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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 7359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7359 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 07.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 23718/2024 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla via Francesco Petrarca n. 33, presso lo studio dell'avv.
VA LL, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Marzano Appio alla via Golluccio, n. 5, presso lo studio dell'avv. Raffaele Golluccio, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Michel Martone e Gianluca Lucchetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Indrizzi sito in Napoli, in Via Paolo della Valle n. 23
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, previa sospensione Parte_1 dell'esecutività, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
02820249013615518000, per intervenuta prescrizione del credito vantato;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione;
PER L in via preliminare, dichiarare il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda;
nel merito, rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite;
PER LA in via Controparte_3 preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e per intervenuta decadenza;
nel merito rigettare l'opposizione; in subordine, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare l' al CP_4 pagamento del credito contributivo;
ed in via ulteriormente subordinata di condannare il ricorrente al pagamento del suddetto credito;
con vittoria delle spese di lite;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.11.2024, deduceva di Parte_1 aver ricevuto, in data 15.10.2024, l'intimazione di pagamento n.
02820249013615518000 dell'importo di € 6.134,45, riferita alla cartella esattoriale n.
02820140016408437000 precedentemente notificata il 07.08.2014, relativa all'omesso pagamento dei contributi per l'anno 2012.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, in quanto alcun atto interruttivo era stato notificato nel periodo tra la data di notifica della cartella esattoriale e quella della intimazione impugnata.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' e la Controparte_5 [...] per far accertare, previa sospensiva, l'illegittimità Controparte_6 dell'intimazione di pagamento n. 02820249013615518000, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si Controparte_5 costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva.
Contestava l'eccepita prescrizione, in virtù della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della cd. normativa Covid.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Anche la Controparte_6 si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per intervenuta decadenza.
2 Chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso;
in via subordinata, in caso di dichiarata nullità cartella esattoriale per ragioni formali, chiedeva l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nei confronti dell' , Controparte_5 al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma iscritta a ruolo ed, in via ulteriormente subordinata, di condannare il ricorrente al pagamento del suddetto credito.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e rigettata la richiesta di sospensiva,
l'udienza del 07.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali;
lette le note la causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Vanno, preliminarmente, respinte tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire in giudizio in capo all'opponente.
Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2021 n. 215 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha qualificato il pregiudizio necessario per la tutela giurisdizionale, specificato dal Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Si tratta della possibile tutela giurisdizionale "anticipata" che, prima della novella, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella esattoriale, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo recuperando l'esercizio del diritto di difesa. L'intento del Legislatore è stato, quindi, volto a limitare la tutela giurisdizionale del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma.
Tuttavia, a parere del giudicante, la novella non incide sulla diversa fattispecie in esame, atteso che l'opponente ha impugnato una intimazione di pagamento.
A fronte di una specifica richiesta di pagamento effettuata dall'
[...]
, l'opponente ha un interesse concreto ed attuale a far valere il fatto Controparte_7 estintivo del credito per prescrizione, mediante una opposizione con funzione recuperatoria finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.
Va, altresì, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
. Controparte_1
Parte ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, deducendo la carenza del presupposto dell'emissione dell'atto impositivo, in quanto sarebbero decorsi i termini di prescrizione.
Ebbene, premesso che il presente giudizio – anche se non riguarda specificamente la validità formale o sostanziale di un atto dell'agente dell'esazione – ha in ogni caso ad oggetto l'attività di riscossione dell' , va ribadito quanto affermato dalla Suprema CP_4
3 Corte, secondo cui: “[…] in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n.
23984/14; Cass. n. 11687/08; Cass. n. 11274/07)” (Cass. civile, sez. lav., 21/06/2019, n.
16757).
È in tal senso che occorre, dunque, interpretare la vocatio in ius rivolta dal ricorrente nei confronti dell' , senza che venga in rilievo alcun profilo di legitimatio CP_4 ad causam; del resto, come detto, il thema decidendum finisce per coinvolgere l'attività dell' anche a fronte della data di notificazione dell'intimazione di pagamento CP_4 depositata in atti.
3. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Oggetto del giudizio è l'opposizione all'intimazione di pagamento relativo all'omesso versamento dei contributi alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti per l'anno 2012, riferita alla cartella esattoriale n.
02820140016408437000, tempestivamente presentata dal dott. . Pt_1
Tenuto conto, come da documentazione in atti, dell'avvenuta notifica a mezzo raccomandata della cartella esattoriale (perfezionata in data 07.08.2014), è assorbente ai fini della decisione l'esame dell'eccezione di prescrizione che sarebbe successivamente maturata.
