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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/02/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10396/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10396/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 7.11.2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Trentola Ducenta alla via Sorrento n. 13, presso lo studio dell'Avv. GRASSIA
GENNARO (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._2
procura in atti
ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINI DOMENICO (c.f.:
) ed elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta alla via C.F._3
Martino n. 16/A presso lo studio dell'Avv. MARTINO LUIGIA (c.f.:
), giusta procura in atti C.F._4
CONVENUTA
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'Avv. MAGALDI RENATO (c.f.: ), dal quale è C.F._5
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
CHIAMATA IN CAUSA
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Oggetto: risarcimento danni da lesioni personali
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.9.2019 conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società per sentirla condannare, CP_1 previa declaratoria di esclusiva responsabilità di quest'ultima, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 18.8.2015 alle ore 12,00 presso la piscina sita alle Terme Sant'Egidio Parco Piscine Termali di Suio Terme nel Comune di
Castelforte, gestita dalla convenuta.
A sostegno della domanda deduceva: che in data 18.8.2015, unitamente ad alcuni suoi familiari, accedeva, con regolare biglietto d'ingresso, alla struttura Terme Sant'Egidio
Parco Piscine Termali sita in Suio Terme nel Comune di Castelforte;
che intorno alle ore 12:00 circa, si accingeva a scendere in piscina allorquando riportava delle lesioni personali al piede a causa della caduta in una caditoia ivi posta, lasciata aperta e non segnalata e posizionata in una zona non visibile e non prevedibile;
che il sinistro si verificava in quanto l'attrice, mentre camminava ai bordi della piscina, cadeva improvvisamente col piede destro all'interno della caditoia lasciata aperta;
che veniva soccorsa immediatamente e sistemata sotto l'ombrellone e, poche ore dopo, a causa dell'acutizzarsi del dolore, veniva trasportata presso il Presidio Ospedaliero di Sessa
Aurunca ove i sanitari le riscontravano, a seguito di RX, “trauma braccio e gamba destra” e stante la diagnosi di “frattura del radio” veniva dimessa per essere ricoverata due giorni dopo presso il nosocomio ospedaliero di Sessa Aurunca per sottoporsi ad intervento chirurgico di applicazione del fissatore esterno di radio e ulna;
a seguito dell'evento si sottoponeva a numerose visite di controllo presso strutture ospedaliere;
che la responsabilità dell'evento era da ascriversi alla condotta colposa, ovvero a negligenza e imperizia, del gestore della piscina Terme Sant'Egidio Parco Piscine
Termali sito in Suio Terme nel Comune di Castelforte atteso che con la presenza, non segnalata, di una caditoia aperta sui bordi della stessa, non aveva osservato le regole minime di prudenza affinché i frequentatori della piscina non avessero a subire incidenti ovvero alcun tipo di danno;
da accertamenti medico legali effettuati risultava che all'attrice residuavano postumi permanenti;
che aveva sostenuto spese mediche per €
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55,61 avendo perciò diritto al relativo rimborso nonché al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non, comunque consequenziali all'evento lesivo descritto nella misura di € 26.000,00; che nella quantificazione complessiva del risarcimento occorreva tener conto anche del danno biologico subito inteso quale menomazione dello stato di equilibrio psico-fisico incidente in maniera negativa sulle normali attività del soggetto e sulla vita di relazione;
che alcun effetto sortiva la richiesta di risarcimento danni inviata alla società che veniva, altresì, CP_1 inviato in data 20.1.2019 l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito con la L. 162/2014; che sussisteva, nel caso di specie, la responsabilità della struttura ricettiva ex art. 2043 c.c., essendo la stessa obbligata ad operare in modo da evitare ogni prevedibile pericolo agli ospiti della struttura dal momento che l'utilizzabilità della piscina aperta al pubblico imponeva al gestore gli obblighi di manutenzione e di vigilanza in modo da evitare agli utenti ogni pericolo ed ogni situazione di insidia da cui potesse derivare un danno imputabile;
che, in via gradata, la responsabilità della società poteva essere configurata anche CP_1 ex art. 2051 c.c.; che oltre ai postumi permanenti residuava anche l'ulteriore danno patrimoniale e non, per non aver potuto usufruire del giorni di vacanze già pagati presso la struttura alberghiera;
