TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/06/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3171/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 3171 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 4.2.2025 e vertente tra
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tripiciano, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Augusto Riboty nr. 23 ;
ATTORE
E
( ) deceduta in data Controparte_1 C.F._2
16.10.2023;
CONVENUTI CONTUMACI
E
(già – ), in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mara Mandre', giusta procura a margine della comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in in Roma, Via
NT IS, 73;
CONVENUTA
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che lo stesso, mentre Parte_1 percorreva a piedi via Ulisse sita ad Ardea all'interno del comprensorio “La sbarra”, era stato vittima di un incidente occorso in data 16.4.17; che il sinistro era stato causato dalla condotta di CP_1
proprietaria e conducente dell'autovettura Matiz targata DM654YS, assicurata con la società
[...] convenuta;
che l'attore stava camminando sul lato destro di via Ulisse quando era stato investito
1 dall'autovettura condotta dalla convenuta;
che in seguito al sinistro, parte attrice era stata trasportata a mezzo del servizio 118 presso il Pronto soccorso della Casa di Cura S. Anna;
che, dopo alcuni accertamenti, all'attore era stata diagnosticata frattura L1 frattura perone e tibia con prognosi di 30 giorni e ricovero presso l'U.O di Chirurgia vertebrale del medesimo nosocomio;
che l'attore aveva subito un intervento chirurgico, come da documentazione medica allegata, ed era stato sottoposto ad ulteriori esami diagnostici;
che l'attore era stato sottoposto ad ulteriore intervento in data 6.1.18 presso il Policlinico Gemelli di Roma;
che l'attore aveva inoltrato formale richiesta di risarcimento alla convenuta e alla sua compagnia assicuratrice oggi che tale Controparte_3 Controparte_2 compagni aveva sottoposto l'attore a visita medico legale al cui esito riconosceva all'attore la somma di € 54.000 sul presupposto di un concorso ex art. 2054 II comma c.c. (dei quali € 53.950 per il danno patrimoniale ed € 50 per il danno non patrimoniale;
che tali somme erano state accettate dall'attore quale acconto sul maggior danno;
che il pagamento della predetta somma da parte della convenuta comportava il riconoscimento della responsabilità della sig.ra che la piena responsabilità CP_1 di quest'ultima era comprovata dal testimone oculare che sussisteva il diritto Tes_1 dell'attore all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito come quantificato dalla perizia di parte.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare l'integrale responsabilità della convenuta per il sinistro oggetto di causa e per l'effetto condannare le convenute in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore.
Si è costituita deducendo che l'attore era l'unico responsabile del sinistro;
che Controparte_1 la convenuta era alla guida della sua vettura su via Ulisse e sul lato destro di tale strada vi era l'attore intento alla pratica del footing;
che l'attore stava indossando le cuffiette del cellulare e correva nello stesso senso di marcia dell'auto condotta dalla convenuta;
che improvvisamente all'altezza del civico n. 13, l'attore aveva attraversato la strada ma la convenuta, pur avendo frenato e nonostante la velocità estremamente bassa stante la presenza di dossi, non aveva potuto evitare il sinistro;
che non erano presenti testimoni al fatto, come da verbale redatto dalla Polizia di Ardea intervenuta sui luoghi;
che la condotta tenuta dall'attore era contraria all'art. 190 C.d.S. (che imponeva ai pedoni di circolare sui marciapiedi e banchine ovvero sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli e che l'attraversamento della strada avvenisse solo sugli attraversamenti pedonali); che l'attore quindi stava praticando footing su via Ulisse correndo nello stesso senso di marcia delle auto, aveva improvvisamente attraversato la strada e stava usando gli auricolari.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attore ovvero in subordine dichiarare il concorso delle parti nella causazione del sinistro.
