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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/07/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2829 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
30 settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
C.F.: , nata a [...] il 2 Parte_1 CodiceFiscale_1
giugno 1972, residente in Montegrino Valtravaglia (VA), località Sciolti, via
Sciolti, n. 26 ed elettivamente domiciliata in Varese, via Cavallotti, n. 3, presso lo studio dell'avv. Fabio Rizza, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(C.F.: ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
CO ON (MI), via Copernico, n. 31;
pagina1 di 27 (C.F.: ), residente in CP_2 CodiceFiscale_3
CO ON (MI), via Copernico, n. 31;
(C.F.: ), residente Controparte_3 CodiceFiscale_4
in CO ON (MI), corso Roma, n. 173;
(C.F.: ), residente Controparte_4 CodiceFiscale_5
in CO ON (MI), corso Roma, n. 173;
tutti elettivamente domiciliati in CO ON (MI), viale Lombardia,
n. 34, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Tamborini del Foro di Monza,
che li rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di risposta
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. sentenza n. 731/2024, pubblicata il 25 luglio 2024 dal
Tribunale di Varese nella causa iscritta al n. 1104/2019 r.g.
OGGETTO: Servitù
Conclusioni:
Per come da atto di citazione in appello, da intendersi Parte_1
qui integralmente richiamato e trascritto
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, adversis rejectis, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE Rigettare la domanda di sospensione di esecutività della sentenza n. 731/2024 emessa dal Tribunale di Varese – Sezione I Civile – in data 24/7/2024,
pagina2 di 27 pubblicata il 25/7/2024 (R.G. n. 1104/2019) non sussistendo i presupposti di legge per tale pronuncia, né essendo stati indicati gli stessi dall'appellante a sostegno della propria domanda;
NEL MERITO 1) Rigettare le domande formulate dalla appellante Parte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 731/2024 emessa dal Tribunale di Varese – Sezione I Civile – in data 24/7/2024, pubblicata il 25/7/2024 (R.G. n. 1104/2019) limitatamente al capo in cui condanna la signora a ripristinare le condizioni di utilizzo da Parte_1 parte dei RI , e del tratto di strada consorziale CP_1 CP_5 CP_3 situato tra i mappali 1241 e 1530 mediante eliminazione del dislivello o la realizzazione di una pendenza tale da consentire la manovra di accesso con autovettura dalla predetta strada nell'area situata all'interno del mappale 1241, lato est del fabbricato di proprietà degli attori;
ed al capo in cui ordina alla predetta signora di utilizzare l'area cortilizia antistante l'abitazione Pt_1 degli attori indentificata al mappale n. 3683 in modo da consentire agli stessi l'accesso e l'apertura in qualsiasi momento del pozzetto ove è alloggiato il contatore e il rubinetto dell'acqua a servizio dell'abitazione dei RI
[...]
, e CP_1 CP_5 CP_3
2) In accoglimento dell'appello incidentale ed a parziale riforma della sentenza n. 731/2024 emessa dal Tribunale di Varese – Sezione I Civile – in data 24/7/2024, pubblicata il 25/7/2024 (R.G. n. 1104/2019), previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio atta a determinare le cause dell'interruzione e deviazione dello scarico delle acque reflue dell'abitazione dei RI , CP_1
e condannare la signora a provvedere – a CP_5 CP_3 Parte_1 propria cura e spese – ad eseguire le opere idrauliche e murarie necessarie a ripristinare lo scarico di dette acque. 3) In accoglimento dell'appello incidentale ed a parziale riforma della sentenza n. 731/2024 emessa dal Tribunale di Varese – Sezione I Civile – in data 24/7/2024, pubblicata il 25/7/2024 (R.G. n. 1104/2019) condannare la signora al risarcimento del danno arrecato ai RI , Parte_1 CP_1 CP_5 e per il mancato godimento del loro immobile, che si quantifica nella CP_3 misura di € 13.202,52, somma comprensiva dell'importo di € 3.202,52 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte;
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede di autorizzare il rinnovo della CTU al fine di accertare l'origine e le cause della interruzione dello scarico delle acque reflue provenienti dall'immobile degli appellati e determinare le opere necessarie alla riduzione in pristino, con i relativi costi;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina3 di 27 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1 Pt_2
, e hanno convenuto in giudizio,
[...] Controparte_3 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Varese, allegando le seguenti Parte_1 circostanze: di essere proprietari, in virtù di atto di acquisto del 16 marzo 1983 rogato dal notaio di un immobile sito nel Comune di Montegrino Persona_1
Valtravaglia (VA), via Sorti snc, identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio 10, mappale 1241, subalterno 1, categoria A/4, classe 8, consistenza 4,5 vani, utilizzato dagli attori nel fine settimana e nel periodo festivo ed estivo;
che tale appartamento è inserito in un più ampio fabbricato di corte, che si sviluppa su due o tre livelli fuori terra, nel quale è compresa la porzione immobiliare di proprietà di identificata nel N.C.E.U. del detto Parte_1
Comune al foglio 10, particella 3678, categoria A/4, classe 8, consistenza 6,5 vani;
che, sin dall'acquisto del proprio appartamento, gli attori hanno utilizzato come posto auto, per espressa indicazione dei loro danti causa, una piccola porzione di terreno sita alle spalle del fabbricato;
che, da più di due anni, tale utilizzo era illegittimamente impedito da parte convenuta, la quale aveva dapprima posto un cancello sul proprio confine, così impedendo le manovre necessarie per accedere al posto auto degli attori e, in seguito, intervenendo su tale area, aveva innalzato il sedime stradale e creato un muretto in calcestruzzo di quasi 40 cm, con conseguente formazione di un dislivello che impediva l'accesso da parte dei veicoli degli attori, i quali non dispongono di altro posto auto, con ciò essendo, quindi, impossibilitati a raggiungere la propria abitazione con le auto;
che il bagno sito al primo piano dell'appartamento degli attori scaricava le proprie acque nere lungo il perimetro del fabbricato per tramite di una tubazione protetta da una cordolatura cementizia che terminava nel cortile del vicinato;
che, tuttavia, a seguito delle opere eseguite da senza il Parte_1 preliminare consenso degli attori, la tubazione della predetta rete di scarico era stata interrotta e le acque nere erano state surrettiziamente deviate in un pozzetto di ispezione dove era da sempre posizionato il contatore dell'acqua potabile degli attori;
pagina4 di 27 che il predetto contatore dell'acqua potabile, sito nel cortile, si trovava da sempre a ridosso del marciapiede del fabbricato principale, ma era stato reso inaccessibile dalla parte convenuta, la quale vi parcheggiava regolarmente sopra il proprio autocarro;
che, non potendo aprire il chiusino del pozzetto, gli attori erano privati dell'uso dell'acqua potabile, in quanto la saracinesca che consentiva il flusso dell'acqua era alloggiata proprio nel tombino in questione, reso inaccessibile dall'autocarro che vi era parcheggiato sopra, oltre al fatto che in tale pozzetto sgorgavano le acque nere illegittimamente deviate da durante i Parte_1 lavori presso il suo appartamento;
che dalla relazione predisposta dal geometra risultava che Controparte_6
l'abitabilità dell'immobile di proprietà degli attori era stata menomata dagli interventi eseguiti dalla parte convenuta, senza autorizzazione e senza il consenso degli attori;
che il detto consulente aveva stimato in complessivi euro 6.000,00, oltre
I.V.A., i costi per la riduzione in pristino della porzione di terreno destinata a parcheggio, della rete di scarico delle acque nere e delle opere per lo spostamento del contatore dell'acqua potabile;
che gli attori avevano acquistato la proprietà dell'appartamento oggetto di causa “con le servitù attive e passive inerenti, nello stato di fatto, diritto, manutenzione e godimento in cui si trova attualmente, con ogni accessione e pertinenza”; che, sin dal 1983 e per oltre trent'anni, ininterrottamente e senza contestazioni da parte di alcuno, gli attori avevano utilizzato come posto auto una piccola porzione di terreno sita alle spalle del fabbricato stesso;
che essi avevano diritto di vedere giudizialmente riconosciute, in favore dell'immobile di loro proprietà, le servitù per l'uso del posto auto e del pozzetto di scarico delle acque nere;
che il comportamento prevaricatore di aveva impedito agli Parte_1 attori di fare uso del loro immobile, la cui abitabilità era gravemente compromessa, essendo stato privato dell'utilizzo dell'acqua e dei servizi igienici.
Sulla base di tali premesse gli attori hanno chiesto: a) di accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà degli attori “gode di servitù di parcheggio nell'area di terreno posta alle spalle del fabbricato e per l'effetto ordinare alla
pagina5 di 27 signora di rimuovere il muretto in calcestruzzo ivi realizzato e di Parte_1 ridurre in pristino i luoghi, il tutto a proprie spese ed entro il termine di due mesi dalla pronuncia dell'emananda sentenza, ovvero, in caso di inadempimento della convenuta entro il termine anzidetto, autorizzare gli attori a fare eseguire i lavori ponendo i relativi costi a carico della convenuta”; b) di accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà degli attori “gode di servitù scarico delle acque nere all'interno del pozzetto posto nel cortile del vicinato e per l'effetto ordinare alla signora di provvedere, a propria cura e spese ed entro il termine Parte_1 di due mesi dalla pronuncia dell'emananda sentenza, ad eseguire le opere idrauliche e murarie necessarie a ripristinare lo scarico delle acque nere, ovvero, in caso di inadempimento della convenuta entro il termine anzidetto, autorizzare gli attori a fare eseguire i lavori ponendo i relativi costi a carico della convenuta”; c) previo accertamento che “l'accesso al contatore dell'acqua potabile viene impedito dalla presenza di autocarro parcheggiato sopra il relativo tombino”, di “ordinare a di provvedere a propria cura e spese Parte_1 ed entro il termine di due mesi dalla pronuncia dell'emananda sentenza, ad eseguire le opere idrauliche e murarie necessarie ad alloggiare detto contatore in altro luogo liberamente accessibile da parte degli attori, ovvero, in caso di inadempimento della convenuta entro il termine anzidetto, autorizzare gli attori a fare eseguire i lavori ponendo i relativi costi a carico della convenuta”; d) previo accertamento che “gli attori sono stati privati del pieno godimento dell'immobile di loro proprietà”, di “condannare la signora al risarcimento Parte_1 del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore ad
€ 13.202,52, somma comprensiva dell'importo di € 3.202,52 a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli attori”.
Costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento delle Parte_1 domande, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, assunzione di quattro testimoni ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 731/2024, pubblicata il 25 luglio
2024, il Tribunale di Varese ha disposto nei seguenti termini:
“condanna a ripristinare le condizioni di utilizzo da parte Parte_1 degli attori del tratto di strada consorziale situato tra i mappali 1241 e 1530
(foglio 10 Catasto Terreni e Fabbricati comune di Montegrino Valtravaglia)
pagina6 di 27 mediante l'eliminazione del dislivello o la realizzazione di una pendenza tale da consentire la manovra di accesso con autovettura dalla predetta strada nell'area situata all'interno del mappale 1241, lato est del fabbricato di proprietà degli attori e meglio indicata con colore giallo nella planimetria di cui all'allegato B della consulenza tecnica d'ufficio depositata dal CTU ing. in data Per_2
12.12.2023 (ivi identificata come “Area cortilizia usata a suo tempo come parcheggio dalla parte attrice”); ordina alla convenuta di utilizzare l'area cortilizia Parte_1 antistante l'abitazione degli attori identificata al mappale n. 3683 in modo da consentire agli stessi l'accesso e l'apertura in qualsiasi momento del pozzetto ove
è alloggiato il contatore e il rubinetto dell'acqua a servizio della propria abitazione;
rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori nei confronti di Pt_1
[...] pone a carico di entrambe le parti solidalmente le spese liquidate per la
CTU con separato decreto;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare agli attori, in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 3815,24 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali”.
Per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha, anzitutto, proceduto alla qualificazione della prima domanda proposta dagli attori, relativa al ripristino dell'utilizzo dell'area adibita a parcheggio.
