Inammissibile
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/12/2025, n. 9918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9918 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09918/2025REG.PROV.COLL.
N. 03940/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3940 del 2025, proposto da
PE BO, in proprio e quale legale rappresentante della Società Agricola Stella Alpina s.s., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Colapaoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione:
della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI n. 02238/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 125 del 2025, che ha respinto l’istanza di deferimento all’Adunanza plenaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Consigliere EN Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato Francesco Colapaoli e l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. BO, in proprio e quale legale rappresentante della Società Stella Alpina s.s. ha proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 2238/2025, con cui questo Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello di EA avverso la sentenza n. 12/2023 del T.A.R. per il Piemonte e, pronunciandosi anche sui motivi riproposti, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio. Tale ricorso era stato proposto avverso il provvedimento prot. 17195/2016 con il quale l’EA - in conseguenza di un verbale della Guardia di finanza del 9.10.2015 (parimenti impugnato) – aveva accertato l’esistenza di un credito di euro 130.881,26, corrispondente ai finanziamenti erogati al ricorrente nelle campagne 2011 e 2012 (oltre interessi), considerati non dovuti a causa di irregolarità dichiarative accertate nelle domande di pagamento unico.
2. Il sig. BO aveva impugnato il provvedimento dell’EA (e il verbale della Guardia di Finanza) per: i ) violazione dell’art. 9, commi 1, 2 3 5 del D.M. del Ministero delle politiche agricole n. 1922 del 20.3.2015; ii ) eccesso di potere per carenza di istruttoria; iii ) violazione di legge del verbale della Guardia di Finanza.
3. Il T.A.R. aveva ritenuto fondato il primo motivo di ricorso osservando che: i ) gli atti impugnati avevano contestato alla parte l’assenza di un valido titolo di conduzione per una parte dei terreni indicati nella domanda di pagamento unico, relativa alle campagne 2011 e 2012; ii ) tali accertamenti si erano fondati sull’attività ispettiva della Guardia di Finanza; iii ) erano corretti i rilievi della parte in ordine all’applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all’art. 9 del D.M. n. 1922/2015 (“ Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura ”), che aveva individuato per “ i controlli avviati nel corso dell’annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni ” un particolare regime transitorio, descritto ai successivi commi 2-7 dell’art. 9 e finalizzato a favorire un’ordinata transizione alle nuove norme di gestione del fascicolo aziendale; iv ) tale normativa aveva consentito di elargire le somme al richiedente anche in assenza di un formale titolo di conduzione delle aree dichiarate nella domanda, sul semplice presupposto della mancanza di opposizione dei soggetti proprietari (che devono essere notiziati della domanda dall’organismo pagatore), e fermo restando l’aspetto civilistico legato alla sussistenza del titolo; v ) l’A.G.E.A. non aveva tenuto conto della non sussistenza di opposizioni da parte dei titolari dei terreni attribuendo primario rilievo all’asserita irregolarità di tali titoli; vi ) EA aveva considerato il carattere intenzionale della dichiarazione di superfici in eccesso rispetto a quelle effettivamente detenute, applicando, conseguentemente, l’art. 60 del Reg. CE 1122/2009, in contraddizione con quanto previsto dall’art. 9, comma 5, del D.M. n. 1922/2015, che, in tal caso, avrebbe imposto l’applicazione dell’art. 58 del Reg. CE 1122/2009.
3.1. Il T.A.R. aveva, quindi, accolto il ricorso, assorbendo la disamina degli ulteriori motivi (punto 6.1. della sentenza di primo grado).
4. EA aveva proposto ricorso in appello deducendo l’erroneità della sentenza: i ) per inoperatività della regola di cui all’art. 9 del D.M. 1922/2015; ii ) in subordine, per insussistenza di un deficit istruttorio, avendo l’Amministrazione interloquito con gli intestatari delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto al fine di verificare l’esistenza di contratti verbali e, quindi, l’assenza di situazioni di occupazione dei terreni o menzione sine titulo degli stessi nelle medesime domande di erogazione; iii ) in subordine, per violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 Reg. 1122/2009/CE e dell’art. 9 del D.M. n. 1922 del 2015, dovendosi nel caso di specie provvedere al recupero integrale dei contributi.
