Art. 39.
In caso d'interdizione temporanea dai pubblici uffici il diritto di conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita restano sospesi fino a che dura l'interdizione o l'interdizione e' estinta.
In caso d'interdizione temporanea dai pubblici uffici il diritto di conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita restano sospesi fino a che dura l'interdizione o l'interdizione e' estinta.