In merito, il giudice ha precisato che nell'atto di citazione gli attori avevano chiesto di accertare la sussistenza di una servitù di parcheggio avente ad oggetto l'area di terreno posta alle spalle del fabbricato di proprietà e, per l'effetto, di ordinare alla parte convenuta di rimuovere la pavimentazione in calcestruzzo realizzata e di ridurre in pristino lo stato dei luoghi;
che nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., l'oggetto della domanda era stato parzialmente modificato, in quanto, pur rimanendo ferma l'istanza di rimozione delle opere realizzate e di riduzione in pristino, gli attori avevano chiesto di accertare che l'immobile di proprietà degli stessi godeva di una servitù di passaggio sulla strada consortile posta ad est della loro abitazione, utilizzata per accedere con la propria auto nella predetta area di parcheggio.
pagina7 di 27 Nell'esaminare le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per carenza dell'edictio actionis e di inammissibilità del mutamento della domanda, formulate dalla parte convenuta, il giudice di primo grado ha rilevato che “tralasciando la qualificazione giuridica conferita dagli attori alla domanda, va rilevato che costoro fin dall'atto di citazione hanno esplicitato in maniera sufficientemente chiara quali fossero i fatti costitutivi della domanda ed il petitum mediato e immediato. Fin dall'avvio del procedimento, infatti, gli attori hanno esplicitato
l'interesse concreto e l'obiettivo che intendevano raggiungere con la promozione del giudizio. Hanno esposto, in particolare, che il rifacimento di un tratto di strada consortile da parte della convenuta aveva alzato il sedime stradale in corrispondenza dell'immobile di proprietà formando un dislivello che impediva
l'accesso da parte dei veicoli nella porzione posta a confine tra la stradina e il mappale 1241; sulla base di queste circostanze, è richiesto al tribunale di condannare la convenuta a ripristinare la situazione anteriore eliminando l'opera che impediva agli attori la prosecuzione dell'utilizzo della strada in oggetto per arrivare a parcheggiare l'auto sulla porzione di fondo posteriore al loro fabbricato”.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., il giudice di prime cure ha affermato che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti.
Ciò premesso, il giudice ha argomentato nei seguenti termini: “nonostante il riferimento all'accertamento della esistenza di una servitù di passaggio attraverso la strada interpoderale piuttosto che di una servitù di parcheggio su una porzione del terreno identificato al mappale 1241, nel caso in esame la domanda deve essere più correttamente qualificata ai sensi dell'articolo 1102
c.c.: gli attori, partecipanti alla comunione dei frontisti sulla strada consortile, hanno chiesto nei confronti della comproprietaria della strada consortile di ripristinare la situazione anteriore all'illegittima realizzazione di un nuovo tratto di pavimentazione del sedime, tale in quanto realizzata in violazione del pari diritto degli altri partecipanti alla comunione stabilita sul tratto di strada in questione. L'innalzamento di un tratto del sedime, tale è la lamentela degli attori,
pagina8 di 27 ha infatti precluso ai medesimi di continuare a esercitare il passaggio carrabile sulla strada consortile per accedere al proprio fondo.
La domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di parcheggio sul fondo numero 1241, così come la domanda di accertamento della servitù di passaggio sulla strada consortile, costituiscono a questo punto delle istanze inammissibili in quanto la prima è stata proposta verso una parte convenuta priva di legittimazione passiva e la seconda non è supportata da un interesse concreto alla relativa pronuncia: l'accertamento della servitù di parcheggio non può essere proposta nei confronti di che non vanta nessun diritto sul Parte_1 mappale 1241 né tantomeno contesta il diritto degli attori di lasciare la loro automobile su tale porzione di terreno;
la servitù di passaggio sulla strada consortile, d'altro canto, è una pronuncia che non è sorretta da un interesse concreto in quanto non è discussa la natura consortile della strada in questione né la sua destinazione né, pertanto, il suo utilizzo da parte di tutti i proprietari dei fondi limitrofi al tracciato, tra i quali per l'appunto anche quello degli attori.
La domanda di riduzione in pristino non va pertanto fondata su di una confessoria o negatoria servitutis, ma sull'azione che può proporre il comproprietario per ristabilire l'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102
c.c., violato rifacimento manto della strada consortile deciso autonomamente da parte della convenuta (omissis) Più precisamente, la domanda degli attori deve quindi qualificarsi come una domanda tesa a ristabilire l'utilizzo della cosa comune, costituita dalla strada vicinale privata che si diparte dalla via Sorti, che per l'appunto costituisce un passaggio realizzato in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latistanti, vista la natura del tracciato definita dal CTU, come del resto già dalle parti, quale “strada consortile sterrata”. L'interesse dell'attore sotteso alla domanda è pertanto quello di ristabilire la destinazione comune del tracciato, poiché la convenuta, innalzandone il sedime, ha sottratto il tratto di strada sterrata all'utilizzo da sempre fattone dai proprietari del fondo
1241, destinandola di fatto in via esclusiva al passaggio carrabile da e per il proprio fondo, situato a monte di quello degli attori e chiuso dal cancello di legno di recente costruzione che si vede ritratto nelle fotografie”.
Dopo aver ricordato, quanto all'instaurazione del contraddittorio, che ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo pagina9 di 27 alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice di prime cure ha accertato che la modificazione dello stato dei luoghi effettuata da con la Parte_1 sopraelevazione della stradina consortile e la creazione di un dislivello che di fatto impediva agli attori di parcheggiare l'autovettura nell'area in questione, aveva limitato l'utilizzo della strada consortile fatto dagli attori, proprietari di uno dei fondi limitrofi, in contrasto con l'art. 1102 c.c.
In accoglimento della domanda degli attori, il giudice ha, quindi, ritenuto che la parte convenuta dovesse essere condannata a ristabilire la situazione antecedente, eseguendo i lavori atti ad eliminare lo scalino di 40 cm e a realizzare una pendenza che consentissse il passaggio di un'autovettura dalla strada consortile al mappale 1241 (e viceversa), in modo da ripristinare l'utilizzo dell'area oggetto della domanda, fatto in precedenza dagli attori.
Con riferimento alla seconda domanda proposta dagli attori, con la quale si addebitavano alla parte convenuta l'interruzione e la deviazione del corso delle acque reflue, il giudice ha rilevato che il consulente tecnico d'ufficio aveva riscontrato una rottura del collettore delle acque nere, visibile nel pozzetto collocato nel cortile interno, lato ovest;
aveva descritto il tracciato della tubazione,
“ma non è emerso nessun elemento atto a verificare quanto affermato dalla parte attrice, ossia che il decorso fognario sarebbe stato alterato in concomitanza con determinati lavori eseguiti dalla convenuta all'interno del proprio terreno, dirottando lo scarico del pozzetto situato nel mappale 3678. Il CTU ha constato in effetti degli ammaloramenti della condotta fognaria ma la responsabilità della parte convenuta è stata solo allegata dall'attrice ma non è stata provata né ha ricevuto un riscontro da parte del CTU nel corso delle verifiche effettuate sul luogo, il quale ha anzi rilevato che il deposito nella fossa biologica risulta funzionante così come lo scarico a valle. La stessa perizia di parte allegata con il documento n. 11 non è di alcun ausilio, poiché si limita a rilevare che la rete di scarico arrivava al cortile del vicinato ipotizzando che “la tubazione sia stata interrotta e/o interclusa in quanto le acque reflue giungono in un pozzetto di ispezione nel cortile del piano terra ove è posizionato il pozzetto dell'acqua bianca”.
Quanto alla domanda risarcitoria, il giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse stata allegata alcuna circostanza ad integrazione del pregiudizio subito, fatta eccezione per un generico riferimento al “lungo tempo trascorso durante il
pagina10 di 27 quale gli attori sono stati privati del pieno godimento della loro proprietà”; che la mera limitazione della possibilità di parcheggiare a fianco del tratto di strada sterrato non consentisse, infatti, di enucleare un autonomo pregiudizio patrimoniale, nemmeno a mezzo di presunzioni e di provvedere al relativo risarcimento in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., considerando soprattutto che non risultava e, anzi, appariva piuttosto inverosimile che gli attori disponessero solo di quell'area come posto auto durante i periodi di permanenza presso l'abitazione di Montegrino Valtravaglia.
Quanto alle spese sostenute dagli attori per la consulenza tecnica depositata con il documento n. 11, il giudice ha ritenuto che essa non avesse apportato alcun particolare elemento utile al fine dell'accoglimento della domanda, ad eccezione della sola misurazione del dislivello in calcestruzzo tra strada e mappale 1241; che le spese sostenute per tale relazione potessero, pertanto, ritenersi assorbite nella liquidazione delle spese legali.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30 settembre 2024 Pt_1 ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale
[...] riforma.
Costituitisi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata telematicamente il 14 gennaio 2025, , Controparte_1 Pt_2
, e hanno puntualmente confutato
[...] Controparte_3 Controparte_4
i motivi del gravame, chiedendone il rigetto e hanno proposto appello incidentale affidato a due motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Solo gli appellati hanno precisato le conclusioni e depositato comparsa conclusionale e memoria di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352
c.p.c.
L'APPELLO PRINCIPALE DI BARBARA RAGAZZI
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame si duole Parte_1 dell'accoglimento della prima delle domande degli attori, che ha condannato la pagina11 di 27 parte convenuta al ripristino, a sue spese, delle condizioni di utilizzo, da parte degli attori, del tratto di strada consortile situato tra i mappali 1241 e 1530.
L'appellante principale afferma che tale statuizione è stata adottata dal giudice di prime cure sulla base di una unilaterale riqualificazione della domanda originariamente proposta dagli attori, adottata, peraltro, sulla base di un'erronea interpretazione della loro volontà. spiega, anzitutto, che sia nell'atto di citazione sia nella Parte_1 memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., gli attori hanno espressamente chiesto una sentenza di accertamento erga omnes del loro diritto, asseritamente acquisito tramite usucapione ultraventennale, a godere della servitù di passaggio sulla predetta stradina consorziale, al fine di raggiungere il mappale
1241, da loro già utilizzato quale parcheggio di autoveicoli;
che l'effettivo petitum perseguito dagli attori avrebbe dovuto essere individuato – peraltro, già in base alla pregiudiziale istanza di autorizzazione alla chiamata di Persona_3 vicina di casa degli attori e ulteriore comproprietaria di una parte del mappale
1241 adibito a parcheggio di autoveicoli – nell'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio sulla detta strada consortile.
L'appellante principale aggiunge che non vi è alcun atto processuale in cui vi sia conferma della statuizione del giudice, secondo la quale tanto gli attori quanto avrebbero fatto parte di un , cui ineriva il Persona_3 CP_7 predetto breve tratto stradale, del quale si ignora tanto la natura giuridica quanto la consistenza catastale.
Infine, afferma che la statuizione di condanna impugnata avrebbe dovuto essere preceduta anche dall'indispensabile accertamento che gli odierni appellati non avessero una possibilità alternativa di raggiungere il predetto parcheggio privato dalla pubblica via. sostiene, conclusivamente, che la condanna pronunciata Parte_1 dal giudice di prime cure viola il combinato disposto degli artt. 112 c.p.c., 1127
c.c. e 1102 c.c. ed è inficiata da irrimediabile illogicità e carenza motivazionale.
L'appellante principale chiede, quindi, l'annullamento della pronuncia di condanna impugnata.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure non ha travalicato i poteri a lui conferiti, poiché, pur qualificando diversamente il diritto vantato dagli attori, ha attribuito loro pagina12 di 27 esattamente il bene della vita richiesto e, precisamente, l'area del mappale 1241 da sempre utilizzata come parcheggio per la loro autovettura.
Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori, odierni appellati, avevano, invero, domandato di ripristinare lo status quo ante, al fine di poter nuovamente accedere alla strada consortile, percorrerla per un breve tratto e raggiungere l'area, posteriore al loro fabbricato, per parcheggiare l'autovettura.
Il giudice ha correttamente individuato il petitum della domanda proposta dagli attori, attribuendo loro esattamente l'effetto di giudicato sostanziale richiesto, cioè la condanna della parte convenuta a rimuovere i manufatti realizzati per impedire agli attori l'accesso alla loro area di parcheggio e, così, ripristinare lo status quo ante.
Quanto alla natura giudica della strada cortile che consente l'accesso alla predetta area di parcheggio, va rilevato che il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di prime cure ha accertato che si tratta di strada limitrofa ai mappali di proprietà dei frontisti (cfr. p. 5) e che il giudice stesso ha correttamente accertato l'insussistenza di contestazioni in ordine alla natura consortile di detta strada e alla sua destinazione. E', dunque, priva di fondamento la censura dell'appellante, secondo cui non vi sarebbe alcun atto processuale in cui vi sia conferma della statuizione del giudice, secondo la quale tanto gli attori quanto avrebbero fatto parte di un consorzio, cui ineriva il predetto Persona_3 breve tratto stradale.
