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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3792/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1430/2021, emessa dal Tribunale di Avellino a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 2238/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.02.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._2
(C.F.: , rappresentati e difesi Controparte_1 C.F._3
dall'avvocato Alfonso Maurizio Longobardi (C.F.: ) in virtù C.F._4
di procura alle liti a margine dell'atto introduttivo del primo grado
APPELLANTI
E
(P. Iva: ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
Napolitano (C.F.: in virtù di procura alle liti in calce copia C.F._5
notificata all'atto introduttivo del primo grado
APPELLATA
NONCHÉ
residente in [...] Controparte_3
1 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: per gli appellanti: “1) … a) Accertare e dichiarare il unico Controparte_3
responsabile del sinistro de quo;
b) Di conseguenza condannare i convenuti P_
e la in persona del legale rapp.te p.t., con il vincolo
[...] Controparte_4
solidale, al risarcimento di tutti i danni, fisici, morali, patrimoniali ed esistenziali, nessuno escluso, patiti dagli attori nel sinistro de quo, oltre interessi e svalutazione monetaria, il tutto contenuto entro lo scaglione da €. 52.000,00 ad € 260.000,00; c)
Condannare i convenuti, anche in modo equitativo, al risarcimento dei danni causati agli attori a causa della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., il tutto, comprensivo anche della domanda precedente, da intendersi ricompresso nello scaglione già indicato;
d) Condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento di spese e competenze, con attribuzione al procuratore antistatario per la fase stragiudiziale - come da fattura n. 30/2016 depositata in atti -. 2) Condannare i convenuti all'integrale pagamento della CTU medico-legale. 3) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio”; per l'appellata “… riportandosi ai Controparte_2
precedenti atti e scritti difensivi … Conclude riportandosi alle già estese conclusioni, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 19.05.2016 e , n.q. Parte_1 Parte_2
di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio , convenivano, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, e esponendo Controparte_2 Controparte_3
che il 09.07.2015, alle ore 13,00 circa, in Montoro alla via Vaccheria, P_
alla guida della propria autovettura Fiat TO tg. BJ 899 WT, ass.ta con la
[...]
, non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia di marcia ed Controparte_2
2 urtò il minore , che alla guida di una bicicletta, prestatagli da un Controparte_1
amico, stava transitando su detta strada;
in particolare, il sinistro si verificò in quanto il minore , che proveniva dal senso di marcia opposta a quella percorsa CP_1
dall'autovettura, avendo visto che non si era fermato allo stop, frenò Controparte_3
e sterzò, ma, nonostante ciò, non riuscì ad evitare l'impatto con l'auto urtandovi
contro
; subito dopo l'urto il minore venne soccorso e con l'ambulanza del 118 venne trasportato all'ospedale di Solofra, dove successivamente arrivò anche il padre,
, che stava lavorando in detta città e che era stato avvisato Parte_1
dell'accaduto telefonicamente;
i medici, dopo aver diagnosticato un “Politrauma con frattura scomposta e pluriframmentaria dell'ala iliaca sx e frattura gomito sinistro ed avambraccio omolaterale” ed accertata la gravità della situazione, d'urgenza trasferirono il piccolo all'ospedale di Eboli dove venne ricoverato e CP_1
sottoposto ad un primo intervento chirurgico chirurgico di “riduzione e osteosintesi a carico dell'omero e del terzo distale avambraccio sinistro con fili di K”, e venne dimesso previo confezionamento di apparecchio gessato il 17.07.2015; il 12.08.2015, il piccolo venne ricoverato in regime di day ospital, presso l'ospedale di CP_1
Eboli con diagnosi di: “Esiti frattura sovra condolidea omero sinistro e frattura biossea dell'avambraccio sinistro;
esiti di frattura ala iliaca sinistra”; nel corso del ricovero venne sottoposto a “Rimozione gesso e rimozione fili di Kirschner dal gomito sinistro. Palmare gessato;
il 28.08.2015 il minore venne nuovamente ricoverato in regime di day ospital, sempre presso l'ospedale di Eboli con diagnosi di:
“Frattura gravemente scomposta al 1/3 distale radio e ulna a sin in consolidazione”; il
21.09.2015 vi fu un ulteriore ricovero in regime di day ospital presso l'ospedale di
Eboli con diagnosi di: “Frattura sovra condiloidea omero sin associata a frattura metafisi distale radio e ulna sin. Neuroprassia del N. ulnare sin.”; nel corso del ricovero venne sottoposto a “Rim. M. sintesi”; la malattia ebbe una durata di circa
120 giorni, durante i quali il minore fu costretto ad osservare riposo, assumere farmaci antalgici ed a sottoporsi a seriali controlli clinici e radiografici, oltre che ad effettuare fisioterapia;
sottoposto a visita medico-legale fu riscontrata una invalidità
3 permanente del 18%, una ITT di giorni 80 e una ITP al 50% di giorni 40; essi istanti genitori per tutto il periodo della malattia del loro figlio furono stati costretti ad affrontare vari esborsi monetari ammontanti ad €. 1.613,00, come da ticket, fatture e scontrini prodotti, cui andavano aggiunti quegli esborsi, dei quali si chiedeva una liquidazione equitativa che per la loro inevitabilità ricadevano nel fatto notorio, come il carburante per andare in ospedale per le varie visite di controllo e per effettuare la fisioterapia, il parcheggio, il tempo occorso per le visite;
la tenera età del danneggiato, la lunga durata della malattia ed il dover sottoporsi a due interventi chirurgici e la presenza delle vistose cicatrici avevano influito negativamente sulla psiche del minore, che tendeva ad isolarsi ed a non uscire da casa;
essi istanti genitori, per il tutto il periodo della malattia e per quello successivo della riabilitazione furono costretti ad impiegare gran parte del loro tempo, anche lavorativo, per soddisfare le necessità connesse con la malattia del proprio figlio;
infatti, quotidianamente furono costretti a sostenere moralmente e ad assistere materialmente il figlio standogli vicino in ospedale ad Eboli, nei vari CP_1
ricoveri, o accompagnandolo nelle varie sedute di fisioterapia;
il sinistro aveva stravolto completamente le abitudini di vita di essi coniugi, la consistenza del loro nucleo familiare e aveva causato la compromissione delle esigenze familiari e di tale tipo di danno si chiedeva una liquidazione equitativa;
la lunga durata della malattia, la sottoposizione a ben due interventi chirurgici, il perdurare dei dolori, l'imbarazzo per dover portare l'apparecchio gessato per alcuni mesi, il doversi sottoporre a varie visite di controllo, la presenza e la localizzazione delle cicatrici, ben visibili, avevano comportato delle inevitabili ripercussioni negative nella vita sociale del danneggiato;
in seguito alla richiesta di risarcimento danni il con missiva del 08.08.2015, P_
inviata alla , effettuò la denuncia di sinistro alla propria Controparte_2
compagnia assicurativa;
sebbene formalmente invitata al risarcimento dei danni, la non aveva provveduto al risarcimento dei danni;
rilevato che Controparte_2
nessun riscontro aveva avuto la del 11.04.2016, con la quale si invitava la Pt_3
convenuta compagnia a stipulare una convenzione di negoziazione assistita,
4 occorreva applicare le sanzioni così come previste dall'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata.
Tanto premesso, gli attori insistevano affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) Dichiarare il sig. , unico responsabile del sinistro de Controparte_3
quo;b) Di conseguenza, condannare i convenuti, con il vincolo solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, fisici, morali, materiali ed esistenziali, nessuno escluso patiti dagli attori nel sinistro de quo, oltre interessi e svalutazione monetaria. c) Condannare i convenuti, anche in modo equitativo, al risarcimento dei danni causati agli attori a causa della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., il tutto, comprensivo anche delle domande precedenti, contenuto nello scaglione da €.
52.000,00 ad €. 260.000,00;c) Condannare in ogni caso i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario, sia per la fase stragiudiziale che per quella giudiziale. d) Trasmettere, ai sensi dell'art.
148 D.lgs. 07.09.2005, 209, copia della sentenza all'IVASS per l'applicazione delle dovute sanzioni”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
Non si costituiva . Controparte_3
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano ammesse e espletate prove testimoniali nonché CTU medica sulla persona del minore . CP_1
In data 8.04.2021, la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 23.08.2021 e notificata il 27.08.2021, con citazione notificata in data 11 - 16.09.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., e , nella sopra specificata Parte_1 Parte_2
qualità, interponevano appello - iscritto a ruolo il 16.09.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiarare il sig.
5 , unico responsabile del sinistro de quo;
b) Di conseguenza, Controparte_3
condannare il sig. e/o la , con il vincolo Controparte_3 Controparte_2
solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, fisici, morali, materiali ed esistenziali, nessuno escluso patiti dagli attori nel sinistro de quo, oltre interessi e svalutazione monetaria. c) Condannare i convenuti, anche in modo equitativo, al risarcimento dei danni causati agli attori a causa della temerarietà della lite ex art.
96 c.p.c., il tutto, comprensivo anche delle domande precedenti, contenuto nello scaglione da €. 52.000,00 ad €. 260.000,00; c) Condannare in ogni caso i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario, sia per la fase stragiudiziale che per quella giudiziale, e comunque al doppio grado di giudizio. d) Trasmettere, ai sensi dell'art. 148 D.lgs. 07.09.2005,
209, copia della sentenza all'IVASS per l'applicazione delle dovute sanzioni”.
Si costituiva che resisteva e Controparte_2
chiedeva il rigetto del gravame.
Non si costituiva , benché ritualmente evocato in giudizio. Controparte_3
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 21.01.2022, veniva rinviata d'ufficio al 20.05.2022 e in tale sede al 18.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. termine sino al 14.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, sulla scorta delle note depositate dalle parti, in pari data la Corte riservava la causa in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 10.04.2025 e memoria di replica il 5.5.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 15.04.2025 e memoria di replica il 30.04.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
6 “La domanda non può essere accolta per l'insufficiente prova della dinamica descritta in citazione, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione per il principio della ragione più liquida.