Si è parimenti costituita deducendo che la dinamica del sinistro non era quella Controparte_2 rappresentata dall'attore; che la convenuta procedeva a velocità contenuta su via Ulisse quando l'attore, che camminava sul relativo margine destro, aveva improvvisamente attraversato la strada;
che tale manovra repentina non aveva permesso alla convenuta di porre in essere manovre di emergenza che le consentissero di evitare il sinistro;
che era evidente la condotta imprudente dell'attore il quale per altro indossava le cuffiette auricolari per la musica;
che su via Ulisse erano presenti dossi artificiali per il contenimento della velocità; che quindi la convenuta non poteva aver tenuto una velocità sostenuta come allegato dall'attore; che infatti l'auto della convenuta non aveva subito danneggiamenti a seguito dell'impatto; che quindi l'impatto doveva essere stato lieve;
che quindi nessuna condotta colposa era addebitabile alla convenuta emergendo invece indizi di imprudenza ed imperizia dell'attore; che quindi corretta era stata la scelta della convenuta di liquidare il risarcimento applicando il disposto dell'art. 2054 c.c.; che l'attore aveva dichiarato che le spese Cont mediche erano state già parzialmente rimborsate da una polizza infortuni personale stipulata con che pertanto parte attrice non poteva vedersi riconosciuta altra somma per il danno patrimoniale,
2 stante il divieto di cumulo;
che le spese relative sostenute presso il Policlinico non potevano essere risarcite in quanto lo stesso tipo di operazione poteva essere erogato anche in regime di SSN;
che infatti all'attore era stato proposto il ricovero in regime ordinario mentre lo stesso aveva poi optato per il ricovero presso il reparto solventi;
che tale scelta era ingiustificata;
che non si condividevano le conclusioni del CTP;
che non provato era l'allegato danno morale.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto della domanda spiegata da parte attrice ovvero in subordine di liquidare il danno tenuto conto della somma di € 54000 già corrisposta.
Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Sentiti i testi ammessi è stata espletata CTU medico legale. Dichiarata l'interruzione del processo come da provvedimento del
16.11.23 a seguito del decesso della convenuta parte attrice ha riassunto il giudizio con CP_1 ricorso depositato in data 14.12.23. Verificata la bontà della notifica eseguita agli eredi della convenuta impersonalmente presso l'ultimo domicilio della convenuta, la causa è stata CP_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 4.2.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata.
L'attore ha domandato ai sensi dell'art. 2054 c.c. l'accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta quale conducente della autovettura targata Matiz targata DM654YS, Controparte_1 assicurata con la compagnia assicuratrice convenuta, per il sinistro occorsogli in data 16.4.17 in via Ulisse sita ad Ardea all'interno del comprensorio “La sbarra” e per l'effetto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro.
Sul punto va osservato che, in caso di investimento di un pedone da parte di un conducente di un veicolo, l'art. 2054 I comma c.c. pone, per giurisprudenza consolidata, una presunzione di responsabilità al 100% in capo a quest'ultimo nella parte in cui gli impone di fornire, per andare esente da responsabilità, la prova liberatoria della condotta imprevedibile ed anormale del pedone sicché il conducente si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo, non essendo neanche sufficiente a tal fine l'eventuale condotta colposa del pedone (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord.
20317/2023, Cass. Civ., Sez. III, ord. 9856/2022).
La norma in questione pone pertanto una presunzione di colpa, iuris tantum, che richiede una prova liberatoria alquanto severa. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”
(Cass. Civ., Sez. III, n. 9856/2022).
Tale onere probatorio è talmente rigoroso che la condotta eventualmente colposa tenuta dal pedone non esclude, salvo che la stessa sia assolutamente imprevista ed imprevedibile, la responsabilità del conducente del veicolo ma potrà solo rilevare quale concausa rispetto alla verificazione del sinistro con la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c..
3 In tal senso la giurisprudenza ha chiarito che “nell'ipotesi di sinistro in cui venga accertato che la condotta del pedone investito è connotata da colpa di sicura efficienza causale, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., invero, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della
141 del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (C.d.A. Milano, Sez. III, sentenza 19.4.2023).
In questo contesto è stato quindi osservato che allorquando “il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964)” (Cass. Civ. Sez. III, n. 20137/2023).
Sulla base di tali regole di giudizio e tenuto conto dell'esito dell'istruttoria, sussistono gli elementi per addebitare in via esclusiva la responsabilità del sinistro oggetto di causa a Controparte_1 quale conducente della autovettura targata Matiz targata DM654YS.
In sede istruttoria, è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attore il quale ha confermato la dinamica del sinistro offerta in citazione ossia che lo stesso si trovava, il giorno 16.4.17 di prima mattina verso le 8.30 (cfr. relazione sinistro stradale redatta dalla Polizia locale intervenuta sui luoghi allegato alla comparsa di ), a camminare su via Ulisse sita nel predetto comprensorio privato CP_2 allorquando era stato investito dalla convenuta alla guida della Matiz targata DM654YS. Non è stata espletata altra prova e in particolare quella mediante il teste , indicato da parte attrice Tes_1 in citazione, non essendo stati formulati specifici capitoli di prova sul punto.