Ebbene, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale non risulta tempestivamente interrotto da parte dell'agente della riscossione, il quale non ha provato la notifica di alcun atto interruttivo, nel periodo tra la notifica della cartella esattoriale
(07.08.2014) e quella dell'intimazione di pagamento (notificata il 15.10.2024) impugnata in questa sede.
Non inficia tali conclusioni la sospensione nel periodo emergenziale dei termini di prescrizione di cui alle disposizioni contenute nell' art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 (decreto Cura Italia) come più volte modificato, da ultimo, con l'art. 9, D.L. n.
73/2021.
Tale normativa non può trovare applicazione nella fattispecie, essendo la prescrizione già interamente maturata alla data di entrata in vigore della disciplina emergenziale.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarato prescritto il credito previdenziale azionato e va annullato l'intimazione di pagamento.
L'evidenziata circostanza costituisce la c.d. ragione più liquida ed assorbe ogni ulteriore considerazione.
4 4. Residua l'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla cassa per il risarcimento del danno per inerzia nell'attività di riscossione.
Occorre premettere che, in ordine all'inquadramento sistematico del rapporto intercorrente tra l'ente previdenziale ed il concessionario per la riscossione, la giurisprudenza della Corte di legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del
2016, ha avuto modo di precisare, al fine di vagliare la possibilità di fare applicazione del termine di prescrizione previsto per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c. nel caso di cartella non opposta, che il credito iscritto a ruolo ed oggetto di esecuzione esattoriale non perde la propria natura sostanziale di credito contributivo.
È, dunque, quale necessario corollario di tale affermazione, da escludersi che l'ente perda la titolarità del credito contributivo e che, di conseguenza, a tutela del medesimo credito, non possa più adottare atti di interruzione del termine di prescrizione.
Detta pronuncia, inoltre, precisa che la procedura di riscossione dei crediti contributivi, mantenendo esplicitamente la funzione di controllo dell'ente creditore sull'operato del concessionario nell'attività di riscossione della quota, non autorizza in alcun modo a ritenere che il medesimo ente non sia nella condizione giuridica di interrompere con propri atti la prescrizione del credito medesimo o, come nel caso di specie, di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere.
Dunque, è da escludersi che sia inibito all'ente previdenziale di porre in essere l'attività necessaria ad evitare l'estinzione dei crediti, restando intatta la responsabilità connessa al corretto andamento dell'attività di rilevanza pubblicistica connessa alla gestione previdenziale.
Peraltro, in fattispecie analoga, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27218 del
2018, ha osservato che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale.
Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e, dunque, anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Tuttavia, da tali considerazioni non può discendere, come assume la la CP_6 estraneità dell'ente creditore alle sorti del credito contributivo di cui rimane, comunque, titolare e la irrilevanza della propria condotta a tutela del credito.
Essa, invece, può rilevare laddove, come nel caso di specie, la concreta vicenda inerente all'incarico di riscossione, mostri possibili elementi di colpa concorrente, rilevanti ex art. 1227 c.c., in capo all'ente mandante (cfr. Cass. n. 34078 del 12/11/2021).
5 Dunque, deve ritenersi operante, anche all'interno della procedura di riscossione esattoriale il disposto dell'art. 1227, secondo comma c.c.
Da ciò discende che, a fronte di una cartella esattoriale, relativa a pretese contributive risalente all'anno 2012, la condotta della Controparte_6 rimasta assolutamente silente ed inerte, anche in relazione ai dovuti
[...] controlli sull'operato dell'ente di riscossione, non sia rispondente, quanto alla mancata adozione di propri atti interruttivi, al canone di ordinaria diligenza con conseguente non risarcibilità, anche per tale via, del danno asseritamente derivante dalla prescrizione del credito contributivo.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, va rigettata la domanda riconvenzionale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv. VA LL.
Vanno, invece, compensate integralmente le spese tra l' Controparte_5
e la
[...] Controparte_6 in ragione della natura del rapporto intercorso tra le parti.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il credito previdenziale azionato con la intimazione di pagamento n. 02820249013615518000;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.865,00, oltre I.VA., C.P.A., e rimborso spese generali come per legge, nonché C.U. versato, con attribuzione;
compensa integralmente le spese di lite tra la Controparte_5
e la
[...] Controparte_6
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 16.10.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 07.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 23718/2024 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla via Francesco Petrarca n. 33, presso lo studio dell'avv.
