Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
217/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Rizzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre del Greco alla Via G. Marconi n.10, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torre del Greco alla Via G. Marconi n.10, come da procura allegata in atti
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 04.12.2024, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo, ne hanno chiesto l'integrale accoglimento. Rilevato che
1
Il P.M. in data 25.03.2024 nulla ha opposto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 15.01.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Torre del Greco in data 29.07.2017, dal quale è nato un figlio, ancora minorenne, , nato a Persona_1
Castellammare di Stabia il 21.08.2019; che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi sono economicamente autosufficienti.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
28.02.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale, con sentenza n.
754/2024 depositata in data 13.03.2024, pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, ha omologato la separazione alle condizioni pattuite dai coniugi e disposto, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio, fissando per il prosieguo l'udienza del 04.12.2024, sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note scritte.
Con note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 04.12.2024, le parti si sono riportate al ricorso introduttivo e hanno chiesto emettersi sentenza di divorzio alle medesime condizioni ed accordi già indicati. Con ordinanza resa all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.12.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, onerando le parti di depositare l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non presente in atti. Con ordinanza del 29.01.2025 resa all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione, risultando già acquisito il parere del P.M..
Tanto premesso, la domanda di divorzio è ammissibile e fondata.
Quanto all'ammissibilità, come già rilevato nella sentenza 754/2024 depositata in data 13.03.2024, nei procedimenti su domanda congiunta, non vi è dubbio che sia possibile la contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
2 Nel merito, poi, ritiene il Collegio che possa essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (udienza del 28.02.2024 sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note scritte) nell'ambito del presente procedimento, nel quale è stata pronunciata la sentenza di omologazione della separazione (sentenza n. 754/2024 depositata in data 13.03.2024), passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 11.12.2024.
Da quel momento le parti non si sono più riconciliate per cui, avendo le parti ribadito la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia di divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale del matrimonio sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Possono essere, poi, recepite le condizioni concordate dalle parti.
Si ribadisce, come già indicato nella sentenza di omologa della separazione, che dalle allegazioni del ricorso introduttivo è emerso che è un marittimo con mansioni di operaio Controparte_1 motorista con un reddito annuo pari, per l'anno 2023, a circa euro 13.000,00; è proprietario del
50% dell'immobile sito in Torre del Greco alla via Curtoli n. 19, primo piano, per il quale corrisponde una rata mensile, a titolo di mutuo, di euro 370,00, nonché proprietario per la quota di
1670/10000 dell'immobile sito in Torre del Greco alla Via Curtoli n. 19 secondo piano;
risiede presso l'abitazione materna essendo la casa coniugale sottoposta a sequestro preventivo. Egli, inoltre, è titolare dei seguenti finanziamenti: 1) prestito personale Intesa San Paolo n. 14784755 di
€ 6.000,00 con rata di € 40,76 con scadenza in 01.04.2043; 2) prestito facile Intesa San Paolo n.
10660414 di € 7.500,00 con rata di € 94,97 con scadenza il 01.12.2030; 3) mutuo Intesa San Paolo
n. 44146614 di € 104.000,00 con rata di € 372,15 con scadenza il 01.09.2049 cointestato con la sig.ra 4) prestito facile Intesa San Paolo n. 59188025 di € 31.901,57 con rata di Parte_1
€ 232,04 con scadenza il 01.05.2028; 5) prestito personale Compass n. 28853098 di € 25.000,00 con rata di €446,45 per 84 rate con decorrenza da Dicembre 2023; è titolare di polizza proteggi mutuo con Intesa San Paolo n. 48703459; infine, è proprietario dei seguenti veicoli: Nissan
Qashqai Tg. DJ073NS e Fiat Panda Tg. CV591AV.
