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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8657 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25353 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione (art. 617,
II comma, c.p.c.) e vertente
TRA
'rappresentato e difeso dall'Avv. (C.F. C.F. 1 Parte 1
) ed elettivamente domiciliato presso lo IO NZ (C.F. C.F. 2
studio del medesimo, sito in Villapiana Scalo (CS) alla Via Nazionale SS 106 161; opponente-terzo esecutato
CONTRO
(P. Iva P.IVA 1 con sede Controparte_1
legale in Luzzi alla Via Ina Casa 5, in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, Avv. Maria Teresa Torricella, rappresentata e difesa dall'Avv. AR AB (C.F. C.F. 3 () ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Cosenza alla Via Gronchi 6;
opposta-creditrice
NONCHE' CONTRO
CP 2
opposto contumace-debitore esecutato
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 2.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato Parte 1 , in qualità di terzo pignorato,
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553
c.p.c., emessa dal GE il 27.11.2017 nell'ambito della procedura di pignoramento mobiliare presso terzi (RGE n. 12430/2016), promossa dalla allora società in bonis
Controparte_1 in danno del CP 2 "/
L'istante, evidenziando di avere reso dichiarazione negativa, ha dedotto di aver avuto conoscenza del provvedimento in contestazione solo al momento della notifica dello stesso unitamente all'atto di precetto in data 08.11.2021. Sul punto, pur ammettendo di essere debitore dell'esecutato CP 2 in forza di un contratto di locazione, il Pt 1 ha tuttavia precisato che tale credito dovesse ritenersi compensato per effetto del proprio maggior credito di euro 123.403,07, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 26/07 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 30.01.2007 (credito che, al momento della dichiarazione, era stato estinto nella sola misura di euro 15.500,00). Ancora, il terzo esecutato ha assunto che, pur facendo la dichiarazione riferimento ad un debito annuo pari a complessivi euro 10.000,00, l'ordinanza qui opposta (pronunciata senza
l'instaurazione del procedimento disciplinato all'art. 549 c.p.c.) ha assegnato l'intera somma senza tener conto del progressivo maturare dei ratei. Lamentando, dunque, che erroneamente il GE avesse interpretato come positiva la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. essendo la stessa di chiaro tenore negativo, e contestando, in ogni caso, la legittimità dell'assegnazione per violazione dell'art. 553 c.p.c., ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese di
lite.
Costituitosi in giudizio, il Controparte_1 ha chiesto il rigetto degli assunti avversi, contestando l'operatività dell'eccezione di compensazione, attesa la mancanza di un atto opponibile alla procedura esecutiva dal quale risultasse un accordo relativo, giustappunto, alla predetta compensazione.
Sospesa l'esecutività del provvedimento opposto ad opera del GE designato, introdotto nel termine concesso da quest'ultimo il presente giudizio di merito,
l'odierno opponente ribadisce i medesimi motivi di doglianza formulati nella fase cautelare.
nella presente fase di Nella contumacia del debitore esecutato CP 2
, la quale ha merito, si è costituita la Curatela Controparte_1
rappresentato che la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., sia stata correttamente ritenuta dal primo giudice come positiva conseguendone la legittimità del provvedimento di assegnazione in contestazione. Sulla scorta di tali premesse ha insistito per il rigetto della domanda con compensazione delle spese di lite. Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, la causa è
stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
CP 2In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di a cui
l'atto di citazione è stato ritualmente notificato, senza che lo stesso si sia costituito in giudizio.
Sempre in apertura di motivazione, occorre osservare che, in ossequio al costante giurisprudenziale, il correttamente orientamento Pt 1 ha individuato
nell'opposizione agli atti esecutivi lo strumento processuale per far valere le proprie doglianze.
La Suprema Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che: "in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito" (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
20310 del 20.11.2012). Secondo i giudici di legittimità (ex multis, Sez. 3, Sentenza n.
7248 del 13.06.1992; Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 27.04.1985), l'ordinanza di assegnazione, in quanto atto esecutivo, può essere impugnata:
con l'opposizione all'esecuzione, quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa (es. l'avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente), sopravvenuti alla pronuncia dell'ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03.06.2015); con l'opposizione agli atti esecutivi quando il terzo pignorato lamenti che il provvedimento si sia formato in modo viziato. Tale rimedio è ammesso qualora il terzo eccepisca:
a) l'errata interpretazione del G.E. della dichiarazione resa dal terzo quanto al contenuto od all'esistenza del debito (Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25,02.2016);
b) l'errata dichiarazione sull'esistenza/inesistenza di altri pignoramenti sul medesimo credito (Sez. 3, Sentenza n. 3958 del 20.02.2007; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
25110 del 14.12.2015,);
c) l'errata quantificazione del credito vantato rispetto a quello effettivo (Sez. 3,
Sentenza n. 21081 del 19.10.2015;
d) la mancata dichiarazione positiva diversamente considerata (Sez. 3, Sentenza n.