VA LL, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Marzano Appio alla via Golluccio, n. 5, presso lo studio dell'avv. Raffaele Golluccio, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Michel Martone e Gianluca Lucchetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Indrizzi sito in Napoli, in Via Paolo della Valle n. 23
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, previa sospensione Parte_1 dell'esecutività, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
02820249013615518000, per intervenuta prescrizione del credito vantato;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione;
PER L in via preliminare, dichiarare il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda;
nel merito, rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite;
PER LA in via Controparte_3 preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e per intervenuta decadenza;
nel merito rigettare l'opposizione; in subordine, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare l' al CP_4 pagamento del credito contributivo;
ed in via ulteriormente subordinata di condannare il ricorrente al pagamento del suddetto credito;
con vittoria delle spese di lite;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.11.2024, deduceva di Parte_1 aver ricevuto, in data 15.10.2024, l'intimazione di pagamento n.
02820249013615518000 dell'importo di € 6.134,45, riferita alla cartella esattoriale n.
02820140016408437000 precedentemente notificata il 07.08.2014, relativa all'omesso pagamento dei contributi per l'anno 2012.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, in quanto alcun atto interruttivo era stato notificato nel periodo tra la data di notifica della cartella esattoriale e quella della intimazione impugnata.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' e la Controparte_5 [...] per far accertare, previa sospensiva, l'illegittimità Controparte_6 dell'intimazione di pagamento n. 02820249013615518000, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si Controparte_5 costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva.
Contestava l'eccepita prescrizione, in virtù della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della cd. normativa Covid.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Anche la Controparte_6 si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per intervenuta decadenza.
2 Chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso;
in via subordinata, in caso di dichiarata nullità cartella esattoriale per ragioni formali, chiedeva l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nei confronti dell' , Controparte_5 al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma iscritta a ruolo ed, in via ulteriormente subordinata, di condannare il ricorrente al pagamento del suddetto credito.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e rigettata la richiesta di sospensiva,
l'udienza del 07.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali;
lette le note la causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Vanno, preliminarmente, respinte tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire in giudizio in capo all'opponente.
Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2021 n. 215 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha qualificato il pregiudizio necessario per la tutela giurisdizionale, specificato dal Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Si tratta della possibile tutela giurisdizionale "anticipata" che, prima della novella, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella esattoriale, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo recuperando l'esercizio del diritto di difesa. L'intento del Legislatore è stato, quindi, volto a limitare la tutela giurisdizionale del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma.
Tuttavia, a parere del giudicante, la novella non incide sulla diversa fattispecie in esame, atteso che l'opponente ha impugnato una intimazione di pagamento.
A fronte di una specifica richiesta di pagamento effettuata dall'
[...]
, l'opponente ha un interesse concreto ed attuale a far valere il fatto Controparte_7 estintivo del credito per prescrizione, mediante una opposizione con funzione recuperatoria finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.
Va, altresì, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
. Controparte_1
Parte ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, deducendo la carenza del presupposto dell'emissione dell'atto impositivo, in quanto sarebbero decorsi i termini di prescrizione.
Ebbene, premesso che il presente giudizio – anche se non riguarda specificamente la validità formale o sostanziale di un atto dell'agente dell'esazione – ha in ogni caso ad oggetto l'attività di riscossione dell' , va ribadito quanto affermato dalla Suprema CP_4
3 Corte, secondo cui: “[…] in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n.
23984/14; Cass. n. 11687/08; Cass. n. 11274/07)” (Cass. civile, sez. lav., 21/06/2019, n.
16757).
È in tal senso che occorre, dunque, interpretare la vocatio in ius rivolta dal ricorrente nei confronti dell' , senza che venga in rilievo alcun profilo di legitimatio CP_4 ad causam; del resto, come detto, il thema decidendum finisce per coinvolgere l'attività dell' anche a fronte della data di notificazione dell'intimazione di pagamento CP_4 depositata in atti.
3. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Oggetto del giudizio è l'opposizione all'intimazione di pagamento relativo all'omesso versamento dei contributi alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti per l'anno 2012, riferita alla cartella esattoriale n.
02820140016408437000, tempestivamente presentata dal dott. . Pt_1
Tenuto conto, come da documentazione in atti, dell'avvenuta notifica a mezzo raccomandata della cartella esattoriale (perfezionata in data 07.08.2014), è assorbente ai fini della decisione l'esame dell'eccezione di prescrizione che sarebbe successivamente maturata.
