia all'estensione della domanda risarcitoria verso la predetta impresa assicuratrice contenuta nella terza memoria depositata nell'ambito del giudizio avente RG 1281/2022. La ha CP_1
discusso la causa, richiamandosi al verbale dell'udienza del 19.12.2023 e chiedendo o una pronuncia di rigetto delle avverse domande o una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
2.1. Dagli atti della causa avente RG 1281/2022 emerge in maniera inequivoca (cfr. anche il verbale del 19.12.2023) il sopravvenuto venir meno delle parti a proseguire il giudizio, tanto che tutte le parti si sono anche accordate per la compensazione delle spese di lite.
Questi inequivoci comportamenti processuali evidenziano, anche alla luce del principio della ragione più liquida, che è cessata la materia del contendere in relazione ai rapporti processuali fra l'Ing. Pt_1
e e fra e e perché è evidente non v'è più Controparte_1 CP_2 Parte_2 CP_1
un interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito.
D'altra parte, si osserva che la ha chiesto, in via alternativa, una pronuncia di cessazione CP_1
della materia del contendere o una pronuncia di rigetto, senza, quindi, vincolare il giudice ad una pronuncia nel merito e che ha concluso anch'essa per la compensazione delle spese di lite.
3. Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti, debbono essere interamente compensate in relazione ai rapporti processuali oggetto di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2) compensa integralmente le spese di lite.
Nuoro, 16.4.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. N. 1102/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1102/2024, oggetto: Assicurazione contro i danni, promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato alla Via Matteotti n. 57, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO CANALIS,
c.f. che lo rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._2
- parte convenuta - contro
, p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Nuoro alla Via Oggiano n. 15, presso lo studio dell'Avv. IDA PAOLA FALCHI, c.f.
, che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._3
- parte convenuta –
e contro
c.f. , nato a [...] l'[...] e CP_2 CodiceFiscale_4
, c.f. , nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._5
elettivamente domiciliati in Siniscola (NU), alla via Piemonte n. 5, presso lo studio degli Avv.ti
GIOVANNI CORONAS E GIANLUCA CORONAS, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione di cui alla causa r.g. n. 1281/2022
- parte attrice -
CONCLUSIONI come rassegnate all'udienza del 3.4.2025
Nell'interesse della parte attrice:
“L'Avv. Coronas richiama quanto già precisato nella propria memoria n. 183 n. 3 c.p.c. e discute la causa facendo riferimento alla suddetta memoria.”.
Nell'interesse della parte convenuta:
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. N. 1102/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 1 “L'Avv. Canalis discute la causa confermando la rinuncia alla domanda nei confronti della
. CP_1
Nell'interesse della terza chiamata:
“L'Avv. Falchi discute la causa richiamando quanto verbalizzato in data 19.12.2023 e vista la rinuncia dell'Ing. a ogni domanda e azione verso e la rinuncia degli attori in terza Pt_1 CP_3
memoria, chiede che la causa sia definita con rigetto o pronuncia di cessata materia del contendere in ordine ad ogni rapporto sostanziale e processuale relativo ad la stessa assolvendo da CP_1
ogni avversa domanda e pretesa in quanto rinunciata.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 25.10.2024, emessa dal Tribunale di Nuoro in seno alla causa r.g. n. 1281/2022,
è stata disposta la separazione ex art. 103 c.p.c. dei rapporti processuali relativi alla chiamata in garanzia fra l'Ing. , e con la creazione di Parte_1 CP_1 CP_2 Parte_2
un nuovo fascicolo processuale contenente esclusivamente tali rapporti processuali.
L'originario procedimento era stato introdotto da e con atto di CP_2 Parte_2
citazione depositato il 6.12.2022, i quali avevano rappresentato:
- di essere proprietari della casa di civile abitazione sita in La Caletta - Comune di Siniscola - loc.
Istanzolu, distinto al NCEU al F. 7, mappale 1291 e di aver affidato all'Ing. la progettazione e Pt_1
la direzione dei lavori di ampliamento della propria abitazione;
- che con Ordinanza n. 52 del 10.07.2009, il comune di Siniscola aveva ordinato al la CP_2
demolizione di talune piccole parti della nuova opera, che venivano immediatamente regolarizzate dallo stesso, ma ciononostante i proprietari del fondo confinante (i coniugi ) Persona_1
depositavano nanti il Tribunale di Nuoro ricorso per denuncia di nuova opera (procedimento r.g. n.
1285/2009), chiedendo la sospensione dei lavori progettati dal Pt_1
- non essendo stati resi edotti prima della necessità di ottenere il prescritto accordo scritto dal confinate del fondo, gli attori si erano rivolti al ed al Rup del Comune di Siniscola, ricevendone Pt_1
rassicurazione, ultimando la realizzazione delle opere progettate ed ottenendo anzi la C.E. n. 76/2010.