di avere diritto al rimborso di tutte le spese sostenute e a sostenersi, nonché al risarcimento, delle lesioni subite e di tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non, comunque consequenziali all'evento lesivo nella misura di €
26.000,00, comprensivi di € 55,61 per spese mediche documentate ed € 100,00 per il giorno di vacanza pagato e non usufruito, ovvero in quella somma maggiore determinata previa CTU medico-legale; che nella quantificazione del risarcimento dei danni occorreva tenere conto di tutte le componenti di danno (biologico, morale, esistenziale ed estetico), così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità; la competenza era da attribuire al Tribunale di Napoli Nord essendo applicabile la competenza del foro del consumatore ai sensi degli artt. 62 e 63 del codice del consumo (Decreto Legislativo 06/09/2005 nr. 206) secondo cui “Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
a) accogliere la domanda, previa declaratoria di esclusiva responsabilità della convenuta società nella produzione del sinistro per cui è causa e, per CP_1
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l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, in favore dell'attore, diretti e indiretti, patrimoniali e non, comunque consequenziali all'evento lesivo descritto, nella misura di €.26.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria, ovvero che sarà determinata previa CTU, il tutto entro i limiti di €.26.000,00,
b) condannare, inoltre, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e 15% spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.11.2019 si costituiva in giudizio la società la quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza CP_1
territoriale del Giudice adito per essere competente il Tribunale di CA con riferimento alla sede legale della in CA e delle Terme di Sant'Egidio, luogo CP_1
del sinistro, in Castelforte, e rilevava che, anche laddove fosse stato applicato il foro facoltativo previsto per le cause relative a diritti di obbligazione, ai sensi dell'art. 20
c.p.c., sarebbe stato comunque competente il giudice del luogo in cui è sorta (o deve eseguirsi) l'obbligazione dedotta in giudizio. Deduceva, altresì, l'inapplicabilità al caso di specie, ex art. 63 d.lgs. 206/2005, del foro del consumatore non rientrando in tale ambito la materia oggetto di causa.
La eccepiva poi l'infondatezza della domanda attorea per mancanza di CP_1
responsabilità sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.. Assumeva che, in tema di responsabilità extracontrattuale, non era sufficiente limitarsi a dedurre l'inadempimento, essendo necessario manifestare con chiarezza l'entità del danno subito e il nesso causale tra fatto e condotta dell'agente. Precisava che, in caso di responsabilità extracontrattuale oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., incombeva sull'attore l'onere di provare la dinamica dell'incidente e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato sicchè
avrebbe dapprima dovuto dare la prova del fatto lamentato e poi fornire Parte_1
l'ulteriore elemento probatorio che il danno subito fosse dovuto unicamente alla caduta in una caditoia.
Rappresentava, inoltre, di non poter essere ritenuta oggettivamente responsabile in quanto il danno era ascrivibile ad un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile derivante dal fatto della stessa danneggiata che avrebbe dovuto essere più accorta e diligente e transitare con maggiore attenzione, anche in considerazione del fatto che l'evento dannoso era avvenuto all'interno di un Parco Termale, per la quasi totalità, realizzato a verde con sentieri rurali. Precisava poi che gli ospiti del Parco Termale, al
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momento dell'accesso allo stesso, erano stati edotti sulle condotte di sicurezza a cui attenersi ed in particolar modo “di procedere sempre con cautela;
è vietato correre nell'area piscina”, indicazioni in ogni caso apposte sul retro del biglietto di ingresso prodotto da controparte.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa della società con la quale, Controparte_3 all'epoca del sinistro, risultava assicurata per responsabilità civile verso terzi, formulando le seguenti conclusioni:
1) in via pregiudiziale, voglia pronunciare, inaudita altera parte, declaratoria di incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di CA (Fr) e per
l'effetto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
2) in via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dichiari la responsabilità della
accertare il concorso di colpa della signora nella CP_1 Parte_1 produzione dell'evento dannoso;
4) in ogni caso, nella denegata ipotesi, in cui il Giudice ritenga fondata la domanda attrice, condannare, in via esclusiva, il terzo chiamato in causa, Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., con sede legale in NO ET (TV) alla via
[...]