Occorre chiarire che la bicicletta, in quanto velocipede, è un veicolo e la condotta di guida del conducente di un velocipede è regolata dall'art. 377 del d. lgs. n. 495 del
1992 (art.182 cod. strad.) rubricato “circolazione dei velocipedi” che, nelle parti che in questa sede più interessano, prevede che:
1.i ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
2. nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. in ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
4. da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti
o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. omissis;
6. per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.
Orbene, il ciclista dovrà dare adeguata prova di essersi comportato prudentemente anche ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Dalla dinamica del sinistro prospettata in citazione, emerge che in data 9.7.2015 alle ore 13.00, in Montoro alla via Vaccheria l'impatto tra la vettura Fiat TO e la
7 bicicletta sia avvenuto per colpa esclusiva del conducente dell'auto poiché P_
a bordo della bici che procedeva nella direzione opposta Controparte_1
all'autoveicolo stava regolarmente transitando sulla sua corsia di marcia (Cfr. deposizione di e ) allorquando, avvedutosi del Testimone_1 Tes_2
sopraggiungere della Fiat TO che non si fermava allo stop, tentava invano di evitare l'impatto, frenando e sterzando, prima di essere attinto dall'auto.
Questa dinamica, come anche riscontrata dalle prove testimoniali, consentirebbe di ritenere la responsabilità del sinistro integralmente a carico dell'automobile condotta dal convenuto contumace.
Occorre tuttavia precisare che vi è agli atti una discordanza con le risultanze probatorie menzionate, rinvenibile nell'attestazione di pronto soccorso riportante in anamnesi “caduta dalla bicicletta senza responsabilità di terzi”.
Ritiene la scrivente che tale incongruenza sia di tale importanza da inficiare la ricostruzione emersa dal quadro probatorio sopra delineato.
Ed infatti, dall'esame testimoniale emerge che sarebbe stata l'auto ad attingere la bici e che all'esito dell'impatto, il minore sarebbe stato accolto in casa del teste
il quale ha dichiarato che “mia madre con la signora portarono il Tes_1 Tes_2
a casa mia in attesa dell'ambulanza”. CP_1
L'ambulanza interveniva mentre il ferito si trovava in un'abitazione privata senza che alcun pubblico ufficiale fosse intervenuto sul luogo del sinistro, nonostante il ferimento di un minore.
Né può ritenersi che l'attestazione sul verbale ospedaliero, per la quale non vi era responsabilità di terzi, sottoscritta dal padre del minore, possa essere disattesa da una successiva dichiarazione del genitore nella quale questi precisava che il sinistro fosse intervenuto tra la bicicletta ed un'altra autovettura poiché così riferito dai presenti. Ed infatti, l'attestazione riportata da un documento ospedaliero ha la stessa valenza di un atto pubblico quanto alla rispondenza tra quanto attestato e le dichiarazioni ivi riportate, ove riferita a quanto dichiarato dai presenti, non avendo
8 gli operatori assistito direttamente al sinistro ed avendo riportato dichiarazioni di terzi.
Si richiama l'orientamento a mente del quale le attestazioni contenute in una certificato medico, redatto da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c.: il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr. ex ceteribus Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015).
Nella specie le dichiarazioni riportate da terzi sono state trascritte nel certificato di
P.S., che quanto a tali dichiarazioni fa piena prova, non essendo stata esperita querela di falso né in via principale né in via incidentale avverso tale documento.
Non è infatti a tal fine sufficiente a porre in dubbio la prova legale derivante da tali trascrizioni la dichiarazione sottoscritte dal padre del minore (sottoscrittore del verbale quale esercente la potestà genitoriale sul paziente) alcuni giorni dopo e relative alla inesattezza della annotazione sopra richiamata, in difetto dell'esperimento del rimedio specifico che la legge prevede per privare dell'efficacia di fede privilegiata un atto pubblico, quale la querela di falso.
Neanche le prove testimoniali rese dai soggetti che avrebbero reso informazioni ai sanitari intervenuti descrivendo l'investimento del ragazzo sono idonee a superare la certificazione richiamata, nella parte in cui hanno affermato di aver invece dichiarato al personale intervenuto che si era trattato di un sinistro con un'autovettura, in difetto dell'esperimento del rimedio necessario della querela di falso avverso il verbale che riferisce di un incidente stradale ma esclude a chiare lettere la responsabilità di terzi.
La testimonianza dei due testimoni oculari, trattandosi di una prova liberamente valutabile dal giudice, non è cioè idonea a superare l'attestazione fidefaciente delle
9 dichiarazioni rese al momento del sinistro, confligge altresì con la dichiarazione resa stragiudizialmente dal convenuto contumace, che pure può assurgere ad elemento di prova, essendo la confessione liberamente valutabile dal giudice nel caso di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 2735 comma 1 c.c. letto in combinato disposto con l'art. 2733 comma 3 c.c.
Occorre invero rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, sulla scia di Cass. Sez. U. 05/05/2006, n. 10311, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale (cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell'art.
149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia di assicurazione, agendo in tal caso questa nella veste, che la legge stessa ò espressamente gli assegna, di mandatario (senza rappresentanza) dell'assicuratore del responsabile), la dichiarazione confessoria del proprietario conducente del veicolo, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733
c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Orbene, il conducente e proprietario del veicolo convenuto Controparte_5
contumace, come da confessione resa in sede di dichiarazione stragiudiziale del
8.8.15, e, nell'ulteriore dichiarazione del 24.9.2015, confermava l'avvenuto sinistro, affermando tuttavia che fu il minore ad impattare contro la parte anteriore sinistra dell'auto e che egli stesso arrestava la marcia alcuni centimetri dopo il segnale di stop, ma prima dell'impatto.
Dalla dichiarazione resa non emerge la piena responsabilità del conducente, avendo questi affermato che fu il minore ad impattare contro l'auto ferma allo stop, se pure di pochi centimetri oltre la linea.
10 Infatti, dichiarava che la bicicletta urtava contro il fanale anteriore Controparte_3
sinistro del veicolo Fiat TO. Tuttavia, i testi escussi in giudizio, dichiaravano che la bici veniva urtata dalla parte centrale della Fiat TO dove era presente la targa.
Si vuol dire che la differente dinamica descritta in citazione (per la quale era invece stata l'auto ad impattare e dunque ad investire la bicicletta) è rimasta priva di idonei riscontri probatori, essendo le testimonianze rese inattendibili poiché contrarie a quanto riportato nell'atto pubblico ed incongruenti rispetto alle dichiarazioni del prodotte agli atti dalla parte attrice. P_
Le risultanze probatorie sono altresì insufficienti all'accoglimento della domanda.
Non vi è agli atti alcuna fotografia dalla quale desumere l'esatto punto d'urto tra i veicoli, non vi è stato l'intervento di alcun agente di polizia che abbia potuto effettuare i rilievi sul posto, avendo assistito al sinistro i soli testi escussi, i quali tuttavia non hanno rappresentato ai sanitari che si trattasse di incidente con terzi
(non essendo a tal fine sufficiente la loro dichiarazione in presenza di un atto pubblico fidefaciente sul punto che esclude il coinvolgimento dei terzi nel sinistro).
Inoltre, la circostanza che le lesioni siano state riscontrate dal ctu non consente di ritenere fondata la domanda nell'an; infatti, gli accertamenti demandati al consulente medico legale erano di natura sostanzialmente medica e pertanto lo stesso non poteva aver ricevuto l'incarico di verificare la compatibilità della dinamica descritta con l'evento, ma solo con le lesioni derivatene.
Quanto alle affermazioni del ctu circa la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta in citazione, è infatti da evidenziare che la consulenza non può assurgere a fonte di prova, nel senso che il consulente deve limitarsi a descrivere gli eventi con le proprie capacità tecniche. La circostanza che i danni lamentati siano di per sé astrattamente compatibili con un sinistro stradale non comporta che le lesioni stesse siano in concreto conseguenza proprio del sinistro in lite.
Difatti nella responsabilità aquiliana incombe sull'attore l'onere di dare la prova di tutti gli elementi del fatto illecito e solo laddove tale prova sia stata fornita il giudice potrà attingere alle conoscenze tecniche di un consulente per quantificare il
11 risarcimento; tale sequenza logica giammai può essere invertita, nel senso che in assenza di riscontri probatori sulla spettanza del risarcimento, questo non sarà dovuto anche laddove i danni siano causalmente ricollegabili all'evento prospettato, se l'evento stesso è sfornito di adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 5687 del
18.4.2001).
Non vi sono agli atti ulteriori prove documentali del sinistro, non è prodotta alcuna documentazione fotografica dei veicoli coinvolti e l'unico riscontro andrebbe pertanto ravvisato nelle due testimonianze, che tuttavia confliggono con le altre risultanze probatorie, in particolare con il certificato di pronto soccorso agli atti, dal quale emerge che la caduta dalla bicicletta sia avvenuta senza responsabilità di terzi.
In definitiva, le incongruenze riportate sono di tale importanza da rendere impossibile il riscontro della dinamica sì come descritta in citazione, con conseguente rigetto della domanda.
§ L'obbiettiva opinabilità delle risultanze probatorie ed il riscontro dei danni alla persona subiti dal minore sono tutte circostanze che consentono la compensazione integrale delle spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dal recente pronunciamento della Corte costituzionale”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la violazione e degli articoli 113, 116
c.p.c. con riferimento all'art. 2700 c.c. sull'efficacia dell'atto pubblico, evidenziando che il Tribunale ha ignorato sia il certificato del 118 del 09.07.2015, in cui i medici, intervenuti nell'immediatezza sul luogo del sinistro, scrissero: “Frattura gomito e polso sinistro - incidente stradale”, sia le due cartelle cliniche dell'ospedale di Eboli dove è riportato: “Incidente stradale”; evidenzia, poi, che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o di altri fatti avvenuti in sua presenza, mentre la veridicità delle dichiarazioni non fanno parte dell'efficacia probatoria e può essere contrastata con tutti i mezzi di prova.