Quanto alla censura di ultrapetizione, è opportuno ricordare i principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di diritti reali e mutamento della domanda.
La Suprema Corte ha precisato quanto segue:
“Si ha mutamento della causa petendi, e quindi domanda nuova, quando venga modificato il fatto costitutivo della pretesa nei suoi elementi naturali con prospettazione di circostanze nuove, non quando sia modificato soltanto il profilo giuridico o la norma in base a cui si era dedotto il fatto costitutivo (Sez. Un.
1731/96).
Si aggiunga che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto quale rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle
pagina13 di 27 relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (ex plurimis: Cass. 3192/03)” (in questi termini Cass., 13 febbraio 2007, n. 3089, la quale ha affermato che “Nel caso di specie era pertanto indifferente la deduzione in appello di un titolo diverso (comunione, anzichè servitù) per qualificare la domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto e la correlativa richiesta di quest'ultimo di accertare la legittimità dell'aiuola, vertendosi, in entrambe le ipotesi, in tema di diritti reali e perchè, essendo rimasto invariato il petitum, i fatti posti a sostegno della domanda erano
i medesimi dedotti e dibattuti in primo grado, come ha appunto osservato la sentenza impugnata”).
In senso analogo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che:
“Non ricorre il vizio di ultrapetizione nel caso che, richiesto da un comune
l'accertamento della comproprietà di una strada con un comune confinante in forza della demanialità attuale del bene, il giudice abbia affermato l'esistenza del diritto per un titolo giuridico diverso, e cioè per risultare la comproprietà "iure" privato del bene, facente parte del patrimonio disponibile dei due comuni in conseguenza dell'avvenuta sdemanializzazione di fatto della strada, non essendo in tal modo attribuito un bene non richiesto o diverso da quello domandato, né comunque derivando dalla pronuncia effetti giuridici più ampi di quelli richiesti”
(Cass. n. 3246 del 1983).
Lo stesso principio era stato in passato ribadito dalla Corte di Cassazione
(cfr. Cass. 10 ottobre 1997, n. 9851), confermando che “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti
"autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative
(a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito) la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi e non con il titolo (contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc.) che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova.
Pertanto, non da luogo alla proposizione di una domanda nuova in appello, preclusa dall'art. 345 c.p.c. la deduzione da parte dell'attore in rivendicazione di
pagina14 di 27 avere acquistato la proprietà del bene controverso per usucapione, anziché per successione ereditaria dedotto in primo grado (nello stesso senso, v. Cass. 13 ottobre 1999, n. 11521)” (Cass. 4 marzo 2003, n. 3192).
La giurisprudenza citata riconosce al giudice la facoltà di affermare l'esistenza di un diritto reale per un titolo giuridico diverso da quello invocato dalla parte.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame il giudice di prime cure si è limitato a qualificare il titolo dedotto in giudizio dagli attori come diritto di comunione ex art. 1102 c.c., piuttosto che come diritto di servitù, con ciò esercitando una prerogativa riconosciutagli dalle legge (art. 113 c.p.c.), essendo rimasto invariato il petitum ed essendo i fatti posti a fondamento della decisione i medesimi dedotti e dibattuti dalle parti e, precisamente, i seguenti: il rifacimento di un tratto di strada consortile da parte della convenuta, odierna appellante, che aveva alzato il sedime stradale in corrispondenza dell'immobile di sua proprietà, formando un dislivello che impediva l'accesso dei veicoli degli attori alla porzione posta a confine tra la stradina consortile e il mappale 1241.
Deve ricordarsi che, “in virtù del principio iura novit curia di cui all'art.
113, comma primo, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., 27 novembre
2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n.
31561)” (in questi termini Cass., ord. 12 agosto 2024, n. 22708).
Nel caso in esame è indubbio che gli attori avessero dedotto sin dall'inizio del processo che l'innalzamento di un tratto del sedime della strada consortile aveva loro precluso di continuare a esercitare il passaggio carrabile sulla strada medesima per accedere al proprio fondo, al fine di parcheggiare l'autovettura.
pagina15 di 27 Il giudice di prime cure ha in tal senso correttamente interpretato la domanda degli odierni appellati e attribuito alla stessa l'appropriata qualificazione giuridica, nel rispetto dei richiamati principi di diritto.
Nel caso di specie, il giudice non introdotto nel processo una causa petendi diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda, ma, facendo corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113, primo comma c.p.c., da porre in immediata correlazione con quello sancito al precedente articolo, ha assegnato una diversa qualificazione giuridica al rapporto dedotto in lite, ricercando le norme giuridiche applicabili alla fattispecie (cfr., tra le altre,
Cass. Civ. n. 13945/2012; Cass. Civ. n. 25140/2010; Cass. Civ. n. 18249/2009) ed effettuando, appunto, una operazione di qualificazione giuridica del rapporto (cfr.
Cass., ord. 25 febbraio 2021, n. 5253).
In conclusione, il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di diritto per il quale “il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta nè allegata in giudizio tra le parti” (cfr. Cass. n.
15925/07, nonchè già Cass. n. 10316/02, n. 17610/04, n. 10922/05, n. 8519/06).
Deve essere, quindi, confermata la qualificazione dell'azione esercitata dagli odierni appellati come azione del comproprietario volta a ristabilire l'uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., con la conseguenza, quanto all'instaurazione del contraddittorio, che non sussiste la necessità di chiamare in causa comproprietaria della strada consortile in questione. Persona_3
Al riguardo vanno ricordati i seguenti principi di diritto, di recente ribaditi nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 29 maggio 2019, n. 14698: ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. civ. n. 4354/1990);
- l'esigenza del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri partecipanti non ricorre non ricorre neanche quando l'uso della cosa comune venga dibattuto tra singoli condomini (Cass. civ. n. 5122/1990);
- conseguentemente "nel caso di domanda proposta da un comproprietario per l'abbattimento di un manufatto illegittimamente costruito sullo immobile
pagina16 di 27 comune da altro comproprietario e per l'accertamento dell'estensione della proprietà condominiale, dell'illegittima occupazione di parte di essa e per il risarcimento del danno, non sussiste la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, trattandosi di azione volta alla tutela della proprietà comune, cui è legittimato ogni comproprietario senza necessità dell'intervento in giudizio degli altri" (Cass. civ. n. 5000/1993);
- è stato inoltre chiarito che "qualora un condomino agisca per
l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti" (Cass., S.U., n. 25454/2013; Cass. civ. n.
4624/2013).
Il giudice di prime cure ha, dunque, correttamente statuito sulla domanda proposta dagli attori, senza disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo ( . Persona_3
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo e ultimo motivo di gravame si duole della Parte_1 pronuncia di condanna alle spese di lite, per violazione dell'art. 92 c.p.c. e carenza di motivazione.
Afferma che, non avendo il giudice accolto due delle domande che erano state proposte dagli attori, sussistevano le condizioni per un'integrale compensazione delle spese processuali.
Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale.
L'APPELLO INCIDENTALE DI , Controparte_1 CP_2
E DI TA
[...] Controparte_3 CP_4
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di impugnazione gli appellanti incidentali si dolgono del rigetto della domanda tesa alla riduzione in pristino dello scarico delle acque nere.
Affermano che - contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che gli attori non avessero provato la responsabilità della parte pagina17 di 27 convenuta e che tale responsabilità non fosse emersa dalla consulenza tecnica d'ufficio – già nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e poi nella comparsa conclusionale, essi avevano segnalato che tale prova e tale accertamento erano stati impediti da che aveva rifiutato di consentire al perito Parte_1
d'ufficio di effettuare il sopralluogo che avrebbe, infine, chiarito la causa della deviazione dello scarico.
Sostengono che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto verificare se l'interruzione dello scarico lamentata dagli attori fosse causata dall'ostruzione o dalla chiusura della biologica posta all'interno della proprietà della parte convenuta;
biologica dove, in precedenza, erano sempre state scaricate le acque nere provenienti dall'immobile degli attori.
Aggiungono che lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha riferito che la predetta verifica è stata impedita proprio da tanto che a pagina 3 Parte_1 dell'elaborato peritale egli ha affermato che: “Successivamente in data 11.10.2023 il CTU … inviava mail alle parti in cui comunicava che le verifiche di funzionalità del condotto fognario, concordate come da verbale della riunione peritale del
11.01.2023, sarebbero state effettuate il giorno 20.10.2023 alle ore 15. In data
20.10.2023 l'avvocato di parte convenuta Avv. Fabio Rizza inviava mail di Pers risposta comunicando quanto segue: Egr. Ing. mi spiace per la tempistica, ma avendo avuto un confronto sia con la sig.ra sia con il consulente di Pt_1 parte Geom. ho avuto la conferma che entrambi ritengono assolutamente Per_4 inutile ed irrilevante l'accesso in loco da lei proposto per la data odierna in quanto finalizzato all'accertamento di dati già appurati nel corso dell'acceso peritale precedente”.
Gli appellanti incidentali affermano che nei precedenti accessi del consulente tecnico d'ufficio lo stesso aveva potuto solo constatare che il condotto fognario degli attori non era più ispezionabile a causa della pavimentazione in cemento eseguita dalla parte convenuta e spiegano che l'ispezione della biologica, richiesta dagli attori ma non eseguita per la mancata volontà di parte convenuta, aveva l'esclusivo scopo di ricercare l'origine della problematica.
Ritengono, inoltre, che il danneggiamento della tubatura riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio sia più che fondatamente attribuibile agli imponenti lavori di ristrutturazione eseguiti da che aveva rimosso un'intera Parte_1 scalinata e aveva edificato per intero un nuovo locale;
tanto che, prima della pagina18 di 27 realizzazione di tali opere, lo scarico fognario funzionava perfettamente e non vi erano perdite di alcun tipo, mentre, immediatamente dopo l'esecuzione dei detti lavori, il regolare deflusso delle acque nere si era interrotto.
Gli appellanti incidentali evidenziano, inoltre, che in risposta alle osservazioni del proprio consulente tecnico, l'ausiliare del giudice aveva confermato che le acque nere non defluivano più come prima e che gli interventi eseguiti da avevano modificato il percorso della condotta di Parte_1 scarico.
Evidenziano, inoltre, che essi non avevano modo di dimostrare in altro modo le cause dell'interruzione del condotto fognario, posto che il pozzetto di ispezione si trova nella proprietà di e che, per tale motivo, in Parte_1 sede di precisazione delle conclusioni, gli attori avevano reiterato la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta a “verificare lo stato dei luoghi con riguardo: (omissis) 2) all'interruzione della condotta di scarico delle acque nere proveniente dall'immobile di proprietà degli attori, deviato nello sbocco finale nel pozzetto posto nel terreno di proprietà della convenuta (identificato al mappale 3678), e fatto confluire nel pozzetto contenente il contatore dell'acqua potabile collocato all'interno del tombino sito nel cortile antistante l'abitazione degli stessi (identificato al mappale 3683)”.
Gli appellanti incidentali sostengono, pertanto, che il giudice di prime cure abbia errato nell'attribuire loro la mancata prova della responsabilità della parte convenuta per l'interruzione e la deviazione dello scarico delle acque reflue, atteso che tale mancata prova è da imputarsi al comportamento ostruzionistico di e alla mancata rinnovazione dell'indagine peritale in relazione Parte_1 alla ricerca della causa dell'interruzione.
Il motivo è privo di fondamento.
Risulta dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, ingegner Per_5 che in data 11 ottobre 2023 le parti avevano concordato con l'ausiliare del
[...] giudice che il 20 ottobre 2023 sarebbero state effettuate le verifiche di funzionalità del condotto fognario e che in quello stesso giorno 20 ottobre 2023 l'avvocato di aveva comunicato che tanto la parte quanto il suo consulente Parte_1 tecnico ritenevano tali verifiche inutili;
con la conseguenza che le dette verifiche non avevano avuto luogo.
pagina19 di 27 Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che “Nell'area a Est del fabbricato di Proprietà della Parte Attrice (convenzionalmente identificato con
“il retro”), si è riscontrato che il tratto di condotto fognario, che convoglia le acque nella biologica posizionata nella parte cantinata della Parte Convenuta e che giace sotto il piano di campagna, non è più completamente ispezionabile in quanto è stata realizzata una pavimentazione in cemento sull'area a tergo del cancello di ingresso alla Proprietà della Parte Convenuta;
si precisa che il recapito nella biologica risulta ancora funzionante. Infine, nel pozzetto di ispezione (Allegato B – lettera A) collocato nel cortile interno (lato Ovest) si è constatata una rottura parziale della condotta delle acque nere che convoglia le acque dalla biologica alla rete fognaria comunale (omissis) questo ammaloramento richiede opere di ripristino, ma attualmente non preclude lo scarico a valle” (p. 5 della relazione).
