CASS
Sentenza 7 aprile 2021
Sentenza 7 aprile 2021
Commentario • 1
- 1. L’omessa tenuta delle scritture contabili integra bancarotta semplice documentale, con responsabilità per amministratori di diritto e di fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2021, n. 13059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13059 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EG RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/07/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
ucli(o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO 04 ha concluso chiedendo eimgee«-X, j21.22 )`--z k-4 1-Q 4:222(2' ,I2jet, 04--,2 U24.,DUI.~» Allea --52t4/te, udit') il difensore 29 e, 3 ~IN- i eoit it.44.sitl.-7,3 CAMERALIZZATA Penale Sent. Sez. 5 Num. 13059 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 25/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17 luglio 2019 la Corte di Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 19 ottobre 2017 dal G.U.P. presso il Tribunale di Vasto nell'ambito di giudizio abbreviato, che aveva dichiarato EG OB responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ex art. 216, 219 e 223 Legge fall.. In particolare all'imputato è contestato di avere : 1) distratto beni della impresa individuale T.R.R. Trasporti, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vasto in data 20 febbraio 2015, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ed, in particolare, provvedendo a distogliere dalle attività della fallita ingenti liquidità (euro 2.261.532,86 quale ammontare del reddito accantonato dall'impresa negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, ed euro 2.500,00 quale ammontare del prezzo pattuito per la cessione del ramo di azienda di trasporto merci in conto terzi avvenuta a favore di RI GI in data 6 agosto 2014); 2) sottratto od occultato tutte le scritture contabili della società allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o comunque di recare pregiudizio ai creditori, in particolare rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, allegando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'omessa motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dell'ordinanza del 19 dicembre 2018 relativa alla disposta consulenza contabile. In sede di appello, al termine della discussione il Collegio con ordinanza disponeva procedersi a perizia contabile, ritenutane la necessità, e nominava perito il dott. PA Di SA, al quale si demandava lo svolgimento di una nuova attività di accertamento che si sovrapponesse a quella svolta dalla G.D.F. nel corso delle indagini preliminari, al fine di verificare o meno la presenza di un effettivo disavanzo della impresa individuale, dichiarata fallita in data 20 febbraio 2015, non giustificato da spese, perdite ed oneri di gestione. Orbene, richiamando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio abbreviato, si ha che al giudice d'appello è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova, documentali e non, ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, purché la decisione 2 di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria sia specificatamente motivata (Cass. pen., sez. III, sent. n. 6738 del 12 febbraio 2018). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d'Appello dell'Aquila ha completamente omesso di dar conto delle ragioni della sua decisione al riguardo, essendosi limitata ad utilizzare, nell'ordinanza in questione, una espressione tautologica ovvero una mera formula di stile ("ritenuta la necessità di procedere a perizia contabile") che, in quanto tale, equivale ad una motivazione inesistente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, afferente il primo capo di imputazione e, dunque, la bancarotta patrimoniale, si deduce il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 216 Legge fall. nonché la violazione e falsa applicazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. di tale norma. Per quanto concerne la prima condotta contestata all'imputato, di cui al capo 1) di imputazione, si rileva che nel corso del giudizio di primo grado la difesa ha prodotto relazione contabile del proprio C.T., dottor Ferrara, con la quale, oltre a fornire analitica dimostrazione della inesattezza dell'accertamento reddituale effettuato dalla G.D.F., si è contestato il presupposto dell'accusa formulata, stante l'inesistenza di un obbligo, in capo all'imprenditore individuale, di accantonamento del reddito d'impresa e, quindi, la inesistenza sia giuridica che fattuale di una ipotesi distrattiva nel senso indicato nel capo di imputazione. Si evidenziavano, inoltre, gli errori degli accertatori nella individuazione e quantificazioni dei costi, errori determinanti e docunnentalmente comprovati dalla difesa. Dal canto suo, la