Marocchessa, 14, per quanto la fosse eventualmente tenuta a pagare in CP_1 favore della parte attrice. Con vittoria di spese di lite.”
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva tardivamente in giudizio la la quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio Controparte_2
del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di CA ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 20 c.p.c o di Treviso ai sensi dell'art. 19 c.p.c. con riferimento alla sede dell'assicurazione.
La eccepiva poi: l'inoperatività della garanzia, dovendo Controparte_2
l'assicurata dare prova del tempestivo pagamento del premio annuo come previsto dal contratto, precisando, inoltre, che l'efficacia e l'operatività della polizza era subordinata al verificarsi dei soli rischi assicurati;
la nullità dell'atto di chiamata in causa, stante, in primo luogo, la poca chiarezza delle censure sollevate dall'attrice al chiamante al fine di espletare una corretta difesa, e, in secondo luogo, perché l'atto notificato era privo del mandato ad hoc a chiamare in causa e/o garanzia;
la violazione da parte della società convenuta delle norme contrattuali disciplinanti l'obbligo di denuncia da parte
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dell'assicurato ai sensi dell'art. 1913 c.c., ovvero entro tre giorni dal verificarsi dell'infortunio, nonché la mancata specificazione, in maniera dettagliata, delle circostanze relative al verificarsi dell'evento e il mancato invio di documentazione utile a valutare natura ed entità delle lesioni subite dall'attrice.
Con riferimento all'an debeatur, ferme le sollevate eccezioni e solo laddove fosse stata dimostrata l'operatività della polizza, assumeva la necessità di provare che le lesioni lamentate dalla rientrassero tra gli eventi previsti dalla polizza. Nel merito _1
contestava la fondatezza della pretesa attorea e in ogni caso, rilevava la corresponsabilità dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso in quanto la stessa non aveva prestato la dovuta attenzione adottando, pertanto, una condotta negligente ed avventata .
Con riferimento al quantum debeatur, la contestava, altresì, la Controparte_2 richiesta risarcitoria formulata dall'attrice in quanto spropositata.
Concludeva nel merito: a) In via preliminare, per il rigetto dell'atto di chiamata in causa per i motivi esposti in comparsa, accogliendo tutte le richieste come precisate nel presente atto;
b) In via principale, per il rigetto della domanda attorea perchè improponibile, inammissibile e infondata.
c) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, affinché la comparente venga condannata solo in proporzione al grado di responsabilità eventualmente in concreto accertato, attribuibile al proprio assicurato nella causazione dell'evento dannoso, nei limiti del massimale di polizza e tenendo conto delle eventuali franchigie da applicarsi.
Esaurita la fase istruttoria con l'escussione di un teste di parte attrice e di un teste di parte convenuta, disposta ed espletata la CTU medico–legale sulla persona di _1
, la causa all'esito della scadenza dei termini per le note di trattazione scritta ex
[...]
art. 127 ter c.p.c. è stata assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte convenuta dovendosi ritenere applicabile alla presente fattispecie il CP_1 foro del consumatore, tale dovendosi qualificare l'attrice, essendo in presenza di una vicenda che scaturisce da contratto e configurandosi una fattispecie di concorso di titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ( ex art. 2051 c.c.) atteso che il fatto dannoso viola al contempo sia diritti nascenti da rapporto obbligatorio sia interessi tutelati a prescindere dall'esistenza di detto rapporto.
