Art. 3.
I proprietari delle autovetture e degli autoveicoli indicati nell'articolo 2 ai quali vengono apportate modifiche riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all'alimentazione a benzina, debbono richiedere all'ufficio della Motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione ed al Pubblico registro automobilistico l'annotazione dell'avvenuto aggiornamento.
L'ufficio della Motorizzazione civile annota sulla carta di circolazione le modifiche apportate al sistema di alimentazione del motore e il Pubblico registro automobilistico esegue l'annotazione relativa all'aggiornamento sui registri di formalita' e sul foglio complementare.
Alla richiesta presentata all'ufficio della Motorizzazione civile deve essere allegata la carta di circolazione a quella presentata al Pubblico registro automobilistico devono essere allegati la carta di circolazione ed il foglio complementare.
La richiesta all'ufficio della Motorizzazione civile per l'aggiornamento della carta di circolazione deve essere presentata entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui e' stata apportata la modifica al sistema di alimentazione del motore; ove la modifica sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge l'adempimento deve essere soddisfatto entro e non oltre centoventi giorni da tale data.
La richiesta al Pubblico registro automobilistico per l'annotazione sui registri di formalita' e sul foglio complementare deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui e' stato effettuato dall'ufficio della Motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione; qualora l'aggiornamento sia stato effettuato o richiesto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge l'annotazione deve essere richiesta entro e non oltre centoventi giorni da tale data.
I proprietari delle autovetture e degli autoveicoli indicati nell'articolo 2 ai quali vengono apportate modifiche riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all'alimentazione a benzina, debbono richiedere all'ufficio della Motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione ed al Pubblico registro automobilistico l'annotazione dell'avvenuto aggiornamento.
L'ufficio della Motorizzazione civile annota sulla carta di circolazione le modifiche apportate al sistema di alimentazione del motore e il Pubblico registro automobilistico esegue l'annotazione relativa all'aggiornamento sui registri di formalita' e sul foglio complementare.
Alla richiesta presentata all'ufficio della Motorizzazione civile deve essere allegata la carta di circolazione a quella presentata al Pubblico registro automobilistico devono essere allegati la carta di circolazione ed il foglio complementare.
La richiesta all'ufficio della Motorizzazione civile per l'aggiornamento della carta di circolazione deve essere presentata entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui e' stata apportata la modifica al sistema di alimentazione del motore; ove la modifica sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge l'adempimento deve essere soddisfatto entro e non oltre centoventi giorni da tale data.
La richiesta al Pubblico registro automobilistico per l'annotazione sui registri di formalita' e sul foglio complementare deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui e' stato effettuato dall'ufficio della Motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione; qualora l'aggiornamento sia stato effettuato o richiesto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge l'annotazione deve essere richiesta entro e non oltre centoventi giorni da tale data.