A fronte di tale emergenza, non sussistono i presupposti per ritenere superata la presunzione legale di responsabilità al 100% del veicolo investitore in caso di sinistro coinvolgente un pedone.
Non hanno trovato infatti riscontro probatorio, a fronte della contestazione specifica levata sul punto dall'attore, le allegazioni delle convenute circa l'uso da parte dell'attore di auricolari al momento del sinistro (non desumibile dalla foto prodotta da in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma CP_2
n. 2 c.p.c. in quanto in bianco e nero, sfocata e non riprodotta in maniera integrale) e circa la allegata manovra repentina di quest'ultimo di attraversamento della carreggiata. Parimenti non provata è risultata la circostanza allegata dalle convenute relative ad un attraversamento imprudente e imprevisto da parte dell'attore della carreggiata percorsa dalla convenuta.
In questo contesto, anche volendo ritenere non prudente la condotta tenuta dall'attore che in effetti - mancando sul tratto di strada in questione il marciapiede (cfr. relazione sinistro stradale redatta dalla
Polizia locale) – circolava sulla stessa corsia di marcia delle auto, sussistono i presupposti per ritenere il sinistro oggetto di causa addebitabile in via esclusiva alla convenuta dal momento che il pedone era ben visibile, tenuto conto delle situazioni di tempo e di luogo (strada privata priva di traffico al momento del sinistro con visibilità ottima tenuto conto che era pieno giorno).
Ne consegue che l'attore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza del sinistro ai sensi dell'art. 2054 e 2043 c.c.
4 Venendo al danno non patrimoniale, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno biologico riportato in conseguenza del sinistro, come da documentazione medica allegata in atti, del danno da cenesi lavorativa e del danno morale.
Va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” ex art. 138 punto 2 lett a Codice assicurazioni, del danno morale inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato, in linea alla previsione di cui all'art. 138 punto 2 lett. e Codice assicurazioni.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita
(che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022). Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020).
Tale voce di danno va tenuta poi distinta dalla personalizzazione del danno biologico prevista dall'art. 138 III comma d.lgs. 209/2005, a mente del quale “"qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr. Cass., Civ., n. 28988/2018).
In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd.
"categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 23469/2018).
5 Su tali premesse, dovendo liquidare il danno non patrimoniale nelle sue varie componenti subito dall'attore, deve prendersi in considerazione l'esito della CTU medico legale disposta in corso di causa.
Il CTU, nella sua relazione in atti, dopo aver sottoposto a visita medica l'attore ed esaminato la documentazione medica allegata in atti, ha individuato quali danni riportati da quest'ultimo in conseguenza del sinistro “sindrome algico-disfunzionale in esito di artrodesi lombare per via posteriore percutanea di D12- L2 per frattura del soma di L1 con successiva rimozione dei mezzi di sintesi ed in esito di intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti di tibia sinistra per frattura biossea, con mezzi di sintesi ancora in situ. Esiti cicatriziali” determinante un danno biologico da quantificare nel 24%, e un danno da inabilità temporanea assoluta di 30 giorni e da inabilità temporanea al 50% di 60 giorni e al 2% di 30 giorni.
Quale criterio per la determinazione del danno biologico in esame vanno prese in considerazione le c.d. Tabelle di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, secondo la giurisprudenza prevalente cui si aderisce, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato invero “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.” (C.d.A. Roma, Sez. V, sent.
27.1.2023, cfr. ex multis Cass., 17018/2018; cfr. anche, più di recente, Cass. 38077/2021). Ancora recentemente sul punto si è espressa la Suprema Corte ritenendo che “il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (Cass. Civ., Sez. III, n.19506/2024).
Pur a fronte della non tenuità delle lesioni, non sussistono invece i presupposti per riconoscere in favore dell'attore anche il danno morale, inteso come stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) , stante la non adeguata allegazione dei fatti costituitivi del danno in questione.