In risposta allo specifico quesito, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “E' stata riscontrata una rottura del collettore delle acque nere visibile nel pozzetto collocato nel cortile interno (lato Ovest – Planimetria allegata – lettera A). La tubazione delle acque nere giace sotto il piano di calpestio al piano terra: ha inizio sulla verticale del bagno verso l'area cortilizia, costeggia il lato Est del fabbricato di Proprietà della Parte Attrice e convoglia le acque nella biologica posta all'interno della Proprietà di Parte Convenuta. Dalla biologica la tubazione in cemento delle acque nere risulta ammalorata e presenta delle perdite riscontrabili all'intero del pozzetto di ispezione della fognatura e del contatore dell'acque nel cortile sul lato Ovest del fabbricato di Proprietà della
Parte Attrice: il percorso della condotta delle acque nere e la posizione dei pozzetti sono stati evidenziati nella planimetria allegata (Allegato B)” (p. 5 della relazione).
Alla luce di quanto evidenziato, deve ritenersi corretta la pronuncia impugnata, poiché, sebbene non abbia avuto luogo la verifica programmata per il
20 ottobre 2023, il consulente tecnico d'ufficio è comunque riuscito ad accertare, nel corso del precedente sopralluogo, il tracciato della tubazione in questione, nonché il deflusso delle acque nere nella fossa biologica, come pure lo scarico a valle.
Va, quindi, confermato l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure, il quale ha correttamente ritenuto che dalle indagini peritali non fosse emerso pagina20 di 27 nessun elemento atto a verificare quanto affermato dagli attori e, cioè, che il decorso fognario sarebbe stato alterato in concomitanza con i lavori eseguiti da sul proprio immobile, dirottando lo scarico dal pozzetto situato Parte_1 nel mappale 3678.
L'ammaloramento riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio nella condotta delle acque nere che convoglia le acque dalla fossa biologica alla rete fognaria comunale non preclude lo scarico a valle, secondo quanto rilevato dall'ausiliare del giudice (cfr. p. 5, cit.).
Contrariamente all'assunto degli appellanti incidentali, la circostanza che il consulente tecnico d'ufficio abbia affermato, in risposta alle osservazioni critiche del consulente tecnico di che “Non si concorda sul fatto che le Parte_1 acque nere defluiscono regolarmente” (p. 7, punto “
1.d” della relazione), non costituisce prova di quanto allegato dagli attori in primo grado in ordine alla deviazione del condotto fognario in questione ad opera di Parte_1
Invero, la risposta del consulente tecnico d'ufficio, invocata dagli appellanti incidentali a sostegno del motivo in esame, è riferita, in realtà, all'ammaloramento della parte finale della condotta;
ammaloramento che comporta un deflusso non regolare, in quanto implica il rischio di sversamento delle acque reflue nel terreno circostante.
Il deflusso non regolare delle acque nere al quale fa riferimento il consulente tecnico d'ufficio non deriva dall'asserita deviazione del condotto fognario da parte di ma dall'accertato ammaloramento della Parte_1 parte della condotta fognaria che convoglia le acque nere dalla fossa biologica alla rete fognaria comunale.
In risposta alle osservazioni critiche del consulente tecnico di Pt_1
il consulente tecnico d'ufficio ha, invero, risposto nei seguenti termini:
[...]
“
1.d Si ritiene necessaria la sostituzione della condotta in quanto rotta nella parte finale. Non si concorda sul fatto che le acque nere defluiscono regolarmente: è una situazione che va comunque sanata in quanto rappresenta un potenziale rischio di sversamento delle acque reflue nel terreno circostante. Si concorda con l'osservazione riguardo al fatto che la condotta in oggetto sia di
Proprietà della Parte Attrice, ma si è voluto semplicemente quantificare i costi per il ripristino della piena funzionalità della condotta come richiesto dal quesito
pagina21 di 27 peritale. L'osservazione, pertanto, non altera la risposta al quesito” (p. 7 della relazione).
In conclusione, in nessuna parte della relazione del consulente tecnico d'ufficio emergono elementi idonei a suffragare le allegazioni degli odierni appellanti incidentali in ordine alla rottura o alla deviazione del condotto fognario da parte di Parte_1
Va, quindi, confermata la pronuncia di rigetto della relativa domanda proposta da , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
.
[...]
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo e ultimo motivo di gravame, gli appellanti incidentali impugnano la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria.
Si dolgono che il giudice abbia ritenuto che essi non avessero dimostrato il pregiudizio patito, non ritenendo tale la “mera limitazione della possibilità di parcheggiare”.
Spiegano che, in realtà, gli attori lamentavano di essere stati privati dell'uso del loro immobile non solo per la sopravvenuta impossibilità di parcheggiare la loro auto, ma soprattutto per la impossibilità di usufruire dei servizi igienici, attesa l'interruzione dello scarico delle acque nere.
Aggiungono che il giudice ha errato anche nel rigettare la domanda di rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte, affermando che la stessa non avrebbe fornito elementi utili al fine del decidere.
Secondo gli appellanti incidentali l'assunto è errato, poiché tale perizia ha evidenziato la fondatezza della doglianza degli attori in merito ai lavori eseguiti da parte convenuta per impedire l'accesso all'area di parcheggio, tanto che il consulente tecnico d'ufficio ha confermato le conclusioni del consulente tecnico di parte in merito.
Spiegano che il consulente tecnico di parte non avrebbe potuto fornire ulteriori e più dettagliati elementi circa la deviazione dello scarico delle acque nere, poiché il pozzetto di ispezione e la fossa biologica si trovavano nella proprietà di a cui il perito non aveva accesso. Parte_1
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La doglianza relativa al rigetto della domanda risarcitoria per il mancato godimento dell'immobile non può essere accolta.
pagina22 di 27 Il giudice ha correttamente rilevato il difetto di allegazioni di circostanze integranti il pregiudizio patito.
Invero, nell'atto di citazione gli attori si sono limitati ad allegare che “il comportamento prevaricatore della signora ha di fatto impedito agli Pt_1 odierni attori di far uso del loro appartamento la cui abitabilità è stata gravemente compromessa essendo stato privato dell'utilizzo dell'acqua e dei servizi igienici. Di tale danno ingiustamente loro arrecato, i RI , CP_1
e meritano di ottenere il ristoro che il Tribunale (omissis) vorrà CP_5 CP_3 determinare (omissis) in considerazione del lungo tempo trascorso durante il quale gli attori sono stati privati del pieno godimento della loro proprietà” (pp. 4
e 5).
Il giudice ha correttamente ritenuto tali allegazioni generiche e tale valutazione deve essere confermata, posto che non vi sono indicate circostanze puntuali (anche in ordine al tempo per il quale gli attori facevano uso dell'abitazione in questione, posto che non era la loro prima casa, ma solo la casa di villeggiatura) che consentano al giudice di quantificare, sia pure in via equitativa, il danno asseritamente subito.
Si aggiunga che, non essendo stata accertata alcuna responsabilità di per il mancato utilizzo dell'acqua e dei servizi igienici Parte_1 dell'appartamento di proprietà degli odierni appellanti incidentali, non sussiste l'an del diritto risarcitorio da tali parti vantato.
E', invece, fondata la censura inerente alla negazione del risarcimento delle spese sostenute dagli attori per la perizia di parte prodotta come documento n. 11.
Costituisce principio generale, in tema di risarcimento, quello secondo cui sono ripetibili, nei confronti della controparte, tutte quelle spese e quei danni che si trovano in correlazione consequenziale con l'evento lesivo.
Infatti: “In tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito (o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale” (Cass. Civ. III sez. 4/07/2006 n.15274).
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 16990/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che le spese stragiudiziali, sia legali che di consulenza tecnica, hanno natura di danno emergente, liquidabili solo se non ritenute superflue.
pagina23 di 27 Nel caso in esame, la perizia di parte depositata dagli attori (doc. n. 11) ha accertato lo stato dei luoghi con riferimento al dislivello tra la strada consortile e il mappale 1241 (utilizzato dagli attori come parcheggio) e, quindi, in relazione ad una domanda che, come si è precisato nell'esaminare il primo motivo di gravame principale, è correttamente accolta.
Nel ritenere assorbite nella liquidazione delle spese di lite le spese sostenute dagli attori per la perizia stragiudiziale il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto.
Egli avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria con riferimento alle spese relative alla detta perizia stragiudiziale.
Tali spese erano state documentate dagli attori, odierni appellati, attraverso la produzione delle seguenti fatture (cfr. doc. n. 12, fascicolo di primo grado):
fattura n. 003-E/2018, in data 11 gennaio 2019, dell'importo di euro 800,63;
fattura n. 004-E/2018 in data 11 gennaio 2019, dell'importo di euro 800,63;
fattura n. 027/2018 in data 13 novembre 2018, dell'importo di euro 800,63;
fattura n. 026/2018 in data 13 novembre 2018 dell'importo di euro 800,63.
Agli odierni appellanti incidentali deve essere riconosciuto un credito risarcitorio per spese di assistenza peritale stragiudiziale di complessivi euro
3.202,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi in misura legale
(art. 1284 c.c.) a decorrere dall'epoca dei relativi esborsi (rispettivamente, 11 gennaio 2019 e 13 novembre 2018) e sino alla data della presente decisione. Sulla somma così complessivamente determinata sono, altresì, dovuti gli interessi moratori in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
In accoglimento del motivo in esame e in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere condannata a corrispondere a Parte_1 CP_1
, , e a , a titolo di
[...] Parte_2 Controparte_4 Controparte_3 risarcimento del danno, la somma di denaro di euro 3.202,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in precedenza evidenziato.
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a
pagina24 di 27 provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale, muta l'esito della lite, poiché risulta soccombente su tre Parte_1 domande rispetto alle quattro proposte dagli attori appellati e muta il valore della causa, dovendo aggiungersi al valore di euro 3.000 (parametrato alle opere oggetto di condanna in primo grado, per il ripristino dell'accesso all'area di parcheggio degli attori), il valore della domanda risarcitoria accolta nel presente giudizio, con la conseguenza che il valore della causa di primo grado è ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
In ragione dell'accoglimento di tre domande su quattro, si giustifica la compensazione parziale, nella misura di un quarto, delle spese di ambo i gradi di giudizio, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, ingegner e la condanna di a rimborsare agli attori, Persona_5 Parte_1 odierni appellati, i residui tre quarti delle spese di ambo i gradi e del detto compenso.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
pagina25 di 27 Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa.
Tale valore è ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 anche con rifermento al presente giudizio, poiché il disputatum ha ad oggetto, oltre al credito risarcitorio accertato in sede di gravame, anche la domanda di ripristino dell'accesso all'area di parcheggio (del valore di euro 3.000,00) accolta dal giudice di prime cure.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , e , per la
[...] Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 riforma della sentenza n. 731/2024, pubblicata il 25 luglio 2024 dal Tribunale di
Varese nella causa iscritta al n. 1104/2019 r.g.;
ACCOGLIE in parte l'appello incidentale proposto da , , Controparte_1 Parte_2
e nei confronti di e, Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
CONDANNA
a corrispondere a , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e , a titolo di risarcimento delle spese di Controparte_3 Controparte_4 assistenza peritale stragiudiziale, la complessiva somma di denaro di euro
3.202,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
CONFERMA la sentenza impugnata nel resto;
COMPENSA tra le parti un quarto delle spese di ambo i gradi di giudizio da ciascuna di esse rispettivamente anticipate, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, ingegner Persona_5
CONDANNA
a rimborsare a , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 CP_3
e , i residui tre quarti delle spese da questi ultimi
[...] Controparte_4 anticipate, liquidate, in tale misura, in euro 3.807,75 per compensi di avvocato e pagina26 di 27 in euro per spese 198,00 per spese, quanto al giudizio di primo grado e in euro
2.974,50 per compensi di avvocato, quanto al presente giudizio;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
oltre ai tre quarti del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, ingegner Persona_5
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2829 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
30 settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
C.F.: , nata a [...] il 2 Parte_1 CodiceFiscale_1
giugno 1972, residente in Montegrino Valtravaglia (VA), località Sciolti, via
Sciolti, n. 26 ed elettivamente domiciliata in Varese, via Cavallotti, n. 3, presso lo studio dell'avv. Fabio Rizza, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(C.F.: ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
CO ON (MI), via Copernico, n. 31;
pagina1 di 27 (C.F.: ), residente in CP_2 CodiceFiscale_3
CO ON (MI), via Copernico, n. 31;
(C.F.: ), residente Controparte_3 CodiceFiscale_4
in CO ON (MI), corso Roma, n. 173;
(C.F.: ), residente Controparte_4 CodiceFiscale_5
in CO ON (MI), corso Roma, n. 173;
tutti elettivamente domiciliati in CO ON (MI), viale Lombardia,
n. 34, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Tamborini del Foro di Monza,
che li rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di risposta
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. sentenza n. 731/2024, pubblicata il 25 luglio 2024 dal
Tribunale di Varese nella causa iscritta al n. 1104/2019 r.g.