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La parte attrice ha comunque agito in giudizio per la richiesta del risarcimento dei danni subiti ex artt. 2043 e 2051 c.c. a causa di caduta in piscina presso le Terme
Sant'Egidio Parco Piscine Termali sito in Suio Terme nel comune di Castelforte gestite dalla CP_1
Nel merito la domanda di risarcimento danni per lesioni avanzata dall'attrice è fondata e va accolta.
Invero il teste escusso, , che ha personalmente assistito all'incidente, ha Testimone_1
confermato la dinamica del sinistro riferita in citazione.
Il teste ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché anche io mi trovavo il 18 agosto 2015 alle Terme di Sant'Egidio a Suio Terme nel Comune di Castelforte.
Anche la sig.ra era lì. Tutti per entrare devono acquistare apposito Parte_1
biglietto e mi risulta che anche la sig.ra ne avesse acquistato uno. Parte_1
Confermo che verso le ore 12:00 , mentre si accingeva a scendere in Parte_1 piscina, finiva con il piede destro in una caditoia posta in prossimità dell'accesso alla piscina. Preciso che trattavasi di una delle caditoie che sono poste sul bordo piscina per far scorrere le acque in eccesso. La caditoia non era protetta da alcuna grata.
L'ampiezza della caditoia rettangolare poteva essere all'incirca di 30 cm nel lato stretto ed era lunga a correre, ma la parte scoperta senza grata era di circa 30 cm x 60 cm. Il tratto di caditoia aperta non era visibile perché il riflesso dell'acqua nella caditoia non consentiva di distinguere bene il piano. A ciò deve aggiungersi il fatto che la sig.ra non vedeva bene, tant'è che per camminare si appoggiava al marito. Ritengo che ciò fosse dovuto all'abbaglio del sole perché non sono a conoscenza di eventuali problemi di vista dell'attrice.” ha poi confermato che la caditoia aperta Testimone_1 non era segnalata e che l'attrice a seguito della caduta lamentava dolori al lato destro e si reggeva il braccio destro, precisando che la stessa “fu soccorsa e sistemata sotto un ombrellone, ma acutizzandosi il dolore fu trasportata presso l'ospedale di Sessa
Aurunca. Non ho visto nella zona nessun cartello che richiamasse l'attenzione su eventuali pericoli. Il pavimento circostante la piscina non era liscio, ma era bagnato.
Nella struttura termale vi sono tre piscine e quella presso la quale è caduta l'attrice è la piscina rettangolare ad acqua calda”.
Il teste di parte convenuta, , ha fornito dichiarazioni relative Testimone_2
unicamente alla presenza di segnalazioni circa la scivolosità delle superfici del parco termale, dichiarando che “tutti i clienti al momento dell'ingresso vengono informati della scivolosità delle superfici del parco e della necessità di fare attenzione. Ciò
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avviene sia verbalmente, al momento dell'ingresso, sia tramite apposita cartellonistica.
Vi è un cartellone grande all'ingresso dove vengono acquistati i biglietti e vi sono inoltre altri avvisi dislocati all'interno della struttura. Tali cartelloni vi erano anche nel
2015 e vi sono sempre stati”. Lo stesso teste ha, tuttavia, affermato di non essere a conoscenza dell'incidente occorso all'attrice e non ha fornito nessuna indicazione circa le condizioni della caditoia al momento del fatto.
Il fatto storico e le modalità dell'infortunio così come descritte dall'attrice in citazione hanno pertanto trovato conferma nell'istruttoria espletata e la stessa CTU ha confermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dall'attrice. Nel caso in esame, risulta provato che la causa del sinistro è da ricondurre alla presenza di una caditoia posta sul bordo della piscina utilizzata per far scorrere le acque in eccesso, non manutenuta e pericolosa perché non provvista di grate e non segnalata.