Ebbene, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale non risulta tempestivamente interrotto da parte dell'agente della riscossione, il quale non ha provato la notifica di alcun atto interruttivo, nel periodo tra la notifica della cartella esattoriale
(07.08.2014) e quella dell'intimazione di pagamento (notificata il 15.10.2024) impugnata in questa sede.
Non inficia tali conclusioni la sospensione nel periodo emergenziale dei termini di prescrizione di cui alle disposizioni contenute nell' art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 (decreto Cura Italia) come più volte modificato, da ultimo, con l'art. 9, D.L. n.
73/2021.
Tale normativa non può trovare applicazione nella fattispecie, essendo la prescrizione già interamente maturata alla data di entrata in vigore della disciplina emergenziale.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarato prescritto il credito previdenziale azionato e va annullato l'intimazione di pagamento.
L'evidenziata circostanza costituisce la c.d. ragione più liquida ed assorbe ogni ulteriore considerazione.
4 4. Residua l'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla cassa per il risarcimento del danno per inerzia nell'attività di riscossione.
Occorre premettere che, in ordine all'inquadramento sistematico del rapporto intercorrente tra l'ente previdenziale ed il concessionario per la riscossione, la giurisprudenza della Corte di legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del
2016, ha avuto modo di precisare, al fine di vagliare la possibilità di fare applicazione del termine di prescrizione previsto per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c. nel caso di cartella non opposta, che il credito iscritto a ruolo ed oggetto di esecuzione esattoriale non perde la propria natura sostanziale di credito contributivo.
È, dunque, quale necessario corollario di tale affermazione, da escludersi che l'ente perda la titolarità del credito contributivo e che, di conseguenza, a tutela del medesimo credito, non possa più adottare atti di interruzione del termine di prescrizione.
Detta pronuncia, inoltre, precisa che la procedura di riscossione dei crediti contributivi, mantenendo esplicitamente la funzione di controllo dell'ente creditore sull'operato del concessionario nell'attività di riscossione della quota, non autorizza in alcun modo a ritenere che il medesimo ente non sia nella condizione giuridica di interrompere con propri atti la prescrizione del credito medesimo o, come nel caso di specie, di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere.
Dunque, è da escludersi che sia inibito all'ente previdenziale di porre in essere l'attività necessaria ad evitare l'estinzione dei crediti, restando intatta la responsabilità connessa al corretto andamento dell'attività di rilevanza pubblicistica connessa alla gestione previdenziale.
Peraltro, in fattispecie analoga, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27218 del
2018, ha osservato che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale.
Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e, dunque, anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Tuttavia, da tali considerazioni non può discendere, come assume la la CP_6 estraneità dell'ente creditore alle sorti del credito contributivo di cui rimane, comunque, titolare e la irrilevanza della propria condotta a tutela del credito.
Essa, invece, può rilevare laddove, come nel caso di specie, la concreta vicenda inerente all'incarico di riscossione, mostri possibili elementi di colpa concorrente, rilevanti ex art. 1227 c.c., in capo all'ente mandante (cfr. Cass. n. 34078 del 12/11/2021).
5 Dunque, deve ritenersi operante, anche all'interno della procedura di riscossione esattoriale il disposto dell'art. 1227, secondo comma c.c.
Da ciò discende che, a fronte di una cartella esattoriale, relativa a pretese contributive risalente all'anno 2012, la condotta della Controparte_6 rimasta assolutamente silente ed inerte, anche in relazione ai dovuti
[...] controlli sull'operato dell'ente di riscossione, non sia rispondente, quanto alla mancata adozione di propri atti interruttivi, al canone di ordinaria diligenza con conseguente non risarcibilità, anche per tale via, del danno asseritamente derivante dalla prescrizione del credito contributivo.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, va rigettata la domanda riconvenzionale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv. VA LL.
Vanno, invece, compensate integralmente le spese tra l' Controparte_5
e la
[...] Controparte_6 in ragione della natura del rapporto intercorso tra le parti.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il credito previdenziale azionato con la intimazione di pagamento n. 02820249013615518000;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.865,00, oltre I.VA., C.P.A., e rimborso spese generali come per legge, nonché C.U. versato, con attribuzione;
compensa integralmente le spese di lite tra la Controparte_5
e la
[...] Controparte_6
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 16.10.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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