Corte dell'Aquila ha richiamato gli esiti della perizia contabile del C.T.U., la quale tuttavia dimostra che in nessun modo il perito incaricato ha preso in esame le argomentazioni tecnico-contabili del C.T. di parte, essendosi semplicemente limitato a confermare l'esattezza dell'ammontare dei ricavi determinati dalla G.D.F., peraltro mai contestati dalla difesa, ed a sostenere che il disavanzo della fallita società non appaia giustificabile da spese, perdite o oneri di gestione. La Corte di Appello, facendo proprie tali considerazioni, ha tuttavia omesso di motivare sul perché tale disavanzo non potesse essere giustificato in alcun modo. Passando alla seconda condotta di cui al capo d'imputazione, va detto che in sede di discussione innanzi alla Corte d'Appello, la difesa richiamava i princìpi della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. V, sent. n. 38396 del 23 giugno 2017, RV. 270763) circa la necessaria presenza, ai fini della configurabilità del reato, di "indici di fraudolenza"; tuttavia, la Corte dell'Aquila ometteva 3 completamente di prendere in considerazione tale motivo di appello. Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza appare viziata e deve essere annullata. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, afferente il secondo capo di imputazione, vale a dire la bancarotta fraudolenta documentale, si deducono il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. rispetto agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 216 Legge fall., e la violazione e falsa applicazione della legge ex art. 606 lett. b) in relazione all'art. 216 Legge fall.. Nonostante la difesa abbia specificamente censurato la sentenza di primo grado in punto di omessa valutazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza non ha dato risposta alle argomentazioni difensive in punto di difetto dell'elemento soggettivo, rappresentato, nel caso di specie, dal dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori. Al contrario, il G.U.P. si è solamente limitato ad affermare che "nel caso di specie, all'esito dell'attività di indagine svolta è emersa una prova certa in ordine alla sussistenza del dolo dell'imprenditore nella bancarotta, sia essa documentale sia patrimoniale", senza tuttavia specificare quale sia tale prova e quale la connotazione di tale dolo, se generico o specifico. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in subordine agii altri motivi, il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133, 163 e 164 cod. pen. per quanto riguarda la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si censura il capo della sentenza tramite il quale la Corte dell'Aquila ha negato tale beneficio attraverso la laconica affermazione: "non sussistono le condizioni per la concessione della sospensione condizionale". Tanto premesso, si insiste per l'annullamento della impugnata sentenza. 3.Con memoria pervenuta in atti, nell'interesse del ricorrente si controdeduce alle osservazione del Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte - che con requisitoria scritta aveva concluso per la fondatezza del solo quarto motivo di ricorso - , reiterando gli argomenti già posti a sostegno delle prime tre censure contenute nell'atto di impugnazione. RITENUTO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata. 4 1.Ed invero, le censure mosse col terzo e quarto motivo sono fondate. 1.1.11 ricorrente, come dal medesimo precisato in ricorso, nell'impugnare lo specifico capo relativo alla affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, aveva evidenziato l'errore compiuto dal G.U.P., consistito nel confondere la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili, circostanza che attiene all'elemento oggettivo del reato, con l'elemento soggettivo, per la presenza del quale si sarebbe dovuto, invece, accertare ed esplicitare lo scopo eventualmente perseguito dall'agente, vale a dire la realizzazione di un ingiusto profitto o la volontà di recare pregiudizio ai creditori, versandosi nell'ipotesi, contestata, della bancarotta fraudolenta documentale mediate sottrazione/occultamento dei libri contabili. A tal proposito, il ricorrente ha, opportunamente, richiamato la giurisprudenza di questa Corte al riguardo secondo cui "in tema di bancarotta documentale, qualora sia assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo eventualmente propostosi dall'agente ed in ordine alla oggettiva finalizzazione di tale carenza, la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa della bancarotta semplice" (Cass. pen., sez. V, sent. n. 50098 del 7 luglio 2015). Ed invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fati. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi ( tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838 - 01 ). La Corte d'Appello, nella sentenza impugnata, omette, invece, di dare una risposta allo specifico motivo di doglianza proposto in quella sede dal ricorrente;