invece, svolge l'attività di capotreno presso con un reddito annuale Parte_1 CP_2 lordo di circa euro 17.000,00 ed è proprietaria al 50% dell'immobile sito in Torre del Greco alla via Curtoli n. 19 e al 50% dell'immobile sito in Torre del Greco al Viale Toscana n. 14. E', inoltre, titolare dei seguenti finanziamenti: 1) prestito personale Intesa San Paolo di €6.000,00 con rata di
€40,03 con scadenza il 01.06.2043; prestito XME Giovani Intesa San Paolo n. 14811579 di
€11.000,00 con rata di €138,92 con scadenza il 01.05.2033; Quinto dello Stipendio con Prestitalia
3 n. 49002936160 di €20.000 con rata di €250,00 con scadenza Maggio 2033; mutuo Intesa San
Paolo n. 44146614 di € 104.000,00 con rata di € 372,15 con scadenza il 01.09.2049 cointestato con il sig. . Controparte_1
È titolare di polizza proteggi mutuo con Intesa San Paolo n. 48703459.
Risulta, poi, che il minore vive con la madre presso l'immobile sito in Torre del Greco al Viale
Toscana n. 14; il minore frequenta l'Istituto Comprensivo MO RD Plesso Giovanni
Paolo II in Torre del Greco ed è seguito quotidianamente da entrambi i genitori, con l'ausilio della nonna materna;
che ha un orario lavorativo, quale capotreno, organizzato secondo Parte_1
turni programmati e flessibili di 5/7 h dalle ore 5.00 alle 23.40 e lavora come Controparte_1
marittimo con mansione di operaio motorista presso la Moby lines S.p.A. con periodi di imbarco di 60/90 giorni.
Tanto premesso, le condizioni concordate - indicate in dispositivo - non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
Nulla va disposto quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione consensuale con ricorso congiunto depositato in data 15.01.2023, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nata a Parte_1
Torre del Greco il 25.05.1990) e (nato a [...] il [...]) in Controparte_1
Torre del Greco il giorno 29.07.2017;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) di comune accordo i coniugi stabiliscono che la casa coniugale sita in Torre del Greco alla Via
Curtoli n. 19, di proprietà di entrambi i coniugi, resti assegnata al Sig. mentre Controparte_1 la sig.ra vivrà con il figlio nell'immobile di sua proprietà sito in Torre Parte_1 Per_1
del Greco al Viale Toscana n. 14;
3) il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa con residenza con Per_1
la madre presso la casa di sua proprietà;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà previo accordo telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore ed almeno un fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con pernottamento a settimane alterne ed almeno 1 giorno a settimana qualsiasi salvo variazioni da concordarsi di volta in volta;
4 5) il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con il figlio nel mese di agosto o luglio Per_1
in occasione delle vacanze estive con pernottamento. Durante le vacanze di Natale il figlio trascorrerà con il padre almeno 7 giorni consecutivi con pernottamento in particolare dal Per_1
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro con ordine invertito l'anno successivo salvo diversi accordi che raggiungeranno di volta in volta. Le vacanze pasquali saranno divise in modo che il figlio minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro invertendo l'ordine l'anno successivo;
6) essendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ogni decisione relativa alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni da intraprendersi nell'esclusivo interesse del minore, dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori;
7) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per il Controparte_1 Parte_1 figlio l'importo di € 300,00 (euro trecento//00) mensili entro il giorno 05 di ciascun mese Per_1 oltre all'assegno unico di importo pari a € 189,00 (euro centottantanove//00) e al 50% delle spese straordinarie ludiche, mediche e scolastiche, con le modalità previste dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata;
8) la sig.ra si è impegnata a trasferire la proprietà del 50% dell'immobile sito in Parte_1
Torre del Greco alla Via Curtoli n. 19 entro e non oltre 90 giorni dalla sentenza di omologa della separazione;
9) i coniugi hanno prestato il proprio reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio, consentendo reciprocamente che ognuno di loro possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Torre del Greco per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile
(atto n. 130, parte II, serie A, anno 2017 del Comune di Torre del Greco);
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5