12 Con il secondo motivo parte appellante evidenzia che il certificato del P.S. non è stato firmato dal danneggiato, ma da esso istante , padre del Parte_1
minore che non era presente sul luogo del sinistro, perché a lavoro, sicché non è equiparabile ad una confessione;
che quando esso istante ha Parte_1
firmato il referto del Pronto Soccorso, vista la gravità della situazione, si è preoccupato delle condizioni del figlio, non di controllare cosa fosse stato scritto nel certificato, poi, con successiva dichiarazione del 18.07.2015, presente nella cartella clinica dell'ospedale di Solofra, ha chiarito di essere stato informato che il minore aveva subito le lesioni a seguito di sinistro.
Con il terzo motivo gli appellanti evidenziano che la dicitura “Senza responsabilità di terzi” riportata nel certificato del P.S. è in contrasto con quanto si legge sul punto nel certificato del 118 e nelle due cartelle cliniche dell'ospedale di Eboli, oltre ad essere smentita dalle prove testimoniali, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare, risultando chiare, univoche e concordanti nella descrizione del sinistro.
Con il quarto motivo parte appellante assume che il Tribunale ha ignorato quanto riferito - e riportato nel relativo atto pubblico - dai testi escussi ai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro; infatti, all'udienza del 24.01.2019 il teste ha Tes_1
precisato: “… Riferimmo agli operatori dell'ambulanza che il minore era stato investito da un auto e che si trattava di incidente stradale”; dello stesso tenore la deposizione di secondo cui “… Quando venne l'ambulanza agli Tes_2
operatori del 118 gli riferimmo che si trattava di un incidente stradale in quanto il
era stato investito da un auto mentre era alla guida di una bicicletta”. CP_1
Con il quinto motivo parte appellante denuncia erronea valutazione delle prove acquisite con riferimento della dichiarazione del evidenziando che P_
quest'ultimo si è assunto la responsabilità del sinistro, sia inoltrando denuncia alla propria Compagnia assicurativa sia ribadendo la propria responsabilità con le dichiarazioni rese all'informatore inviato dalla , sicché ricorre confessione CP_2
stragiudiziale.
13 Parte appellante contesta, poi, la valutazione delle prove acquisite, perché le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, precise e concordi e rese da soggetti estranei alle parti in causa, non possono essere screditate dalla dichiarazione di un convenuto;
ritiene che l'incidente è da addebitarsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente e negligente del , il Controparte_3
quale alla guida della propria autovettura non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia ed urtò il minore alla guida di una bicicletta che proveniva dal senso di marcia opposto;
che ciò è stato confermato sia dal teste che ha Testimone_1
dichiarato “… Ricordo di aver visto una autovettura Fiat TO che nel procedere su via Vaccheria, proveniente dal centro del paese, in direzione o montagna o Solofra, non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia ed investì il ragazzo CP_1
che proveniva dall'opposto senso di marcia”, che dal teste
[...] Tes_2
“… Preciso che il conducente dell'autovettura non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia ed urtò il minore ”; che non vi è nessun motivo di dubitare CP_1
dell'attendibilità dei testi, in quanto la deposizione è stata precisa, completa e non contraddittoria e la loro estraneità alle parti in causa, li rende equidistanti ed obiettivi;
che non è neppure ravvisabile il concorso di colpa in quanto nessuna responsabilità può essere addebitata al , perché lo stesso, come è emerso in corso di CP_1
causa, vedendo che l'auto non si era fermata allo stop, cercò di evitare l'impatto, senza riuscirci.
Con il sesto motivo gli appellanti contestano ancora la valutazione delle prove sotto il profilo dell'irrilevanza del materiale fotografico o del mancato intervento di un agente di polizia, sostenendo che nessuna rilevanza ha la circostanza dell'assenza di fotografie dalle quali desumere il punto d'urto, perché i testi ascoltati sono stati precisi sul punto;
quanto al mancato intervento della polizia sul posto, evidenziano che entrambi i testi escussi hanno dichiarato di aver riferito agli operatori del 118 intervenuti sul luogo del sinistro, che il minore era stato investito da un'auto ed infatti nella scheda del 118 è riportato a chiare lettere Frattura gomito e polso sinistro - incidente stradale.
14 § 5.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
La verificazione di un sinistro tra la bici condotta dal minore e la vettura di CP_1
proprietà del e dallo stesso condotta emerge da tutti gli elementi istruttori P_
acquisiti; unico elemento discordante è rappresentato dalla dicitura “senza responsabilità di terzi” contenuta nel certificato del P.S. firmata dal padre del danneggiato;
tuttavia, tale dicitura contrasta con quanto emerge dal certificato del 118 ove è riportato “incidente della strada (ciclista)” e dalla Cartella Clinica dell'Ospedale di Eboli dove in anamnesi viene riportato “incidente stradale”, senza considerare la successiva dichiarazione resa sempre dal padre del danneggiato il
18/07/2015, presente nella cartella clinica Presidio Ospedaliero Solofra, secondo cui
“Il sottoscritto ... in seguito alle informazioni assunte sul luogo Parte_1
del sinistro, è a conoscenza che il proprio figlio è caduto dalla bicicletta a causa di una errata manovra di guida del conducente dell'autovettura Fiat TO Tg.
BJ899WT, che non si era fermato allo stop presente sulla sua corsia di marcia. Tale circostanza, dichiarata anche agli operatori dell'ambulanza, sia da mia moglie che dalle altre persone presenti, e riportata, successivamente, nel relativo referto, erroneamente non è stata trascritta nel certificato del pronto soccorso firmato dallo scrivente senza prestarvi attenzione, vista la gravità delle lesioni riportate dal proprio figlio e che non era a conoscenza della dinamica del sinistro, visto che è stato chiamato sul posto di lavoro per andare in ospedale ... ”.
In generale, va rammentato che secondo la giurisprudenza prevalente, il referto di
Pronto Soccorso è un atto pubblico e come tale fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse, sicché la veridicità del contenuto di quest'ultime può essere contrastata ed accertata con tutti mezzi di prova consentiti dalla legge (ex plurimis Cass. 29316/2008; Cass. n.
9380/2011; Cass. n. 12386/2006).
15 La Suprema Corte ha, peraltro, affermato che le dichiarazioni rese dal danneggiato e raccolte dal medico di turno hanno, al più, valenza di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito, ma nella specie, trattasi di dichiarazione, quella contenuta nel certificato del P.S., firmata dal padre del danneggiato e come noto, il genitore, non avendo il potere di disporre dei beni dei figli minori senza l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.), non ha neppure il potere di confessare (giudizialmente o extragiudizialmente), senza tale autorizzazione, fatti dalla cui prova il diritto del figlio possa risultare pregiudicato
(cfr., Cass., 14/02/2006 , n. 3188).
Del resto, la circostanza che trattasi di sinistro emerge anche dalla seguente dichiarazione di , conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Controparte_3
TO, avente valenza di confessione stragiudiziale, resa in seno alla denuncia di sinistro alla Zurich insurance S.P.A. del 08/08/2015: < … Il giorno 09.7.2015 alle ore 12,45 circa ero da solo alla guida della Fiat TO Tg. BJ899WT e mi trovavo in via Vaccheria in Montoro, allorquando arrestava la marcia al segnale di stop ivi presente. Successivamente giungeva sul posto un ragazzo alla guida di un velocipede, il quale urtava contro il fanale anteriore sinistro della fiat punto, poiché detto veicolo sporgeva di alcuni centimetri rispetto alla segnaletica orizzontale. .. il ragazza cadeva al suolo e accusava dolore al braccio e per tale motivo provvedevo al soccorso dello stesso… venne chiamato il servizio ambulanza…”.
Sono stati, inoltre, escussi due testimoni, che hanno parimenti confermato lo scontro tra la bici condotta dal minore e la Fiat TO del In particolare, il teste P_ [...]
ha dichiarato “… Ricordo di aver visto un'autovettura Fiat TO che Tes_1
nel procedere su via Vaccheria, proveniente dal centro del paese, in direzione o montagna o Solofra, non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia ed investì il ragazzo che proveniva dall'opposto senso di marcia, Controparte_1
precisamente dalla sinistra dell'auto, il quale cercò di evitare l'urto sterzando e frenando, ma non ci riuscì in quanto il conducente dell'auto si fermò solo dopo
16 averlo urtato … la strada percorsa dal era in discesa e si intersecava con CP_1
la strada percorsa dall'auto su cui vi è segnale di stop l'impatto … avvenne dopo lo stop perché l'auto non si era fermata … l'auto urtò con la sua parte anteriore lato targa la bicicletta ...il conducente dell'auto non si arrestò allo stop e fermò la sua auto solo dopo aver investito il minore”. Il teste ha riferito di vivere vicino al luogo del sinistro. Il teste ha, a sua volta, dichiarato: “Preciso che il conducente Tes_2
dell'autovettura non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia ed urtò il minore che cercò di evitare l'impatto frenando e sterzando, ma non ci Controparte_1
riuscì in quanto il conducente dell'auto si fermò solo dopo aver investito il ragazzo
… l'auto urtò con la sua parte anteriore , dove sta la targa la parte anteriore della bicicletta e non ricordo su quale lato cadde la bicicletta”. Il teste ha riferito di aver assistito l'incidente dal balcone di casa a una distanza di circa dieci metri.
