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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Dott.ssa Maria De EN, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 1° aprile 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 39675/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio De Ciantis e Parte_1
dall'Avv. Simone De Ciantis presso lo studio dei quali, sito in Roma,
Circonvallazione Nomentana n.414, ha eletto domicilio, giusta procura allegata in atti
RICORRENTE
CONTRO
P_
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Richiesta di pagamento differenze retributive in relazione ad intercorso rapporto di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.12.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha esposto: Parte_1
-di avere lavorato, a far data dall'1.6.2007, alle dipendenze del Sig. P_
, in qualità di badante e domestica convivente, presso l'abitazione del
[...]
convenuto sita in Roma, Via Giovanni Porzio n.56; -di avere svolto diverse attività tra le quali pulire, lavare, stirare, riordinare, cucinare, fare la spesa, dare da mangiare, sorvegliare e somministrare i farmaci al convenuto, completamente non autosufficiente;
-di avere svolto l'attività lavorativa secondo le indicazioni e le direttive impartite dal Sig. ; P_
-di avere lavorato a tempo pieno secondo il seguente orario di lavoro: dalle ore
6,30 alle ore 8,30 e dalle ore 14 alle ore 22;
-di non avere goduto di giorni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivi;
-di essere stata regolarizzata con contratto di lavoro con inquadramento come collaboratrice domestica con diverso ed inferiore orario di 14 ore settimanali e retribuzione oraria pari ad € 6,45;
-di avere goduto di ferie nel solo mese di agosto per ciascun anno lavorativo;
-di essere stata licenziata in data 7.12.2022, come da comunicazione del
7.11.2022.
Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo pieno tra la ricorrente e il sig. dal 1.6.2007 P_
al 7.12.2022 e il diritto della ricorrente al trattamento economico e normativo afferente all'inquadramento nel livello CS a tempo pieno del CCNL del settore domestico;
2) per l'effetto condannare il sig. al pagamento, in P_
favore della ricorrente, della somma di € 93.019,66 per detti titoli retributivi oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, come per legge e la rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite, distraendoli in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
2. , nonostante la ritualità della notificazione del ricorso e del P_
decreto di fissazione di udienza non si è costituito in giudizio talché si è proceduto in sua contumacia.
2 3. Espletata la prova per testi, concesso termine per note conclusive, all'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa con pronuncia e successivo deposito di sentenza contestuale.
4. Il ricorso è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento nei limiti delle seguenti motivazioni.
Parte ricorrente chiede che venga accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno tra la medesima ed il convenuto per tutto il periodo lavorativo dall'1.6.2007 al 7.12.2022.
Sostiene infatti di avere prestato l'attività lavorativa in qualità di badante e domestica con inquadramento nella categoria CS del CCNL lavoro domestico e per un orario di lavoro superiore rispetto a quello di 14 ore settimanali previsto dal contratto di lavoro sottoscritto tra le parti (doc.1 allegato al ricorso) e pertanto chiede che il convenuto venga condannato al pagamento delle differenze retributive, quantificate nella somma complessiva di € 93.019,66 o, in subordine, nella somma complessiva di € 69.093,73, parametrata per il periodo 2007-2013 a trenta ore settimanali.
In via preliminare, si rileva che il lavoratore che chieda l'accertamento di un rapporto di natura subordinata, ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi delle pretese fatte valere in giudizio, dovendo di conseguenza dare dimostrazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dell'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello convenuto contrattualmente, con specificazione della ripartizione oraria dell'attività lavorativa e delle ore effettivamente lavorate, ciò anche in assenza di costituzione in giudizio del datore di lavoro.
Al proposito si osserva che la contumacia del datore di lavoro convenuto non assume alcun significato probatorio in favore della domanda del lavoratore- attore, non equivalendo la stessa ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte.
3 Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova.
Tale onere, nel caso di specie, non è stato sufficientemente assolto per il periodo di lavoro dall'1.6.2007 (data di assunzione della ricorrente) al 2013, in quanto nessuno dei testi escussi ha fornito indicazioni specifiche in ordine al maggior orario lavorativo dedotto in ricorso (oltre le 54 ore settimanali) o in subordine nelle note conclusive (30 ore settimanali).