Orbene non vi è dubbio che la parte convenuta, che gestisce la piscina, sia tenuta alla idonea manutenzione delle strutture e degli impianti, sia adottando le misure di protezione per garantire la sicurezza e la incolumità degli utenti suggerite dalla comune esperienza e dall'ordinaria prudenza e diligenza, sia predisponendo gli accorgimenti necessari per prevenire ed evitare i rischi specifici inerenti alla natura dell'attività esercitata nell'impianto gestito.
La parte convenuta, che non ha provveduto a controllare e mantenere in efficienza la superficie circostante la piscina, ripristinando la grata rimossa sulla caditoia avente proprio la specifica funzione di consentirne la eventuale percorribilità in sicurezza, è pertanto responsabile dell'incidente di cui è rimasta vittima , causato Parte_1
proprio dalla mancanza della grata di copertura della caditoia, in prossimità all'accesso alla piscina, che ha determinato la caduta dell'attrice.
La responsabilità per i danni conseguenti all'incidente ricade, dunque, ai sensi dell'art. 2051 c.c. sulla parte convenuta, quale gestore e custode della piscina.
La giurisprudenza è pressoché costante nel ritenere che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. In presenza di questi due elementi, la norma dell'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il danno
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è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato;
pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due elementi sopra indicati, sui quali si basa la responsabilità presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass.
9.2.1994, n. 1332; Cass. 25 novembre 1988, n. 6340; Cass. 1 marzo 1995, n. 2301;
Cass. 28.10.1995, n. 11264; Cass. 1992, n. 347; Cass. 8.4.1997, n. 3041). Va, pertanto, individuato nella norma in questione un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità va ravvisato nel venir meno da parte del custode al dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non abbia a produrre danni a terzi. Posto che il dovere di vigilanza impone di accertare che il bene, per il dinamismo ad esso connaturato o per l'insorgenza di un agente dannoso esterno, non versi in una condizione tale da arrecare pregiudizio a terzi, il custode, qualora tale evenienza sia possibile e prevedibile, deve adottare cautele idonee per evitare la degenerazione della situazione da pericolosa in dannosa (Cassazione civile sez. III, 14 gennaio 1992 n. 347).
Il proprietario di una struttura, quale una piscina termale, risponde della struttura che ha in custodia, e dunque deve garantire la sua sicurezza e il corretto funzionamento. La responsabilità può essere invero esclusa dalla prova – che deve essere lo stesso proprietario a fornire – di un caso fortuito, cioè in un evento assolutamente eccezionale e imprevedibile, che in concreto può consistere in un evento naturale o in un fattore umano, cioè in un utilizzo del tutto improprio e anomalo della cosa.
Nel caso in esame l'attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi: il fatto pregiudizievole e la presenza di una caditoia a bordo piscina sprovvista di grate, tanto più pericolosa ed insidiosa in quanto non segnalata.
Non vi è dubbio, infatti, che la caduta dell'attrice sia stata causata proprio dalla presenza, in prossimità dell'accesso alla piscina, della caditoia non protetta da grate, obiettivamente pericolosa perché non visibile (cfr. testimonianza resa “Il Testimone_1 tratto di caditoia aperta non era visibile perché il riflesso dell'acqua nella caditoia non consentiva di distinguere bene il piano”). Il difetto risulta poi imputabile alla mancanza di ordinaria manutenzione da parte del proprietario del bene che, pur tenuto a garantirne le buone condizioni, non aveva provveduto ad eliminare il pericolo. A fronte della omessa e dovuta manutenzione e della conseguente pericolosità dei luoghi, la caduta dell'attrice rappresenta un evento tutt'altro che imprevedibile ed inevitabile.
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Di contro, la parte convenuta, non ha fornito la prova liberatoria del fortuito, ossia il fatto estraneo agli obblighi di custodia, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità ed avente efficienza causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento lesivo.