Il procedimento cautelare, tuttavia, si concludeva con l'ordinanza di sospensione dei lavori in data 17 febbraio 2011 ed i coniugi incardinavano la causa r.g. n. 426/2012, tesa alla CP_4
dichiarazione di illegittimità delle opere realizzate dagli attori, al ripristino dei luoghi ed al risarcimento del danno, che si concludeva con l'accogliento di dette domande.
A seguito della conferma della sentenza nel procedimento d'appello, gli attori hanno provveduto alla demolizione delle opere oggetto di controversia, cui è conseguito il crollo di un'altra parte dell'immobile a causa della mancanza di staticità strutturale del manufatto residuo.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. N. 1102/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 2 A seguito dell'esito negativo della mediazione, gli attori hanno adito il Tribunale di Nuoro per ottenere una condanna al risarcimento del danno nei confronti del e dell'Ing. Controparte_5
Pt_1
Costituitosi in giudizio l'Ing. ha contestato le difese attoree ed eccepito Parte_1
l'inopponibilità delle precedenti statuizioni e dei risultati probatori relativi ai precedenti procedimenti, da cui era rimasto estraneo, chiedendo la chiamata in causa della UnipolSai
Assicurazioni s.p.a., sua assicuratrice, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande introduttive.
Anche il si è costituito in giudizio, contestando le avverse difese ed eccependo Controparte_5
la prescrizione e le decadenze dei diritti e delle azioni invocati e proposte dagli attori e chiedendo la chiamata della CH RA (EU) AC, assicuratore dell'ente, per l'ipotesi della condanna.
All'udienza del 7.3.2023 è stato quindi disposto differimento per consentire la chiamata dei terzi indicati dai convenuti. si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione del diritto di manleva nei confronti CP_1
del non avendo prima della chiamata in causa ricevuto notizia dei fatti di causa, contestando Pt_1 la sussistenza di responsabilità in capo all'Ing. e l'inoperatività della polizza. Pt_1
Anche CH RA (EU) AC si è costituita in giudizio, contestando le avverse difese ed eccependo l'inoperatività della polizza, la decadenza dell'Ente dal diritto all'indennizzo, non avendo notiziato tempestivamente l'assicuratore delle contestazioni degli attori, l'assenza – in ogni caso- di responsabilità in capo all'assicurato.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., le parti hanno depositato le proprie memorie.
In particolare, con le prime memorie, gli attori hanno esteso le proprie domande anche alle società terze chiamate e l'Ing. ha dichiarato di rinunciare alla chiamata in garanzia della Parte_1
CP_1
Con le seconde memorie, la -preso atto della rinuncia del ha chiesto pronunciarsi CP_1 Pt_1
sentenza in proprio favore e con la terza memoria gli attori hanno dichiarato, a loro volta, di rinunciare all'azione nei confronti della CP_1
Con provvedimento del 25.10.2024, è stata quindi disposta, in base all'art. 103 c.p.c., la separazione dei rapporti processuali relativi alla chiamata in garanzia fra l'Ing. , e Parte_1 CP_1
e e la creazione del presente fascicolo. CP_2 Parte_2
L'odierna causa è stata, quindi, chiamata all'udienza del 3.4.2025 per la discussione e la precisazione delle conclusioni e le parti hanno richiamato le difese in atti, chiedendo concordemente la compensazione delle spese.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. N. 1102/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 3 La causa è stata quindi tenuta in decisione con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
****
2. L'Ing. ha discusso la causa richiamando la rinuncia alla domanda di garanzia verso la Pt_1
contenuta nella prima memoria nell'ambito del giudizio avente RG 1281/2022. CP_1
e hanno discusso la causa richiamando, anch'essi, la propria CP_2 Parte_2 rinuncia all'estensione della domanda risarcitoria verso la predetta impresa assicuratrice contenuta nella terza memoria depositata nell'ambito del giudizio avente RG 1281/2022. La ha CP_1
discusso la causa, richiamandosi al verbale dell'udienza del 19.12.2023 e chiedendo o una pronuncia di rigetto delle avverse domande o una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
2.1. Dagli atti della causa avente RG 1281/2022 emerge in maniera inequivoca (cfr. anche il verbale del 19.12.2023) il sopravvenuto venir meno delle parti a proseguire il giudizio, tanto che tutte le parti si sono anche accordate per la compensazione delle spese di lite.
Questi inequivoci comportamenti processuali evidenziano, anche alla luce del principio della ragione più liquida, che è cessata la materia del contendere in relazione ai rapporti processuali fra l'Ing. Pt_1
e e fra e e perché è evidente non v'è più Controparte_1 CP_2 Parte_2 CP_1
un interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito.
D'altra parte, si osserva che la ha chiesto, in via alternativa, una pronuncia di cessazione CP_1
della materia del contendere o una pronuncia di rigetto, senza, quindi, vincolare il giudice ad una pronuncia nel merito e che ha concluso anch'essa per la compensazione delle spese di lite.
3. Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti, debbono essere interamente compensate in relazione ai rapporti processuali oggetto di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2) compensa integralmente le spese di lite.
Nuoro, 16.4.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. N. 1102/2024 R.A.C. Sentenza - pagina 4