Non appare poi fondata la domanda di risarcimento del danno da c.d. cenesi lavorativa quale maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, integrante una compromissione biologica dell'esistenza del danneggiato, trattandosi di danno non provato. Sul punto emerge dalla relazione del CTP dell'attore che lo stesso lamenta “lombosciatalgia che si accentua alla prolungata stazione eretta” ma l'attore non svolge una attività lavorativa implicante lughi periodi di stazione eretta essendo lo stesso ingegnere informatico, come dichiarato al CTU (cfr. pag. 3 relazione
CTU in atti) e pertanto appare inverosimile la sussistenza di tale voce di danno.
Tenuto conto di queste valutazioni e alla luce di tali parametri, tenuto conto dell'età del danneggiato
(39 anni) ed applicate le Tabelle di Milano 2024 (mancando le tabelle riferibili al 2017 anno del sinistro), sussisterebbe in capo all'attore il diritto al conseguimento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 91.134,50 (dei quali € 83.372,00 per il danno biologico del 24% e € 7762,50 per inabilità temporanea - dei quali € 3450,00 per ITA di 60 giorni, € 3450 per ITP al 50 % di 60 giorni, € 862,50 per ITP al 25% di 30 giorni), esclusa la componente del danno morale,.
6 Tale somma deve essere quindi devalutata all'aprile 2017, data del sinistro, € 76.135,76 oltre interessi legali dal sinistro al saldo nonché rivalutazione annuale anno per anno dall'aprile 2017 al saldo ed interessi legali dal sinistro al saldo.
In questo contesto, va dato atto che la compagnia assicuratrice convenuta ha offerto nel dicembre
2018 a parte attrice (che l'ha accettata solo quale acconto sul maggior dovuto) la somma di € 53.950,00 per “danno patrimoniale” e la somma di € 50 per “danno non patrimoniale”, oltre alla somma di € 4000 per onorari legali (cfr. verbatim doc. 4 allegato alla comparsa di ). CP_2
Deve tuttavia ritenersi, anche alla luce delle contestazioni ampie e diffuse della convenuta CP_2 relativa al riconoscimento del danno patrimoniale allegato dall'attore fondato sulle spese mediche sostenute, che in effetti la somma di € 53.950,00 sia stata corrisposta non per il danno “patrimoniale” ma per il danno “non patrimoniale” integrato dal danno biologico come verificato dalla valutazione medico legale del dott. medico fiduciario della convenuta. Per_1
Ne consegue che sussistono i presupposti per la condanna dei convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 22.744,85 (pari alla differenza tra la somma sopra liquidata per il danno non patrimoniale rivalutata al 18.12.2018 - € 76.744,85 - meno l'acconto di € 53.950,00 versato da ), oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali dal dicembre 2018 sino al CP_2 saldo.
Deve essere parzialmente accolta la domanda formulata dall'attore tesa al risarcimento del danno patrimoniale, integrato dalle spese mediche sostenute a causa delle lesioni riportate quantificate in €
29.329,12, dal momento che le uniche spese mediche documentate sono quelle di cui ai doc. 16 e 17 allegati alla citazione portanti l'importo di € 102,30. L'ulteriore documentazione prodotta sul punto da parte attrice ha solo ad oggetto fatture prive tuttavia di prova del relativo pagamento ovvero di contestuale quietanza.
Su tale emergenza, a fronte del pagamento medio tempore eseguito dalla convenuta della somma di
€ 50 a titolo di danno patrimoniale (e non “non patrimoniale” per i motivi già esposti), sussistono i presupposti per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 52,30 , oltre interessi come da domanda, a titolo di danno patrimoniale.