Alla luce di tali elementi istruttori e della valenza probatoria dell'anzidetta dicitura
“senza responsabilità di terzi” contenuta nel certificato di P.S. non è dubbio il verificarsi del sinistro tra i veicoli in questione.
Circa la responsabilità del sinistro, come noto, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
inoltre l'accertamento, nella specie, dell'obbligo di rispetto del segnale di stop, da parte di uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. fra le tante, Cass. 19/11/2014, n.24676). Inoltre, il segnale di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli.
Nella specie, già dalla dichiarazione del conducente della Fiat, secondo cui si è fermato oltre il segnale di stop, emerge il mancato rispetto di tale segnale;
se poi si
17 considera che, alla luce delle testimonianze, la strada percorsa dal minore si interseca con quella percorsa dall'auto, la circostanza che la bici abbia impattato, sempre secondo la dichiarazione del il fanale anteriore sinistro induce a ritenere che P_
il minore si sia ritrovato all'improvviso la vettura sulla propria traiettoria, cadendo a terra con la bici a seguito dell'impatto. Se anche l'impatto della bici fosse intervenuto, come emerge dalle dichiarazioni dei testi, peraltro collimanti, con la parte centrale anteriore della vettura, la riconducibilità del sinistro sarebbe addebitabile in ogni caso alla vettura, posto che tale circostanza induce a ritenere che la bicicletta, che di certo non marcia alla stessa velocità della vettura, avesse già impegnato la strada allorquando è giunta la vettura, fermandosi oltre il segnale di stop. Ciò senza considerare quanto dichiarato dai testi circa il tentativo del minore di evitare l'impatto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la responsabilità del sinistro va ascritta al sicché quest'ultimo, unitamente alla compagnia assicuratrice appellata, è P_
tenuto al risarcimento dei danni di conseguenza patiti dal minore.
§ 6.
Per la quantificazione dei danni patiti dal minore , la Corte Controparte_1
ritiene di far riferimento alla relazione depositata dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, perché improntata a canoni logici e tecnici. In particolare, il C.T.U. ha accertato che a seguito dell'evento lesivo ha riportato, come Controparte_1
evincibile dal referto di dimissione P.O. “Maria SS. Addolorata” di Eboli, “Frattura sovracondoloidea omero sin, frattura epifisi distale radio e IV distale ulna sin.
Frattura ala iliaca e parcellare sacrale sin.”, rilevando che sussiste compatibilità tra le lesioni accertate e gli eventi supra descritti;
l'ausiliare ha poi accertato postumi permanenti consistenti nella sintomatologia algica, anche se di lieve entità, ma a carattere continuo, in corrispondenza del gomito ed avambraccio sin, nella limitazione funzionale del gomito sin. nei gradi estremi di flessione e pronosupinazione, nella limitazione funzionale della mano sin. nella prensione valida e complementare rispetto al controlaterale, nella difficoltà alla mobilizzazione di
18 carichi mediante l'utilizzo dell'arto superiore sinistro. Sulla scorta di tali considerazioni, il CTU ha quantificato il danno permanente subito da CP_1
nella misura del 14 %.
[...]
L'ausiliario ha, inoltre, accertato che è stato costretto ad una Controparte_1
temporanea inabilità per 30 giorni e una temporanea invalidità nella misura media del
75 % per 42 giorni, nella misura media del 50 % per 30 giorni e nella misura media del 25 % per 10 giorni.
Per procedere, dunque, alla monetizzazione del risarcimento dei danni subiti da si ritiene di applicare le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) Controparte_1
dal Tribunale di Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.
Essendo stata riconosciuta ad un'invalidità nella misura del 14 Controparte_1
%, avendo lo stesso all'epoca del fatto dannoso l'età di 14 anni, il danno non patrimoniale complessivo, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 52.605,00 (di cui € 40.466,00 per danno biologico relazionale e € 12.139,00 per danno sofferenza).
Non si giustifica una personalizzazione del risarcimento, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano
è, come noto, riconoscibile in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendono il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, sicché implica la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto. Ed invero, manca a supporto della chiesta personalizzazione il riferimento concreto a conseguenze peculiari, che potessero rendere il pregiudizio patito diverso
19 e maggiore rispetto ai casi consimili, non essendo sufficiente il riferimento agli interventi chirurgici cui il minore si è sottoposto ovvero la circostanza che ha portato il gesso ed i mezzi di sintesi per oltre due mesi.
Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi, considerando sempre le predette tabelle, nell'importo all'attualità di € 115,00 giornaliere tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni. Ne consegue che a va Controparte_1
riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale ed a quella parziale, quale accertata dall'ausiliario, un risarcimento pari, rispettivamente, ad € 3.450,00 ( €
115,00 X 30), € 3.622,50 (115,00 X 42 giorni X 75 %), € 1.725,00 (115,00 X 30 giorni X 50 %), € 287,50 (115,00 X 10 giorni X 25 %).
Nulla va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale in favore dei coniugi
, i quali hanno invocato un siffatto danno lamentando che le lesioni subite CP_1
dal minore hanno stravolto completamente le abitudini di vita degli stessi e compromesso le esigenze familiari. Al riguardo, secondo la Suprema Corte, il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del rapporto parentale, che consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (cfr. Cass. 14/02/2023 ,
n. 4571).
In particolare, il danno da sconvolgimento dell'esistenza è stato nella giurisprudenza di legittimità in particolare ravvisato integrato dall'abbandono del lavoro per potersi dedicare esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche (cfr. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass.,
6/4/2011, n. 7844), dall'"assolutezza del sacrificio di sé" nell'assistenza verso il piccolo figlio ( cfr. Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass., 13/1/2009, n. 469). Per_1
Nella specie, i coniugi si sono limitati a dedurre di aver impiegato gran CP_1
parte del loro tempo, anche lavorativo, per soddisfare le necessità connesse con la malattia del proprio figlio, di essere stati costretti a sostenere moralmente e ad
20 assistere materialmente il figlio standogli vicino in ospedale nei due CP_1
ricoveri ad Eboli, o accompagnandolo ed aspettandolo nelle varie sedute di fisioterapia. Alla luce di tali allegazioni e del predetto orientamento, difetta non solo l'allegazione dell'esistenza di un vero e proprio sconvolgimento di abitudini di vita ma, ancora prima, delle straordinarie sopraggiunte esigenze del congiunto tali da comportare, per poter essere fronteggiate, proprio lo sconvolgimento delle abitudini di vita che giustificano il risarcimento in esame.
A titolo di danno patrimoniale va riconosciuto l'importo di € 1.525,24, a titolo di spese mediche sostenute in conseguenza delle lesioni patite dal minore a causa del sinistro, quali risultano dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado, senza considerare gli scontrini rilasciati da farmacie siccome non contengono alcuna specifica circa la causale degli esborsi.
Non rientrano, invece, nel c.d. fatto notorio, come invece sostengono gli odierni appellanti, chiedendo sul punto una liquidazione equitativa, il quantum gli esborsi per carburante e parcheggi in relazione alle visite sostenute dal minore.
In definitiva, a titolo di danno va liquidato, in favore di e da Parte_1
, nella anzidetta qualità, l'importo complessivo di € 63.255,24, Parte_2
oltre gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n.
1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 63.255,24, “devalutato” alla data del fatto, ovvero al
09.07.2015, risulta pari a € 52.233,89 (indice a quo 107,2 -indice ad quem 121,2) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 6.871,68, fino al 31.5.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -.
21 Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 70.126,92 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.6.2025 fino al soddisfo.
§ 8.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da e da Parte_1
, nella anzidetta qualità, va accolta, con conseguente condanna di Parte_2
e , in via solidale, al Controparte_2 Controparte_3
risarcimento del danno nella misura di € 70.126,92, oltre interessi legali dal 1.6.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi, quelle sostenute sia dall'appellante che dalla compagnia di assicurazione, debbano seguire la soccombenza di e di Controparte_2 P_
.
[...]
Nulla compete per compensi in relazione all'attività prestata dal difensore in sede stragiudiziale e contabilizzata nella allegata nota spese, risultando la stessa strumentale, propedeutica e funzionale alla successiva intrapresa attività giudiziale;
ed invero, non possono essere considerate come stragiudiziali, ed essere perciò compensate separatamente da quelle giudiziali, quelle attività professionali che, sebbene non esplicate in giudizio, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale, così da costituirne il naturale completamento (Cfr. Cass.
12.6.2008 n. 15814; Corte appello Napoli sez. IV, 19/03/2015, n.1359; Cass.
20/12/2021, n.40828).
22 La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria del presente grado in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di e Controparte_2 P_
, in via solidale.
[...]
