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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 13.5.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al n. 11414/'23 del ruolo generale, avente ad oggetto: pagamento spettanze lavorative
T R A
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, rapp.ta e difesa, in Parte_1 virtù di procura in atti, dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, presso il cui studio sito in Napoli alla Via Benedetto Cariteo n. 8 elett.te domicilia
E
in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 di procura in atti dagli Avv. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò Massara, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace, sito in Napoli, Via DUOMO, 152
NONCHE'
, in persona del leg rapp.te p.t., rappto e difeso, in virtù di procura notarile, CP_2 dall'avv. A. Di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via de Gasperi n. 55
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.6.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva: che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2461/2022, in accoglimento della domanda proposta dalla parte, aveva dichiarato l'illegittimità dell'Accordo Collettivo del 15 marzo 1993 in ordine ai criteri di inquadramento per il personale proveniente dall'A.S.S.T. e dell'inquadramento giuridico della stessa al VI livello C.C.N.L. SIP;
condannando parte resistente all'inquadramento della lavoratrice nel IV livello C.C.N.L. SIP a far data dal transito in Iritel s.p.a., poi livello VI del vigente contratto collettivo, ed al pagamento di tutte le differenze retributive a far data dal 18 luglio 2012, che saranno oggetto di separato giudizio;
che parte resistente non aveva provveduto al pagamento delle somme maturate in favore della ricorrente fino alla data del 31.12.2022; che, dal novembre 2022, alla lavoratrice era stato riconosciuto l'inquadramento nel VI livello, con assorbimento del superminimo. Assumendo la non assorbibilità del superminimo, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto della sig.ra Parte_1
al pagamento in proprio favore della somma di € 70.505,70 a titolo di
[...] differenze retributive per minimo, contingenza EDR, assegno Ad Personam, 13^, 14^ (poi Premio annuo), festività, Premio di Ri-sultato, elemento retributivo annuo, Una tantum ecc., di cui € 5.625,01 a titolo di adeguamento del TFR, oltre aggiornamento della busta paga. Il tutto sempre oltre al relativo versamento all' dei CP_2 corrispondenti contributi come per legge. Ovvero per quelle diverse somme che stabilirà il Giudicante, il tutto, in ogni caso, da rivalutare in proporzione sino alla sentenza ed all'effettivo soddisfo;
2) Condannare per l'effetto la Controparte_1
in persona del le-gale rapp.te p.t., per i titoli e le causali di cui alla premessa,
[...] al pagamento in proprio favore della somma di € 70.505,70 a titolo di differenze retributive per minimo, contingenza EDR, assegno Ad Personam, 13^, 14^ (poi Premio an-nuo), festività, Premio di Risultato, elemento retributivo annuo, Una tantum ecc., di cui € 5.625,01 a titolo di adeguamento del TFR, oltre aggiornamento della busta paga. Il tutto sempre oltre al relativo versamento all' dei corrispondenti CP_2 contributi come per legge. Ovvero per quelle diverse somme che stabilirà il Giudicante, il tutto, in ogni caso, da rivalutare in proporzione sino alla sentenza ed all'effettivo soddisfo;
3) Condannare la in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”. Si costituiva la società convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Deduceva che, con sentenza n. 1113/2023 del 22.11.2023, la Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 5° livello del CCNL, riconosciuto alla lavoratrice a far data dal 30.11.2019 ed eccepiva in compensazione impropria le poste erogate alla stessa per il periodo dal novembre 2022 al novembre 2023. In corso di giudizio parte ricorrente provvedeva al deposito di nuovi conteggi. Si costituiva l , che eccepiva CP_2
l'irricevibilità dei contributi prescritti.
Il ricorso merita accoglimento.
In punto di fatto, va osservato che sentenza n. 1113/2023 del 22.11.2023, la Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 5° livello del CCNL. E' pacifico altresì che la lavoratrice ha ottenuto il riconoscimento del V livello nel dicembre 2019.
Preliminarmente va affrontata la questione relativa all'assorbibilità dell'assegno ad personam di cui all'accordo sindacale del 08 aprile 1993.