l'unico passaggio motivazionale nel quale si prende in considerazione la sottrazione delle scritture contabili è rinvenibile all'interno delle argomentazioni tese a dimostrare la configurazione del reato di bancarotta patrimoniale;
rimane pertanto non affrontato in maniera congrua ed adeguata il presupposto soggettivo del dolo specifico. 1.2. Fondato è anche il quarto motivo. Tramite l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva specificamente contestato la mancata concessione del beneficio tkd), -10->yao-YIp< U6'1,1-44 C &k4.-L LL da parte del G.U.P. sottolineando la incensuratezza dell'appellante ( atteso che l'unico precedente era venuto meno per effetto della intervenuta revoca della condanna operata con decreto del Tribunale di Vasto del 10 novembre 2016 ). La riacquisita incensuratezza - che trova conferma in atti - avrebbe, inoltre, dovuto essere valutata, nella prospettiva del ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 133, 163 e 163 cod. pen., in uno con la affermazione, rinvenibile nella pronuncia di primo grado, in cui viene svolto un giudizio prognostico positivo circa la probabile astensione dalla commissione di ulteriori ipotesi di reato, giudizio che ha portato alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di tali elementi sottolineati nell'impugnazione, la Corte di Appello ha omesso ogni valutazione al riguardo, limitandosi ad affermare che mancano le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena. 1.3.Quanto al primo motivo, è solo il caso di evidenziare che, come descritto dallo stesso ricorrente in ricorso, la corte aveva indicato il motivo per cui si era reso necessario lo svolgimento di una perizia contabile, dovendosi, appunto, come emergente dall'indicato scopo della nuova attività di accertamento demandata al perito designato, verificare la presenza o meno di un effettivo disavanzo della impresa individuale, non giustificato da spese, perdite ed oneri di gestione ( a fronte di quello iniziale svolto dalla G.D.F. nel corso delle indagini preliminari, contestato dalla difesa ) Sebbene motivata in modo sintetico, l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha disposto la perizia contabile appare conforme all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318 - 02), dovendo desumersi dalla stessa che la Corte abbia ritenuto di non poter decidere senza il mezzo di prova. 1.4. La motivazione in punto di sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale è, parimenti, esaustiva e logica. Essa spiega adeguatamente che il curatore non ha trovato "nulla delle somme incassate nel corso degli anni"; gli incassi sono effettivamente avvenuti;
vi era disponibilità di denaro;
sistematicamente dal 2011 sono uscite somme dall'impresa con assegni di importo pari (o quasi) all'incasso; le scritture contabili sono scomparse e con esse la possibilità di una precisa ricostruzione dei costi. 6 Nella sentenza è, poi, specificato che le uscite di cassa sono sistematicamente avvenute per ragioni che esulano dall'attività e che non sono stati indicati i beneficiari dei predetti assegni relativi a somme prelevate dalle casse dell'impresa. Tale ricostruzione supera gli argomenti proposti dal ricorrente che si limita a reiterare aspetti già dedotti sulla base della consulenza di parte, laddove in secondo grado vi è stata perizia contabile e sulla base di essa si è definitivamente sgomberato il campo da ogni possibile residua incertezza in ordine agli esiti degli accertamenti già svolti, come si evince dalla sintetica ma esaustiva motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà atto delle dirimenti conclusioni del perito che rispetto agli argomenti offerti dal C.t. di parte ha dovuto concludere per la loro sostanziale inconferenza basandosi esse su una mera ipotesi ricostruttiva dei costi meramente deduttiva, non fondata su alcun elemento concreto. E' evidente che a fronte di una tale asserzione, non vi era ragione di ulteriori specificazioni in motivazione;
tenuto anche conto che la questione della mancanza di un obbligo di accantonamento in bilancio in capo all'imprenditore individuale è stata, di fatto, assorbita nella affermata sussistenza degli estremi della condotta distrattiva, la cui configurazione prescinde dal suddetto obbligo, configurandosi essa ogni qual volta vi sia stato il distacco ingiustificato di un bene dal patrimonio dell'impresa, la cui sorte o destinazione non risulti neppure in seguito indicata;