Le spese processuali liquidate in favore di parte appellante vanno distratte in favore dell'avv. Alfonso Maurizio Longobardi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Non si ritiene di trasmettere, ai sensi dell'art. 148 D.lgs. 07.09.2005, 209, copia della sentenza all'IVASS per l'applicazione delle dovute sanzioni, poiché, alla luce del detto disposto normativo, in caso di sentenza a favore del danneggiato, solo quando la somma offerta sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, va trasmessa copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del detto articolato, mentre nella specie non è stata offerta alcuna somma da parte della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con citazione notificata in data 11 - Parte_1 Parte_2
16.09.2021, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e Controparte_2 P_
, in via solidale, al pagamento, in favore di e da
[...] Parte_1
, nella anzidetta qualità, della somma di € 70.126,92, oltre Parte_2
interessi legali dal 1.6.2025 fino al soddisfo;
b) condanna (Plc) e , Controparte_2 Controparte_3
in via solidale, alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in relazione al
23 primo grado di giudizio, in euro 882,47 per esborsi e in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 1165.50 per esborsi in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alfonso Maurizio Longobardi. Pone a carico di e , in via Controparte_2 Controparte_3
solidale, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3792/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1430/2021, emessa dal Tribunale di Avellino a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 2238/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.02.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._2
(C.F.: , rappresentati e difesi Controparte_1 C.F._3
dall'avvocato Alfonso Maurizio Longobardi (C.F.: ) in virtù C.F._4
di procura alle liti a margine dell'atto introduttivo del primo grado
APPELLANTI
E
(P. Iva: ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
Napolitano (C.F.: in virtù di procura alle liti in calce copia C.F._5
notificata all'atto introduttivo del primo grado
APPELLATA
NONCHÉ
residente in [...] Controparte_3
1 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: per gli appellanti: “1) … a) Accertare e dichiarare il unico Controparte_3
responsabile del sinistro de quo;
b) Di conseguenza condannare i convenuti P_
e la in persona del legale rapp.te p.t., con il vincolo
[...] Controparte_4
solidale, al risarcimento di tutti i danni, fisici, morali, patrimoniali ed esistenziali, nessuno escluso, patiti dagli attori nel sinistro de quo, oltre interessi e svalutazione monetaria, il tutto contenuto entro lo scaglione da €. 52.000,00 ad € 260.000,00; c)
Condannare i convenuti, anche in modo equitativo, al risarcimento dei danni causati agli attori a causa della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., il tutto, comprensivo anche della domanda precedente, da intendersi ricompresso nello scaglione già indicato;
d) Condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento di spese e competenze, con attribuzione al procuratore antistatario per la fase stragiudiziale - come da fattura n. 30/2016 depositata in atti -. 2) Condannare i convenuti all'integrale pagamento della CTU medico-legale. 3) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio”; per l'appellata “… riportandosi ai Controparte_2
precedenti atti e scritti difensivi … Conclude riportandosi alle già estese conclusioni, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 19.05.2016 e , n.q. Parte_1 Parte_2
di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio , convenivano, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, e esponendo Controparte_2 Controparte_3
che il 09.07.2015, alle ore 13,00 circa, in Montoro alla via Vaccheria, P_
alla guida della propria autovettura Fiat TO tg. BJ 899 WT, ass.ta con la
[...]
, non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia di marcia ed Controparte_2
2 urtò il minore , che alla guida di una bicicletta, prestatagli da un Controparte_1
amico, stava transitando su detta strada;
in particolare, il sinistro si verificò in quanto il minore , che proveniva dal senso di marcia opposta a quella percorsa CP_1
dall'autovettura, avendo visto che non si era fermato allo stop, frenò Controparte_3
e sterzò, ma, nonostante ciò, non riuscì ad evitare l'impatto con l'auto urtandovi
contro
; subito dopo l'urto il minore venne soccorso e con l'ambulanza del 118 venne trasportato all'ospedale di Solofra, dove successivamente arrivò anche il padre,
, che stava lavorando in detta città e che era stato avvisato Parte_1
dell'accaduto telefonicamente;
i medici, dopo aver diagnosticato un “Politrauma con frattura scomposta e pluriframmentaria dell'ala iliaca sx e frattura gomito sinistro ed avambraccio omolaterale” ed accertata la gravità della situazione, d'urgenza trasferirono il piccolo all'ospedale di Eboli dove venne ricoverato e CP_1
sottoposto ad un primo intervento chirurgico chirurgico di “riduzione e osteosintesi a carico dell'omero e del terzo distale avambraccio sinistro con fili di K”, e venne dimesso previo confezionamento di apparecchio gessato il 17.07.2015; il 12.08.2015, il piccolo venne ricoverato in regime di day ospital, presso l'ospedale di CP_1
Eboli con diagnosi di: “Esiti frattura sovra condolidea omero sinistro e frattura biossea dell'avambraccio sinistro;
esiti di frattura ala iliaca sinistra”; nel corso del ricovero venne sottoposto a “Rimozione gesso e rimozione fili di Kirschner dal gomito sinistro. Palmare gessato;
il 28.08.2015 il minore venne nuovamente ricoverato in regime di day ospital, sempre presso l'ospedale di Eboli con diagnosi di:
“Frattura gravemente scomposta al 1/3 distale radio e ulna a sin in consolidazione”; il
21.09.2015 vi fu un ulteriore ricovero in regime di day ospital presso l'ospedale di
Eboli con diagnosi di: “Frattura sovra condiloidea omero sin associata a frattura metafisi distale radio e ulna sin. Neuroprassia del N. ulnare sin.”; nel corso del ricovero venne sottoposto a “Rim. M. sintesi”; la malattia ebbe una durata di circa
120 giorni, durante i quali il minore fu costretto ad osservare riposo, assumere farmaci antalgici ed a sottoporsi a seriali controlli clinici e radiografici, oltre che ad effettuare fisioterapia;
sottoposto a visita medico-legale fu riscontrata una invalidità
3 permanente del 18%, una ITT di giorni 80 e una ITP al 50% di giorni 40; essi istanti genitori per tutto il periodo della malattia del loro figlio furono stati costretti ad affrontare vari esborsi monetari ammontanti ad €. 1.613,00, come da ticket, fatture e scontrini prodotti, cui andavano aggiunti quegli esborsi, dei quali si chiedeva una liquidazione equitativa che per la loro inevitabilità ricadevano nel fatto notorio, come il carburante per andare in ospedale per le varie visite di controllo e per effettuare la fisioterapia, il parcheggio, il tempo occorso per le visite;
la tenera età del danneggiato, la lunga durata della malattia ed il dover sottoporsi a due interventi chirurgici e la presenza delle vistose cicatrici avevano influito negativamente sulla psiche del minore, che tendeva ad isolarsi ed a non uscire da casa;
essi istanti genitori, per il tutto il periodo della malattia e per quello successivo della riabilitazione furono costretti ad impiegare gran parte del loro tempo, anche lavorativo, per soddisfare le necessità connesse con la malattia del proprio figlio;
infatti, quotidianamente furono costretti a sostenere moralmente e ad assistere materialmente il figlio standogli vicino in ospedale ad Eboli, nei vari CP_1
ricoveri, o accompagnandolo nelle varie sedute di fisioterapia;
il sinistro aveva stravolto completamente le abitudini di vita di essi coniugi, la consistenza del loro nucleo familiare e aveva causato la compromissione delle esigenze familiari e di tale tipo di danno si chiedeva una liquidazione equitativa;
la lunga durata della malattia, la sottoposizione a ben due interventi chirurgici, il perdurare dei dolori, l'imbarazzo per dover portare l'apparecchio gessato per alcuni mesi, il doversi sottoporre a varie visite di controllo, la presenza e la localizzazione delle cicatrici, ben visibili, avevano comportato delle inevitabili ripercussioni negative nella vita sociale del danneggiato;
in seguito alla richiesta di risarcimento danni il con missiva del 08.08.2015, P_
inviata alla , effettuò la denuncia di sinistro alla propria Controparte_2
compagnia assicurativa;
sebbene formalmente invitata al risarcimento dei danni, la non aveva provveduto al risarcimento dei danni;
rilevato che Controparte_2
nessun riscontro aveva avuto la del 11.04.2016, con la quale si invitava la Pt_3
convenuta compagnia a stipulare una convenzione di negoziazione assistita,
4 occorreva applicare le sanzioni così come previste dall'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata.
Tanto premesso, gli attori insistevano affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) Dichiarare il sig. , unico responsabile del sinistro de Controparte_3
quo;b) Di conseguenza, condannare i convenuti, con il vincolo solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, fisici, morali, materiali ed esistenziali, nessuno escluso patiti dagli attori nel sinistro de quo, oltre interessi e svalutazione monetaria. c) Condannare i convenuti, anche in modo equitativo, al risarcimento dei danni causati agli attori a causa della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., il tutto, comprensivo anche delle domande precedenti, contenuto nello scaglione da €.
52.000,00 ad €. 260.000,00;c) Condannare in ogni caso i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario, sia per la fase stragiudiziale che per quella giudiziale. d) Trasmettere, ai sensi dell'art.
148 D.lgs. 07.09.2005, 209, copia della sentenza all'IVASS per l'applicazione delle dovute sanzioni”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
Non si costituiva . Controparte_3
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano ammesse e espletate prove testimoniali nonché CTU medica sulla persona del minore . CP_1
In data 8.04.2021, la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 23.08.2021 e notificata il 27.08.2021, con citazione notificata in data 11 - 16.09.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., e , nella sopra specificata Parte_1 Parte_2
qualità, interponevano appello - iscritto a ruolo il 16.09.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiarare il sig.
5 , unico responsabile del sinistro de quo;
b) Di conseguenza, Controparte_3
condannare il sig. e/o la , con il vincolo Controparte_3 Controparte_2
solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, fisici, morali, materiali ed esistenziali, nessuno escluso patiti dagli attori nel sinistro de quo, oltre interessi e svalutazione monetaria. c) Condannare i convenuti, anche in modo equitativo, al risarcimento dei danni causati agli attori a causa della temerarietà della lite ex art.
96 c.p.c., il tutto, comprensivo anche delle domande precedenti, contenuto nello scaglione da €. 52.000,00 ad €. 260.000,00; c) Condannare in ogni caso i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario, sia per la fase stragiudiziale che per quella giudiziale, e comunque al doppio grado di giudizio. d) Trasmettere, ai sensi dell'art. 148 D.lgs. 07.09.2005,
209, copia della sentenza all'IVASS per l'applicazione delle dovute sanzioni”.
Si costituiva che resisteva e Controparte_2
chiedeva il rigetto del gravame.
Non si costituiva , benché ritualmente evocato in giudizio. Controparte_3
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 21.01.2022, veniva rinviata d'ufficio al 20.05.2022 e in tale sede al 18.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. termine sino al 14.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, sulla scorta delle note depositate dalle parti, in pari data la Corte riservava la causa in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 10.04.2025 e memoria di replica il 5.5.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 15.04.2025 e memoria di replica il 30.04.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
6 “La domanda non può essere accolta per l'insufficiente prova della dinamica descritta in citazione, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione per il principio della ragione più liquida.