Il teste , vicino di casa del convenuto, pur avendo confermato Testimone_1
il periodo lavorativo della ricorrente presso l'abitazione del , ha P_
genericamente riferito di aver visto la tutti i giorni la mattina ed il Pt_1
pomeriggio, ma la sua deposizione non può considerarsi esaustiva e puntuale quanto alla descrizione degli orari asseritamente svolti dalla lavoratrice in eccedenza rispetto a quelli previsti in contratto nell'anzidetto periodo 2007-
2013.
Le testimoni e hanno invece sostenuto di Testimone_2 Testimone_3
conoscere la ricorrente da circa dieci anni (cfr. dichiarazioni rilasciate dalla e dalla nell'udienza svolta in data 21.11.2024) e pertanto non Tes_4 Tes_3
hanno avuto conoscenza delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e dell'orario effettivamente osservato dalla lavoratrice nel periodo precedente al
2014, dal 2007 al 2013.
Tanto premesso, dalla prova testimoniale espletata (testi e Testimone_2
è emerso che ha osservato alle dipendenze del Testimone_3 Parte_1
convenuto un orario di oltre 54 ore settimanali dall'anno 2014 e fino P_
alla cessazione del rapporto, avvenuta in data 7.12.2022.
In particolare, si rimanda alla deposizione della teste , la quale, Testimone_2
in risposta al capitolo B (sulle direttive e sulle mansioni) ed al capitolo C (sugli orari svolti), ha dichiarato: Cap. B “Confermo quanto mi si legge;
Cap C) “Da
4 quando l'ho conosciuta la ricorrente non si poteva mai muovere dall'abitazione del né festivi né feste Natale, Pasqua, durante la settimana non so se P_
andava via un'ora o due durante una sola giornata. Confermo gli orari.”
Anche io stavo spesso con il , facevo compagnia a lui e gli preparavo pure P_
da mangiare e mangiavamo tutti insieme”.
La deposizione anzidetta trova riscontro anche nell'altra testimonianza di che conferma pienamente le circostanze fattuali descritte Testimone_3
nell'atto introduttivo e quindi l'attività di domestica e badante con gli orari dalle
6.30 alle 8.30 e dalle 14.00 alle 22.00 a far data dal 2014 e fino alla cessazione del rapporto lavorativo.
Tanto premesso, alla luce di tale quadro probatorio, la ricorrente, già inquadrata contrattualmente nel livello C Super del CCNL per i dipendenti del settore domestico (lavoratore che assiste persone non autosufficienti), ha diritto alle rivendicate differenze retributive correlate al maggior orario svolto per il periodo 2014-2022.
Il datore di lavoro deve, di conseguenza, essere condannato al pagamento dell'importo di € 40548,68 a titolo di differenze retributive dal 2014 al 2022, in conformità all'allegato conteggio (sul punto vedasi Cass. 21 marzo 2008 n.
7697).
L'anzidetto importo tiene in considerazione gli orari dedotti in ricorso e confermati dai testi nel periodo 2014-2022 e le mansioni svolte, riconducibili, come detto in precedenza, al livello CS della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie (come del resto indicato anche nel contratto di assunzione). Con detrazione di quanto già percepito. Oltre a tale importo dovrà essere riconosciuta la differenza di trattamento di fine rapporto sempre in relazione agli anni dal 2014 al 2022 e con detrazione del già percepito.
5 Su tali somme devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dall'insorgenza delle singole voci di credito al saldo.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, mentre deve essere condannato al pagamento, in favore della P_
ricorrente, del residuo ½ che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 39675/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna al pagamento, P_
in favore di , della somma di € 40.548,68 a titolo di differenze Parte_1
retributive parametrate al livello CS CCNL di categoria e dovute per il maggior orario di lavoro svolto dal 2014 al 2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo nonché al pagamento delle differenze di TFR maturate sempre in relazione alle dette annualità dal 2014 al 2022, oltre accessori di legge;
b) compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento, P_
in favore della ricorrente, del residuo ½, che liquida in € 3500,00 oltre IVA, CPA
e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 1.04.2025 Il Giudice del Lavoro
Maria De EN
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara
Urbani.
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