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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/07/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 5121/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to FESTA Parte_1
CARMELA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
PROVENZANO LUIGI MARIO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero del compenso di agente.
Conclusioni: come da note delle parti depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente opponente, contestando la pretesa avanzata in monitorio dalla parte opposta per insussistenza del credito vantato, non avendo l'agente svolto alcuna attività né concluso alcun contratto, e, di conseguenza, per non avere, la parte opposta, maturato alcuna provvigione, come da orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a seguito di istanza monitoria avanzata dalla parte resistente per il recupero del compenso di agente pattuito per domandarne la revoca e/o l'annullamento, previa sospensione della provvisoria esecutività concessa, con il favore delle spese processuali. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente opposta per affermare l'infondatezza della promossa opposizione, risultando dovuto il credito ingiunto trattandosi di compenso pattuito non in termini percentuali sugli affari conclusi ma in maniera fissa ed invariabile, rappresentando che, nelle more, l'opponente aveva provveduto al pagamento delle somme ingiunte. Domandava, di conseguenza, il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria delle spese. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Nelle more del giudizio si costituiva il nuovo difensore della parte opponente che avanzava domande nuove con le note autorizzate.
In via preliminare devono essere dichiarate inammissibili, perché nuove, le domande avanzate con le note depositate ex art. 127 ter
c.p.c. dalla difesa della parte opponente, trattandosi di domande evidentemente tardive poiché introdotte solo nel corso del giudizio.
Nel merito, l'opposizione è palesemente infondata e non merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dall'esegesi delle clausole contrattuali convenute dalle parti con la sottoscrizione in data 01.01.2023 del contratto di agenzia commerciale senza rappresentanza prodotto.
Innanzitutto, all'art. 1 rubricato Oggetto dell'incarico è stato espressamente convenuto dalle parti l'obbligo dell'Agente di promuovere la vendita dei prodotti della Preponente.
All'art. 4 rubricato Svolgimento dell'incarico è stato convenuto dalle parti l'obbligo principale dell'Agente di promuovere la conclusione dei
Pag. 2 di 5 contratti di vendita dei prodotti contrattuali secondo le modalità indicate alle lett. seguenti.
All'art. 5, rubricato Provvigione, invece, è stato stabilito un compenso annuo spettante all'Agente per l'incarico affidato in misura fissa ed onnicomprensiva di € 160.000,00 lordi oltre Iva.
Si tratta di compenso fisso e non variabile e, soprattutto, non ancorato né dipendente dagli affari conclusi.
In concreto, a differenza di quanto disposto dall'art. 1748 c.c.1 che subordina la maturazione del diritto alla provvigione dell'agente alla conclusione dei contratti per il suo tramite, l'art. 5 del contratto intercorso tra le parti non ancora l'insorgenza del diritto alla provvigione al singolo affare concluso ma riconosce un compenso 1 Questa la norma cit.: < [I]. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
[II]. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
[III]. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
[IV]. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
[V]. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte esecuzione al contratto,
l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi
o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
[VI]. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
[VII]. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.>>.
Pag. 3 di 5 annuo onnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico affidato all'agente per come definito dagli artt. 1 e 4.
Ed ancora, sebbene all'art.
7.1 del contratto in esame siano stati fissati gli Obiettivi per singolo anno di vigenza contrattuale, le parti hanno pure disciplinato le conseguenze del mancato raggiungimento degli stessi, fatta eccezione per l'anno 2023. Ed infatti, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi è stata convenuta prima la sospensione del contratto per 15 giorni e, poi, la risoluzione dello stesso in mancanza di confronto tra le parti.
In conclusione, dalla lettura inequivoca delle clausole contrattuali richiamate ed in particolare di quella determinativa del compenso, emerge in modo evidente che le parti hanno stabilito che il diritto al compenso dovesse essere sinallagmaticamente correlato allo svolgimento dell'incarico di agente affidato per tutta la durata del contratto, determinandone l'importo in maniera fissa e non variabile,
e, soprattutto, non ancorandolo in termini percentuali agli affari conclusi.
Ebbene, la parte resistente opposta ha agito in monitorio per ottenere il saldo dei compensi spettanti per i mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 per l'incarico di agente svolto fino alla risoluzione del contratto avvenuta con pec del 19.02.2024.
Considerata la vigenza del rapporto in esame fino alla sua risoluzione e, di conseguenza, la maturazione del compenso pattuito dall'agente in virtù del perdurante vincolo contrattuale per i mesi in esame, deve ritenersi del tutto infondata la promossa azione oppositiva al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale che, di conseguenza, deve essere integralmente rigettata.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 4 di 5 Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza in ragione dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte ricorrente opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.688,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Bari,11/07/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 5121/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to FESTA Parte_1
CARMELA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
PROVENZANO LUIGI MARIO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero del compenso di agente.