Nessun rilievo ha, infatti, avuto la condotta del danneggiato ai fini dell'esonero o di una diminuzione di responsabilità della parte convenuta in quanto dall'esame delle testimonianze non è emerso che abbia tenuto un comportamento Parte_1 contrario all'ordinaria diligenza. Infatti ai sensi dell'art. 2051 c.c. la presunzione di responsabilità del custode della cosa per i danni che essa sia suscettibile di produrre di per se' o per insorgenza in essa di agenti dannosi, può essere superata dal fatto del danneggiato soltanto quando esso abbia, nel determinismo dell'evento un'autonoma efficienza causale e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità rispetto alla sfera di azione del custode, caratteri che non ricorrono nell'evento che può essere prevenuto dal custode attraverso l'esercizio dei poteri di vigilanza che gli competono
(Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9658).
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie del comportamento dell'attrice, che non ha effettuato alcuna anomala condotta e confidava nella normale percorribilità del bordo della piscina.
La parte convenuta va, pertanto, ritenuta responsabile per i danni riportati da _1
.
[...]
Le lesioni riportate dall'attrice, a seguito della caduta, sono state documentate a mezzo della certificazione medica prodotta e verificate dal CTU che ne ha accertato la compatibilità con la riferita dinamica dell'infortunio.
Relativamente alla entità delle stesse, possono essere accolti i risultati della CTU medico legale in quanto immuni da vizi logico - giuridici e correttamente motivati.
A seguito della caduta l'attrice ha riportato trauma contusivo alla gamba destra e frattura scomposta della epifisi distale del radio destro.
Da tale evento traumatico è derivata una invalidità temporanea assoluta di gg. 30, una invalidità temporanea parziale di gg. 32 al valore del 75% e di ulteriori gg. 20 al valore del 50% e sono residuati postumi invalidanti di natura permanente quantificati dal CTU nella misura del 4%.
Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l'esigenza all'unitarietà oltre che all'integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e
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ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della Cassazione con quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., S.U., 11.11.08, 26972, 26973, 26974 e 26975) che, riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del 2003
(Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8827 e Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8828), hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati
(tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale (cioè concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice va liquidato con applicazione delle vigenti tabelle milanesi dell'anno 2024, assunte quale criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito.
Le tabelle di Milano per l'anno 2024 determinano, invero, all'attualità il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compreso il danno morale. Esse dettano criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale (non del solo danno biologico), derivante dalla lesione alla integrità psico -fisica, specificando, nei
"criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psico -fisica della persona suscettibile di accertamento medico -legale, sia nei suoi risvolti anatomo -funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva".
Più precisamente, accanto all'iniziale valorizzazione del parametro di base (detto punto biologico), la tabella milanese indica un secondo valore (denominato danno non patrimoniale) incrementato sulla base di coefficienti automatici prestabiliti.
Il danno morale, se provato, sta proprio nella seconda voce contenuta nelle tabelle milanesi, e quindi in quell'incremento indicato per liquidare complessivamente il danno non patrimoniale da lesione. E dunque, se provato, anche su base presuntiva, quel danno morale non potrà essere aggiunto ai valori complessivamente espressi dalla tabella
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milanese (trattandosi, in caso, contrario di indebita duplicazione della medesima posta).
Viceversa, in assenza di prova, la componente morale del danno dovrà essere esclusa con conseguente necessità di applicare la tabella milanese per la sola voce del danno biologico.
Nessun ulteriore “compenso” aggiuntivo per danno morale va riconosciuto trattandosi di voce di danno non dovuta in automatico ma da accertare caso per caso.
Nel caso di specie la voce relativa al danno morale non può essere riconosciuta in mancanza di idonea prova né risulta di per sé desumibile in via presuntiva, tenuto conto della natura solo micropermanente delle stesse lesioni subite.