4578 del 22.02.2008).
Quanto al profilo della legittimazione a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.
avverso l' ordinanza di assegnazione, deve osservarsi che questa spetta di regola al debitore esecutato, deve tuttavia ammettersi analoga facoltà in capo al terzo, atteso che il predetto provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo, sicchè ben può il terzo impugnare l'ordinanza per far valere il vizio di formazione dell'atto in relazione alla erroneità della dichiarazione ex art. 547 c.p.c.,
ma non anche per far valere l'esistenza di vincoli di indisponibilità del credito (cfr.
Cass. sent. n. 4212/2007).
Invero nell'espropriazione forzata, che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, il terzo pignorato non si identifica con il soggetto passivo dell'esecuzione e, per l'effetto, non essendovi assoggettato, non è neppure normalmente legittimato a proporvi opposizione, sotto alcuno dei possibili profili in cui questa può essere articolata.
Rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, invece, è configurabile un interesse del terzo a che il processo si svolga correttamente anche nei suoi riguardi, con la conseguenza che egli è legittimato a promuovere o a partecipare al giudizio di opposizione nel quale si discute delle forme legittime del procedimento esecutivo.
(cfr. Cass. sent. n. 11976/2003, Cass. sent. n. 8370/90).
Va poi ricordato che la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., è certamente negativa quando il terzo neghi di essere debitore dell'esecutato e ciò anche quando egli giustifichi detta affermazione negativa richiamando una intervenuta
compensazione di cui non fornisce precise indicazioni temporali. Non a caso, va evidenziato che spetta alle parti interessate, in ipotesi di dichiarazione del terzo negativa in tutto od in parte, sollevare contestazioni così determinando la necessità
che sulle stesse il GE si pronunci" compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo" (art 549 c.p.c.).
Ciò posto in diritto, va, quindi, preliminarmente qualificata l'azione proposta dal Pt 1 come opposizione ex art. 617 c.p.c., atteso che il motivo di contestazione è la dedotta illegittimità del provvedimento gravato, emesso in presenza di asserita negatività della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. Nel merito, si Osserva che il terzo pignorato, odierno opponente, con comunicazione resa ai sensi della suindicata disposizione normativa, inviata a mezzo raccomandata A/R, ha espressamente dichiarato di essere "effettivamente titolare di contratto di fitto di cui è locatario CP 2 , e che prevede il pagamento di un canone annuo di € 10.000,00; 2) tuttavia, lo scrivente è, al contempo, creditore di CP 2 della somma complessiva di € 123.403,07 oltre interessi e spese portate da
D.I. nr 26/07 del Tribunale di Castrovillari;
3) in ragione di ciò, Parte 1 nulla deve
al sig. CP_2 dato che si procede, al maturare del credito per fitti, alla compensazione legale con la corrispettiva somma di cui lo stesso ho credito (ad oggi risulta compensata la somma complessiva di € 15.500,00 canone 2017 e residuo canone 2016)". Il tenore letterale della dichiarazione resa e in relazione alla quale alcuna contestazione risulta formulata ai sensi dell'art. 549 c.p.c. dinanzi al GE da parte del creditore procedente, che anche in questa sede non ha contraddetto la circostanza,
non lascia dubbi, alla stregua dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati, in merito alla natura negativa della stessa. In altri termini Parte 1 terzo pignorato, ha dichiarato di non essere
'debitore di alcuna somma nei confronti del Pt 2 di talchè il provvedimento di assegnazione emesso dal GE, il quale ha erroneamente interpretato come positiva la dichiarazione resa, è stato illegittimamente adottato, dovendosi sul punto rimarcare che, a fronte di detta dichiarazione, nessuna contestazione è stata formulata dalla parte interessata ai sensi dell'art. 549 c.p.c.
In conclusione, la proposta opposizione deve essere accolta con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata.
L'esito della lite, in ragione dei motivi dedotti e della complessiva evoluzione della vicenda processuale, giustificano la pronuncia di compensazione integrale delle spese della presente fase di giudizio tra le parti costituite.