Conclusioni: come da note delle parti depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente opponente, contestando la pretesa avanzata in monitorio dalla parte opposta per insussistenza del credito vantato, non avendo l'agente svolto alcuna attività né concluso alcun contratto, e, di conseguenza, per non avere, la parte opposta, maturato alcuna provvigione, come da orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a seguito di istanza monitoria avanzata dalla parte resistente per il recupero del compenso di agente pattuito per domandarne la revoca e/o l'annullamento, previa sospensione della provvisoria esecutività concessa, con il favore delle spese processuali. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente opposta per affermare l'infondatezza della promossa opposizione, risultando dovuto il credito ingiunto trattandosi di compenso pattuito non in termini percentuali sugli affari conclusi ma in maniera fissa ed invariabile, rappresentando che, nelle more, l'opponente aveva provveduto al pagamento delle somme ingiunte. Domandava, di conseguenza, il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria delle spese. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Nelle more del giudizio si costituiva il nuovo difensore della parte opponente che avanzava domande nuove con le note autorizzate.
In via preliminare devono essere dichiarate inammissibili, perché nuove, le domande avanzate con le note depositate ex art. 127 ter
c.p.c. dalla difesa della parte opponente, trattandosi di domande evidentemente tardive poiché introdotte solo nel corso del giudizio.
Nel merito, l'opposizione è palesemente infondata e non merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dall'esegesi delle clausole contrattuali convenute dalle parti con la sottoscrizione in data 01.01.2023 del contratto di agenzia commerciale senza rappresentanza prodotto.
Innanzitutto, all'art. 1 rubricato Oggetto dell'incarico è stato espressamente convenuto dalle parti l'obbligo dell'Agente di promuovere la vendita dei prodotti della Preponente.
All'art. 4 rubricato Svolgimento dell'incarico è stato convenuto dalle parti l'obbligo principale dell'Agente di promuovere la conclusione dei
Pag. 2 di 5 contratti di vendita dei prodotti contrattuali secondo le modalità indicate alle lett. seguenti.
All'art. 5, rubricato Provvigione, invece, è stato stabilito un compenso annuo spettante all'Agente per l'incarico affidato in misura fissa ed onnicomprensiva di € 160.000,00 lordi oltre Iva.
Si tratta di compenso fisso e non variabile e, soprattutto, non ancorato né dipendente dagli affari conclusi.
In concreto, a differenza di quanto disposto dall'art. 1748 c.c.1 che subordina la maturazione del diritto alla provvigione dell'agente alla conclusione dei contratti per il suo tramite, l'art. 5 del contratto intercorso tra le parti non ancora l'insorgenza del diritto alla provvigione al singolo affare concluso ma riconosce un compenso 1 Questa la norma cit.: < [I]. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
[II]. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
[III]. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
[IV]. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
[V]. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte esecuzione al contratto,
l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi
o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
[VI]. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
[VII]. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.>>.
Pag. 3 di 5 annuo onnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico affidato all'agente per come definito dagli artt. 1 e 4.
Ed ancora, sebbene all'art.
7.1 del contratto in esame siano stati fissati gli Obiettivi per singolo anno di vigenza contrattuale, le parti hanno pure disciplinato le conseguenze del mancato raggiungimento degli stessi, fatta eccezione per l'anno 2023. Ed infatti, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi è stata convenuta prima la sospensione del contratto per 15 giorni e, poi, la risoluzione dello stesso in mancanza di confronto tra le parti.
In conclusione, dalla lettura inequivoca delle clausole contrattuali richiamate ed in particolare di quella determinativa del compenso, emerge in modo evidente che le parti hanno stabilito che il diritto al compenso dovesse essere sinallagmaticamente correlato allo svolgimento dell'incarico di agente affidato per tutta la durata del contratto, determinandone l'importo in maniera fissa e non variabile,
e, soprattutto, non ancorandolo in termini percentuali agli affari conclusi.
Ebbene, la parte resistente opposta ha agito in monitorio per ottenere il saldo dei compensi spettanti per i mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 per l'incarico di agente svolto fino alla risoluzione del contratto avvenuta con pec del 19.02.2024.
Considerata la vigenza del rapporto in esame fino alla sua risoluzione e, di conseguenza, la maturazione del compenso pattuito dall'agente in virtù del perdurante vincolo contrattuale per i mesi in esame, deve ritenersi del tutto infondata la promossa azione oppositiva al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale che, di conseguenza, deve essere integralmente rigettata.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 4 di 5 Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza in ragione dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte ricorrente opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.688,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Bari,11/07/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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