Perciò in applicazione delle tabelle di Milano dell'anno 2024 e tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro, il danno biologico può essere quantificato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro: 77 anni
Percentuale di invalidità permanente: 4%
Punto base I.T.T.: € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %: 32
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %: 20
Danno biologico risarcibile € 4.103,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.760,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.360,00
TOTALE GENERALE: € 11.463,00
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 11.463,00 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati
(secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 18.08.2015, e
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rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Spetta altresì a titolo di spese mediche sopportate per le lesioni subite la somma di €
55,61, come documentate e ritenute congrue dal CTU, oltre interessi dalla domanda al saldo nonché la somma di € 47,50 per il giorno di vacanza pagato e non usufruito come documentato oltre interessi dalla domanda al saldo.
Conseguentemente la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di € 11.463,00 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 18.8.2015 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, e al pagamento della somma di €
55,61 per le spese mediche oltre interessi legali dalla domanda (notifica della citazione) al saldo e dell'importo di € 47,50 per il giorno di vacanza pagato e non usufruito oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, assumendo a riferimento non la somma oggetto della domanda formulata dalla parte (criterio del "disputatum"), bensì quella ad essa concretamente attribuita (criterio del "decisum") e tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta CP_1
Va, infine, accolta la domanda di garanzia avanzata dalla parte convenuta CP_4
nei confronti della Controparte_2
Al riguardo, stante la tardiva costituzione in giudizio del terzo chiamato in causa
(avvenuta solo in data 9.4.2021), lo stesso è incorso nelle decadenze di legge tra cui la possibilità di avanzare l'eccezione di prescrizione dell'indennizzo assicurativo, che deve pertanto ritenersi inammissibile.
Quanto all'eccezione di nullità della chiamata del terzo, sollevata dalla Controparte_2
la stessa va rigettata, in quanto dall'esame dell'atto (munito di mandato ad hoc a
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chiamare in causa) si evince chiaramente la finalità della chiamata.
L'evento rientra nel rischio assicurato, come desumibile dalla polizza prodotta in giudizio dalla stessa che nella sezione “condizioni generali Controparte_2 dell'assicurazione” all'art. 1 lett. A prevede di tenere “indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente
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cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' per danni corporali e materiali imputabili a fatto Parte_2 doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.”
La vigenza della polizza n. 301528157 è confermata dalla denuncia del sinistro effettuata dall'assicurato con n. 000051005 del 20.4.2020 e prodotta dalla
[...]
Nessuna eccezione di intervenuta disdetta del contratto assicurativo né di CP_2
sospensione dello stesso per inadempimento risulta poi specificamente ed idoneamente avanzata dalla chiamata in causa, la quale ha espressamente dichiarato di non contestare l'esistenza del rapporto assicurativo.
Conseguentemente la va condannata a manlevare la parte Controparte_2
convenuta dalle somme di cui la stessa è stata condannata al pagamento in CP_1 favore dell'attrice nonché al pagamento delle spese di lite relativamente al rapporto di garanzia tra le parti, liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti e Parte_1 CP_1
sulla domanda di garanzia avanzata da nei confronti di CP_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) accoglie la domanda avanzata dall'attrice nei confronti di Parte_1 CP_1
e condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma già rivalutata di CP_1
€ 11.463,00 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 18.8.2015 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, e al pagamento della somma di € 55,61 per le spese mediche oltre interessi legali dalla domanda (notifica della citazione) al saldo e dell'importo di € 47,50 per il giorno di vacanza pagato e non fruito oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 278,52 per spese ed € 4.100,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. Gennaro Grassia, antistatario;
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3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
4) accoglie la domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_1 [...]
e per l'effetto condanna a rivalere delle CP_2 Controparte_2 CP_1
somme di cui ai capi 1), 2) e 3) del presente dispositivo;
5) condanna la al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 CP_1 di lite del presente giudizio in relazione al rapporto di garanzia che liquida in € .
3.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Aversa, 27/02/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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