La domanda spiegata dall'attore va parzialmente accolta e va dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro occorso in data 16.4.2017 e per l'effetto i CP_1 convenuti in solido vanno condannati al pagamento in favore dell'attore della somma di € 22.744,85, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali dal dicembre 2018 sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di € 52,30 , oltre interessi come da domanda, a titolo di danno patrimoniale.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come accertato nel presente giudizio ed applicati i parametri medi, unitamente alle spese di CTU come liquidate in atti, vanno poste a carico delle convenute in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'attore;
7 2) accerta la responsabilità esclusiva ex art. 2054 c.c. di nella causazione del sinistro CP_1 occorso all'attore in data 16.4.2017;
3) condanna le convenute in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 22.744,85, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali dal dicembre 2018 sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di € 52,30 , oltre interessi come da domanda, a titolo di danno patrimoniale;
4) condanna le convenute in solido alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 78,50 per spese vive ed in € 6000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 3171 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 4.2.2025 e vertente tra
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tripiciano, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Augusto Riboty nr. 23 ;
ATTORE
E
( ) deceduta in data Controparte_1 C.F._2
16.10.2023;
CONVENUTI CONTUMACI
E
(già – ), in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mara Mandre', giusta procura a margine della comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in in Roma, Via
NT IS, 73;
CONVENUTA
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che lo stesso, mentre Parte_1 percorreva a piedi via Ulisse sita ad Ardea all'interno del comprensorio “La sbarra”, era stato vittima di un incidente occorso in data 16.4.17; che il sinistro era stato causato dalla condotta di CP_1
proprietaria e conducente dell'autovettura Matiz targata DM654YS, assicurata con la società
[...] convenuta;
che l'attore stava camminando sul lato destro di via Ulisse quando era stato investito
1 dall'autovettura condotta dalla convenuta;
che in seguito al sinistro, parte attrice era stata trasportata a mezzo del servizio 118 presso il Pronto soccorso della Casa di Cura S. Anna;
che, dopo alcuni accertamenti, all'attore era stata diagnosticata frattura L1 frattura perone e tibia con prognosi di 30 giorni e ricovero presso l'U.O di Chirurgia vertebrale del medesimo nosocomio;
che l'attore aveva subito un intervento chirurgico, come da documentazione medica allegata, ed era stato sottoposto ad ulteriori esami diagnostici;
che l'attore era stato sottoposto ad ulteriore intervento in data 6.1.18 presso il Policlinico Gemelli di Roma;
che l'attore aveva inoltrato formale richiesta di risarcimento alla convenuta e alla sua compagnia assicuratrice oggi che tale Controparte_3 Controparte_2 compagni aveva sottoposto l'attore a visita medico legale al cui esito riconosceva all'attore la somma di € 54.000 sul presupposto di un concorso ex art. 2054 II comma c.c. (dei quali € 53.950 per il danno patrimoniale ed € 50 per il danno non patrimoniale;
che tali somme erano state accettate dall'attore quale acconto sul maggior danno;
che il pagamento della predetta somma da parte della convenuta comportava il riconoscimento della responsabilità della sig.ra che la piena responsabilità CP_1 di quest'ultima era comprovata dal testimone oculare che sussisteva il diritto Tes_1 dell'attore all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito come quantificato dalla perizia di parte.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare l'integrale responsabilità della convenuta per il sinistro oggetto di causa e per l'effetto condannare le convenute in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore.
Si è costituita deducendo che l'attore era l'unico responsabile del sinistro;
che Controparte_1 la convenuta era alla guida della sua vettura su via Ulisse e sul lato destro di tale strada vi era l'attore intento alla pratica del footing;
che l'attore stava indossando le cuffiette del cellulare e correva nello stesso senso di marcia dell'auto condotta dalla convenuta;
che improvvisamente all'altezza del civico n. 13, l'attore aveva attraversato la strada ma la convenuta, pur avendo frenato e nonostante la velocità estremamente bassa stante la presenza di dossi, non aveva potuto evitare il sinistro;
che non erano presenti testimoni al fatto, come da verbale redatto dalla Polizia di Ardea intervenuta sui luoghi;
che la condotta tenuta dall'attore era contraria all'art. 190 C.d.S. (che imponeva ai pedoni di circolare sui marciapiedi e banchine ovvero sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli e che l'attraversamento della strada avvenisse solo sugli attraversamenti pedonali); che l'attore quindi stava praticando footing su via Ulisse correndo nello stesso senso di marcia delle auto, aveva improvvisamente attraversato la strada e stava usando gli auricolari.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attore ovvero in subordine dichiarare il concorso delle parti nella causazione del sinistro.
