Art. 2. Interventi nel settore delle attivita' produttive 1. La regione puo' concedere agevolazioni ai soggetti operanti nei settori turistico-alberghiero, (( della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per finalita' scientifiche e turistico-ricreative, )) dell'industria, dei trasporti e dei servizi alla produzione, (( al fine, tra l'altro, di incentivare )) il reinvestimento degli utili e di altre provvidenze in Sardegna, anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica dei citati soggetti.
2. Le forme, le modalita', le misure, le garanzie ed i controlli relativi alle agevolazioni indicate al comma 1 sono determinati dal programma di cui all'articolo 1.
(( 2-bis. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono subordinate all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale dell'intervento effettuata ai sensi delle leggi regionali vigenti. In assenza di norme regionali in materia, la regione istituisce una commissione, composta da cinque membri, almeno uno dei quali nominato dal Ministro dell'ambiente, che individua i criteri, le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, nell'attuazione e nel controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al presente decreto secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 )) 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalita' analoghe, purche' l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale U.E. di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".
4. La concessione di tali provvidenze in misura superiore comportera', pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo dei soggetti di rifondere le somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
5. La Societa' finanziaria industriale Rinascita Sardegna S.p.a. (SFIRS), oltre ai compiti previsti dall' articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588 (b), e' altresi' autorizzata ad operare, avvalendosi anche delle agevolazioni di cui al presente decreto, investimenti in settori innovativi, mediante la promozione d'iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, l'assistenza all'avvio dell'impresa ed ogni altra attivita' connessa. La SFIRS e' altresi' autorizzata ad operare nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.
6. Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dalla SFIRS possono essere sottoscritti dalla regione, anche a valere sugli stanziamenti disposti dal presente decreto.
7. La Societa' iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata a realizzare le iniziative di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 (c), anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50% per ciascuna iniziativa, nonche' in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR S.p.a. dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. La regione Sardegna e' autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR S.p.a. attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima societa'.
9. Al fine del piu' efficace inserimento del Credito industriale sardo (C.I.S.) S.p.a. nella strategia generale di sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria gia' detenuta nel predetto ente creditizio dalla soppressa (( Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno )) e conferita al Ministero del tesoro con l' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (d) , emanato in applicazione dell' articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 (e) , verra' collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso presso gli investitori.
10. La societa' costituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351 (f), potra' avvalersi delle dotazioni finanziarie di cui al presente decreto, anche sotto forma di aumento del capitale sociale alla cui sottoscrizione partecipi la regione Sardegna.
2. Le forme, le modalita', le misure, le garanzie ed i controlli relativi alle agevolazioni indicate al comma 1 sono determinati dal programma di cui all'articolo 1.
(( 2-bis. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono subordinate all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale dell'intervento effettuata ai sensi delle leggi regionali vigenti. In assenza di norme regionali in materia, la regione istituisce una commissione, composta da cinque membri, almeno uno dei quali nominato dal Ministro dell'ambiente, che individua i criteri, le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, nell'attuazione e nel controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al presente decreto secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 )) 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalita' analoghe, purche' l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale U.E. di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".
4. La concessione di tali provvidenze in misura superiore comportera', pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo dei soggetti di rifondere le somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
5. La Societa' finanziaria industriale Rinascita Sardegna S.p.a. (SFIRS), oltre ai compiti previsti dall' articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588 (b), e' altresi' autorizzata ad operare, avvalendosi anche delle agevolazioni di cui al presente decreto, investimenti in settori innovativi, mediante la promozione d'iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, l'assistenza all'avvio dell'impresa ed ogni altra attivita' connessa. La SFIRS e' altresi' autorizzata ad operare nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.
6. Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dalla SFIRS possono essere sottoscritti dalla regione, anche a valere sugli stanziamenti disposti dal presente decreto.
7. La Societa' iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata a realizzare le iniziative di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 (c), anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50% per ciascuna iniziativa, nonche' in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR S.p.a. dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. La regione Sardegna e' autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR S.p.a. attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima societa'.
9. Al fine del piu' efficace inserimento del Credito industriale sardo (C.I.S.) S.p.a. nella strategia generale di sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria gia' detenuta nel predetto ente creditizio dalla soppressa (( Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno )) e conferita al Ministero del tesoro con l' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (d) , emanato in applicazione dell' articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 (e) , verra' collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso presso gli investitori.
10. La societa' costituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351 (f), potra' avvalersi delle dotazioni finanziarie di cui al presente decreto, anche sotto forma di aumento del capitale sociale alla cui sottoscrizione partecipi la regione Sardegna.