OGGETTO: Servitù
Conclusioni:
Per come da atto di citazione in appello, da intendersi Parte_1
qui integralmente richiamato e trascritto
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, adversis rejectis, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE Rigettare la domanda di sospensione di esecutività della sentenza n. 731/2024 emessa dal Tribunale di Varese – Sezione I Civile – in data 24/7/2024,
pagina2 di 27 pubblicata il 25/7/2024 (R.G. n. 1104/2019) non sussistendo i presupposti di legge per tale pronuncia, né essendo stati indicati gli stessi dall'appellante a sostegno della propria domanda;
NEL MERITO 1) Rigettare le domande formulate dalla appellante Parte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 731/2024 emessa dal Tribunale di Varese – Sezione I Civile – in data 24/7/2024, pubblicata il 25/7/2024 (R.G. n. 1104/2019) limitatamente al capo in cui condanna la signora a ripristinare le condizioni di utilizzo da Parte_1 parte dei RI , e del tratto di strada consorziale CP_1 CP_5 CP_3 situato tra i mappali 1241 e 1530 mediante eliminazione del dislivello o la realizzazione di una pendenza tale da consentire la manovra di accesso con autovettura dalla predetta strada nell'area situata all'interno del mappale 1241, lato est del fabbricato di proprietà degli attori;
ed al capo in cui ordina alla predetta signora di utilizzare l'area cortilizia antistante l'abitazione Pt_1 degli attori indentificata al mappale n. 3683 in modo da consentire agli stessi l'accesso e l'apertura in qualsiasi momento del pozzetto ove è alloggiato il contatore e il rubinetto dell'acqua a servizio dell'abitazione dei RI
[...]
, e CP_1 CP_5 CP_3
2) In accoglimento dell'appello incidentale ed a parziale riforma della sentenza n. 731/2024 emessa dal Tribunale di Varese – Sezione I Civile – in data 24/7/2024, pubblicata il 25/7/2024 (R.G. n. 1104/2019), previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio atta a determinare le cause dell'interruzione e deviazione dello scarico delle acque reflue dell'abitazione dei RI , CP_1
e condannare la signora a provvedere – a CP_5 CP_3 Parte_1 propria cura e spese – ad eseguire le opere idrauliche e murarie necessarie a ripristinare lo scarico di dette acque. 3) In accoglimento dell'appello incidentale ed a parziale riforma della sentenza n. 731/2024 emessa dal Tribunale di Varese – Sezione I Civile – in data 24/7/2024, pubblicata il 25/7/2024 (R.G. n. 1104/2019) condannare la signora al risarcimento del danno arrecato ai RI , Parte_1 CP_1 CP_5 e per il mancato godimento del loro immobile, che si quantifica nella CP_3 misura di € 13.202,52, somma comprensiva dell'importo di € 3.202,52 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte;
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede di autorizzare il rinnovo della CTU al fine di accertare l'origine e le cause della interruzione dello scarico delle acque reflue provenienti dall'immobile degli appellati e determinare le opere necessarie alla riduzione in pristino, con i relativi costi;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina3 di 27 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1 Pt_2
, e hanno convenuto in giudizio,
[...] Controparte_3 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Varese, allegando le seguenti Parte_1 circostanze: di essere proprietari, in virtù di atto di acquisto del 16 marzo 1983 rogato dal notaio di un immobile sito nel Comune di Montegrino Persona_1
Valtravaglia (VA), via Sorti snc, identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio 10, mappale 1241, subalterno 1, categoria A/4, classe 8, consistenza 4,5 vani, utilizzato dagli attori nel fine settimana e nel periodo festivo ed estivo;
che tale appartamento è inserito in un più ampio fabbricato di corte, che si sviluppa su due o tre livelli fuori terra, nel quale è compresa la porzione immobiliare di proprietà di identificata nel N.C.E.U. del detto Parte_1
Comune al foglio 10, particella 3678, categoria A/4, classe 8, consistenza 6,5 vani;
che, sin dall'acquisto del proprio appartamento, gli attori hanno utilizzato come posto auto, per espressa indicazione dei loro danti causa, una piccola porzione di terreno sita alle spalle del fabbricato;
che, da più di due anni, tale utilizzo era illegittimamente impedito da parte convenuta, la quale aveva dapprima posto un cancello sul proprio confine, così impedendo le manovre necessarie per accedere al posto auto degli attori e, in seguito, intervenendo su tale area, aveva innalzato il sedime stradale e creato un muretto in calcestruzzo di quasi 40 cm, con conseguente formazione di un dislivello che impediva l'accesso da parte dei veicoli degli attori, i quali non dispongono di altro posto auto, con ciò essendo, quindi, impossibilitati a raggiungere la propria abitazione con le auto;
che il bagno sito al primo piano dell'appartamento degli attori scaricava le proprie acque nere lungo il perimetro del fabbricato per tramite di una tubazione protetta da una cordolatura cementizia che terminava nel cortile del vicinato;
che, tuttavia, a seguito delle opere eseguite da senza il Parte_1 preliminare consenso degli attori, la tubazione della predetta rete di scarico era stata interrotta e le acque nere erano state surrettiziamente deviate in un pozzetto di ispezione dove era da sempre posizionato il contatore dell'acqua potabile degli attori;
pagina4 di 27 che il predetto contatore dell'acqua potabile, sito nel cortile, si trovava da sempre a ridosso del marciapiede del fabbricato principale, ma era stato reso inaccessibile dalla parte convenuta, la quale vi parcheggiava regolarmente sopra il proprio autocarro;
che, non potendo aprire il chiusino del pozzetto, gli attori erano privati dell'uso dell'acqua potabile, in quanto la saracinesca che consentiva il flusso dell'acqua era alloggiata proprio nel tombino in questione, reso inaccessibile dall'autocarro che vi era parcheggiato sopra, oltre al fatto che in tale pozzetto sgorgavano le acque nere illegittimamente deviate da durante i Parte_1 lavori presso il suo appartamento;
che dalla relazione predisposta dal geometra risultava che Controparte_6
l'abitabilità dell'immobile di proprietà degli attori era stata menomata dagli interventi eseguiti dalla parte convenuta, senza autorizzazione e senza il consenso degli attori;
che il detto consulente aveva stimato in complessivi euro 6.000,00, oltre
I.V.A., i costi per la riduzione in pristino della porzione di terreno destinata a parcheggio, della rete di scarico delle acque nere e delle opere per lo spostamento del contatore dell'acqua potabile;
che gli attori avevano acquistato la proprietà dell'appartamento oggetto di causa “con le servitù attive e passive inerenti, nello stato di fatto, diritto, manutenzione e godimento in cui si trova attualmente, con ogni accessione e pertinenza”; che, sin dal 1983 e per oltre trent'anni, ininterrottamente e senza contestazioni da parte di alcuno, gli attori avevano utilizzato come posto auto una piccola porzione di terreno sita alle spalle del fabbricato stesso;
che essi avevano diritto di vedere giudizialmente riconosciute, in favore dell'immobile di loro proprietà, le servitù per l'uso del posto auto e del pozzetto di scarico delle acque nere;
che il comportamento prevaricatore di aveva impedito agli Parte_1 attori di fare uso del loro immobile, la cui abitabilità era gravemente compromessa, essendo stato privato dell'utilizzo dell'acqua e dei servizi igienici.
Sulla base di tali premesse gli attori hanno chiesto: a) di accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà degli attori “gode di servitù di parcheggio nell'area di terreno posta alle spalle del fabbricato e per l'effetto ordinare alla
pagina5 di 27 signora di rimuovere il muretto in calcestruzzo ivi realizzato e di Parte_1 ridurre in pristino i luoghi, il tutto a proprie spese ed entro il termine di due mesi dalla pronuncia dell'emananda sentenza, ovvero, in caso di inadempimento della convenuta entro il termine anzidetto, autorizzare gli attori a fare eseguire i lavori ponendo i relativi costi a carico della convenuta”; b) di accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà degli attori “gode di servitù scarico delle acque nere all'interno del pozzetto posto nel cortile del vicinato e per l'effetto ordinare alla signora di provvedere, a propria cura e spese ed entro il termine Parte_1 di due mesi dalla pronuncia dell'emananda sentenza, ad eseguire le opere idrauliche e murarie necessarie a ripristinare lo scarico delle acque nere, ovvero, in caso di inadempimento della convenuta entro il termine anzidetto, autorizzare gli attori a fare eseguire i lavori ponendo i relativi costi a carico della convenuta”; c) previo accertamento che “l'accesso al contatore dell'acqua potabile viene impedito dalla presenza di autocarro parcheggiato sopra il relativo tombino”, di “ordinare a di provvedere a propria cura e spese Parte_1 ed entro il termine di due mesi dalla pronuncia dell'emananda sentenza, ad eseguire le opere idrauliche e murarie necessarie ad alloggiare detto contatore in altro luogo liberamente accessibile da parte degli attori, ovvero, in caso di inadempimento della convenuta entro il termine anzidetto, autorizzare gli attori a fare eseguire i lavori ponendo i relativi costi a carico della convenuta”; d) previo accertamento che “gli attori sono stati privati del pieno godimento dell'immobile di loro proprietà”, di “condannare la signora al risarcimento Parte_1 del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore ad
€ 13.202,52, somma comprensiva dell'importo di € 3.202,52 a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli attori”.
Costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento delle Parte_1 domande, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, assunzione di quattro testimoni ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 731/2024, pubblicata il 25 luglio
2024, il Tribunale di Varese ha disposto nei seguenti termini:
“condanna a ripristinare le condizioni di utilizzo da parte Parte_1 degli attori del tratto di strada consorziale situato tra i mappali 1241 e 1530
(foglio 10 Catasto Terreni e Fabbricati comune di Montegrino Valtravaglia)
pagina6 di 27 mediante l'eliminazione del dislivello o la realizzazione di una pendenza tale da consentire la manovra di accesso con autovettura dalla predetta strada nell'area situata all'interno del mappale 1241, lato est del fabbricato di proprietà degli attori e meglio indicata con colore giallo nella planimetria di cui all'allegato B della consulenza tecnica d'ufficio depositata dal CTU ing. in data Per_2
12.12.2023 (ivi identificata come “Area cortilizia usata a suo tempo come parcheggio dalla parte attrice”); ordina alla convenuta di utilizzare l'area cortilizia Parte_1 antistante l'abitazione degli attori identificata al mappale n. 3683 in modo da consentire agli stessi l'accesso e l'apertura in qualsiasi momento del pozzetto ove
è alloggiato il contatore e il rubinetto dell'acqua a servizio della propria abitazione;
rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori nei confronti di Pt_1
[...] pone a carico di entrambe le parti solidalmente le spese liquidate per la
CTU con separato decreto;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare agli attori, in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 3815,24 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali”.
Per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha, anzitutto, proceduto alla qualificazione della prima domanda proposta dagli attori, relativa al ripristino dell'utilizzo dell'area adibita a parcheggio.