Occorre chiarire che la bicicletta, in quanto velocipede, è un veicolo e la condotta di guida del conducente di un velocipede è regolata dall'art. 377 del d. lgs. n. 495 del
1992 (art.182 cod. strad.) rubricato “circolazione dei velocipedi” che, nelle parti che in questa sede più interessano, prevede che:
1.i ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
2. nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. in ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
4. da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti
o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. omissis;
6. per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.
Orbene, il ciclista dovrà dare adeguata prova di essersi comportato prudentemente anche ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Dalla dinamica del sinistro prospettata in citazione, emerge che in data 9.7.2015 alle ore 13.00, in Montoro alla via Vaccheria l'impatto tra la vettura Fiat TO e la
7 bicicletta sia avvenuto per colpa esclusiva del conducente dell'auto poiché P_
a bordo della bici che procedeva nella direzione opposta Controparte_1
all'autoveicolo stava regolarmente transitando sulla sua corsia di marcia (Cfr. deposizione di e ) allorquando, avvedutosi del Testimone_1 Tes_2
sopraggiungere della Fiat TO che non si fermava allo stop, tentava invano di evitare l'impatto, frenando e sterzando, prima di essere attinto dall'auto.
Questa dinamica, come anche riscontrata dalle prove testimoniali, consentirebbe di ritenere la responsabilità del sinistro integralmente a carico dell'automobile condotta dal convenuto contumace.
Occorre tuttavia precisare che vi è agli atti una discordanza con le risultanze probatorie menzionate, rinvenibile nell'attestazione di pronto soccorso riportante in anamnesi “caduta dalla bicicletta senza responsabilità di terzi”.
Ritiene la scrivente che tale incongruenza sia di tale importanza da inficiare la ricostruzione emersa dal quadro probatorio sopra delineato.
Ed infatti, dall'esame testimoniale emerge che sarebbe stata l'auto ad attingere la bici e che all'esito dell'impatto, il minore sarebbe stato accolto in casa del teste
il quale ha dichiarato che “mia madre con la signora portarono il Tes_1 Tes_2
a casa mia in attesa dell'ambulanza”. CP_1
L'ambulanza interveniva mentre il ferito si trovava in un'abitazione privata senza che alcun pubblico ufficiale fosse intervenuto sul luogo del sinistro, nonostante il ferimento di un minore.
Né può ritenersi che l'attestazione sul verbale ospedaliero, per la quale non vi era responsabilità di terzi, sottoscritta dal padre del minore, possa essere disattesa da una successiva dichiarazione del genitore nella quale questi precisava che il sinistro fosse intervenuto tra la bicicletta ed un'altra autovettura poiché così riferito dai presenti. Ed infatti, l'attestazione riportata da un documento ospedaliero ha la stessa valenza di un atto pubblico quanto alla rispondenza tra quanto attestato e le dichiarazioni ivi riportate, ove riferita a quanto dichiarato dai presenti, non avendo
8 gli operatori assistito direttamente al sinistro ed avendo riportato dichiarazioni di terzi.
Si richiama l'orientamento a mente del quale le attestazioni contenute in una certificato medico, redatto da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c.: il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr. ex ceteribus Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015).
Nella specie le dichiarazioni riportate da terzi sono state trascritte nel certificato di
P.S., che quanto a tali dichiarazioni fa piena prova, non essendo stata esperita querela di falso né in via principale né in via incidentale avverso tale documento.
Non è infatti a tal fine sufficiente a porre in dubbio la prova legale derivante da tali trascrizioni la dichiarazione sottoscritte dal padre del minore (sottoscrittore del verbale quale esercente la potestà genitoriale sul paziente) alcuni giorni dopo e relative alla inesattezza della annotazione sopra richiamata, in difetto dell'esperimento del rimedio specifico che la legge prevede per privare dell'efficacia di fede privilegiata un atto pubblico, quale la querela di falso.
Neanche le prove testimoniali rese dai soggetti che avrebbero reso informazioni ai sanitari intervenuti descrivendo l'investimento del ragazzo sono idonee a superare la certificazione richiamata, nella parte in cui hanno affermato di aver invece dichiarato al personale intervenuto che si era trattato di un sinistro con un'autovettura, in difetto dell'esperimento del rimedio necessario della querela di falso avverso il verbale che riferisce di un incidente stradale ma esclude a chiare lettere la responsabilità di terzi.
La testimonianza dei due testimoni oculari, trattandosi di una prova liberamente valutabile dal giudice, non è cioè idonea a superare l'attestazione fidefaciente delle
9 dichiarazioni rese al momento del sinistro, confligge altresì con la dichiarazione resa stragiudizialmente dal convenuto contumace, che pure può assurgere ad elemento di prova, essendo la confessione liberamente valutabile dal giudice nel caso di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 2735 comma 1 c.c. letto in combinato disposto con l'art. 2733 comma 3 c.c.
Occorre invero rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, sulla scia di Cass. Sez. U. 05/05/2006, n. 10311, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale (cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell'art.
149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia di assicurazione, agendo in tal caso questa nella veste, che la legge stessa ò espressamente gli assegna, di mandatario (senza rappresentanza) dell'assicuratore del responsabile), la dichiarazione confessoria del proprietario conducente del veicolo, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733
c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Orbene, il conducente e proprietario del veicolo convenuto Controparte_5
contumace, come da confessione resa in sede di dichiarazione stragiudiziale del
8.8.15, e, nell'ulteriore dichiarazione del 24.9.2015, confermava l'avvenuto sinistro, affermando tuttavia che fu il minore ad impattare contro la parte anteriore sinistra dell'auto e che egli stesso arrestava la marcia alcuni centimetri dopo il segnale di stop, ma prima dell'impatto.
Dalla dichiarazione resa non emerge la piena responsabilità del conducente, avendo questi affermato che fu il minore ad impattare contro l'auto ferma allo stop, se pure di pochi centimetri oltre la linea.
10 Infatti, dichiarava che la bicicletta urtava contro il fanale anteriore Controparte_3
sinistro del veicolo Fiat TO. Tuttavia, i testi escussi in giudizio, dichiaravano che la bici veniva urtata dalla parte centrale della Fiat TO dove era presente la targa.
Si vuol dire che la differente dinamica descritta in citazione (per la quale era invece stata l'auto ad impattare e dunque ad investire la bicicletta) è rimasta priva di idonei riscontri probatori, essendo le testimonianze rese inattendibili poiché contrarie a quanto riportato nell'atto pubblico ed incongruenti rispetto alle dichiarazioni del prodotte agli atti dalla parte attrice. P_
Le risultanze probatorie sono altresì insufficienti all'accoglimento della domanda.
Non vi è agli atti alcuna fotografia dalla quale desumere l'esatto punto d'urto tra i veicoli, non vi è stato l'intervento di alcun agente di polizia che abbia potuto effettuare i rilievi sul posto, avendo assistito al sinistro i soli testi escussi, i quali tuttavia non hanno rappresentato ai sanitari che si trattasse di incidente con terzi
(non essendo a tal fine sufficiente la loro dichiarazione in presenza di un atto pubblico fidefaciente sul punto che esclude il coinvolgimento dei terzi nel sinistro).
Inoltre, la circostanza che le lesioni siano state riscontrate dal ctu non consente di ritenere fondata la domanda nell'an; infatti, gli accertamenti demandati al consulente medico legale erano di natura sostanzialmente medica e pertanto lo stesso non poteva aver ricevuto l'incarico di verificare la compatibilità della dinamica descritta con l'evento, ma solo con le lesioni derivatene.
Quanto alle affermazioni del ctu circa la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta in citazione, è infatti da evidenziare che la consulenza non può assurgere a fonte di prova, nel senso che il consulente deve limitarsi a descrivere gli eventi con le proprie capacità tecniche. La circostanza che i danni lamentati siano di per sé astrattamente compatibili con un sinistro stradale non comporta che le lesioni stesse siano in concreto conseguenza proprio del sinistro in lite.
Difatti nella responsabilità aquiliana incombe sull'attore l'onere di dare la prova di tutti gli elementi del fatto illecito e solo laddove tale prova sia stata fornita il giudice potrà attingere alle conoscenze tecniche di un consulente per quantificare il
11 risarcimento; tale sequenza logica giammai può essere invertita, nel senso che in assenza di riscontri probatori sulla spettanza del risarcimento, questo non sarà dovuto anche laddove i danni siano causalmente ricollegabili all'evento prospettato, se l'evento stesso è sfornito di adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 5687 del
18.4.2001).
Non vi sono agli atti ulteriori prove documentali del sinistro, non è prodotta alcuna documentazione fotografica dei veicoli coinvolti e l'unico riscontro andrebbe pertanto ravvisato nelle due testimonianze, che tuttavia confliggono con le altre risultanze probatorie, in particolare con il certificato di pronto soccorso agli atti, dal quale emerge che la caduta dalla bicicletta sia avvenuta senza responsabilità di terzi.
In definitiva, le incongruenze riportate sono di tale importanza da rendere impossibile il riscontro della dinamica sì come descritta in citazione, con conseguente rigetto della domanda.
§ L'obbiettiva opinabilità delle risultanze probatorie ed il riscontro dei danni alla persona subiti dal minore sono tutte circostanze che consentono la compensazione integrale delle spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dal recente pronunciamento della Corte costituzionale”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la violazione e degli articoli 113, 116
c.p.c. con riferimento all'art. 2700 c.c. sull'efficacia dell'atto pubblico, evidenziando che il Tribunale ha ignorato sia il certificato del 118 del 09.07.2015, in cui i medici, intervenuti nell'immediatezza sul luogo del sinistro, scrissero: “Frattura gomito e polso sinistro - incidente stradale”, sia le due cartelle cliniche dell'ospedale di Eboli dove è riportato: “Incidente stradale”; evidenzia, poi, che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o di altri fatti avvenuti in sua presenza, mentre la veridicità delle dichiarazioni non fanno parte dell'efficacia probatoria e può essere contrastata con tutti i mezzi di prova.