5. Nel giudizio dinanzi alla Sezione si era costituito il sig. BO, deducendo l’infondatezza del ricorso in appello e riproponendo i motivi assorbiti dalla decisione di primo grado, con i quale era stato dedotto: i ) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria del provvedimento prot. EA.2016.17195 del 12.7.2016, che sarebbe stato emesso sulla scorta di un processo verbale amministrativo fondato su fonti di prova non verificabili; ii ) la violazione di legge del verbale della Guardia di Finanza, per non aver emesso l’ordinanza ingiunzione successiva a tale verbale.
6. La sentenza revocanda ha accolto il primo motivo del ricorso in appello dell’EA osservando che l’attività accertativa svolta era fuori dal perimetro temporale indicato dall’art. 9, comma 1, del D.M. n. 1922/2015. La sentenza ha, inoltre, respinto i motivi riproposti osservando che: i ) l’accertamento si era fondato su un verbale della Guardia di Finanza e, quindi, su elementi di prova affidabili; ii ) il verbale non era un atto lesivo e, in ogni caso, il procedimento non seguiva lo schema delle sanzioni amministrative e non era prevista l’emissione di un’ordinanza ingiunzione.
7. Il sig. BO ha proposto ricorso per revocazione per le ragioni che saranno di seguito esposte. Si è costituita in giudizio EA chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di respingere il motivo proposto dalla parte in sede rescissoria. All’udienza pubblica del 27.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con il ricorso per revocazione all’attenzione del Collegio il sig. BO ha evidenziato come la sentenza revocanda avesse ritenuto assorbente il primo motivo di appello dell’EA (relativo all’operatività ratione temporis dell’art. 9 del d.m. n. 1922/2015), senza, tuttavia, pronunciarsi sul merito della questione relativa all’operatività dell’art. 58 del Reg. CE 1122/2009. Secondo il sig. BO questa circostanza avrebbe integrato un errore di fatto, incidente sull’omessa pronuncia in relazione alla questione di merito. Inoltre, la decisione sarebbe stata in contrasto con la sentenza n. 6951/2024, nella quale la Sezione aveva esaminato il merito prescindendo dalla questione relativa all’operatività del decreto ministeriale, nonché con altre sentenze emesse dalla III Sezione di questo Consiglio, imponendosi, quindi, una rimessione della questione all’Adunanza plenaria ( ff . 2-3 del ricorso per revocazione). In particolare, il sig. BO ha richiamato i presupposti individuati dalla giurisprudenza in ordine all’errore di fatto revocatorio ( ff . 12-13) e ha dedotto la violazione del principio dell’assorbimento, fondato sull’assunto che la questione relativa all’operatività del D.M. n. 1922/2015 sarebbe stata dirimente e assorbente, esponendo che, invece, era necessario esaminare la questione relativa all’operatività dell’art. 58 o dell’art. 60 del Reg. n. 1122/2009, che è stata, quindi, esposta per la fase rescissoria del giudizio.