e non potendosi in ogni caso parlare di utile destinabile alle esigenze della persona ove non si dia conto di quali fossero, di contro, i debiti gravanti sull'impresa, o si trascuri comunque questo dato. Integra, peraltro, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il fallito che utilizzi fondi dell'impresa, artificiosamente fatti figurare in contabilità come utili in realtà inesistenti, al fine di onorare debiti personali ( nel caso di specie, a ben vedere, la mancanza delle scritture contabili, e di indicazioni specifiche al riguardo da parte del ricorrente, non rinvenibili né nell'atto di appello né nel ricorso in scrutinio, non ha proprio consentito di poter qualificare come utili le somme sottratte, indicate, per il loro elevato ammontare, piuttosto come sottrazioni di liquidità dalle casse della impresa individuale ). Il ragionamento seguito dal giudice del merito, in altri termini, è quello per cui in tema di bancarotta la prova della responsabilità, dal punto di vista oggettivo, si desume anche soltanto dalla dimostrazione di prelievi apparentemente ingiustificati dalle casse della fallenda. Infatti, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, ne' sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti;
ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di 7 Il Consigl » estensore fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (vedi, Rv. 243295; Massime precedenti Conformi: N. 7569 del 1999 Rv. 213636, N. 3400 del 2005 Rv.231411). La Corte, dunque, ha avallato la osservazione che la prova della distrazione è già formata sulla base del rilievo della assenza di una positiva e comprovata giustificazione da parte dell'imprenditore circa la destinazione impressa ai prelievi effettuati dalle casse delle impresa. Sull'imputato non è rovesciato l'onere della prova della accusa, come detto già assolto alla stregua dei criteri appena ricordati, ma si costituisce l'onere di vincere la detta presunzione, comprovando la legittimità delle destinazioni impresse alle somme prelevate, secondo gli scopi della impresa, che in ogni caso vengono prima delle esigenze individuali dell'imprenditore ( e ciò vieppiù allorquando come nel caso di specie non siano state depositate le scritture contabili ). Questa Corte ha anche osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente neppure la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare ( cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015 Ud. (dep. 29/02/2016)Rv.267710-01). 3.Per le ragioni anzidette la sentenza impugnata dev'essere, quindi, annullata relativamente ai punti sopra indicati con rinvio per nuovo esame su di essi alla Corte di Appello di Perugia;
nel resto il ricorso è, invece, infondato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso il 25/1/2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
ucli(o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO 04 ha concluso chiedendo eimgee«-X, j21.22 )`--z k-4 1-Q 4:222(2' ,I2jet, 04--,2 U24.,DUI.~» Allea --52t4/te, udit') il difensore 29 e, 3 ~IN- i eoit it.44.sitl.-7,3 CAMERALIZZATA Penale Sent. Sez. 5 Num. 13059 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 25/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17 luglio 2019 la Corte di Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 19 ottobre 2017 dal G.U.P. presso il Tribunale di Vasto nell'ambito di giudizio abbreviato, che aveva dichiarato EG OB responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ex art. 216, 219 e 223 Legge fall.. In particolare all'imputato è contestato di avere : 1) distratto beni della impresa individuale T.R.R. Trasporti, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vasto in data 20 febbraio 2015, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ed, in particolare, provvedendo a distogliere dalle attività della fallita ingenti liquidità (euro 2.261.532,86 quale ammontare del reddito accantonato dall'impresa negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, ed euro 2.500,00 quale ammontare del prezzo pattuito per la cessione del ramo di azienda di trasporto merci in conto terzi avvenuta a favore di RI GI in data 6 agosto 2014); 2) sottratto od occultato tutte le scritture contabili della società allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o comunque di recare pregiudizio ai creditori, in particolare rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, allegando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'omessa motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dell'ordinanza del 19 dicembre 2018 relativa alla disposta consulenza contabile. In sede di appello, al termine della discussione il Collegio con ordinanza disponeva procedersi a perizia contabile, ritenutane la necessità, e nominava perito il dott. PA Di SA, al quale si demandava lo svolgimento di una nuova attività di accertamento che si sovrapponesse a quella svolta dalla G.D.F. nel corso delle indagini preliminari, al fine di verificare o meno la presenza di un effettivo disavanzo della impresa individuale, dichiarata fallita in data 20 febbraio 2015, non giustificato da spese, perdite ed oneri di gestione. Orbene, richiamando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio abbreviato, si ha che al giudice d'appello è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova, documentali e non, ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, purché la decisione 2 di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria sia specificatamente motivata (Cass. pen., sez. III, sent. n. 6738 del 12 febbraio 2018). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d'Appello dell'Aquila ha completamente omesso di dar conto delle ragioni della sua decisione al riguardo, essendosi limitata ad utilizzare, nell'ordinanza in questione, una espressione tautologica ovvero una mera formula di stile ("ritenuta la necessità di procedere a perizia contabile") che, in quanto tale, equivale ad una motivazione inesistente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, afferente il primo capo di imputazione e, dunque, la bancarotta patrimoniale, si deduce il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 216 Legge fall. nonché la violazione e falsa applicazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. di tale norma. Per quanto concerne la prima condotta contestata all'imputato, di cui al capo 1) di imputazione, si rileva che nel corso del giudizio di primo grado la difesa ha prodotto relazione contabile del proprio C.T., dottor Ferrara, con la quale, oltre a fornire analitica dimostrazione della inesattezza dell'accertamento reddituale effettuato dalla G.D.F., si è contestato il presupposto dell'accusa formulata, stante l'inesistenza di un obbligo, in capo all'imprenditore individuale, di accantonamento del reddito d'impresa e, quindi, la inesistenza sia giuridica che fattuale di una ipotesi distrattiva nel senso indicato nel capo di imputazione. Si evidenziavano, inoltre, gli errori degli accertatori nella individuazione e quantificazioni dei costi, errori determinanti e docunnentalmente comprovati dalla difesa. Dal canto suo, la Corte dell'Aquila ha richiamato gli esiti della perizia contabile del C.T.U., la quale tuttavia dimostra che in nessun modo il perito incaricato ha preso in esame le argomentazioni tecnico-contabili del C.T. di parte, essendosi semplicemente limitato a confermare l'esattezza dell'ammontare dei ricavi determinati dalla G.D.F., peraltro mai contestati dalla difesa, ed a sostenere che il disavanzo della fallita società non appaia giustificabile da spese, perdite o oneri di gestione. La Corte di Appello, facendo proprie tali considerazioni, ha tuttavia omesso di motivare sul perché tale disavanzo non potesse essere giustificato in alcun modo. Passando alla seconda condotta di cui al capo d'imputazione, va detto che in sede di discussione innanzi alla Corte d'Appello, la difesa richiamava i princìpi della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. V, sent. n. 38396 del 23 giugno 2017, RV. 270763) circa la necessaria presenza, ai fini della configurabilità del reato, di "indici di fraudolenza"; tuttavia, la Corte dell'Aquila ometteva 3 completamente di prendere in considerazione tale motivo di appello. Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza appare viziata e deve essere annullata. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, afferente il secondo capo di imputazione, vale a dire la bancarotta fraudolenta documentale, si deducono il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. rispetto agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 216 Legge fall., e la violazione e falsa applicazione della legge ex art. 606 lett. b) in relazione all'art. 216 Legge fall.. Nonostante la difesa abbia specificamente censurato la sentenza di primo grado in punto di omessa valutazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza non ha dato risposta alle argomentazioni difensive in punto di difetto dell'elemento soggettivo, rappresentato, nel caso di specie, dal dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori. Al contrario, il G.U.P. si è solamente limitato ad affermare che "nel caso di specie, all'esito dell'attività di indagine svolta è emersa una prova certa in ordine alla sussistenza del dolo dell'imprenditore nella bancarotta, sia essa documentale sia patrimoniale", senza tuttavia specificare quale sia tale prova e quale la connotazione di tale dolo, se generico o specifico. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in subordine agii altri motivi, il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133, 163 e 164 cod. pen. per quanto riguarda la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si censura il capo della sentenza tramite il quale la Corte dell'Aquila ha negato tale beneficio attraverso la laconica affermazione: "non sussistono le condizioni per la concessione della sospensione condizionale". Tanto premesso, si insiste per l'annullamento della impugnata sentenza. 3.Con memoria pervenuta in atti, nell'interesse del ricorrente si controdeduce alle osservazione del Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte - che con requisitoria scritta aveva concluso per la fondatezza del solo quarto motivo di ricorso - , reiterando gli argomenti già posti a sostegno delle prime tre censure contenute nell'atto di impugnazione. RITENUTO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata. 4 1.Ed invero, le censure mosse col terzo e quarto motivo sono fondate. 1.1.11 ricorrente, come dal medesimo precisato in ricorso, nell'impugnare lo specifico capo relativo alla affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, aveva evidenziato l'errore compiuto dal G.U.P., consistito nel confondere la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili, circostanza che attiene all'elemento oggettivo del reato, con l'elemento soggettivo, per la presenza del quale si sarebbe dovuto, invece, accertare ed esplicitare lo scopo eventualmente perseguito dall'agente, vale a dire la realizzazione di un ingiusto profitto o la volontà di recare pregiudizio ai creditori, versandosi nell'ipotesi, contestata, della bancarotta fraudolenta documentale mediate sottrazione/occultamento dei libri contabili. A tal proposito, il ricorrente ha, opportunamente, richiamato la giurisprudenza di questa Corte al riguardo secondo cui "in tema di bancarotta documentale, qualora sia assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo eventualmente propostosi dall'agente ed in ordine alla oggettiva finalizzazione di tale carenza, la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa della bancarotta semplice" (Cass. pen., sez. V, sent. n. 50098 del 7 luglio 2015). Ed invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fati. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi ( tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838 - 01 ). La Corte d'Appello, nella sentenza impugnata, omette, invece, di dare una risposta allo specifico motivo di doglianza proposto in quella sede dal ricorrente;
l'unico passaggio motivazionale nel quale si prende in considerazione la sottrazione delle scritture contabili è rinvenibile all'interno delle argomentazioni tese a dimostrare la configurazione del reato di bancarotta patrimoniale;
rimane pertanto non affrontato in maniera congrua ed adeguata il presupposto soggettivo del dolo specifico. 1.2. Fondato è anche il quarto motivo. Tramite l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva specificamente contestato la mancata concessione del beneficio tkd), -10->yao-YIp< U6'1,1-44 C &k4.-L LL da parte del G.U.P. sottolineando la incensuratezza dell'appellante ( atteso che l'unico precedente era venuto meno per effetto della intervenuta revoca della condanna operata con decreto del Tribunale di Vasto del 10 novembre 2016 ). La riacquisita incensuratezza - che trova conferma in atti - avrebbe, inoltre, dovuto essere valutata, nella prospettiva del ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 133, 163 e 163 cod. pen., in uno con la affermazione, rinvenibile nella pronuncia di primo grado, in cui viene svolto un giudizio prognostico positivo circa la probabile astensione dalla commissione di ulteriori ipotesi di reato, giudizio che ha portato alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di tali elementi sottolineati nell'impugnazione, la Corte di Appello ha omesso ogni valutazione al riguardo, limitandosi ad affermare che mancano le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena. 1.3.Quanto al primo motivo, è solo il caso di evidenziare che, come descritto dallo stesso ricorrente in ricorso, la corte aveva indicato il motivo per cui si era reso necessario lo svolgimento di una perizia contabile, dovendosi, appunto, come emergente dall'indicato scopo della nuova attività di accertamento demandata al perito designato, verificare la presenza o meno di un effettivo disavanzo della impresa individuale, non giustificato da spese, perdite ed oneri di gestione ( a fronte di quello iniziale svolto dalla G.D.F. nel corso delle indagini preliminari, contestato dalla difesa ) Sebbene motivata in modo sintetico, l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha disposto la perizia contabile appare conforme all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318 - 02), dovendo desumersi dalla stessa che la Corte abbia ritenuto di non poter decidere senza il mezzo di prova. 1.4. La motivazione in punto di sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale è, parimenti, esaustiva e logica. Essa spiega adeguatamente che il curatore non ha trovato "nulla delle somme incassate nel corso degli anni"; gli incassi sono effettivamente avvenuti;