12 Con il secondo motivo parte appellante evidenzia che il certificato del P.S. non è stato firmato dal danneggiato, ma da esso istante , padre del Parte_1
minore che non era presente sul luogo del sinistro, perché a lavoro, sicché non è equiparabile ad una confessione;
che quando esso istante ha Parte_1
firmato il referto del Pronto Soccorso, vista la gravità della situazione, si è preoccupato delle condizioni del figlio, non di controllare cosa fosse stato scritto nel certificato, poi, con successiva dichiarazione del 18.07.2015, presente nella cartella clinica dell'ospedale di Solofra, ha chiarito di essere stato informato che il minore aveva subito le lesioni a seguito di sinistro.
Con il terzo motivo gli appellanti evidenziano che la dicitura “Senza responsabilità di terzi” riportata nel certificato del P.S. è in contrasto con quanto si legge sul punto nel certificato del 118 e nelle due cartelle cliniche dell'ospedale di Eboli, oltre ad essere smentita dalle prove testimoniali, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare, risultando chiare, univoche e concordanti nella descrizione del sinistro.
Con il quarto motivo parte appellante assume che il Tribunale ha ignorato quanto riferito - e riportato nel relativo atto pubblico - dai testi escussi ai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro; infatti, all'udienza del 24.01.2019 il teste ha Tes_1
precisato: “… Riferimmo agli operatori dell'ambulanza che il minore era stato investito da un auto e che si trattava di incidente stradale”; dello stesso tenore la deposizione di secondo cui “… Quando venne l'ambulanza agli Tes_2
operatori del 118 gli riferimmo che si trattava di un incidente stradale in quanto il
era stato investito da un auto mentre era alla guida di una bicicletta”. CP_1
Con il quinto motivo parte appellante denuncia erronea valutazione delle prove acquisite con riferimento della dichiarazione del evidenziando che P_
quest'ultimo si è assunto la responsabilità del sinistro, sia inoltrando denuncia alla propria Compagnia assicurativa sia ribadendo la propria responsabilità con le dichiarazioni rese all'informatore inviato dalla , sicché ricorre confessione CP_2
stragiudiziale.
13 Parte appellante contesta, poi, la valutazione delle prove acquisite, perché le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, precise e concordi e rese da soggetti estranei alle parti in causa, non possono essere screditate dalla dichiarazione di un convenuto;
ritiene che l'incidente è da addebitarsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente e negligente del , il Controparte_3
quale alla guida della propria autovettura non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia ed urtò il minore alla guida di una bicicletta che proveniva dal senso di marcia opposto;
che ciò è stato confermato sia dal teste che ha Testimone_1
dichiarato “… Ricordo di aver visto una autovettura Fiat TO che nel procedere su via Vaccheria, proveniente dal centro del paese, in direzione o montagna o Solofra, non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia ed investì il ragazzo CP_1
che proveniva dall'opposto senso di marcia”, che dal teste
[...] Tes_2
“… Preciso che il conducente dell'autovettura non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia ed urtò il minore ”; che non vi è nessun motivo di dubitare CP_1
dell'attendibilità dei testi, in quanto la deposizione è stata precisa, completa e non contraddittoria e la loro estraneità alle parti in causa, li rende equidistanti ed obiettivi;
che non è neppure ravvisabile il concorso di colpa in quanto nessuna responsabilità può essere addebitata al , perché lo stesso, come è emerso in corso di CP_1
causa, vedendo che l'auto non si era fermata allo stop, cercò di evitare l'impatto, senza riuscirci.
Con il sesto motivo gli appellanti contestano ancora la valutazione delle prove sotto il profilo dell'irrilevanza del materiale fotografico o del mancato intervento di un agente di polizia, sostenendo che nessuna rilevanza ha la circostanza dell'assenza di fotografie dalle quali desumere il punto d'urto, perché i testi ascoltati sono stati precisi sul punto;
quanto al mancato intervento della polizia sul posto, evidenziano che entrambi i testi escussi hanno dichiarato di aver riferito agli operatori del 118 intervenuti sul luogo del sinistro, che il minore era stato investito da un'auto ed infatti nella scheda del 118 è riportato a chiare lettere Frattura gomito e polso sinistro - incidente stradale.
14 § 5.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
La verificazione di un sinistro tra la bici condotta dal minore e la vettura di CP_1
proprietà del e dallo stesso condotta emerge da tutti gli elementi istruttori P_
acquisiti; unico elemento discordante è rappresentato dalla dicitura “senza responsabilità di terzi” contenuta nel certificato del P.S. firmata dal padre del danneggiato;
tuttavia, tale dicitura contrasta con quanto emerge dal certificato del 118 ove è riportato “incidente della strada (ciclista)” e dalla Cartella Clinica dell'Ospedale di Eboli dove in anamnesi viene riportato “incidente stradale”, senza considerare la successiva dichiarazione resa sempre dal padre del danneggiato il
18/07/2015, presente nella cartella clinica Presidio Ospedaliero Solofra, secondo cui
“Il sottoscritto ... in seguito alle informazioni assunte sul luogo Parte_1
del sinistro, è a conoscenza che il proprio figlio è caduto dalla bicicletta a causa di una errata manovra di guida del conducente dell'autovettura Fiat TO Tg.
BJ899WT, che non si era fermato allo stop presente sulla sua corsia di marcia. Tale circostanza, dichiarata anche agli operatori dell'ambulanza, sia da mia moglie che dalle altre persone presenti, e riportata, successivamente, nel relativo referto, erroneamente non è stata trascritta nel certificato del pronto soccorso firmato dallo scrivente senza prestarvi attenzione, vista la gravità delle lesioni riportate dal proprio figlio e che non era a conoscenza della dinamica del sinistro, visto che è stato chiamato sul posto di lavoro per andare in ospedale ... ”.
In generale, va rammentato che secondo la giurisprudenza prevalente, il referto di
Pronto Soccorso è un atto pubblico e come tale fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse, sicché la veridicità del contenuto di quest'ultime può essere contrastata ed accertata con tutti mezzi di prova consentiti dalla legge (ex plurimis Cass. 29316/2008; Cass. n.
9380/2011; Cass. n. 12386/2006).
15 La Suprema Corte ha, peraltro, affermato che le dichiarazioni rese dal danneggiato e raccolte dal medico di turno hanno, al più, valenza di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito, ma nella specie, trattasi di dichiarazione, quella contenuta nel certificato del P.S., firmata dal padre del danneggiato e come noto, il genitore, non avendo il potere di disporre dei beni dei figli minori senza l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.), non ha neppure il potere di confessare (giudizialmente o extragiudizialmente), senza tale autorizzazione, fatti dalla cui prova il diritto del figlio possa risultare pregiudicato
(cfr., Cass., 14/02/2006 , n. 3188).
Del resto, la circostanza che trattasi di sinistro emerge anche dalla seguente dichiarazione di , conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Controparte_3
TO, avente valenza di confessione stragiudiziale, resa in seno alla denuncia di sinistro alla Zurich insurance S.P.A. del 08/08/2015: < … Il giorno 09.7.2015 alle ore 12,45 circa ero da solo alla guida della Fiat TO Tg. BJ899WT e mi trovavo in via Vaccheria in Montoro, allorquando arrestava la marcia al segnale di stop ivi presente. Successivamente giungeva sul posto un ragazzo alla guida di un velocipede, il quale urtava contro il fanale anteriore sinistro della fiat punto, poiché detto veicolo sporgeva di alcuni centimetri rispetto alla segnaletica orizzontale. .. il ragazza cadeva al suolo e accusava dolore al braccio e per tale motivo provvedevo al soccorso dello stesso… venne chiamato il servizio ambulanza…”.
Sono stati, inoltre, escussi due testimoni, che hanno parimenti confermato lo scontro tra la bici condotta dal minore e la Fiat TO del In particolare, il teste P_ [...]
ha dichiarato “… Ricordo di aver visto un'autovettura Fiat TO che Tes_1
nel procedere su via Vaccheria, proveniente dal centro del paese, in direzione o montagna o Solofra, non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia ed investì il ragazzo che proveniva dall'opposto senso di marcia, Controparte_1
precisamente dalla sinistra dell'auto, il quale cercò di evitare l'urto sterzando e frenando, ma non ci riuscì in quanto il conducente dell'auto si fermò solo dopo
16 averlo urtato … la strada percorsa dal era in discesa e si intersecava con CP_1
la strada percorsa dall'auto su cui vi è segnale di stop l'impatto … avvenne dopo lo stop perché l'auto non si era fermata … l'auto urtò con la sua parte anteriore lato targa la bicicletta ...il conducente dell'auto non si arrestò allo stop e fermò la sua auto solo dopo aver investito il minore”. Il teste ha riferito di vivere vicino al luogo del sinistro. Il teste ha, a sua volta, dichiarato: “Preciso che il conducente Tes_2
dell'autovettura non si arrestò allo stop presente sulla sua corsia ed urtò il minore che cercò di evitare l'impatto frenando e sterzando, ma non ci Controparte_1
riuscì in quanto il conducente dell'auto si fermò solo dopo aver investito il ragazzo
… l'auto urtò con la sua parte anteriore , dove sta la targa la parte anteriore della bicicletta e non ricordo su quale lato cadde la bicicletta”. Il teste ha riferito di aver assistito l'incidente dal balcone di casa a una distanza di circa dieci metri.