9. Il ricorso per revocazione è inammissibile per le ragioni di seguito spiegate.
9.1. In termini generali va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questo Consiglio, il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l’errore di fatto idoneo a fondare la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: i ) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; ii ) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, tenuto conto che se vi è valutazione di un contrasto tra le parti, non può esservi una svista percettiva, ma piuttosto la formulazione di un giudizio volto a risolvere il suddetto contrasto, “ che si sottrae al rimedio revocatorio, così che restano escluse dall'ambito della revocazione l'erroneità della valutazione dei fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione ” (Cassazione civile, Sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 2726); iii ) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa ( cfr ., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 agosto 2022, n. 7294: Id., 5 marzo 2024, n. 2168; Id., Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5714). Inoltre, per verificare se il giudice procedente abbia correttamente percepito il petitum della domanda processuale e i fatti sottesi alle censure componenti il thema decidendum , per come allegati ed emergenti dagli atti acquisiti al giudizio, occorre, procedere ad un’interpretazione sistematica delle statuizioni componenti la pronuncia revocanda, avendo riguardo all’ordito complessivo della motivazione giudiziale, senza limitarsi ad una valutazione atomistica dei singoli passaggi argomentativi ( cfr .: Consiglio di Stato Sez. III, 20 novembre 2013, n. 5487 che valorizza la necessità di un esame complessivo dell’apparato motivazionale, onde verificare se la pronuncia revocanda sia connotata da una completa ed esaustiva cognizione del thema decidendum ).
9.2. Nel caso di specie, il sig. BO ha dedotto la sussistenza di un errore revocatorio in relazione all’erroneo assorbimento da parte della sentenza revocanda della questione relativa all’operatività della previsione dell’art. 58 o dell’art. 60 del Reg. n. 1122/2009 alla vicenda oggetto di giudizio.
9.3. Va, tuttavia, considerato che: i ) la sentenza ha accolto il primo motivo del ricorso in appello di EA ove era stata prospettata la sola questione relativa all’operatività dell’art. 9 del d.m. n. 1922/2015, sull’assunto che la questione relativa alla disposizione comunitaria operante trovava “ presupposto necessario nella ritenuta applicabilità dell’art. 9 del decreto ministeriale al caso di specie ” (punto 17 del ricorso in appello dell’EA); ii ) la questione relativa all’applicazione degli artt. 58 e 60 Reg. CE 1122/2009 era stata posta dall’EA quale terzo motivo, espressamente subordinato al primo e, in particolare, proposto “ per la denegata ipotesi ” in cui il Consiglio di Stato avesse ritenuto “ applicabile al caso di specie le disposizioni di cui all’art. 9 D.M. 1922/2015 ”.
9.4. La sentenza della Sezione non ha, quindi, affrontato la questione per un erroneo assorbimento ma, al contrario, per la precisa impostazione difensiva scelta dalla parte appellante nell’articolazione dei motivi. Ne consegue che: i ) della decisione resa in ordine all’impugnazione dell’EA non è legittimata a dolersi la parte allora appellata e oggi ricorrente per revocazione; ii ) questa decisione non contiene alcun errore di fatto né, invero, un errore di diritto consistente in un illegittimo assorbimento delle censure, avendo omesso la Sezione la disamina del terzo motivo in quanto articolato in rapporto di cumulo condizionale in senso proprio con il primo.
9.5. Inoltre, l’errore prospettato dalla parte attiene, chiaramente, ad un errore di giudizio e, in particolare, all’omessa valutazione da parte della sentenza revocanda della portata autonoma della questione relativa all’operatività dell’art. 58 o dell’art. 60 Reg. CE 1122/2009 al caso di specie, che è stata, invece, affermata dalla sentenza di questo Consiglio n. 6951/2024, evocata dalla parte ricorrente per revocazione. Tuttavia, simile ipotetico errore non riguarda il fatto ma il diritto ed è, pertanto, estraneo all’alveo applicativo del rimedio attivato. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, “ non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto; di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono fatti ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2022, n. 11566; cfr ., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2025, n. 4750; Id., Sez. VI, 7 marzo 2025, n. 1908; Id., Sez. VI, 5 gennaio 2024, n. 198; Id., Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 6422; Id., Sez. III, 5 giugno 2023, n. 5477). L’errore di fatto revocatorio è, quindi, inerente all’attività preliminare del giudice, relativa tanto alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare – in astratto - esclusivamente un errore di giudizio ( cfr ., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2025, n. 2635; Id., Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2840, e giurisprudenza ivi richiamata).