In merito, il giudice ha precisato che nell'atto di citazione gli attori avevano chiesto di accertare la sussistenza di una servitù di parcheggio avente ad oggetto l'area di terreno posta alle spalle del fabbricato di proprietà e, per l'effetto, di ordinare alla parte convenuta di rimuovere la pavimentazione in calcestruzzo realizzata e di ridurre in pristino lo stato dei luoghi;
che nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., l'oggetto della domanda era stato parzialmente modificato, in quanto, pur rimanendo ferma l'istanza di rimozione delle opere realizzate e di riduzione in pristino, gli attori avevano chiesto di accertare che l'immobile di proprietà degli stessi godeva di una servitù di passaggio sulla strada consortile posta ad est della loro abitazione, utilizzata per accedere con la propria auto nella predetta area di parcheggio.
pagina7 di 27 Nell'esaminare le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per carenza dell'edictio actionis e di inammissibilità del mutamento della domanda, formulate dalla parte convenuta, il giudice di primo grado ha rilevato che “tralasciando la qualificazione giuridica conferita dagli attori alla domanda, va rilevato che costoro fin dall'atto di citazione hanno esplicitato in maniera sufficientemente chiara quali fossero i fatti costitutivi della domanda ed il petitum mediato e immediato. Fin dall'avvio del procedimento, infatti, gli attori hanno esplicitato
l'interesse concreto e l'obiettivo che intendevano raggiungere con la promozione del giudizio. Hanno esposto, in particolare, che il rifacimento di un tratto di strada consortile da parte della convenuta aveva alzato il sedime stradale in corrispondenza dell'immobile di proprietà formando un dislivello che impediva
l'accesso da parte dei veicoli nella porzione posta a confine tra la stradina e il mappale 1241; sulla base di queste circostanze, è richiesto al tribunale di condannare la convenuta a ripristinare la situazione anteriore eliminando l'opera che impediva agli attori la prosecuzione dell'utilizzo della strada in oggetto per arrivare a parcheggiare l'auto sulla porzione di fondo posteriore al loro fabbricato”.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., il giudice di prime cure ha affermato che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti.
Ciò premesso, il giudice ha argomentato nei seguenti termini: “nonostante il riferimento all'accertamento della esistenza di una servitù di passaggio attraverso la strada interpoderale piuttosto che di una servitù di parcheggio su una porzione del terreno identificato al mappale 1241, nel caso in esame la domanda deve essere più correttamente qualificata ai sensi dell'articolo 1102
c.c.: gli attori, partecipanti alla comunione dei frontisti sulla strada consortile, hanno chiesto nei confronti della comproprietaria della strada consortile di ripristinare la situazione anteriore all'illegittima realizzazione di un nuovo tratto di pavimentazione del sedime, tale in quanto realizzata in violazione del pari diritto degli altri partecipanti alla comunione stabilita sul tratto di strada in questione. L'innalzamento di un tratto del sedime, tale è la lamentela degli attori,
pagina8 di 27 ha infatti precluso ai medesimi di continuare a esercitare il passaggio carrabile sulla strada consortile per accedere al proprio fondo.
La domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di parcheggio sul fondo numero 1241, così come la domanda di accertamento della servitù di passaggio sulla strada consortile, costituiscono a questo punto delle istanze inammissibili in quanto la prima è stata proposta verso una parte convenuta priva di legittimazione passiva e la seconda non è supportata da un interesse concreto alla relativa pronuncia: l'accertamento della servitù di parcheggio non può essere proposta nei confronti di che non vanta nessun diritto sul Parte_1 mappale 1241 né tantomeno contesta il diritto degli attori di lasciare la loro automobile su tale porzione di terreno;
la servitù di passaggio sulla strada consortile, d'altro canto, è una pronuncia che non è sorretta da un interesse concreto in quanto non è discussa la natura consortile della strada in questione né la sua destinazione né, pertanto, il suo utilizzo da parte di tutti i proprietari dei fondi limitrofi al tracciato, tra i quali per l'appunto anche quello degli attori.
La domanda di riduzione in pristino non va pertanto fondata su di una confessoria o negatoria servitutis, ma sull'azione che può proporre il comproprietario per ristabilire l'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102
c.c., violato rifacimento manto della strada consortile deciso autonomamente da parte della convenuta (omissis) Più precisamente, la domanda degli attori deve quindi qualificarsi come una domanda tesa a ristabilire l'utilizzo della cosa comune, costituita dalla strada vicinale privata che si diparte dalla via Sorti, che per l'appunto costituisce un passaggio realizzato in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latistanti, vista la natura del tracciato definita dal CTU, come del resto già dalle parti, quale “strada consortile sterrata”. L'interesse dell'attore sotteso alla domanda è pertanto quello di ristabilire la destinazione comune del tracciato, poiché la convenuta, innalzandone il sedime, ha sottratto il tratto di strada sterrata all'utilizzo da sempre fattone dai proprietari del fondo
1241, destinandola di fatto in via esclusiva al passaggio carrabile da e per il proprio fondo, situato a monte di quello degli attori e chiuso dal cancello di legno di recente costruzione che si vede ritratto nelle fotografie”.
Dopo aver ricordato, quanto all'instaurazione del contraddittorio, che ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo pagina9 di 27 alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice di prime cure ha accertato che la modificazione dello stato dei luoghi effettuata da con la Parte_1 sopraelevazione della stradina consortile e la creazione di un dislivello che di fatto impediva agli attori di parcheggiare l'autovettura nell'area in questione, aveva limitato l'utilizzo della strada consortile fatto dagli attori, proprietari di uno dei fondi limitrofi, in contrasto con l'art. 1102 c.c.
In accoglimento della domanda degli attori, il giudice ha, quindi, ritenuto che la parte convenuta dovesse essere condannata a ristabilire la situazione antecedente, eseguendo i lavori atti ad eliminare lo scalino di 40 cm e a realizzare una pendenza che consentissse il passaggio di un'autovettura dalla strada consortile al mappale 1241 (e viceversa), in modo da ripristinare l'utilizzo dell'area oggetto della domanda, fatto in precedenza dagli attori.
Con riferimento alla seconda domanda proposta dagli attori, con la quale si addebitavano alla parte convenuta l'interruzione e la deviazione del corso delle acque reflue, il giudice ha rilevato che il consulente tecnico d'ufficio aveva riscontrato una rottura del collettore delle acque nere, visibile nel pozzetto collocato nel cortile interno, lato ovest;
aveva descritto il tracciato della tubazione,
“ma non è emerso nessun elemento atto a verificare quanto affermato dalla parte attrice, ossia che il decorso fognario sarebbe stato alterato in concomitanza con determinati lavori eseguiti dalla convenuta all'interno del proprio terreno, dirottando lo scarico del pozzetto situato nel mappale 3678. Il CTU ha constato in effetti degli ammaloramenti della condotta fognaria ma la responsabilità della parte convenuta è stata solo allegata dall'attrice ma non è stata provata né ha ricevuto un riscontro da parte del CTU nel corso delle verifiche effettuate sul luogo, il quale ha anzi rilevato che il deposito nella fossa biologica risulta funzionante così come lo scarico a valle. La stessa perizia di parte allegata con il documento n. 11 non è di alcun ausilio, poiché si limita a rilevare che la rete di scarico arrivava al cortile del vicinato ipotizzando che “la tubazione sia stata interrotta e/o interclusa in quanto le acque reflue giungono in un pozzetto di ispezione nel cortile del piano terra ove è posizionato il pozzetto dell'acqua bianca”.
Quanto alla domanda risarcitoria, il giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse stata allegata alcuna circostanza ad integrazione del pregiudizio subito, fatta eccezione per un generico riferimento al “lungo tempo trascorso durante il
pagina10 di 27 quale gli attori sono stati privati del pieno godimento della loro proprietà”; che la mera limitazione della possibilità di parcheggiare a fianco del tratto di strada sterrato non consentisse, infatti, di enucleare un autonomo pregiudizio patrimoniale, nemmeno a mezzo di presunzioni e di provvedere al relativo risarcimento in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., considerando soprattutto che non risultava e, anzi, appariva piuttosto inverosimile che gli attori disponessero solo di quell'area come posto auto durante i periodi di permanenza presso l'abitazione di Montegrino Valtravaglia.
Quanto alle spese sostenute dagli attori per la consulenza tecnica depositata con il documento n. 11, il giudice ha ritenuto che essa non avesse apportato alcun particolare elemento utile al fine dell'accoglimento della domanda, ad eccezione della sola misurazione del dislivello in calcestruzzo tra strada e mappale 1241; che le spese sostenute per tale relazione potessero, pertanto, ritenersi assorbite nella liquidazione delle spese legali.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30 settembre 2024 Pt_1 ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale
[...] riforma.
Costituitisi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata telematicamente il 14 gennaio 2025, , Controparte_1 Pt_2
, e hanno puntualmente confutato
[...] Controparte_3 Controparte_4
i motivi del gravame, chiedendone il rigetto e hanno proposto appello incidentale affidato a due motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Solo gli appellati hanno precisato le conclusioni e depositato comparsa conclusionale e memoria di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352
c.p.c.
L'APPELLO PRINCIPALE DI BARBARA RAGAZZI
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame si duole Parte_1 dell'accoglimento della prima delle domande degli attori, che ha condannato la pagina11 di 27 parte convenuta al ripristino, a sue spese, delle condizioni di utilizzo, da parte degli attori, del tratto di strada consortile situato tra i mappali 1241 e 1530.
L'appellante principale afferma che tale statuizione è stata adottata dal giudice di prime cure sulla base di una unilaterale riqualificazione della domanda originariamente proposta dagli attori, adottata, peraltro, sulla base di un'erronea interpretazione della loro volontà. spiega, anzitutto, che sia nell'atto di citazione sia nella Parte_1 memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., gli attori hanno espressamente chiesto una sentenza di accertamento erga omnes del loro diritto, asseritamente acquisito tramite usucapione ultraventennale, a godere della servitù di passaggio sulla predetta stradina consorziale, al fine di raggiungere il mappale
1241, da loro già utilizzato quale parcheggio di autoveicoli;
che l'effettivo petitum perseguito dagli attori avrebbe dovuto essere individuato – peraltro, già in base alla pregiudiziale istanza di autorizzazione alla chiamata di Persona_3 vicina di casa degli attori e ulteriore comproprietaria di una parte del mappale
1241 adibito a parcheggio di autoveicoli – nell'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio sulla detta strada consortile.
L'appellante principale aggiunge che non vi è alcun atto processuale in cui vi sia conferma della statuizione del giudice, secondo la quale tanto gli attori quanto avrebbero fatto parte di un , cui ineriva il Persona_3 CP_7 predetto breve tratto stradale, del quale si ignora tanto la natura giuridica quanto la consistenza catastale.
Infine, afferma che la statuizione di condanna impugnata avrebbe dovuto essere preceduta anche dall'indispensabile accertamento che gli odierni appellati non avessero una possibilità alternativa di raggiungere il predetto parcheggio privato dalla pubblica via. sostiene, conclusivamente, che la condanna pronunciata Parte_1 dal giudice di prime cure viola il combinato disposto degli artt. 112 c.p.c., 1127
c.c. e 1102 c.c. ed è inficiata da irrimediabile illogicità e carenza motivazionale.
L'appellante principale chiede, quindi, l'annullamento della pronuncia di condanna impugnata.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure non ha travalicato i poteri a lui conferiti, poiché, pur qualificando diversamente il diritto vantato dagli attori, ha attribuito loro pagina12 di 27 esattamente il bene della vita richiesto e, precisamente, l'area del mappale 1241 da sempre utilizzata come parcheggio per la loro autovettura.
Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori, odierni appellati, avevano, invero, domandato di ripristinare lo status quo ante, al fine di poter nuovamente accedere alla strada consortile, percorrerla per un breve tratto e raggiungere l'area, posteriore al loro fabbricato, per parcheggiare l'autovettura.
Il giudice ha correttamente individuato il petitum della domanda proposta dagli attori, attribuendo loro esattamente l'effetto di giudicato sostanziale richiesto, cioè la condanna della parte convenuta a rimuovere i manufatti realizzati per impedire agli attori l'accesso alla loro area di parcheggio e, così, ripristinare lo status quo ante.
Quanto alla natura giudica della strada cortile che consente l'accesso alla predetta area di parcheggio, va rilevato che il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di prime cure ha accertato che si tratta di strada limitrofa ai mappali di proprietà dei frontisti (cfr. p. 5) e che il giudice stesso ha correttamente accertato l'insussistenza di contestazioni in ordine alla natura consortile di detta strada e alla sua destinazione. E', dunque, priva di fondamento la censura dell'appellante, secondo cui non vi sarebbe alcun atto processuale in cui vi sia conferma della statuizione del giudice, secondo la quale tanto gli attori quanto avrebbero fatto parte di un consorzio, cui ineriva il predetto Persona_3 breve tratto stradale.