Nulla per le spese tra Parte 1 e CP 2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) dichiara la contumacia di CP_2
b) accoglie la domanda e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione emessa dal GE il 27.11.2017, nell'ambito della procedura mobiliare presso terzi recante RGE n. 12430/2016;
c) compensa le spese della presente fase di merito tra le parti costituite;
d) nulla per le spese tra Parte 1 e CP 2
Così deciso in Napoli, il 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25353 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione (art. 617,
II comma, c.p.c.) e vertente
TRA
'rappresentato e difeso dall'Avv. (C.F. C.F. 1 Parte 1
) ed elettivamente domiciliato presso lo IO NZ (C.F. C.F. 2
studio del medesimo, sito in Villapiana Scalo (CS) alla Via Nazionale SS 106 161; opponente-terzo esecutato
CONTRO
(P. Iva P.IVA 1 con sede Controparte_1
legale in Luzzi alla Via Ina Casa 5, in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, Avv. Maria Teresa Torricella, rappresentata e difesa dall'Avv. AR AB (C.F. C.F. 3 () ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Cosenza alla Via Gronchi 6;
opposta-creditrice
NONCHE' CONTRO
CP 2
opposto contumace-debitore esecutato
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 2.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato Parte 1 , in qualità di terzo pignorato,
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553
c.p.c., emessa dal GE il 27.11.2017 nell'ambito della procedura di pignoramento mobiliare presso terzi (RGE n. 12430/2016), promossa dalla allora società in bonis
Controparte_1 in danno del CP 2 "/
L'istante, evidenziando di avere reso dichiarazione negativa, ha dedotto di aver avuto conoscenza del provvedimento in contestazione solo al momento della notifica dello stesso unitamente all'atto di precetto in data 08.11.2021. Sul punto, pur ammettendo di essere debitore dell'esecutato CP 2 in forza di un contratto di locazione, il Pt 1 ha tuttavia precisato che tale credito dovesse ritenersi compensato per effetto del proprio maggior credito di euro 123.403,07, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 26/07 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 30.01.2007 (credito che, al momento della dichiarazione, era stato estinto nella sola misura di euro 15.500,00). Ancora, il terzo esecutato ha assunto che, pur facendo la dichiarazione riferimento ad un debito annuo pari a complessivi euro 10.000,00, l'ordinanza qui opposta (pronunciata senza
l'instaurazione del procedimento disciplinato all'art. 549 c.p.c.) ha assegnato l'intera somma senza tener conto del progressivo maturare dei ratei. Lamentando, dunque, che erroneamente il GE avesse interpretato come positiva la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. essendo la stessa di chiaro tenore negativo, e contestando, in ogni caso, la legittimità dell'assegnazione per violazione dell'art. 553 c.p.c., ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese di
lite.
Costituitosi in giudizio, il Controparte_1 ha chiesto il rigetto degli assunti avversi, contestando l'operatività dell'eccezione di compensazione, attesa la mancanza di un atto opponibile alla procedura esecutiva dal quale risultasse un accordo relativo, giustappunto, alla predetta compensazione.
Sospesa l'esecutività del provvedimento opposto ad opera del GE designato, introdotto nel termine concesso da quest'ultimo il presente giudizio di merito,
l'odierno opponente ribadisce i medesimi motivi di doglianza formulati nella fase cautelare.
nella presente fase di Nella contumacia del debitore esecutato CP 2
, la quale ha merito, si è costituita la Curatela Controparte_1
rappresentato che la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., sia stata correttamente ritenuta dal primo giudice come positiva conseguendone la legittimità del provvedimento di assegnazione in contestazione. Sulla scorta di tali premesse ha insistito per il rigetto della domanda con compensazione delle spese di lite. Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, la causa è
stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
CP 2In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di a cui
l'atto di citazione è stato ritualmente notificato, senza che lo stesso si sia costituito in giudizio.
Sempre in apertura di motivazione, occorre osservare che, in ossequio al costante giurisprudenziale, il correttamente orientamento Pt 1 ha individuato
nell'opposizione agli atti esecutivi lo strumento processuale per far valere le proprie doglianze.
La Suprema Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che: "in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito" (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
20310 del 20.11.2012). Secondo i giudici di legittimità (ex multis, Sez. 3, Sentenza n.
7248 del 13.06.1992; Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 27.04.1985), l'ordinanza di assegnazione, in quanto atto esecutivo, può essere impugnata:
con l'opposizione all'esecuzione, quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa (es. l'avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente), sopravvenuti alla pronuncia dell'ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03.06.2015); con l'opposizione agli atti esecutivi quando il terzo pignorato lamenti che il provvedimento si sia formato in modo viziato. Tale rimedio è ammesso qualora il terzo eccepisca:
a) l'errata interpretazione del G.E. della dichiarazione resa dal terzo quanto al contenuto od all'esistenza del debito (Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25,02.2016);
b) l'errata dichiarazione sull'esistenza/inesistenza di altri pignoramenti sul medesimo credito (Sez. 3, Sentenza n. 3958 del 20.02.2007; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
25110 del 14.12.2015,);
c) l'errata quantificazione del credito vantato rispetto a quello effettivo (Sez. 3,
Sentenza n. 21081 del 19.10.2015;
d) la mancata dichiarazione positiva diversamente considerata (Sez. 3, Sentenza n.
