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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5146 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. SIFO SABRINA presso il quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli (Na) alla Via Mazzini n. 19;
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. SIFO SABRINA presso il quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli (Na) alla Via Mazzini n. 19;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/03/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
1 Napoli il 22/05/2010, e che dalla loro unione era nato il figlio
(nato a [...] il [...]), riferivano che tra le parti, Per_1 in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 08/01/2015, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa cron. 1990/2015 pubblicato il 21/05/2015, reso nel procedimento RG 22866/2014; che dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, la convivenza non era più ripresa ed erano venute definitivamente meno le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
pertanto, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
In data 25/03/2025, il PM, rilevato che vi era stato un aumento irrisorio (50 euro) dell'assegno di mantenimento rispetto alla separazione, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo durante il quale le esigenze di vita del minore si erano senza alcun dubbio accresciute, chiedeva rigettarsi il ricorso.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 14/04/2025, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza del 05/05/2025, il Giudice, all'esito dell'udienza del
30/04/2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter ed art. 473 bis 51, 3°comma, c.p.c., visto il parere contrario del PM, rilevato che le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla difesa dei ricorrenti non deducevano né integravano le condizioni a fronte della valutazione negativa espressa dal
Pubblico Ministero, fissava l'udienza del 24/06/2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 24/06/2025, comparivano le parti personalmente, assistite dal difensore costituito. La difesa rappresentava di aver depositato certificazione dell'Agenzia delle Entrate per il sig. Parte_2
[...] da cui risultava che il medesimo, tra l'anno 2021 e l'anno 2023, non aveva percepito alcun reddito;
inoltre, la difesa rappresentava di aver depositato gli estratti conto relativi al sig. da cui CP_1 emergevano accrediti inferiori ai 3 mila euro su base trimestrale.
Veniva sentito il sig. , il quale dichiarava: “Io sono CP_1 specializzato nel processo di stagionatura dei prosciutti di Parma, si tratta di una filiera che non ha più il mercato di prima per cui la mia attività lavorativa si è molto contratta rispetto ai tempi della separazione e conseguentemente i miei guadagni si sono notevolmente ridotti”.
All'esito, le parti concordemente rappresentavano che, in accoglimento delle deduzioni del PM, il contributo al mantenimento per il figlio minore a carico del sig. veniva fissato in € 450, CP_1 oltre a rivalutazione ISTAT come per legge su base annuale, ferme restando tutte le altre pattuizioni di cui al ricorso congiunto. Le parti chiedevano che l'accordo così modificato venisse omologato dal
Tribunale e la difesa concludeva in tal senso.
Il Giudice relatore, preso atto, mandava al PM per il suo parere sull'accordo così modificato, e all'esito riservava in decisione al
Collegio.
In data 24/06/2025, il PM chiedeva accogliersi il ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come modificate all'udienza del 24/06/2025:
“Confermare in linea di principio le condizioni di cui all'omologa con le seguenti modifiche:
3 1)…Obbligare il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
euro 450,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT come Parte_1 per legge su base annuale, entro il quindici di ciascun mese per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie così come elencate nel protocollo sottoscritto dal Tribunale di Napoli ed il
Coa di Napoli, tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) Che i coniugi regoleranno di tra di loro, in separata sede, gli importi derivanti dall'adeguamento Istat non corrisposto fino ad ora;
3) Fatti i salvi i fine settimana alternati, Pasqua le feste di Natale e le vacanze estive con cui le trascorrerà con il padre o la Per_1 madre che si alterneranno tra di loro, come previsto dall'omologa separazione, per quanto concerne i giorni infrasettimanali, salvo diverso accordo tra le parti, da comunicarsi anche a mezzo di sms, e salvo altri impegni delle parti e del minore lavorativi, ludici, sportivi e medici da comunicarsi almeno un giorno prima all'altro genitore, il minore trascorrerà con il padre le giornate di martedì, se è la settimana in cui starà con il padre il fine settimana, martedì e giovedì se è la settimana in cui starà il fine settimana con la madre”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
4 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 22/05/2010 (atto n. 129, parte II, s. A, sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/6/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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