Art. 2. Modalita' dell'iscrizione
L'iscrizione alla Cassa decorre dalla data di iscrizione all'albo.
Gli ordini degli ingegneri e gli ordini degli architetti debbono, contestualmente alla comunicazione alla pro cura della Repubblica, notificare alla Cassa i nominativi dei nuovi iscritti, dei cancellati e dei deceduti.
Gli ingegneri ed architetti, che sono tenuti ad iscriversi, debbono farne denuncia alla Cassa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuta iscrizione nei rispettivi albi professionali, dichiarando di non essere soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Apposita denuncia deve essere inoltrata anche di quei professionisti che non sono tenuti all'iscrizione producendo un certificato dell'ente assicuratore o dell'amministrazione presso la quale prestano la loro attivita'.
Trascorso il termine di cui al terzo comma del presente articolo, l'iscrizione nei ruoli e' effettuata d'ufficio.
Ai nuovi iscritti ne e' data comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno Coloro che si ritengono indebitamente iscritti possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della notifica della avvenuta iscrizione, presentare ricorso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, affinche' la giunta esecutiva possa pronunciarsi su di esso. In pendenza del ricorso, il versamento dei contributi e' sospeso. Contro il deliberato della giunta esecutiva e' ammesso ricorso nei modi e nei termini di cui all' art. 16 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , al consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione della giunta esecutiva.
La Cassa, entro il 31 marzo di ciascun anno, forma i ruoli degli iscritti curandone la pubblicazione per quindici giorni presso le sedi dei comuni di residenza e degli ordini professionali.
Coloro che si ritengono indebitamente inclusi nei detti ruoli possono inoltrare ricorso alla giunta esecutiva nei termini e secondo le modalita' prescritte dal settimo comma del presente articolo.
Analogo ricorso, senza termine di decadenza, possono produrre colore che si ritengono indebitamente esclusi.
L'iscritto che perda il diritto all'iscrizione deve darne comunicazione alla Cassa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla perdita del diritto stesso. Esso viene cancellato dai ruoli dal giorno in cui si e' verificato l'evento ed e' tenuto al pagamento del contributo fino a tale data, restando salvo il diritto al pensionamento per vecchiaia, invalidita' e morte qualora possa far valere il minimo di anzianita' contributiva, di cui al successivo art. 7.
Coloro che perdono il diritto d'iscrizione a causa di attivita' didattica saltuaria e di limitato periodo possono, a chiusura dell'anno scolastico, denunciare in un'unica volta i periodi in cui l'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria e quelli in cui la stessa e' esclusa nell'anno medesimo.
Essi dovranno percio' continuare i versamenti trimestrali.
Eventuali contributi versati in piu' potranno valere per l'anno successivo od essere rimborsati a domanda degli interessati.
La cancellazione e la reiscrizione negli albi professionali comportano analoghe cancellazioni e reiscrizioni nei ruoli della Cassa.
I periodi di iscrizione alla Cassa sono cumulabili agli effetti della determinazione dell'anzianita' contributiva.
L'iscrizione alla Cassa decorre dalla data di iscrizione all'albo.
Gli ordini degli ingegneri e gli ordini degli architetti debbono, contestualmente alla comunicazione alla pro cura della Repubblica, notificare alla Cassa i nominativi dei nuovi iscritti, dei cancellati e dei deceduti.
Gli ingegneri ed architetti, che sono tenuti ad iscriversi, debbono farne denuncia alla Cassa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuta iscrizione nei rispettivi albi professionali, dichiarando di non essere soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Apposita denuncia deve essere inoltrata anche di quei professionisti che non sono tenuti all'iscrizione producendo un certificato dell'ente assicuratore o dell'amministrazione presso la quale prestano la loro attivita'.
Trascorso il termine di cui al terzo comma del presente articolo, l'iscrizione nei ruoli e' effettuata d'ufficio.
Ai nuovi iscritti ne e' data comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno Coloro che si ritengono indebitamente iscritti possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della notifica della avvenuta iscrizione, presentare ricorso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, affinche' la giunta esecutiva possa pronunciarsi su di esso. In pendenza del ricorso, il versamento dei contributi e' sospeso. Contro il deliberato della giunta esecutiva e' ammesso ricorso nei modi e nei termini di cui all' art. 16 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , al consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione della giunta esecutiva.
La Cassa, entro il 31 marzo di ciascun anno, forma i ruoli degli iscritti curandone la pubblicazione per quindici giorni presso le sedi dei comuni di residenza e degli ordini professionali.
Coloro che si ritengono indebitamente inclusi nei detti ruoli possono inoltrare ricorso alla giunta esecutiva nei termini e secondo le modalita' prescritte dal settimo comma del presente articolo.
Analogo ricorso, senza termine di decadenza, possono produrre colore che si ritengono indebitamente esclusi.
L'iscritto che perda il diritto all'iscrizione deve darne comunicazione alla Cassa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla perdita del diritto stesso. Esso viene cancellato dai ruoli dal giorno in cui si e' verificato l'evento ed e' tenuto al pagamento del contributo fino a tale data, restando salvo il diritto al pensionamento per vecchiaia, invalidita' e morte qualora possa far valere il minimo di anzianita' contributiva, di cui al successivo art. 7.
Coloro che perdono il diritto d'iscrizione a causa di attivita' didattica saltuaria e di limitato periodo possono, a chiusura dell'anno scolastico, denunciare in un'unica volta i periodi in cui l'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria e quelli in cui la stessa e' esclusa nell'anno medesimo.
Essi dovranno percio' continuare i versamenti trimestrali.
Eventuali contributi versati in piu' potranno valere per l'anno successivo od essere rimborsati a domanda degli interessati.
La cancellazione e la reiscrizione negli albi professionali comportano analoghe cancellazioni e reiscrizioni nei ruoli della Cassa.
I periodi di iscrizione alla Cassa sono cumulabili agli effetti della determinazione dell'anzianita' contributiva.