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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 5119.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Ruggiero, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.09.24, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“... Accertare e dichiarare la non debenza da parte della sig.ra delle somme Pt_1 richiestale in restituzione dall' non essendo più esperibile l'azione di ripetizione
CP_1 dell'indebito per il decorso del termine decennale di prescrizione per essa previsto;
Condannare l' alla refusione delle spese e competenze di causa, Cpa, con
CP_1 attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo” Ha dedotto, nello specifico, che: in data 28.08.2024 veniva ricapitato alla ricorrente un avviso di addebito per la somma di € 623,29 emesso dall' per prestazioni
CP_1 riferite al periodo 08/2008 al 09/2008 definite come “indebitamente erogate”; avverso tale pretesa restitutoria la ricorrente proponeva impugnazione, in quanto tale somma, oltre ad essere stata corrisposta dall' perché dovuta, era altresì irripetibile in virtù
CP_1 del decorso del termine decennale previsto per l'espletamento dell'azione di ripetizione dell'indebito; infatti, nello stesso avviso era altresì ben precisato che l' aveva “provveduto alla comunicazione del debito con notifica del 26.05.2014”
CP_1
. Si è costituito l ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Ha CP_1 eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del “ne bis in idem” e la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito in sintesi esposte. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall'Istituto previdenziale convenuto, avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell'importo di € 623,29 per prestazioni riferite al periodo 08/2008 al 09/2008, eccependo unicamente l'intervenuta prescrizione del credito. In base agli atti allegati al fascicolo telematico, non può accogliersi l'eccezione dell' di ne bis in idem, non risultando chiara la mensilità dell'anno 2008 oggetto CP_1 del precedente giudizio, definito con sentenza di questo Tribunale n. 1412/2023. Ad ogni buon conto, avuto riguardo alla ragione più liquida, occorre evidenziare che l' ha documentato l'avvenuta notifica di atti interruttivi del decorso del termine CP_1 decennale di prescrizione. Nello specifico, proprio con riferimento alla mensilità 08/2008 – 09/2008, l' ha allegato sollecito del novembre 2022 e missiva del CP_1
2014, ritualmente notificate alla ricorrente a mezzo posta e dalla stessa sottoscritte per ricezione. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta dall' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c. Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 16.12.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 5119.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Ruggiero, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.09.24, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“... Accertare e dichiarare la non debenza da parte della sig.ra delle somme Pt_1 richiestale in restituzione dall' non essendo più esperibile l'azione di ripetizione
CP_1 dell'indebito per il decorso del termine decennale di prescrizione per essa previsto;
Condannare l' alla refusione delle spese e competenze di causa, Cpa, con
CP_1 attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo” Ha dedotto, nello specifico, che: in data 28.08.2024 veniva ricapitato alla ricorrente un avviso di addebito per la somma di € 623,29 emesso dall' per prestazioni
CP_1 riferite al periodo 08/2008 al 09/2008 definite come “indebitamente erogate”; avverso tale pretesa restitutoria la ricorrente proponeva impugnazione, in quanto tale somma, oltre ad essere stata corrisposta dall' perché dovuta, era altresì irripetibile in virtù
CP_1 del decorso del termine decennale previsto per l'espletamento dell'azione di ripetizione dell'indebito; infatti, nello stesso avviso era altresì ben precisato che l' aveva “provveduto alla comunicazione del debito con notifica del 26.05.2014”
CP_1
. Si è costituito l ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Ha CP_1 eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del “ne bis in idem” e la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito in sintesi esposte. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall'Istituto previdenziale convenuto, avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell'importo di € 623,29 per prestazioni riferite al periodo 08/2008 al 09/2008, eccependo unicamente l'intervenuta prescrizione del credito. In base agli atti allegati al fascicolo telematico, non può accogliersi l'eccezione dell' di ne bis in idem, non risultando chiara la mensilità dell'anno 2008 oggetto CP_1 del precedente giudizio, definito con sentenza di questo Tribunale n. 1412/2023. Ad ogni buon conto, avuto riguardo alla ragione più liquida, occorre evidenziare che l' ha documentato l'avvenuta notifica di atti interruttivi del decorso del termine CP_1 decennale di prescrizione. Nello specifico, proprio con riferimento alla mensilità 08/2008 – 09/2008, l' ha allegato sollecito del novembre 2022 e missiva del CP_1
2014, ritualmente notificate alla ricorrente a mezzo posta e dalla stessa sottoscritte per ricezione. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta dall' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c. Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 16.12.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè