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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
NC RD, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 17/12/2025, lette le note depositate dall'avv. DELL'ARTE MICHELE nell'interesse di parte opponente e dall'avv.
LI IO nell'interesse di parte opposta, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1435/2023 R.G., promossa
DA
, quale titolare dell'azienda agricola IL GATTOPARDO DI Parte_1
ON AD RO, (CF. ) rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. DELL'ARTE MICHELE
RICORRENTE
CONTRO
, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LI IO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , premettendo di avere stipulato un contratto di lavoro a tempo Controparte_1 determinato con l'Azienda agricola Il Gattopardo di ON OR NO in data
16.05.2022 e di essere stato licenziato verbalmente in data 11.10.2022, ha lamentato il mancato pagamento di 10 giornate lavorative, del TFR e degli istituti del CCNL di settore;
ha chiesto, pertanto, in via monitoria al Tribunale di Siracusa di ingiungere l'ex datore di lavoro al pagamento della somma, detratti gli acconti ricevuti, di € 2.770,33.
2. Il Tribunale di Siracusa, con decreto ingiuntivo n. 151/2023 del 10.3.20203, ha ingiunto ad il Gattopardo di don OR NO di pagare a Controparte_1 immediatamente la predetta somma oltre spese.
1 3. , quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Il Gattopardo di Parte_1
ON OR NO, con ricorso depositato in data 08.05.2023, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evidenziando di avere stipulato con Controparte_1 plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, l'ultimo dei quali dipanatosi dal 16.5.2022 al 31.10.2022; ha esposto di avere integralmente retribuito il lavoratore degli importi contenuti nell'ultima busta paga a titolo di TFR e di giornate lavorative;
ha contestato genericamente i conteggi posti a fondamento del ricorso monitorio e ha chiesto, per l'effetto, di “annullare e/o comunque dichiarare inefficace l'opposto decreto con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese”.
4. , con memoria depositata in data 08.04.2024, ha esposto che dalle Controparte_1 buste paga fornite dal datore “non risulta applicato in alcun modo sia per la parte economica e quindi normativa il contratto provinciale di lavoro OTD provinciale” nonché, in particolare, “l'applicazione dell'istituto del terzo elemento e del calcolo TFR”; ha precisato che l'importo di € 2.770,43 non è da imputare esclusivamente al TFR ma anche a tutti gli altri istituti contrattuali non corrisposti;
ha eccepito, poi, la nullità del licenziamento per essere stato lo stesso irrogato oralmente;
ha lamentato l'omesso versamento dei contributi;
ha eccepito la cessazione della materia del contendere, avendo ricevuto in assegnazione la somma di € 3.551,04 a seguito del procedura esecutiva n. RG. 838/2023; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- In pregiudiziale accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere,
- Respingere l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento orale intimato al sig. ai sensi Controparte_1 dell'art. 15 della legge 20 maggio del 1970, n.300, e successive modificazioni e pertanto condannare
l'Azienda Agricola il Gattopardo di ON OR NO al pagamento di un indennità che riterrà da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- Condannare l'Azienda agricola Il Gattopardo di ON OR NO nella persona del suo rappresentante legale p.t., per soccombenza virtuale dell'art 96 c.p.c. al risarcimento danni da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa”.
5. La causa, istruita con la documentazione depositata dalle parti, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta.
6. Va preliminarmente osservato che con il procedimento monitorio viene in rilievo un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
2 La pretesa creditoria azionata dal lavoratore, nel caso di specie, trae origine dal rapporto di lavoro intercorrente tra le parti nell'anno 2022 e, più nello specifico, nel mancato pagamento del TFR e degli istituti contrattuali previsti dal CCNL operai agricoli e florovivaisti integrato, sia per la parte economica che normativa, dal contratto provinciale di lavoro OTD di Siracusa.
In particolare, le tabelle salariali dei lavoratori agricoli OTD della provincia di Siracusa prevedono l'erogazione del terzo elemento pari al 30,44% del salario contrattuale ed una integrazione dell'8,63% del TFR (cfr. pag. 7, all. “conteggi”).
L'opponente, tuttavia, nonostante le doglianze attoree, non ha dimostrato di avere corrisposto una paga conforme alle suddette previsioni normative.
Sul punto, va invero ricordato che in base ai principi generali desumibili dagli artt.
1218 e 2697 c. c., che governano il riparto dell'onere della prova in materia contrattualistica, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione, è tenuto solo a dar prova della fonte del proprio credito, allegando l'inadempimento di controparte, mentre grava sul debitore fornire piena dimostrazione del corretto adempimento dell'obbligazione su di lui incombente.
Quindi, in applicazione di tali principi alla materia che ci occupa, ossia al pagamento delle spettanze retributive rivendicate dal lavoratore, compete al datore di lavoro fornire rigorosa dimostrazione dei relativi pagamenti eseguiti in relazione ai crediti vantati dal lavoratore in relazione al rapporto lavorativo la cui sussistenza sia stata acquisita.
Detta regola, è bene ricordarlo, non subisce evidentemente alcuna deroga in caso di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'opposto, pur formale convenuto, è sostanziale attore di causa.
Siffatta prova, come anticipato, non è stata fornita.
A sostegno dei propri assunti, l'opponente ha offerto in produzione la sola busta paga del mese di ottobre 2022 attestante il pagamento della somma di € 711,39; somma che, a ben vedere, è stata, già in sede di ricorso monitorio, scomputata dall'odierna parte opposta.
Passando alla quantificazione del dovuto vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dal lavoratore in quanto determinati alla luce delle risultanze in atti e dei condivisibili indici retributivi previsti nel C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro;
tali conteggi tengono conto anche della retribuzione oraria, per il terzo livello, di € 6,72 prevista a decorrere dal mese di giugno 2022 nonché degli aumenti 30,44% per il terzo elemento e dell'8,63% per il TFR. In ogni caso, il conteggio analitico, già puntualmente indicato in monitorio, può essere assunto a base della presente decisione in quanto non specificamente contestato dal convenuto sul
3 piano della correttezza tecnico-contabile alla prima difesa utile (Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
18/02/2011, n. 4051).
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi confermato, non potendo essere dichiarata, in mancanza di concordi conclusioni sul punto, la cessazione della materia del contendere.
7. La domanda volta ad “Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento orale intimato al sig. ai sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio del 1970, n.300, e successive modificazioni e Controparte_1 pertanto condannare l'Azienda Agricola il Gattopardo di ON OR NO al pagamento di un indennità che riterrà da liquidarsi d'ufficio in via equitativa” va dichiarata inammissibile giusta la mancata presentazione dell'istanza di differimento ex art. 418 c.p.c. (Cass. n. 23815/2007).
8. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1435/2022,
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 151/2023 del Tribunale di Siracusa;
3. condanna l'opponente al pagamento in favore dello Stato ex art. 133 TUSG delle spese del giudizio, liquidate per compensi professionali in € 1.314,00 oltre oneri come per legge;
Così deciso in Siracusa, il 18/12/2025
IL GIUDICE
NC RD
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. NC RD, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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