10. Va, inoltre, precisato che, anche ammettendo un erroneo assorbimento da parte della sentenza revocanda, lo stesso non sarebbe, comunque, un errore di fatto revocatorio ma un mero errore di diritto.
10.1. Lo strumento della revocazione esprime – secondo la nota sentenza n. 17/1986 della Corte Costituzionale - un “ comandamento di giustizia ” che consente di rimediare all’ingiustizia della sentenza. La misura dell’ingiustizia di una sentenza rilevante ai fini del rimedio (e, quindi, la portata del “ comandamento di giustizia ”) non è operazione rimessa all’interprete e, in particolare, al Giudice ma è delineata dal legislatore e muta a seconda delle sensibilità e delle visioni proprie di un determinato momento storico che si riflettono nel dato normativo. Si consideri, ad esempio, il codice di procedura civile napoleonico del 1806 che consentiva la revocazione anche per diverse ipotesi di violazione di norme processuali, come la violazione di norme prescritte a pena di nullità, la extrapetizione e la ultrapetizione, l’omissione di pronuncia, l’esistenza di disposizioni contraddittorie nella motivazione della sentenza, la mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero nei casi previsti dalla legge (art. 480 del Codice del 1806, che riprendeva, in gran parte, le soluzioni contenute nell’art. 34 del titolo 35 dell’Ordonnance di Luigi XIV del 1667). Allo stesso modo: i ) le “ Leggi della Procedura ne’ giudizii civili” promulgate a Napoli nel 1819 e costituenti la parte terza del “ Codice per lo Regno delle Due Sicilie ” prevedevano (art. 544) dieci motivi di “ ritrattazione ”, tra cui la nullità della sentenza o del procedimento, l’extrapetizione e l’ultrapetizione, l’omessa pronuncia, la contraddittorietà tra capi della sentenza e il contrasto di giudicati; iii ) il codice del Re di Sardegna del 1859 prevedeva la possibilità di proporre ricorso per revocazione anche nel caso in cui “ il Giudice omise di pronunciare sopra qualcuno dei capi della domanda o della eccezione che siano stati dedotti a forma di specifica conclusione ”.
10.2. I vizi di carattere procedurale e formale “ scompaiono ” invece nell’elenco dei casi di revocazione del Codice di procedura civile del 1865, che, di contro, mutua dai codici sardi del 1854 e del 1859 la disciplina relativa all’errore di fatto, inteso come l’errore che si verifica “ quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero quando è supposta l’ inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita; e, tanto nell’ uno che nell’ altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso sul quale abbia pronunciato la sentenza ” (così il codice sardo del 1854).
10.3. Il modello del codice del 1865 è ripreso dal codice di rito del 1940, con poche modifiche rispetto al previgente (relative, in particolare all’ipotesi della falsità documentale, limitata nel codice del 1865 ai soli documenti ed estesa dal successivo a tutte le prove, ad eccezione del giuramento) e con l’aggiunta dell’ipotesi del dolo del Giudice.
10.4. Le scelte compiute dal legislatore del 1940 in ordine al catalogo dei vizi revocatori non sono investite dalle successive pronunce della Corte Costituzionale in materia che hanno riguardato non i motivi di revocazione ma le pronunce revocabili, come: i ) nel caso delle sentenze n. 17 del 1986 e n. 36/1991, relative alla revocabilità delle sentenze della Corte di Cassazione; ii ) nel caso delle sentenze n. 558/1989 e n. 51/1995, in relazione ai provvedimenti di convalida di sfratto.