A riguardo, si richiamano le condivisibili argomentazioni espresse da recenti decisioni del Tribunale di Napoli (cfr n. 5834/23, dott.ssa Borrelli), anche attraverso il richiamo agli orientamenti della Corte Territoriale, in cui si è messo in luce come l'accordo collettivo dell'08.04.1993, nella parte in cui prevedeva importi dell'assegno “ad personam” non riassorbibile in aumento per ogni livello, avesse attuato la tutela di cui all'art. 4 comma 5 lettera b) e c) della legge 29.01.1992 n. 58, come affermato dallo stesso accordo. Pertanto, in caso di raggiungimento di livello superiore, come nel caso di specie, tale assegno assicurava una specifica funzione perequativa, quella cioè di garantire che il livello retributivo complessivamente considerato e raggiunto nel settore privato fosse effettivamente equivalente a quello del settore pubblico. La volontà negoziale sull'ad personam, difatti, era quella di assicurare ai lavoratori transitati nel privato una tutela minima garantita ovvero un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, senza tuttavia pregiudicare le legittime aspettative di sviluppo del rapporto di lavoro in linea verticale;
per tale ragioni, sempre le parti negoziali hanno indicato, per ciascun livello, l'importo dell'assegno ad personam che aumenta con l'aumentare dell'inquadramento. Diversamente, sarebbe frustrata ogni e qualsiasi legittima aspirazione del lavoratore di una progressione di carriera. Pertanto, nell'ulteriore accordo sindacale dell'08.04.1993 le parti contrattuali, al fine di “tutelare la professionalità acquisita e stabilire un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto presso l' ” Parte_2 stabilivano che, ove la retribuzione annua attribuita dal CCNL SIP e relativa al livello di assegnazione fosse inferiore all'ultima retribuzione annua percepita nell'ordinamento di provenienza dovesse essere corrisposta ai lavoratori una somma equivalente alla differenza, attribuita a titolo di assegno “ad personam” di un importo che aumenta proporzionalmente con il crescere del livello retributivo, e ciò dal 10° al 4° livello per poi rimanere invariati con riferimento ai primi tre livelli. Tale constatazione consente di confutare l'assunto sostenuto da parte resistente laddove non corrisponde al vero che le parti contrattuali abbiano inteso diminuire l'importo dell'assegno “ad personam” man mano che veniva attribuito un livello contrattuale superiore. E' vero invece il contrario, e cioè che l'importo dell'assegno, almeno fino al 4° livello, aumentava proporzionalmente con il crescere del livello retributivo (cfr documento di cui all'allegato 1 della produzione telematica di parte resistente). Difatti, l'accordo collettivo dell'08.04.1993, nella parte in cui prevede importi dell'assegno
“ad personam” non riassorbibile in aumento per ogni livello, attua la tutela di cui all'art.4 comma 5 lettere b) e c) della legge 29.01.1992 n.58. Parte resistente contesta inoltre il diritto della parte all''importo a titolo di assegno ad personam previsto dall'accordo del 2000, assumendone la riassorbibilità. Orbene, come osservato da certa giurisprudenza di merito con motivazione che viene integralmente condivisa da questo Tribunale, “si tratta di un superminimo che non può essere considerato assorbibile. Esso è previsto da un accordo sindacale con riferimento a precedenti emolumenti ed anche ad eventuali assegni già riconosciuti, assorbibili o non assorbibili;
ciò depone chiaramente a favore della non assorbibilità del trattamento…” (cfr Tribunale di Bologna n. 7/'18).
