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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2025
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 620/2025
Oggi 18 novembre 2025 ad ore 9.01 innanzi al dott. Giorgio Bertola, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché
l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di ha depositato note Parte_1
conclusive in data 13/11/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni, nulla hanno depositato le parti convenute contumaci.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 09:02
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 620/2025 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avv. DONVITO ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA PAOLO ANDREANI 4 20122 MILANO, presso il difensore avv. DONVITO ANTONIO
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. ) C.F._2 CP_3 C.F._3
CONVENUTI/CONTUMACI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
pagina 2 di 6 si è rivolta a questo Tribunale per sentir accertare che la Parte_1
parte convenuta abbia tacitamente accettato l'eredità di (C.f. Persona_1
), nato in [...] il [...]. C.F._4
A supporto della sua domanda ha dedotto che la parte convenuta abbia provveduto a presentare la denuncia di successione e l'abbia poi trascritta.
Ha inoltre dedotto che la parte convenuta si trovasse nel possesso dei beni ereditari come si evince per esempio dal certificato storico di residenza da cui si ricava che essi abitino l'immobile caduto in successione e che non abbiano provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario provvedendo poi ad eseguire l'inventario.
La parte convenuta è rimasta contumace.
Dall'esame della documentazione versata in atti la domanda risulta fondata.
L'erede che sia nel possesso dei beni ereditari ha l'obbligo di procedere all'inventario (art. 485 c.c.) e non procedendo al predetto inventario, trascorso il termine di tre mesi egli è considerato erede puro e semplice.
Come si ricava dal certificato storico di residenza essi abitano nell'immobile caduto in successione (dove, peraltro, si è compiuta la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio) e non risulta aver proceduto a redigere l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c. così che egli si deve quindi considerare erede puro e semplice.
In aggiunta si rileva come l'erede abbia provveduto alla presentazione della denuncia di successione con successiva trascrizione della predetta denuncia con pagina 3 di 6 voltura degli immobili e tale comportamento concludente può essere ritenuto, unitamente agli altri elementi di valutazione, come idoneo indizio da cui ricavare la volontà tacita di accettare l'eredità del de cuius (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
11813 del 30/10/1992 “Ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato sono rilevanti tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili. A tal fine, e benché l'accettazione debba essere desunta di norma dal comportamento del chiamato, è tuttavia possibile che essa in concrete circostanze avvenga anche mediante l'attività indiretta o procuratoria od anche di gestione di altri soggetti incaricati di compiere atti correlati alla volontà del successibile di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, come nel caso dell'iscrizione catastale dei beni relitti eseguita per conto degli eredi dal notaio.
Del pari la denuncia di successione pur costituendo un atto preordinato a fini essenzialmente fiscali non comportante "ex se" l'accettazione tacita dell'eredità, può costituire un elemento indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal giudice del merito” e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021
“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”) .
pagina 4 di 6 Se quindi, la presentazione della denuncia di successione non può essere l'unico indice della volontà dell'erede di accettare l'eredità del de cuius, questo, unitamente per esempio alla mancata redazione dell'inventario pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari, è certamente elemento che può essere utilmente valorizzato per ritenere provata l'accettazione tacita dell'eredità così che la domanda attorea va accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, nello scaglione indeterminabile basso, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori minimi attesa la contumacia e la speditezza del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
pagina 5 di 6 1) Accerta e dichiara che (C.F.: ), CP_1 C.F._1 [...]
(C.f. ) e (C.f. CP_2 C.F._2 CP_3
), hanno tacitamente accettato l'eredità di C.F._3 Persona_1
(C.f. ), nato in [...] il [...]; C.F._4
2) Autorizza parte attrice a trascrivere la presente sentenza in via sostitutiva rispetto ai convenuti che restassero inerti con spese a loro carico;
3) AN (C.F.: ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.f. ) e (C.f. ) a C.F._2 CP_3 C.F._3
rifondere a e spese di lite del presente procedimento che si Parte_1
liquidano in euro 836,50 per esborsi, euro 3.808,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 18 novembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 620/2025
Oggi 18 novembre 2025 ad ore 9.01 innanzi al dott. Giorgio Bertola, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché
l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di ha depositato note Parte_1
conclusive in data 13/11/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni, nulla hanno depositato le parti convenute contumaci.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 09:02
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 620/2025 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avv. DONVITO ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA PAOLO ANDREANI 4 20122 MILANO, presso il difensore avv. DONVITO ANTONIO
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. ) C.F._2 CP_3 C.F._3
CONVENUTI/CONTUMACI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
pagina 2 di 6 si è rivolta a questo Tribunale per sentir accertare che la Parte_1
parte convenuta abbia tacitamente accettato l'eredità di (C.f. Persona_1
), nato in [...] il [...]. C.F._4
A supporto della sua domanda ha dedotto che la parte convenuta abbia provveduto a presentare la denuncia di successione e l'abbia poi trascritta.
Ha inoltre dedotto che la parte convenuta si trovasse nel possesso dei beni ereditari come si evince per esempio dal certificato storico di residenza da cui si ricava che essi abitino l'immobile caduto in successione e che non abbiano provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario provvedendo poi ad eseguire l'inventario.
La parte convenuta è rimasta contumace.
Dall'esame della documentazione versata in atti la domanda risulta fondata.
L'erede che sia nel possesso dei beni ereditari ha l'obbligo di procedere all'inventario (art. 485 c.c.) e non procedendo al predetto inventario, trascorso il termine di tre mesi egli è considerato erede puro e semplice.
Come si ricava dal certificato storico di residenza essi abitano nell'immobile caduto in successione (dove, peraltro, si è compiuta la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio) e non risulta aver proceduto a redigere l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c. così che egli si deve quindi considerare erede puro e semplice.
In aggiunta si rileva come l'erede abbia provveduto alla presentazione della denuncia di successione con successiva trascrizione della predetta denuncia con pagina 3 di 6 voltura degli immobili e tale comportamento concludente può essere ritenuto, unitamente agli altri elementi di valutazione, come idoneo indizio da cui ricavare la volontà tacita di accettare l'eredità del de cuius (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
11813 del 30/10/1992 “Ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato sono rilevanti tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili. A tal fine, e benché l'accettazione debba essere desunta di norma dal comportamento del chiamato, è tuttavia possibile che essa in concrete circostanze avvenga anche mediante l'attività indiretta o procuratoria od anche di gestione di altri soggetti incaricati di compiere atti correlati alla volontà del successibile di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, come nel caso dell'iscrizione catastale dei beni relitti eseguita per conto degli eredi dal notaio.
Del pari la denuncia di successione pur costituendo un atto preordinato a fini essenzialmente fiscali non comportante "ex se" l'accettazione tacita dell'eredità, può costituire un elemento indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal giudice del merito” e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021
“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”) .
pagina 4 di 6 Se quindi, la presentazione della denuncia di successione non può essere l'unico indice della volontà dell'erede di accettare l'eredità del de cuius, questo, unitamente per esempio alla mancata redazione dell'inventario pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari, è certamente elemento che può essere utilmente valorizzato per ritenere provata l'accettazione tacita dell'eredità così che la domanda attorea va accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, nello scaglione indeterminabile basso, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori minimi attesa la contumacia e la speditezza del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
pagina 5 di 6 1) Accerta e dichiara che (C.F.: ), CP_1 C.F._1 [...]
(C.f. ) e (C.f. CP_2 C.F._2 CP_3
), hanno tacitamente accettato l'eredità di C.F._3 Persona_1
(C.f. ), nato in [...] il [...]; C.F._4
2) Autorizza parte attrice a trascrivere la presente sentenza in via sostitutiva rispetto ai convenuti che restassero inerti con spese a loro carico;
3) AN (C.F.: ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.f. ) e (C.f. ) a C.F._2 CP_3 C.F._3
rifondere a e spese di lite del presente procedimento che si Parte_1
liquidano in euro 836,50 per esborsi, euro 3.808,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 18 novembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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