Si è parimenti costituita deducendo che la dinamica del sinistro non era quella Controparte_2 rappresentata dall'attore; che la convenuta procedeva a velocità contenuta su via Ulisse quando l'attore, che camminava sul relativo margine destro, aveva improvvisamente attraversato la strada;
che tale manovra repentina non aveva permesso alla convenuta di porre in essere manovre di emergenza che le consentissero di evitare il sinistro;
che era evidente la condotta imprudente dell'attore il quale per altro indossava le cuffiette auricolari per la musica;
che su via Ulisse erano presenti dossi artificiali per il contenimento della velocità; che quindi la convenuta non poteva aver tenuto una velocità sostenuta come allegato dall'attore; che infatti l'auto della convenuta non aveva subito danneggiamenti a seguito dell'impatto; che quindi l'impatto doveva essere stato lieve;
che quindi nessuna condotta colposa era addebitabile alla convenuta emergendo invece indizi di imprudenza ed imperizia dell'attore; che quindi corretta era stata la scelta della convenuta di liquidare il risarcimento applicando il disposto dell'art. 2054 c.c.; che l'attore aveva dichiarato che le spese Cont mediche erano state già parzialmente rimborsate da una polizza infortuni personale stipulata con che pertanto parte attrice non poteva vedersi riconosciuta altra somma per il danno patrimoniale,
2 stante il divieto di cumulo;
che le spese relative sostenute presso il Policlinico non potevano essere risarcite in quanto lo stesso tipo di operazione poteva essere erogato anche in regime di SSN;
che infatti all'attore era stato proposto il ricovero in regime ordinario mentre lo stesso aveva poi optato per il ricovero presso il reparto solventi;
che tale scelta era ingiustificata;
che non si condividevano le conclusioni del CTP;
che non provato era l'allegato danno morale.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto della domanda spiegata da parte attrice ovvero in subordine di liquidare il danno tenuto conto della somma di € 54000 già corrisposta.
Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Sentiti i testi ammessi è stata espletata CTU medico legale. Dichiarata l'interruzione del processo come da provvedimento del
16.11.23 a seguito del decesso della convenuta parte attrice ha riassunto il giudizio con CP_1 ricorso depositato in data 14.12.23. Verificata la bontà della notifica eseguita agli eredi della convenuta impersonalmente presso l'ultimo domicilio della convenuta, la causa è stata CP_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 4.2.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata.
L'attore ha domandato ai sensi dell'art. 2054 c.c. l'accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta quale conducente della autovettura targata Matiz targata DM654YS, Controparte_1 assicurata con la compagnia assicuratrice convenuta, per il sinistro occorsogli in data 16.4.17 in via Ulisse sita ad Ardea all'interno del comprensorio “La sbarra” e per l'effetto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro.
Sul punto va osservato che, in caso di investimento di un pedone da parte di un conducente di un veicolo, l'art. 2054 I comma c.c. pone, per giurisprudenza consolidata, una presunzione di responsabilità al 100% in capo a quest'ultimo nella parte in cui gli impone di fornire, per andare esente da responsabilità, la prova liberatoria della condotta imprevedibile ed anormale del pedone sicché il conducente si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo, non essendo neanche sufficiente a tal fine l'eventuale condotta colposa del pedone (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord.
20317/2023, Cass. Civ., Sez. III, ord. 9856/2022).
La norma in questione pone pertanto una presunzione di colpa, iuris tantum, che richiede una prova liberatoria alquanto severa. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”
(Cass. Civ., Sez. III, n. 9856/2022).
Tale onere probatorio è talmente rigoroso che la condotta eventualmente colposa tenuta dal pedone non esclude, salvo che la stessa sia assolutamente imprevista ed imprevedibile, la responsabilità del conducente del veicolo ma potrà solo rilevare quale concausa rispetto alla verificazione del sinistro con la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c..
3 In tal senso la giurisprudenza ha chiarito che “nell'ipotesi di sinistro in cui venga accertato che la condotta del pedone investito è connotata da colpa di sicura efficienza causale, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., invero, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della
141 del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (C.d.A. Milano, Sez. III, sentenza 19.4.2023).
In questo contesto è stato quindi osservato che allorquando “il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964)” (Cass. Civ. Sez. III, n. 20137/2023).
Sulla base di tali regole di giudizio e tenuto conto dell'esito dell'istruttoria, sussistono gli elementi per addebitare in via esclusiva la responsabilità del sinistro oggetto di causa a Controparte_1 quale conducente della autovettura targata Matiz targata DM654YS.
In sede istruttoria, è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attore il quale ha confermato la dinamica del sinistro offerta in citazione ossia che lo stesso si trovava, il giorno 16.4.17 di prima mattina verso le 8.30 (cfr. relazione sinistro stradale redatta dalla Polizia locale intervenuta sui luoghi allegato alla comparsa di ), a camminare su via Ulisse sita nel predetto comprensorio privato CP_2 allorquando era stato investito dalla convenuta alla guida della Matiz targata DM654YS. Non è stata espletata altra prova e in particolare quella mediante il teste , indicato da parte attrice Tes_1 in citazione, non essendo stati formulati specifici capitoli di prova sul punto.
