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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa NE AR, ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.11.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 862/2025 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed , nella qualità di eredi della
[...] Parte_4
madre sig.ra , rapp.ti e difesi per mandato in atti Persona_1
dagli avvocati Domenico La Rana e Mario La Rana;
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1
difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1
diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 13.2.2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CT nel procedimento per ATP instaurato dalla parte, recante n. R.G. 6369/2023.
L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal dott. Persona_2
CT nominato durante il procedimento per ATP (CT che ha ritenuto non sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui alla L. 104/92, art.3, comma 3) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il CT si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del
Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali .
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CT , tali
2 doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
La Corte di Cassazione, peraltro, ha costantemente affermato che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimenti di atti della vita (cfr., tra le altre,
Cass. N. 8557/2018).
Il ricorrente, pertanto, va dichiarato solo invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti medio - gravi a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età, nonché persona con diritto ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 1, così come ritenuto dal CT nominato nel procedimento per ATP.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
Invece, le spese di CT vanno poste a carico dell liquidate CP_1
come da separato decreto
P.Q.M.
rigetta la domanda;
dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese CP_1
del giudizio;
pone le spese di CT a carico dell' liquidate come da separato CP_1
decreto.
3 Torre Annunziata lì 05/12/2025 IL GIUDICE
NE AR
4
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa NE AR, ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.11.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 862/2025 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed , nella qualità di eredi della
[...] Parte_4
madre sig.ra , rapp.ti e difesi per mandato in atti Persona_1
dagli avvocati Domenico La Rana e Mario La Rana;
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1
difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1
diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 13.2.2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CT nel procedimento per ATP instaurato dalla parte, recante n. R.G. 6369/2023.
L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal dott. Persona_2
CT nominato durante il procedimento per ATP (CT che ha ritenuto non sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui alla L. 104/92, art.3, comma 3) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il CT si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del
Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali .
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CT , tali
2 doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
La Corte di Cassazione, peraltro, ha costantemente affermato che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimenti di atti della vita (cfr., tra le altre,
Cass. N. 8557/2018).
Il ricorrente, pertanto, va dichiarato solo invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti medio - gravi a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età, nonché persona con diritto ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 1, così come ritenuto dal CT nominato nel procedimento per ATP.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
Invece, le spese di CT vanno poste a carico dell liquidate CP_1
come da separato decreto
P.Q.M.
rigetta la domanda;
dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese CP_1
del giudizio;
pone le spese di CT a carico dell' liquidate come da separato CP_1
decreto.
3 Torre Annunziata lì 05/12/2025 IL GIUDICE
NE AR
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