10.5. Il modello non è stato neppure sensibilmente inciso dal diritto unionale, ove si consideri che – salvi i casi in cui vi era stato, comunque, un errore di fatto nella percezione degli atti e, in particolare, in relazione a questioni di diritto unionale ivi prospettati (v., ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5714; Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 aprile 2018, n. 2530), la giurisprudenza ha ritenuto che la disciplina codicistica non sia in contrasto con il diritto unionale, dovendosi, per converso, valorizzare le esigenze di stabilità del diritto e dei rapporti giuridici espresse dalla cosa giudicata ( cfr ., ex multis , Cassazione civile, Sezioni unite, 28 maggio 2023, n. 13181, che richiama: C.G.U.E. 3.9.2009, causa C-2/08, Olimpiclub; Id., 30.9.2003, causa C-224/01, Kobler; Id., 16.3.2006, causa C - 234/04, Kapferer). Esigenze a cui si deroga solo in caso di contrasto della decisione con la disciplina in materia di aiuti di Stato (C.G.U.E., 18.7.2017, causa C-119/05, Lucchini, ove, invero, non era, probabilmente fondato l’assunto del Giudice remittente sul contrasto tra i due giudicati, atteso che nel secondo giudizio lo Stato aveva agito, a differenza del primo, non quale titolare dell’interesse sostanziale ma quale legittimato straordinario nell’interesse della Comunità europea, a cui il primo giudicato non era, quindi, semplicemente, opponibile).
10.6. Omologhe considerazioni valgono per il possibile contrasto della decisione con le sentenze della C.E.D.U., ove, lo strumento della revocazione assume, più propriamente, una peculiare portata rimediale. Occorre, infatti, considerare come, riguardo al processo civile e a quello amministrativo (e a differenza del processo penale), la Corte Costituzionale non abbia ravvisato un’illegittimità del sistema normativo vigente (v.: Corte Costituzionale, sentenze n. 123/2017, n. 19/2018 e n. 93/2018), demandando, piuttosto, al legislatore la predisposizione di possibili rimedi, come accaduto – in misura peraltro piuttosto limitata - con la disciplina di cui all’art. 391- quater c.p.c.
10.7. Le considerazioni sin qui esposte confermano, quindi, il carattere straordinario del rimedio e la necessità che lo stesso sia modulato dal legislatore a seconda delle esigenze dallo stesso avvertito, misurando e declinando la portata di quel “ comandamento di giustizia ” espresso nell’istituto. Un comandamento di giustizia che non può, invece, essere espresso dal Giudice comune, il quale – in ossequio al principio di legalità processuale – non può “ sostituire ” la propria singolare valutazione a quella del legislatore ma solo attivare, in ipotesi, i rimedi previsti dallo stesso ordinamento e, in particolare, sollevare questione di legittimità costituzionale ove ne ravvisi i presupposti. Ma tali presupposti difettano nel caso di specie per le ragioni già espresse dalla Corte di Cassazione, la quale ha, correttamente, segnalato che se fosse predicabile sul piano costituzionale che la Corte di Cassazione – e nel caso di specie il Consiglio di Stato – “ non debba essere di norma giudice di ultima istanza, allora tali decisioni dovrebbero sempre essere impugnabili nell'ordinamento interno, con la conseguenza che il processo diventerebbe una "storia infinita", il che contrasterebbe con la effettività del dritto di agire e difendersi in giudizio, che naturaliter aspira a raggiungere un momento in cui la situazione di cui si discorre acquisisca la forza della cosa giudicata irretrattabile ” (Cassazione civile, Sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 30245, le cui argomentazioni trovano conferma nella giurisprudenza unionale indicata al punto 5.8 della presente sentenza).
10.8. Incentrando, quindi, la disamina sul dato positivo deve ribadirsi come - diversamente da alcuni modelli processuali indicati in precedenza - nell’attuale assetto legale l’errore di diritto che si sostanzia nella violazione della norma processuale di cui all’art. 112 c.p.c. non è motivo che il legislatore ha ritenuto di inserire tra i casi di revocazione della sentenza. Tale errore di diritto non ha, pertanto rilievo in sé quale causa di revocazione.