A fronte di tale emergenza, non sussistono i presupposti per ritenere superata la presunzione legale di responsabilità al 100% del veicolo investitore in caso di sinistro coinvolgente un pedone.
Non hanno trovato infatti riscontro probatorio, a fronte della contestazione specifica levata sul punto dall'attore, le allegazioni delle convenute circa l'uso da parte dell'attore di auricolari al momento del sinistro (non desumibile dalla foto prodotta da in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma CP_2
n. 2 c.p.c. in quanto in bianco e nero, sfocata e non riprodotta in maniera integrale) e circa la allegata manovra repentina di quest'ultimo di attraversamento della carreggiata. Parimenti non provata è risultata la circostanza allegata dalle convenute relative ad un attraversamento imprudente e imprevisto da parte dell'attore della carreggiata percorsa dalla convenuta.
In questo contesto, anche volendo ritenere non prudente la condotta tenuta dall'attore che in effetti - mancando sul tratto di strada in questione il marciapiede (cfr. relazione sinistro stradale redatta dalla
Polizia locale) – circolava sulla stessa corsia di marcia delle auto, sussistono i presupposti per ritenere il sinistro oggetto di causa addebitabile in via esclusiva alla convenuta dal momento che il pedone era ben visibile, tenuto conto delle situazioni di tempo e di luogo (strada privata priva di traffico al momento del sinistro con visibilità ottima tenuto conto che era pieno giorno).
Ne consegue che l'attore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza del sinistro ai sensi dell'art. 2054 e 2043 c.c.
4 Venendo al danno non patrimoniale, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno biologico riportato in conseguenza del sinistro, come da documentazione medica allegata in atti, del danno da cenesi lavorativa e del danno morale.
Va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” ex art. 138 punto 2 lett a Codice assicurazioni, del danno morale inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato, in linea alla previsione di cui all'art. 138 punto 2 lett. e Codice assicurazioni.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita
(che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022). Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020).
Tale voce di danno va tenuta poi distinta dalla personalizzazione del danno biologico prevista dall'art. 138 III comma d.lgs. 209/2005, a mente del quale “"qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr. Cass., Civ., n. 28988/2018).
In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd.
"categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 23469/2018).
5 Su tali premesse, dovendo liquidare il danno non patrimoniale nelle sue varie componenti subito dall'attore, deve prendersi in considerazione l'esito della CTU medico legale disposta in corso di causa.
Il CTU, nella sua relazione in atti, dopo aver sottoposto a visita medica l'attore ed esaminato la documentazione medica allegata in atti, ha individuato quali danni riportati da quest'ultimo in conseguenza del sinistro “sindrome algico-disfunzionale in esito di artrodesi lombare per via posteriore percutanea di D12- L2 per frattura del soma di L1 con successiva rimozione dei mezzi di sintesi ed in esito di intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti di tibia sinistra per frattura biossea, con mezzi di sintesi ancora in situ. Esiti cicatriziali” determinante un danno biologico da quantificare nel 24%, e un danno da inabilità temporanea assoluta di 30 giorni e da inabilità temporanea al 50% di 60 giorni e al 2% di 30 giorni.
Quale criterio per la determinazione del danno biologico in esame vanno prese in considerazione le c.d. Tabelle di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, secondo la giurisprudenza prevalente cui si aderisce, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato invero “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.” (C.d.A. Roma, Sez. V, sent.
27.1.2023, cfr. ex multis Cass., 17018/2018; cfr. anche, più di recente, Cass. 38077/2021). Ancora recentemente sul punto si è espressa la Suprema Corte ritenendo che “il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (Cass. Civ., Sez. III, n.19506/2024).
Pur a fronte della non tenuità delle lesioni, non sussistono invece i presupposti per riconoscere in favore dell'attore anche il danno morale, inteso come stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) , stante la non adeguata allegazione dei fatti costituitivi del danno in questione.