Quanto alla censura di ultrapetizione, è opportuno ricordare i principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di diritti reali e mutamento della domanda.
La Suprema Corte ha precisato quanto segue:
“Si ha mutamento della causa petendi, e quindi domanda nuova, quando venga modificato il fatto costitutivo della pretesa nei suoi elementi naturali con prospettazione di circostanze nuove, non quando sia modificato soltanto il profilo giuridico o la norma in base a cui si era dedotto il fatto costitutivo (Sez. Un.
1731/96).
Si aggiunga che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto quale rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle
pagina13 di 27 relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (ex plurimis: Cass. 3192/03)” (in questi termini Cass., 13 febbraio 2007, n. 3089, la quale ha affermato che “Nel caso di specie era pertanto indifferente la deduzione in appello di un titolo diverso (comunione, anzichè servitù) per qualificare la domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto e la correlativa richiesta di quest'ultimo di accertare la legittimità dell'aiuola, vertendosi, in entrambe le ipotesi, in tema di diritti reali e perchè, essendo rimasto invariato il petitum, i fatti posti a sostegno della domanda erano
i medesimi dedotti e dibattuti in primo grado, come ha appunto osservato la sentenza impugnata”).
In senso analogo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che:
“Non ricorre il vizio di ultrapetizione nel caso che, richiesto da un comune
l'accertamento della comproprietà di una strada con un comune confinante in forza della demanialità attuale del bene, il giudice abbia affermato l'esistenza del diritto per un titolo giuridico diverso, e cioè per risultare la comproprietà "iure" privato del bene, facente parte del patrimonio disponibile dei due comuni in conseguenza dell'avvenuta sdemanializzazione di fatto della strada, non essendo in tal modo attribuito un bene non richiesto o diverso da quello domandato, né comunque derivando dalla pronuncia effetti giuridici più ampi di quelli richiesti”
(Cass. n. 3246 del 1983).
Lo stesso principio era stato in passato ribadito dalla Corte di Cassazione
(cfr. Cass. 10 ottobre 1997, n. 9851), confermando che “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti
"autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative
(a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito) la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi e non con il titolo (contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc.) che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova.
Pertanto, non da luogo alla proposizione di una domanda nuova in appello, preclusa dall'art. 345 c.p.c. la deduzione da parte dell'attore in rivendicazione di
pagina14 di 27 avere acquistato la proprietà del bene controverso per usucapione, anziché per successione ereditaria dedotto in primo grado (nello stesso senso, v. Cass. 13 ottobre 1999, n. 11521)” (Cass. 4 marzo 2003, n. 3192).
La giurisprudenza citata riconosce al giudice la facoltà di affermare l'esistenza di un diritto reale per un titolo giuridico diverso da quello invocato dalla parte.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame il giudice di prime cure si è limitato a qualificare il titolo dedotto in giudizio dagli attori come diritto di comunione ex art. 1102 c.c., piuttosto che come diritto di servitù, con ciò esercitando una prerogativa riconosciutagli dalle legge (art. 113 c.p.c.), essendo rimasto invariato il petitum ed essendo i fatti posti a fondamento della decisione i medesimi dedotti e dibattuti dalle parti e, precisamente, i seguenti: il rifacimento di un tratto di strada consortile da parte della convenuta, odierna appellante, che aveva alzato il sedime stradale in corrispondenza dell'immobile di sua proprietà, formando un dislivello che impediva l'accesso dei veicoli degli attori alla porzione posta a confine tra la stradina consortile e il mappale 1241.
Deve ricordarsi che, “in virtù del principio iura novit curia di cui all'art.
113, comma primo, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., 27 novembre
2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n.
31561)” (in questi termini Cass., ord. 12 agosto 2024, n. 22708).
Nel caso in esame è indubbio che gli attori avessero dedotto sin dall'inizio del processo che l'innalzamento di un tratto del sedime della strada consortile aveva loro precluso di continuare a esercitare il passaggio carrabile sulla strada medesima per accedere al proprio fondo, al fine di parcheggiare l'autovettura.
pagina15 di 27 Il giudice di prime cure ha in tal senso correttamente interpretato la domanda degli odierni appellati e attribuito alla stessa l'appropriata qualificazione giuridica, nel rispetto dei richiamati principi di diritto.
Nel caso di specie, il giudice non introdotto nel processo una causa petendi diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda, ma, facendo corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113, primo comma c.p.c., da porre in immediata correlazione con quello sancito al precedente articolo, ha assegnato una diversa qualificazione giuridica al rapporto dedotto in lite, ricercando le norme giuridiche applicabili alla fattispecie (cfr., tra le altre,
Cass. Civ. n. 13945/2012; Cass. Civ. n. 25140/2010; Cass. Civ. n. 18249/2009) ed effettuando, appunto, una operazione di qualificazione giuridica del rapporto (cfr.
Cass., ord. 25 febbraio 2021, n. 5253).
In conclusione, il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di diritto per il quale “il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta nè allegata in giudizio tra le parti” (cfr. Cass. n.
15925/07, nonchè già Cass. n. 10316/02, n. 17610/04, n. 10922/05, n. 8519/06).
Deve essere, quindi, confermata la qualificazione dell'azione esercitata dagli odierni appellati come azione del comproprietario volta a ristabilire l'uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., con la conseguenza, quanto all'instaurazione del contraddittorio, che non sussiste la necessità di chiamare in causa comproprietaria della strada consortile in questione. Persona_3
Al riguardo vanno ricordati i seguenti principi di diritto, di recente ribaditi nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 29 maggio 2019, n. 14698: ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. civ. n. 4354/1990);
- l'esigenza del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri partecipanti non ricorre non ricorre neanche quando l'uso della cosa comune venga dibattuto tra singoli condomini (Cass. civ. n. 5122/1990);
- conseguentemente "nel caso di domanda proposta da un comproprietario per l'abbattimento di un manufatto illegittimamente costruito sullo immobile
pagina16 di 27 comune da altro comproprietario e per l'accertamento dell'estensione della proprietà condominiale, dell'illegittima occupazione di parte di essa e per il risarcimento del danno, non sussiste la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, trattandosi di azione volta alla tutela della proprietà comune, cui è legittimato ogni comproprietario senza necessità dell'intervento in giudizio degli altri" (Cass. civ. n. 5000/1993);
- è stato inoltre chiarito che "qualora un condomino agisca per
l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti" (Cass., S.U., n. 25454/2013; Cass. civ. n.
4624/2013).
Il giudice di prime cure ha, dunque, correttamente statuito sulla domanda proposta dagli attori, senza disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo ( . Persona_3
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo e ultimo motivo di gravame si duole della Parte_1 pronuncia di condanna alle spese di lite, per violazione dell'art. 92 c.p.c. e carenza di motivazione.
Afferma che, non avendo il giudice accolto due delle domande che erano state proposte dagli attori, sussistevano le condizioni per un'integrale compensazione delle spese processuali.
Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale.
L'APPELLO INCIDENTALE DI , Controparte_1 CP_2
E DI TA
[...] Controparte_3 CP_4
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di impugnazione gli appellanti incidentali si dolgono del rigetto della domanda tesa alla riduzione in pristino dello scarico delle acque nere.
Affermano che - contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che gli attori non avessero provato la responsabilità della parte pagina17 di 27 convenuta e che tale responsabilità non fosse emersa dalla consulenza tecnica d'ufficio – già nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e poi nella comparsa conclusionale, essi avevano segnalato che tale prova e tale accertamento erano stati impediti da che aveva rifiutato di consentire al perito Parte_1
d'ufficio di effettuare il sopralluogo che avrebbe, infine, chiarito la causa della deviazione dello scarico.
Sostengono che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto verificare se l'interruzione dello scarico lamentata dagli attori fosse causata dall'ostruzione o dalla chiusura della biologica posta all'interno della proprietà della parte convenuta;
biologica dove, in precedenza, erano sempre state scaricate le acque nere provenienti dall'immobile degli attori.
Aggiungono che lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha riferito che la predetta verifica è stata impedita proprio da tanto che a pagina 3 Parte_1 dell'elaborato peritale egli ha affermato che: “Successivamente in data 11.10.2023 il CTU … inviava mail alle parti in cui comunicava che le verifiche di funzionalità del condotto fognario, concordate come da verbale della riunione peritale del
11.01.2023, sarebbero state effettuate il giorno 20.10.2023 alle ore 15. In data
20.10.2023 l'avvocato di parte convenuta Avv. Fabio Rizza inviava mail di Pers risposta comunicando quanto segue: Egr. Ing. mi spiace per la tempistica, ma avendo avuto un confronto sia con la sig.ra sia con il consulente di Pt_1 parte Geom. ho avuto la conferma che entrambi ritengono assolutamente Per_4 inutile ed irrilevante l'accesso in loco da lei proposto per la data odierna in quanto finalizzato all'accertamento di dati già appurati nel corso dell'acceso peritale precedente”.
Gli appellanti incidentali affermano che nei precedenti accessi del consulente tecnico d'ufficio lo stesso aveva potuto solo constatare che il condotto fognario degli attori non era più ispezionabile a causa della pavimentazione in cemento eseguita dalla parte convenuta e spiegano che l'ispezione della biologica, richiesta dagli attori ma non eseguita per la mancata volontà di parte convenuta, aveva l'esclusivo scopo di ricercare l'origine della problematica.
Ritengono, inoltre, che il danneggiamento della tubatura riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio sia più che fondatamente attribuibile agli imponenti lavori di ristrutturazione eseguiti da che aveva rimosso un'intera Parte_1 scalinata e aveva edificato per intero un nuovo locale;
tanto che, prima della pagina18 di 27 realizzazione di tali opere, lo scarico fognario funzionava perfettamente e non vi erano perdite di alcun tipo, mentre, immediatamente dopo l'esecuzione dei detti lavori, il regolare deflusso delle acque nere si era interrotto.
Gli appellanti incidentali evidenziano, inoltre, che in risposta alle osservazioni del proprio consulente tecnico, l'ausiliare del giudice aveva confermato che le acque nere non defluivano più come prima e che gli interventi eseguiti da avevano modificato il percorso della condotta di Parte_1 scarico.
Evidenziano, inoltre, che essi non avevano modo di dimostrare in altro modo le cause dell'interruzione del condotto fognario, posto che il pozzetto di ispezione si trova nella proprietà di e che, per tale motivo, in Parte_1 sede di precisazione delle conclusioni, gli attori avevano reiterato la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta a “verificare lo stato dei luoghi con riguardo: (omissis) 2) all'interruzione della condotta di scarico delle acque nere proveniente dall'immobile di proprietà degli attori, deviato nello sbocco finale nel pozzetto posto nel terreno di proprietà della convenuta (identificato al mappale 3678), e fatto confluire nel pozzetto contenente il contatore dell'acqua potabile collocato all'interno del tombino sito nel cortile antistante l'abitazione degli stessi (identificato al mappale 3683)”.
Gli appellanti incidentali sostengono, pertanto, che il giudice di prime cure abbia errato nell'attribuire loro la mancata prova della responsabilità della parte convenuta per l'interruzione e la deviazione dello scarico delle acque reflue, atteso che tale mancata prova è da imputarsi al comportamento ostruzionistico di e alla mancata rinnovazione dell'indagine peritale in relazione Parte_1 alla ricerca della causa dell'interruzione.
Il motivo è privo di fondamento.
Risulta dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, ingegner Per_5 che in data 11 ottobre 2023 le parti avevano concordato con l'ausiliare del
[...] giudice che il 20 ottobre 2023 sarebbero state effettuate le verifiche di funzionalità del condotto fognario e che in quello stesso giorno 20 ottobre 2023 l'avvocato di aveva comunicato che tanto la parte quanto il suo consulente Parte_1 tecnico ritenevano tali verifiche inutili;
con la conseguenza che le dette verifiche non avevano avuto luogo.
pagina19 di 27 Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che “Nell'area a Est del fabbricato di Proprietà della Parte Attrice (convenzionalmente identificato con
“il retro”), si è riscontrato che il tratto di condotto fognario, che convoglia le acque nella biologica posizionata nella parte cantinata della Parte Convenuta e che giace sotto il piano di campagna, non è più completamente ispezionabile in quanto è stata realizzata una pavimentazione in cemento sull'area a tergo del cancello di ingresso alla Proprietà della Parte Convenuta;
si precisa che il recapito nella biologica risulta ancora funzionante. Infine, nel pozzetto di ispezione (Allegato B – lettera A) collocato nel cortile interno (lato Ovest) si è constatata una rottura parziale della condotta delle acque nere che convoglia le acque dalla biologica alla rete fognaria comunale (omissis) questo ammaloramento richiede opere di ripristino, ma attualmente non preclude lo scarico a valle” (p. 5 della relazione).