10.9. Lo conferma la disamina della giurisprudenza di questo Consiglio che, a partire dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3/1997, ha affermato che la revocazione di una sentenza affetta dal vizio di omessa pronuncia è possibile solo a condizione che questa violazione della legge processuale derivi, comunque, da un errore di fatto revocatorio. In particolare, secondo l’Adunanza plenaria: i ) non v’è dubbio che l’omessa pronuncia del giudice costituisce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (e, dunque, un errore di diritto per violazione di norma processuale, art. 112 c.p.c.); ii ) ciò, però, non significa che questa violazione non possa aver causa da un errore di fatto revocatorio; iii ) può, infatti, accadere che il giudice, pur rendendosi conto del suo dovere di pronunciare, in concreto, non l’abbia fatto; iv) è necessario – ed è questo il passaggio decisivo di tutto il ragionamento dell’Adunanza plenaria – che ciò emerga dalla sentenza e la motivazione è lo strumento principale mediante il quale può emergere l’errore di fatto nel quale sia incorso il giudice per non aver pronunciato su di un motivo che gli era stato proposto. Si è, dunque, affermato (nella sentenza, 31 luglio 2019, n. 5444) che l’errore di fatto – quand’anche esiti nell’omissione di pronuncia – dovrà, comunque, possedere le caratteristiche dell’errore di fatto c.d. revocatorio ovvero: i ) consistere nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (ovvero in una svista, in un errore di lettura, nell’ “ abbaglio dei sensi ”) per il quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto; ii ) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; iii ) essere decisivo, vale a dire trovarsi in un rapporto di stretta consequenzialità con la pronuncia adottata dal giudice, di modo che si possa dire che se l’errore non sia fosse verificato l’esito sarebbe stato diverso (in tal senso, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 2018, n. 6223; Id., Sez. III, 24 ottobre 2018, n. 6061; Id., IV, 14 giugno 2018, n. 3671; V, 3 aprile 2018).
10.10. Questa soluzione mantiene, quindi, ferma la distinzione tra errore di fatto (presupposto per l’attivazione del rimedio) e l’errore di diritto (consistente nell’omessa pronuncia). In particolare, l’errore che consente l’attivazione del rimedio risulta, comunque, un errore di fatto che si sostanzia in una svista nel contenuto della domanda mentre l’errore di diritto rileva, più propriamente, quale indice della decisività dell’errore commesso in relazione all’esito del giudizio, da intendersi, quanto meno, come piena aderenza del contenuto della decisione finale ai motivi proposti. Afferma, infatti, la giurisprudenza che “l’errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima. Ciò in quanto ai fini dell'errore di fatto revocatorio l'omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l'omesso esame del motivo è stato frutto di un'erronea convinzione circa l'inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice” (Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2021 , n. 6758, Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 settembre 2023, n. 8139).
10.11. Pertanto, al fine di ammettere l’operatività del rimedio è, comunque, necessario che il vizio riscontrato (l’omessa pronuncia) discenda dalla svista percettiva del Giudice che sostanzia l’errore di fatto. Declinando i principi esposti al caso di specie, deve notarsi come la sentenza revocanda: i ) non abbia commesso alcuna svista nella disamina della domanda articolata da EA, rispondendo, puntualmente, alle censure racchiuse nel primo motivo e rispettando il cumulo condizionale in senso proprio formulato dalla parte nella prospettazione del terzo motivo, che, ove non rispettato, avrebbe determinato un’ultra-petizione; ii ) abbia esaminato, puntualmente, i motivi riproposti dalla parte, tra i quali non vi era la questione relativa all’autonoma rilevanza del tema relativo all’individuazione della norma comunitaria applicabile al caso di specie.
11. In considerazione di quanto esposto, il ricorso per revocazione deve dichiararsi inammissibile. La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude al Collegio di rimettere la questione di merito (oggetto della fase rescissoria) all’Adunanza plenaria di questo Consiglio, come richiesto dalla parte.
12. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna il sig. BO a rifondere all’EA le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA IM, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
EN I', Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN I' | IA IM |
IL SEGRETARIO