Tanto premesso in punto di diritto, in ordine alla quantificazione del dovuto, devono condividersi i conteggi attorei depositati in corso di causa, correttamente formulati, che determinano in euro 13.047,63 le differenze retributive (calcolate come differenza tra il trattamento retributivo di V e quello riconosciuto di IV livello per il periodo fino al 31.12.2019 e come differenza tra il trattamento retributivo dovuto per il V livello con inclusione degli scatti di anzianità e quello corrisposto per il periodo successivo al dicembre 2019, a seguito del riconoscimento alla lavoratrice del diritto all'inquadramento nel livello superiore). Parte resistente eccepisce in compensazione impropria le somme corrisposte, in esecuzione della pronuncia di primo grado, dall'1.11.2022 al 30.11.2023, come calcolate nei conteggi depositate da parte resistente in Allegato A. Orbene, come ribadito di recente dalla Suprema Corte (cfr n. 1747/'24),
“In tema di estinzione delle obbligazioni, se le contrapposte relazioni di debito - credito traggono origine da un unico rapporto si è in presenza di una compensazione c.d. impropria e le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, senza che sia necessaria l'eccezione di una di esse o la proposizione di una domanda riconvenzionale e senza che operino i limiti alla compensabilità, postulando questi ultimi l'autonomia dei rapporti. La compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In questi casi (compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni. Pertanto, la compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale (Cass. n. 28568/2021; Cass. n. 12302/2016; Cass. n. 23539/2011)”.
Nella specie, dai conteggi prodotti da parte resistente, non oggetto di specifica contestazione contabile ad opera della lavoratrice, risulta la corresponsione di importo complessivo, a titolo di differenze tra il trattamento retributivo previsto per il VI livello (accertato come non dovuto con sentenza della Corte di Appello di Milano) ed il trattamento retributivo spettante, la somma di euro 5.622,70, da detrarsi dall'importo quantificato dal ricorrente a titolo di differenze retributive dovute in ragione del pronunciamento giudiziale in ordine all'inquadramento. Alla luce di quanto esposto, deve dunque concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma di euro 7.424,93, oltre accessori come in dispositivo.
Quanto alle poste a titolo di “adeguamento” t.f.r , da qualificarsi come domanda di accertamento dell'ammontare dell'accantonamento annuale (cfr Corte di Cassazione n, 22006/11), è noto come, per costante orientamento della Suprema Corte, il lavoratore possa far valere il suo diritto al t.f.r. mediante l'azione di accertamento, fin tanto che persista l'interesse ad eliminare uno stato di incertezza in ordine alle modalità di maturazione del trattamento (sia nel caso in cui la composizione della base di computo del trattamento sia stata conosciuta per comunicazione degli accantonamenti, sia in quello in cui tale composizione possa venire in discussione a seguito di eventuale erogazione di anticipazioni), ovvero mediante l'azione di condanna, una volta cessato il rapporto e intendendosi ottenere la liquidazione di tale trattamento (cfr. Cass. 2625 del 2010).
Nella specie, in difetto di specifica contestazione contabile, sulla scorta dei conteggi attorei come riformulati, deve dichiararsi il diritto della lavoratrice ad una quota di accantonamento tfr, in ragione delle differenze retributive maturate come sopra quantificate, dell'importo di euro 1.895,62.
Invero, il legislatore ha stabilito (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55; la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9) che gli enti previdenziali non possono in ogni caso accettare il pagamento dei contributi prescritti, tanto che si parla al riguardo del principio di irricevibilità dei contributi prescritti secondo il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11140/2011; 330/2002; 8888/2003; 23116/2004; Cass., sez. lav. N. 27163 del 2008), ferma nel ritenere che il regime della prescrizione già maturata - differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, (ma già desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2) valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, cosicché la prescrizione opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Nella specie l'unico atto interruttivo di cui è prova agli atti è il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 3.11.2023.
Risulta dunque prescritta la contribuzione maturata con riferimento al periodo fino al 3.11.2018.
Pertanto, deve concludersi per la condanna di parte datoriale al versamento, in favore dell' , della contribuzione conseguentemente maturata per il periodo dal 3.11.2018 CP_2 in ragione delle riconosciute differenze retributive.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della relativa domanda, condanna la società resistente al pagamento, in favore di della somma di € 7.424,93 a titolo Parte_1 di differenze retributive in ragione del riconoscimento del superiore livello di inquadramento, oltre interessi sulle singole poste del credito via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo;
2) in parziale accoglimento della relativa domanda, dichiara il diritto di parte ricorrente all'accantonamento di quota di t.f.r. dell'importo di euro 1.895,62;
3) condanna parte datoriale al versamento, in favore dell' , della contribuzione CP_2 dovuta in ragione delle differenze retributive maturate per il periodo dal 3.11.2018 al 31.12.2022;
4) condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 13.5.2025
Il Giudice del lavoro