vi era disponibilità di denaro;
sistematicamente dal 2011 sono uscite somme dall'impresa con assegni di importo pari (o quasi) all'incasso; le scritture contabili sono scomparse e con esse la possibilità di una precisa ricostruzione dei costi. 6 Nella sentenza è, poi, specificato che le uscite di cassa sono sistematicamente avvenute per ragioni che esulano dall'attività e che non sono stati indicati i beneficiari dei predetti assegni relativi a somme prelevate dalle casse dell'impresa. Tale ricostruzione supera gli argomenti proposti dal ricorrente che si limita a reiterare aspetti già dedotti sulla base della consulenza di parte, laddove in secondo grado vi è stata perizia contabile e sulla base di essa si è definitivamente sgomberato il campo da ogni possibile residua incertezza in ordine agli esiti degli accertamenti già svolti, come si evince dalla sintetica ma esaustiva motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà atto delle dirimenti conclusioni del perito che rispetto agli argomenti offerti dal C.t. di parte ha dovuto concludere per la loro sostanziale inconferenza basandosi esse su una mera ipotesi ricostruttiva dei costi meramente deduttiva, non fondata su alcun elemento concreto. E' evidente che a fronte di una tale asserzione, non vi era ragione di ulteriori specificazioni in motivazione;
tenuto anche conto che la questione della mancanza di un obbligo di accantonamento in bilancio in capo all'imprenditore individuale è stata, di fatto, assorbita nella affermata sussistenza degli estremi della condotta distrattiva, la cui configurazione prescinde dal suddetto obbligo, configurandosi essa ogni qual volta vi sia stato il distacco ingiustificato di un bene dal patrimonio dell'impresa, la cui sorte o destinazione non risulti neppure in seguito indicata;
e non potendosi in ogni caso parlare di utile destinabile alle esigenze della persona ove non si dia conto di quali fossero, di contro, i debiti gravanti sull'impresa, o si trascuri comunque questo dato. Integra, peraltro, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il fallito che utilizzi fondi dell'impresa, artificiosamente fatti figurare in contabilità come utili in realtà inesistenti, al fine di onorare debiti personali ( nel caso di specie, a ben vedere, la mancanza delle scritture contabili, e di indicazioni specifiche al riguardo da parte del ricorrente, non rinvenibili né nell'atto di appello né nel ricorso in scrutinio, non ha proprio consentito di poter qualificare come utili le somme sottratte, indicate, per il loro elevato ammontare, piuttosto come sottrazioni di liquidità dalle casse della impresa individuale ). Il ragionamento seguito dal giudice del merito, in altri termini, è quello per cui in tema di bancarotta la prova della responsabilità, dal punto di vista oggettivo, si desume anche soltanto dalla dimostrazione di prelievi apparentemente ingiustificati dalle casse della fallenda. Infatti, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, ne' sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti;
ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di 7 Il Consigl » estensore fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (vedi, Rv. 243295; Massime precedenti Conformi: N. 7569 del 1999 Rv. 213636, N. 3400 del 2005 Rv.231411). La Corte, dunque, ha avallato la osservazione che la prova della distrazione è già formata sulla base del rilievo della assenza di una positiva e comprovata giustificazione da parte dell'imprenditore circa la destinazione impressa ai prelievi effettuati dalle casse delle impresa. Sull'imputato non è rovesciato l'onere della prova della accusa, come detto già assolto alla stregua dei criteri appena ricordati, ma si costituisce l'onere di vincere la detta presunzione, comprovando la legittimità delle destinazioni impresse alle somme prelevate, secondo gli scopi della impresa, che in ogni caso vengono prima delle esigenze individuali dell'imprenditore ( e ciò vieppiù allorquando come nel caso di specie non siano state depositate le scritture contabili ). Questa Corte ha anche osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente neppure la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare ( cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015 Ud. (dep. 29/02/2016)Rv.267710-01). 3.Per le ragioni anzidette la sentenza impugnata dev'essere, quindi, annullata relativamente ai punti sopra indicati con rinvio per nuovo esame su di essi alla Corte di Appello di Perugia;
nel resto il ricorso è, invece, infondato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso il 25/1/2021.