CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1488/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4334/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016760863000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 15.7.2025 srl adiva questa Corte proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 29320250016760863, limitatamente alla iscrizione a ruolo di IVA anno
2019 per l'importo complessivo di € 32.862,99. Esponeva che l'iscrizione a ruolo non teneva conto delle dichiarazioni integrative presentate per gli anni dal 2017 al 2022, con le quali ha operato le correzioni necessarie.
Non si costituiva il concessionario.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma II d.lgs. 546/92.
E' documentto in atti come AdE abbia operato lo sgravio totale della pretesa azionata (cfr. doc. in atti).
E' – quindi – evidente che nella specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, che nel processo tributario, presuppone che sia venuta meno ogni questione controversa tra il contribuente e l'erario (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 11/06/2007, n.13588).
Spese compensate, atteso che la verifica ha coinvolto diverse annualità rettificate dalla società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 srl contro Agenzia delle Entrate e ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4334/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016760863000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 15.7.2025 srl adiva questa Corte proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 29320250016760863, limitatamente alla iscrizione a ruolo di IVA anno
2019 per l'importo complessivo di € 32.862,99. Esponeva che l'iscrizione a ruolo non teneva conto delle dichiarazioni integrative presentate per gli anni dal 2017 al 2022, con le quali ha operato le correzioni necessarie.
Non si costituiva il concessionario.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma II d.lgs. 546/92.
E' documentto in atti come AdE abbia operato lo sgravio totale della pretesa azionata (cfr. doc. in atti).
E' – quindi – evidente che nella specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, che nel processo tributario, presuppone che sia venuta meno ogni questione controversa tra il contribuente e l'erario (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 11/06/2007, n.13588).
Spese compensate, atteso che la verifica ha coinvolto diverse annualità rettificate dalla società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 srl contro Agenzia delle Entrate e ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)