4578 del 22.02.2008).
Quanto al profilo della legittimazione a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.
avverso l' ordinanza di assegnazione, deve osservarsi che questa spetta di regola al debitore esecutato, deve tuttavia ammettersi analoga facoltà in capo al terzo, atteso che il predetto provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo, sicchè ben può il terzo impugnare l'ordinanza per far valere il vizio di formazione dell'atto in relazione alla erroneità della dichiarazione ex art. 547 c.p.c.,
ma non anche per far valere l'esistenza di vincoli di indisponibilità del credito (cfr.
Cass. sent. n. 4212/2007).
Invero nell'espropriazione forzata, che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, il terzo pignorato non si identifica con il soggetto passivo dell'esecuzione e, per l'effetto, non essendovi assoggettato, non è neppure normalmente legittimato a proporvi opposizione, sotto alcuno dei possibili profili in cui questa può essere articolata.
Rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, invece, è configurabile un interesse del terzo a che il processo si svolga correttamente anche nei suoi riguardi, con la conseguenza che egli è legittimato a promuovere o a partecipare al giudizio di opposizione nel quale si discute delle forme legittime del procedimento esecutivo.
(cfr. Cass. sent. n. 11976/2003, Cass. sent. n. 8370/90).
Va poi ricordato che la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., è certamente negativa quando il terzo neghi di essere debitore dell'esecutato e ciò anche quando egli giustifichi detta affermazione negativa richiamando una intervenuta
compensazione di cui non fornisce precise indicazioni temporali. Non a caso, va evidenziato che spetta alle parti interessate, in ipotesi di dichiarazione del terzo negativa in tutto od in parte, sollevare contestazioni così determinando la necessità
che sulle stesse il GE si pronunci" compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo" (art 549 c.p.c.).
Ciò posto in diritto, va, quindi, preliminarmente qualificata l'azione proposta dal Pt 1 come opposizione ex art. 617 c.p.c., atteso che il motivo di contestazione è la dedotta illegittimità del provvedimento gravato, emesso in presenza di asserita negatività della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. Nel merito, si Osserva che il terzo pignorato, odierno opponente, con comunicazione resa ai sensi della suindicata disposizione normativa, inviata a mezzo raccomandata A/R, ha espressamente dichiarato di essere "effettivamente titolare di contratto di fitto di cui è locatario CP 2 , e che prevede il pagamento di un canone annuo di € 10.000,00; 2) tuttavia, lo scrivente è, al contempo, creditore di CP 2 della somma complessiva di € 123.403,07 oltre interessi e spese portate da
D.I. nr 26/07 del Tribunale di Castrovillari;
3) in ragione di ciò, Parte 1 nulla deve
al sig. CP_2 dato che si procede, al maturare del credito per fitti, alla compensazione legale con la corrispettiva somma di cui lo stesso ho credito (ad oggi risulta compensata la somma complessiva di € 15.500,00 canone 2017 e residuo canone 2016)". Il tenore letterale della dichiarazione resa e in relazione alla quale alcuna contestazione risulta formulata ai sensi dell'art. 549 c.p.c. dinanzi al GE da parte del creditore procedente, che anche in questa sede non ha contraddetto la circostanza,
non lascia dubbi, alla stregua dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati, in merito alla natura negativa della stessa. In altri termini Parte 1 terzo pignorato, ha dichiarato di non essere
'debitore di alcuna somma nei confronti del Pt 2 di talchè il provvedimento di assegnazione emesso dal GE, il quale ha erroneamente interpretato come positiva la dichiarazione resa, è stato illegittimamente adottato, dovendosi sul punto rimarcare che, a fronte di detta dichiarazione, nessuna contestazione è stata formulata dalla parte interessata ai sensi dell'art. 549 c.p.c.
In conclusione, la proposta opposizione deve essere accolta con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata.
L'esito della lite, in ragione dei motivi dedotti e della complessiva evoluzione della vicenda processuale, giustificano la pronuncia di compensazione integrale delle spese della presente fase di giudizio tra le parti costituite.
Nulla per le spese tra Parte 1 e CP 2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) dichiara la contumacia di CP_2
b) accoglie la domanda e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione emessa dal GE il 27.11.2017, nell'ambito della procedura mobiliare presso terzi recante RGE n. 12430/2016;
c) compensa le spese della presente fase di merito tra le parti costituite;
d) nulla per le spese tra Parte 1 e CP 2
Così deciso in Napoli, il 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone