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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26 maggio 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5626/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo;
CONTRO
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Attilio
De Gregorio;
E
, c.f. , in persona del proprio Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Franciò.
Oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 novembre 2019, il ricorrente adiva questo Giudice e proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520199002311207/000 limitatamente alle seguenti cartelle: n. 29520130001316526000 e n. 29520150003135547 avente ad oggetto contributi
[...]
relativi al periodo 2006 – 2014.. Parte_2
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione dei contributi e la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento
Rilevava, inoltre, l'avversa decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973.
Rilevava l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi della cartella.
La , costituitasi con memoria del 24.03.2023, contestava il fondamento del ricorso. Controparte_3
1 Si costituiva la contestava il fondamento drl Parte_2 ricorso e chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, che il credito previdenziale venisse accertato e lo condannato al pagamento del dovuto, con vittoria di spese e Parte_1 compensi di lite.
Con le proprie note di trattazione scritta il ricorrente eccepiva l'inammissibilità della costituzione del procuratore della in quanto costituita per mezzo di avvocato del libero foro. Controparte_3
L'udienza del 26.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che la presentazione del ricorso ha sanato eventuali vizi della notifica dell'intimazione di pagamento.
3. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità della costituzione dell Controparte_2
perché munita nella difesa di un procuratore esterno in luogo dell'Avvocatura dello Stato,
[...] promossa dal ricorrente in corso di causa richiamandosi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a precedenti di questo Tribunale che si intende condividere (v. Trib Messina, sez. lav., n. 842/2024, 499/2024).
Al riguardo, si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' impregiudicata la generale facoltà di Controparte_4 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_2 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la CP_2 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. Civ. SS.UU. 19 novembre 2019 n. 30008 del 19/11/2019).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato e dimostrato che la controversia rientra tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato;
né assume rilievo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., n.
33413 del 2023 citata da parte ricorrente in quanto, come emerge dalla pronuncia, in quel caso si verteva in una controversia riservata all'Avvocatura dello Stato.
4. Ciò posta va rilevato che l' ha fornito prova della notifica delle Controparte_2 cartelle di pagamento.
2 In particolare risulta che la cartella di pagamento 29520130001316526000 è stata notificata in data
17.4.2013 e la cartella di pagamento n. 29520150003135547 è stata notificata in data 9.9.2015.
Nonostante la regolarità della notifica, le cartelle non sono state oggetto di tempestiva impugnazione.
Ne consegue che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99. Il detto termine secondo consolidato orientamento della
Cassazione “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e acconsentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”
(Cass. N.4506/2007).
5. Tuttavia vai rilevato che l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento, come la prescrizione.
Ciò premesso l'art. 19 della legge n. 576/80 recitava: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni Pt_2 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della Pt_2 dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. Successivamente l'art. 3 della legge n. 335/95 prevedeva al comma
9: “Le contribuzioni previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.
9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine
è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.”; e al comma 10: “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
3 L'art. 66 della legge n. 247/2012 ha poi sancito che: “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
. Controparte_1
Orbene la legge n. 274/2012, pubblicata sulla G.U. è entrata in vigore in data 02.02.2013 e ha immediatamente posto un problema riguardo la sua applicazione temporale.
Quindi, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/2012, in materia di contributi dovuti dagli iscritti alla , ha cessato di avere applicazione Parte_2 il termine quinquennale di prescrizione previsto in via generale dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995 ed è stato reintrodotto de facto quello decennale di cui alla legge n. 576/1980.
In tale contesto, peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il termine decennale di prescrizione desumibile dal combinato disposto degli articoli 66 della legge n. 247/2012 e 19 della legge n. 576/1980 debba trovare applicazione sia alle obbligazioni contributive sorte in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 247/2012 (ossia il 2 febbraio 2013) sia in relazione alle prescrizioni, a quella data, non ancora maturate secondo il regime precedente (cfr. Cass. n. 18953/2014; Cass. n.
6729/2013: “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”).
Nessuna prescrizione risulta pertanto maturata.
6. Infine va rigettata l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi per man infondata atteso che si tratta di voce che deriva da disposizione di legge e tramite mero calcolo matematico.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di e dell Parte_2 [...]
, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore Controparte_2 della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la qualità delle parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti della Parte_1 [...]
e dell' , in persona dei rispettivi Parte_2 Controparte_5 legali rappresentanti pro tempore, che liquida in euro 2.695,50 ciascuno per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 27 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26 maggio 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5626/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo;
CONTRO
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Attilio
De Gregorio;
E
, c.f. , in persona del proprio Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Franciò.
Oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 novembre 2019, il ricorrente adiva questo Giudice e proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520199002311207/000 limitatamente alle seguenti cartelle: n. 29520130001316526000 e n. 29520150003135547 avente ad oggetto contributi
[...]
relativi al periodo 2006 – 2014.. Parte_2
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione dei contributi e la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento
Rilevava, inoltre, l'avversa decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973.
Rilevava l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi della cartella.
La , costituitasi con memoria del 24.03.2023, contestava il fondamento del ricorso. Controparte_3
1 Si costituiva la contestava il fondamento drl Parte_2 ricorso e chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, che il credito previdenziale venisse accertato e lo condannato al pagamento del dovuto, con vittoria di spese e Parte_1 compensi di lite.
Con le proprie note di trattazione scritta il ricorrente eccepiva l'inammissibilità della costituzione del procuratore della in quanto costituita per mezzo di avvocato del libero foro. Controparte_3
L'udienza del 26.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che la presentazione del ricorso ha sanato eventuali vizi della notifica dell'intimazione di pagamento.
3. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità della costituzione dell Controparte_2
perché munita nella difesa di un procuratore esterno in luogo dell'Avvocatura dello Stato,
[...] promossa dal ricorrente in corso di causa richiamandosi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a precedenti di questo Tribunale che si intende condividere (v. Trib Messina, sez. lav., n. 842/2024, 499/2024).
Al riguardo, si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' impregiudicata la generale facoltà di Controparte_4 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_2 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la CP_2 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. Civ. SS.UU. 19 novembre 2019 n. 30008 del 19/11/2019).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato e dimostrato che la controversia rientra tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato;
né assume rilievo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., n.
33413 del 2023 citata da parte ricorrente in quanto, come emerge dalla pronuncia, in quel caso si verteva in una controversia riservata all'Avvocatura dello Stato.
4. Ciò posta va rilevato che l' ha fornito prova della notifica delle Controparte_2 cartelle di pagamento.
2 In particolare risulta che la cartella di pagamento 29520130001316526000 è stata notificata in data
17.4.2013 e la cartella di pagamento n. 29520150003135547 è stata notificata in data 9.9.2015.
Nonostante la regolarità della notifica, le cartelle non sono state oggetto di tempestiva impugnazione.
Ne consegue che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99. Il detto termine secondo consolidato orientamento della
Cassazione “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e acconsentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”
(Cass. N.4506/2007).
5. Tuttavia vai rilevato che l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento, come la prescrizione.
Ciò premesso l'art. 19 della legge n. 576/80 recitava: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni Pt_2 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della Pt_2 dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. Successivamente l'art. 3 della legge n. 335/95 prevedeva al comma
9: “Le contribuzioni previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.
9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine
è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.”; e al comma 10: “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
3 L'art. 66 della legge n. 247/2012 ha poi sancito che: “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
. Controparte_1
Orbene la legge n. 274/2012, pubblicata sulla G.U. è entrata in vigore in data 02.02.2013 e ha immediatamente posto un problema riguardo la sua applicazione temporale.
Quindi, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/2012, in materia di contributi dovuti dagli iscritti alla , ha cessato di avere applicazione Parte_2 il termine quinquennale di prescrizione previsto in via generale dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995 ed è stato reintrodotto de facto quello decennale di cui alla legge n. 576/1980.
In tale contesto, peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il termine decennale di prescrizione desumibile dal combinato disposto degli articoli 66 della legge n. 247/2012 e 19 della legge n. 576/1980 debba trovare applicazione sia alle obbligazioni contributive sorte in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 247/2012 (ossia il 2 febbraio 2013) sia in relazione alle prescrizioni, a quella data, non ancora maturate secondo il regime precedente (cfr. Cass. n. 18953/2014; Cass. n.
6729/2013: “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”).
Nessuna prescrizione risulta pertanto maturata.
6. Infine va rigettata l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi per man infondata atteso che si tratta di voce che deriva da disposizione di legge e tramite mero calcolo matematico.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di e dell Parte_2 [...]
, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore Controparte_2 della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la qualità delle parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti della Parte_1 [...]
e dell' , in persona dei rispettivi Parte_2 Controparte_5 legali rappresentanti pro tempore, che liquida in euro 2.695,50 ciascuno per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 27 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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