Alla luce di tali elementi istruttori e della valenza probatoria dell'anzidetta dicitura
“senza responsabilità di terzi” contenuta nel certificato di P.S. non è dubbio il verificarsi del sinistro tra i veicoli in questione.
Circa la responsabilità del sinistro, come noto, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
inoltre l'accertamento, nella specie, dell'obbligo di rispetto del segnale di stop, da parte di uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. fra le tante, Cass. 19/11/2014, n.24676). Inoltre, il segnale di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli.
Nella specie, già dalla dichiarazione del conducente della Fiat, secondo cui si è fermato oltre il segnale di stop, emerge il mancato rispetto di tale segnale;
se poi si
17 considera che, alla luce delle testimonianze, la strada percorsa dal minore si interseca con quella percorsa dall'auto, la circostanza che la bici abbia impattato, sempre secondo la dichiarazione del il fanale anteriore sinistro induce a ritenere che P_
il minore si sia ritrovato all'improvviso la vettura sulla propria traiettoria, cadendo a terra con la bici a seguito dell'impatto. Se anche l'impatto della bici fosse intervenuto, come emerge dalle dichiarazioni dei testi, peraltro collimanti, con la parte centrale anteriore della vettura, la riconducibilità del sinistro sarebbe addebitabile in ogni caso alla vettura, posto che tale circostanza induce a ritenere che la bicicletta, che di certo non marcia alla stessa velocità della vettura, avesse già impegnato la strada allorquando è giunta la vettura, fermandosi oltre il segnale di stop. Ciò senza considerare quanto dichiarato dai testi circa il tentativo del minore di evitare l'impatto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la responsabilità del sinistro va ascritta al sicché quest'ultimo, unitamente alla compagnia assicuratrice appellata, è P_
tenuto al risarcimento dei danni di conseguenza patiti dal minore.
§ 6.
Per la quantificazione dei danni patiti dal minore , la Corte Controparte_1
ritiene di far riferimento alla relazione depositata dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, perché improntata a canoni logici e tecnici. In particolare, il C.T.U. ha accertato che a seguito dell'evento lesivo ha riportato, come Controparte_1
evincibile dal referto di dimissione P.O. “Maria SS. Addolorata” di Eboli, “Frattura sovracondoloidea omero sin, frattura epifisi distale radio e IV distale ulna sin.
Frattura ala iliaca e parcellare sacrale sin.”, rilevando che sussiste compatibilità tra le lesioni accertate e gli eventi supra descritti;
l'ausiliare ha poi accertato postumi permanenti consistenti nella sintomatologia algica, anche se di lieve entità, ma a carattere continuo, in corrispondenza del gomito ed avambraccio sin, nella limitazione funzionale del gomito sin. nei gradi estremi di flessione e pronosupinazione, nella limitazione funzionale della mano sin. nella prensione valida e complementare rispetto al controlaterale, nella difficoltà alla mobilizzazione di
18 carichi mediante l'utilizzo dell'arto superiore sinistro. Sulla scorta di tali considerazioni, il CTU ha quantificato il danno permanente subito da CP_1
nella misura del 14 %.
[...]
L'ausiliario ha, inoltre, accertato che è stato costretto ad una Controparte_1
temporanea inabilità per 30 giorni e una temporanea invalidità nella misura media del
75 % per 42 giorni, nella misura media del 50 % per 30 giorni e nella misura media del 25 % per 10 giorni.
Per procedere, dunque, alla monetizzazione del risarcimento dei danni subiti da si ritiene di applicare le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) Controparte_1
dal Tribunale di Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.
Essendo stata riconosciuta ad un'invalidità nella misura del 14 Controparte_1
%, avendo lo stesso all'epoca del fatto dannoso l'età di 14 anni, il danno non patrimoniale complessivo, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 52.605,00 (di cui € 40.466,00 per danno biologico relazionale e € 12.139,00 per danno sofferenza).
Non si giustifica una personalizzazione del risarcimento, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano
è, come noto, riconoscibile in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendono il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, sicché implica la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto. Ed invero, manca a supporto della chiesta personalizzazione il riferimento concreto a conseguenze peculiari, che potessero rendere il pregiudizio patito diverso
19 e maggiore rispetto ai casi consimili, non essendo sufficiente il riferimento agli interventi chirurgici cui il minore si è sottoposto ovvero la circostanza che ha portato il gesso ed i mezzi di sintesi per oltre due mesi.
Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi, considerando sempre le predette tabelle, nell'importo all'attualità di € 115,00 giornaliere tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni. Ne consegue che a va Controparte_1
riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale ed a quella parziale, quale accertata dall'ausiliario, un risarcimento pari, rispettivamente, ad € 3.450,00 ( €
115,00 X 30), € 3.622,50 (115,00 X 42 giorni X 75 %), € 1.725,00 (115,00 X 30 giorni X 50 %), € 287,50 (115,00 X 10 giorni X 25 %).
Nulla va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale in favore dei coniugi
, i quali hanno invocato un siffatto danno lamentando che le lesioni subite CP_1
dal minore hanno stravolto completamente le abitudini di vita degli stessi e compromesso le esigenze familiari. Al riguardo, secondo la Suprema Corte, il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del rapporto parentale, che consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (cfr. Cass. 14/02/2023 ,
n. 4571).
In particolare, il danno da sconvolgimento dell'esistenza è stato nella giurisprudenza di legittimità in particolare ravvisato integrato dall'abbandono del lavoro per potersi dedicare esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche (cfr. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass.,
6/4/2011, n. 7844), dall'"assolutezza del sacrificio di sé" nell'assistenza verso il piccolo figlio ( cfr. Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass., 13/1/2009, n. 469). Per_1
Nella specie, i coniugi si sono limitati a dedurre di aver impiegato gran CP_1
parte del loro tempo, anche lavorativo, per soddisfare le necessità connesse con la malattia del proprio figlio, di essere stati costretti a sostenere moralmente e ad
20 assistere materialmente il figlio standogli vicino in ospedale nei due CP_1
ricoveri ad Eboli, o accompagnandolo ed aspettandolo nelle varie sedute di fisioterapia. Alla luce di tali allegazioni e del predetto orientamento, difetta non solo l'allegazione dell'esistenza di un vero e proprio sconvolgimento di abitudini di vita ma, ancora prima, delle straordinarie sopraggiunte esigenze del congiunto tali da comportare, per poter essere fronteggiate, proprio lo sconvolgimento delle abitudini di vita che giustificano il risarcimento in esame.
A titolo di danno patrimoniale va riconosciuto l'importo di € 1.525,24, a titolo di spese mediche sostenute in conseguenza delle lesioni patite dal minore a causa del sinistro, quali risultano dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado, senza considerare gli scontrini rilasciati da farmacie siccome non contengono alcuna specifica circa la causale degli esborsi.
Non rientrano, invece, nel c.d. fatto notorio, come invece sostengono gli odierni appellanti, chiedendo sul punto una liquidazione equitativa, il quantum gli esborsi per carburante e parcheggi in relazione alle visite sostenute dal minore.
In definitiva, a titolo di danno va liquidato, in favore di e da Parte_1
, nella anzidetta qualità, l'importo complessivo di € 63.255,24, Parte_2
oltre gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n.
1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 63.255,24, “devalutato” alla data del fatto, ovvero al
09.07.2015, risulta pari a € 52.233,89 (indice a quo 107,2 -indice ad quem 121,2) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 6.871,68, fino al 31.5.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -.
21 Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 70.126,92 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.6.2025 fino al soddisfo.
§ 8.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da e da Parte_1
, nella anzidetta qualità, va accolta, con conseguente condanna di Parte_2
e , in via solidale, al Controparte_2 Controparte_3
risarcimento del danno nella misura di € 70.126,92, oltre interessi legali dal 1.6.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi, quelle sostenute sia dall'appellante che dalla compagnia di assicurazione, debbano seguire la soccombenza di e di Controparte_2 P_
.
[...]
Nulla compete per compensi in relazione all'attività prestata dal difensore in sede stragiudiziale e contabilizzata nella allegata nota spese, risultando la stessa strumentale, propedeutica e funzionale alla successiva intrapresa attività giudiziale;
ed invero, non possono essere considerate come stragiudiziali, ed essere perciò compensate separatamente da quelle giudiziali, quelle attività professionali che, sebbene non esplicate in giudizio, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale, così da costituirne il naturale completamento (Cfr. Cass.
12.6.2008 n. 15814; Corte appello Napoli sez. IV, 19/03/2015, n.1359; Cass.
20/12/2021, n.40828).
22 La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria del presente grado in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di e Controparte_2 P_
, in via solidale.
[...]
Le spese processuali liquidate in favore di parte appellante vanno distratte in favore dell'avv. Alfonso Maurizio Longobardi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Non si ritiene di trasmettere, ai sensi dell'art. 148 D.lgs. 07.09.2005, 209, copia della sentenza all'IVASS per l'applicazione delle dovute sanzioni, poiché, alla luce del detto disposto normativo, in caso di sentenza a favore del danneggiato, solo quando la somma offerta sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, va trasmessa copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del detto articolato, mentre nella specie non è stata offerta alcuna somma da parte della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con citazione notificata in data 11 - Parte_1 Parte_2
16.09.2021, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e Controparte_2 P_
, in via solidale, al pagamento, in favore di e da
[...] Parte_1
, nella anzidetta qualità, della somma di € 70.126,92, oltre Parte_2
interessi legali dal 1.6.2025 fino al soddisfo;
b) condanna (Plc) e , Controparte_2 Controparte_3
in via solidale, alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in relazione al
23 primo grado di giudizio, in euro 882,47 per esborsi e in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 1165.50 per esborsi in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alfonso Maurizio Longobardi. Pone a carico di e , in via Controparte_2 Controparte_3
solidale, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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