In risposta allo specifico quesito, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “E' stata riscontrata una rottura del collettore delle acque nere visibile nel pozzetto collocato nel cortile interno (lato Ovest – Planimetria allegata – lettera A). La tubazione delle acque nere giace sotto il piano di calpestio al piano terra: ha inizio sulla verticale del bagno verso l'area cortilizia, costeggia il lato Est del fabbricato di Proprietà della Parte Attrice e convoglia le acque nella biologica posta all'interno della Proprietà di Parte Convenuta. Dalla biologica la tubazione in cemento delle acque nere risulta ammalorata e presenta delle perdite riscontrabili all'intero del pozzetto di ispezione della fognatura e del contatore dell'acque nel cortile sul lato Ovest del fabbricato di Proprietà della
Parte Attrice: il percorso della condotta delle acque nere e la posizione dei pozzetti sono stati evidenziati nella planimetria allegata (Allegato B)” (p. 5 della relazione).
Alla luce di quanto evidenziato, deve ritenersi corretta la pronuncia impugnata, poiché, sebbene non abbia avuto luogo la verifica programmata per il
20 ottobre 2023, il consulente tecnico d'ufficio è comunque riuscito ad accertare, nel corso del precedente sopralluogo, il tracciato della tubazione in questione, nonché il deflusso delle acque nere nella fossa biologica, come pure lo scarico a valle.
Va, quindi, confermato l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure, il quale ha correttamente ritenuto che dalle indagini peritali non fosse emerso pagina20 di 27 nessun elemento atto a verificare quanto affermato dagli attori e, cioè, che il decorso fognario sarebbe stato alterato in concomitanza con i lavori eseguiti da sul proprio immobile, dirottando lo scarico dal pozzetto situato Parte_1 nel mappale 3678.
L'ammaloramento riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio nella condotta delle acque nere che convoglia le acque dalla fossa biologica alla rete fognaria comunale non preclude lo scarico a valle, secondo quanto rilevato dall'ausiliare del giudice (cfr. p. 5, cit.).
Contrariamente all'assunto degli appellanti incidentali, la circostanza che il consulente tecnico d'ufficio abbia affermato, in risposta alle osservazioni critiche del consulente tecnico di che “Non si concorda sul fatto che le Parte_1 acque nere defluiscono regolarmente” (p. 7, punto “
1.d” della relazione), non costituisce prova di quanto allegato dagli attori in primo grado in ordine alla deviazione del condotto fognario in questione ad opera di Parte_1
Invero, la risposta del consulente tecnico d'ufficio, invocata dagli appellanti incidentali a sostegno del motivo in esame, è riferita, in realtà, all'ammaloramento della parte finale della condotta;
ammaloramento che comporta un deflusso non regolare, in quanto implica il rischio di sversamento delle acque reflue nel terreno circostante.
Il deflusso non regolare delle acque nere al quale fa riferimento il consulente tecnico d'ufficio non deriva dall'asserita deviazione del condotto fognario da parte di ma dall'accertato ammaloramento della Parte_1 parte della condotta fognaria che convoglia le acque nere dalla fossa biologica alla rete fognaria comunale.
In risposta alle osservazioni critiche del consulente tecnico di Pt_1
il consulente tecnico d'ufficio ha, invero, risposto nei seguenti termini:
[...]
“
1.d Si ritiene necessaria la sostituzione della condotta in quanto rotta nella parte finale. Non si concorda sul fatto che le acque nere defluiscono regolarmente: è una situazione che va comunque sanata in quanto rappresenta un potenziale rischio di sversamento delle acque reflue nel terreno circostante. Si concorda con l'osservazione riguardo al fatto che la condotta in oggetto sia di
Proprietà della Parte Attrice, ma si è voluto semplicemente quantificare i costi per il ripristino della piena funzionalità della condotta come richiesto dal quesito
pagina21 di 27 peritale. L'osservazione, pertanto, non altera la risposta al quesito” (p. 7 della relazione).
In conclusione, in nessuna parte della relazione del consulente tecnico d'ufficio emergono elementi idonei a suffragare le allegazioni degli odierni appellanti incidentali in ordine alla rottura o alla deviazione del condotto fognario da parte di Parte_1
Va, quindi, confermata la pronuncia di rigetto della relativa domanda proposta da , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
.
[...]
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo e ultimo motivo di gravame, gli appellanti incidentali impugnano la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria.
Si dolgono che il giudice abbia ritenuto che essi non avessero dimostrato il pregiudizio patito, non ritenendo tale la “mera limitazione della possibilità di parcheggiare”.
Spiegano che, in realtà, gli attori lamentavano di essere stati privati dell'uso del loro immobile non solo per la sopravvenuta impossibilità di parcheggiare la loro auto, ma soprattutto per la impossibilità di usufruire dei servizi igienici, attesa l'interruzione dello scarico delle acque nere.
Aggiungono che il giudice ha errato anche nel rigettare la domanda di rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte, affermando che la stessa non avrebbe fornito elementi utili al fine del decidere.
Secondo gli appellanti incidentali l'assunto è errato, poiché tale perizia ha evidenziato la fondatezza della doglianza degli attori in merito ai lavori eseguiti da parte convenuta per impedire l'accesso all'area di parcheggio, tanto che il consulente tecnico d'ufficio ha confermato le conclusioni del consulente tecnico di parte in merito.
Spiegano che il consulente tecnico di parte non avrebbe potuto fornire ulteriori e più dettagliati elementi circa la deviazione dello scarico delle acque nere, poiché il pozzetto di ispezione e la fossa biologica si trovavano nella proprietà di a cui il perito non aveva accesso. Parte_1
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La doglianza relativa al rigetto della domanda risarcitoria per il mancato godimento dell'immobile non può essere accolta.
pagina22 di 27 Il giudice ha correttamente rilevato il difetto di allegazioni di circostanze integranti il pregiudizio patito.
Invero, nell'atto di citazione gli attori si sono limitati ad allegare che “il comportamento prevaricatore della signora ha di fatto impedito agli Pt_1 odierni attori di far uso del loro appartamento la cui abitabilità è stata gravemente compromessa essendo stato privato dell'utilizzo dell'acqua e dei servizi igienici. Di tale danno ingiustamente loro arrecato, i RI , CP_1
e meritano di ottenere il ristoro che il Tribunale (omissis) vorrà CP_5 CP_3 determinare (omissis) in considerazione del lungo tempo trascorso durante il quale gli attori sono stati privati del pieno godimento della loro proprietà” (pp. 4
e 5).
Il giudice ha correttamente ritenuto tali allegazioni generiche e tale valutazione deve essere confermata, posto che non vi sono indicate circostanze puntuali (anche in ordine al tempo per il quale gli attori facevano uso dell'abitazione in questione, posto che non era la loro prima casa, ma solo la casa di villeggiatura) che consentano al giudice di quantificare, sia pure in via equitativa, il danno asseritamente subito.
Si aggiunga che, non essendo stata accertata alcuna responsabilità di per il mancato utilizzo dell'acqua e dei servizi igienici Parte_1 dell'appartamento di proprietà degli odierni appellanti incidentali, non sussiste l'an del diritto risarcitorio da tali parti vantato.
E', invece, fondata la censura inerente alla negazione del risarcimento delle spese sostenute dagli attori per la perizia di parte prodotta come documento n. 11.
Costituisce principio generale, in tema di risarcimento, quello secondo cui sono ripetibili, nei confronti della controparte, tutte quelle spese e quei danni che si trovano in correlazione consequenziale con l'evento lesivo.
Infatti: “In tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito (o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale” (Cass. Civ. III sez. 4/07/2006 n.15274).
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 16990/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che le spese stragiudiziali, sia legali che di consulenza tecnica, hanno natura di danno emergente, liquidabili solo se non ritenute superflue.
pagina23 di 27 Nel caso in esame, la perizia di parte depositata dagli attori (doc. n. 11) ha accertato lo stato dei luoghi con riferimento al dislivello tra la strada consortile e il mappale 1241 (utilizzato dagli attori come parcheggio) e, quindi, in relazione ad una domanda che, come si è precisato nell'esaminare il primo motivo di gravame principale, è correttamente accolta.
Nel ritenere assorbite nella liquidazione delle spese di lite le spese sostenute dagli attori per la perizia stragiudiziale il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto.
Egli avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria con riferimento alle spese relative alla detta perizia stragiudiziale.
Tali spese erano state documentate dagli attori, odierni appellati, attraverso la produzione delle seguenti fatture (cfr. doc. n. 12, fascicolo di primo grado):
fattura n. 003-E/2018, in data 11 gennaio 2019, dell'importo di euro 800,63;
fattura n. 004-E/2018 in data 11 gennaio 2019, dell'importo di euro 800,63;
fattura n. 027/2018 in data 13 novembre 2018, dell'importo di euro 800,63;
fattura n. 026/2018 in data 13 novembre 2018 dell'importo di euro 800,63.
Agli odierni appellanti incidentali deve essere riconosciuto un credito risarcitorio per spese di assistenza peritale stragiudiziale di complessivi euro
3.202,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi in misura legale
(art. 1284 c.c.) a decorrere dall'epoca dei relativi esborsi (rispettivamente, 11 gennaio 2019 e 13 novembre 2018) e sino alla data della presente decisione. Sulla somma così complessivamente determinata sono, altresì, dovuti gli interessi moratori in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
In accoglimento del motivo in esame e in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere condannata a corrispondere a Parte_1 CP_1
, , e a , a titolo di
[...] Parte_2 Controparte_4 Controparte_3 risarcimento del danno, la somma di denaro di euro 3.202,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in precedenza evidenziato.
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a
pagina24 di 27 provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale, muta l'esito della lite, poiché risulta soccombente su tre Parte_1 domande rispetto alle quattro proposte dagli attori appellati e muta il valore della causa, dovendo aggiungersi al valore di euro 3.000 (parametrato alle opere oggetto di condanna in primo grado, per il ripristino dell'accesso all'area di parcheggio degli attori), il valore della domanda risarcitoria accolta nel presente giudizio, con la conseguenza che il valore della causa di primo grado è ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
In ragione dell'accoglimento di tre domande su quattro, si giustifica la compensazione parziale, nella misura di un quarto, delle spese di ambo i gradi di giudizio, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, ingegner e la condanna di a rimborsare agli attori, Persona_5 Parte_1 odierni appellati, i residui tre quarti delle spese di ambo i gradi e del detto compenso.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
pagina25 di 27 Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa.
Tale valore è ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 anche con rifermento al presente giudizio, poiché il disputatum ha ad oggetto, oltre al credito risarcitorio accertato in sede di gravame, anche la domanda di ripristino dell'accesso all'area di parcheggio (del valore di euro 3.000,00) accolta dal giudice di prime cure.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , e , per la
[...] Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 riforma della sentenza n. 731/2024, pubblicata il 25 luglio 2024 dal Tribunale di
Varese nella causa iscritta al n. 1104/2019 r.g.;
ACCOGLIE in parte l'appello incidentale proposto da , , Controparte_1 Parte_2
e nei confronti di e, Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
CONDANNA
a corrispondere a , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e , a titolo di risarcimento delle spese di Controparte_3 Controparte_4 assistenza peritale stragiudiziale, la complessiva somma di denaro di euro
3.202,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
CONFERMA la sentenza impugnata nel resto;
COMPENSA tra le parti un quarto delle spese di ambo i gradi di giudizio da ciascuna di esse rispettivamente anticipate, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, ingegner Persona_5
CONDANNA
a rimborsare a , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 CP_3
e , i residui tre quarti delle spese da questi ultimi
[...] Controparte_4 anticipate, liquidate, in tale misura, in euro 3.807,75 per compensi di avvocato e pagina26 di 27 in euro per spese 198,00 per spese, quanto al giudizio di primo grado e in euro
2.974,50 per compensi di avvocato, quanto al presente giudizio;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
oltre ai tre quarti del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, ingegner Persona_5
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
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