Non appare poi fondata la domanda di risarcimento del danno da c.d. cenesi lavorativa quale maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, integrante una compromissione biologica dell'esistenza del danneggiato, trattandosi di danno non provato. Sul punto emerge dalla relazione del CTP dell'attore che lo stesso lamenta “lombosciatalgia che si accentua alla prolungata stazione eretta” ma l'attore non svolge una attività lavorativa implicante lughi periodi di stazione eretta essendo lo stesso ingegnere informatico, come dichiarato al CTU (cfr. pag. 3 relazione
CTU in atti) e pertanto appare inverosimile la sussistenza di tale voce di danno.
Tenuto conto di queste valutazioni e alla luce di tali parametri, tenuto conto dell'età del danneggiato
(39 anni) ed applicate le Tabelle di Milano 2024 (mancando le tabelle riferibili al 2017 anno del sinistro), sussisterebbe in capo all'attore il diritto al conseguimento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 91.134,50 (dei quali € 83.372,00 per il danno biologico del 24% e € 7762,50 per inabilità temporanea - dei quali € 3450,00 per ITA di 60 giorni, € 3450 per ITP al 50 % di 60 giorni, € 862,50 per ITP al 25% di 30 giorni), esclusa la componente del danno morale,.
6 Tale somma deve essere quindi devalutata all'aprile 2017, data del sinistro, € 76.135,76 oltre interessi legali dal sinistro al saldo nonché rivalutazione annuale anno per anno dall'aprile 2017 al saldo ed interessi legali dal sinistro al saldo.
In questo contesto, va dato atto che la compagnia assicuratrice convenuta ha offerto nel dicembre
2018 a parte attrice (che l'ha accettata solo quale acconto sul maggior dovuto) la somma di € 53.950,00 per “danno patrimoniale” e la somma di € 50 per “danno non patrimoniale”, oltre alla somma di € 4000 per onorari legali (cfr. verbatim doc. 4 allegato alla comparsa di ). CP_2
Deve tuttavia ritenersi, anche alla luce delle contestazioni ampie e diffuse della convenuta CP_2 relativa al riconoscimento del danno patrimoniale allegato dall'attore fondato sulle spese mediche sostenute, che in effetti la somma di € 53.950,00 sia stata corrisposta non per il danno “patrimoniale” ma per il danno “non patrimoniale” integrato dal danno biologico come verificato dalla valutazione medico legale del dott. medico fiduciario della convenuta. Per_1
Ne consegue che sussistono i presupposti per la condanna dei convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 22.744,85 (pari alla differenza tra la somma sopra liquidata per il danno non patrimoniale rivalutata al 18.12.2018 - € 76.744,85 - meno l'acconto di € 53.950,00 versato da ), oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali dal dicembre 2018 sino al CP_2 saldo.
Deve essere parzialmente accolta la domanda formulata dall'attore tesa al risarcimento del danno patrimoniale, integrato dalle spese mediche sostenute a causa delle lesioni riportate quantificate in €
29.329,12, dal momento che le uniche spese mediche documentate sono quelle di cui ai doc. 16 e 17 allegati alla citazione portanti l'importo di € 102,30. L'ulteriore documentazione prodotta sul punto da parte attrice ha solo ad oggetto fatture prive tuttavia di prova del relativo pagamento ovvero di contestuale quietanza.
Su tale emergenza, a fronte del pagamento medio tempore eseguito dalla convenuta della somma di
€ 50 a titolo di danno patrimoniale (e non “non patrimoniale” per i motivi già esposti), sussistono i presupposti per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 52,30 , oltre interessi come da domanda, a titolo di danno patrimoniale.
La domanda spiegata dall'attore va parzialmente accolta e va dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro occorso in data 16.4.2017 e per l'effetto i CP_1 convenuti in solido vanno condannati al pagamento in favore dell'attore della somma di € 22.744,85, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali dal dicembre 2018 sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di € 52,30 , oltre interessi come da domanda, a titolo di danno patrimoniale.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come accertato nel presente giudizio ed applicati i parametri medi, unitamente alle spese di CTU come liquidate in atti, vanno poste a carico delle convenute in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'attore;
7 2) accerta la responsabilità esclusiva ex art. 2054 c.c. di nella causazione del sinistro CP_1 occorso all'attore in data 16.4.2017;
3) condanna le convenute in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 22.744,85, oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali dal dicembre 2018 sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di € 52,30 , oltre interessi come da domanda, a titolo di danno patrimoniale;
4) condanna le convenute in solido alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 78,50 per spese vive ed in € 6000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
8