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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 634/2020
All'udienza collegiale del giorno 13/05/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
presente Parte_1
AVV. BELLIENI LUCA pres.
Appellato/i
CP_1
Avv. MISITI LAURA pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
Parte appellante insiste anche nei propri mezzi istruttori.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 634/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Bellieni Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Luca Bellieni (C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Libia 120, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
C.F. e REA , P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Misiti (C.F ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
in Roma, Via Monzambano 10, giusta delega in atti
-APPELLATA–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma, n. 24154/2019, pubblicata il 18.12.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato e poi iscritto a Ruolo nel giugno 2013 - conveniva in giudizio la Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni - oltre interessi e svalutazione – CP_1
derivati in data 31.10.2007 alla propria persona ed alla propria moto allorché era caduto in ora notturna mentre percorreva il GRA di Roma. Allegava l'esistenza di un giunto metallico che aveva provocato la caduta nonché l'assenza di illuminazione pubblica non funzionante constatata dalla
Polizia Stradale intervenuta. Aveva riportato traumi e lesioni ai gomiti, ad una mano e ad un ginocchio con postumi permanenti stimati nell' 8 %. Aveva sopportato esborsi per spese mediche e la moto aveva riportato gravi danni. In diritto invocava la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Argomentava diffusamente sul fatto storico e sulla responsabilità del convenuto. Costituendosi, il convenuto eccepiva il difetto di procura alle liti dell'Avv. Luca Ballieni che aveva sottoscritto in calce
l'atto di citazione. Nel merito contestava la domanda contestando l'esistenza di una “bassa velocità” della moto;
deduceva poi la presenza di segnaletica rappresentante la presenza di giunti longitudinali
e di strada sdrucciolevole in caso di pioggia sicché la condotta di guida del motociclista era stata imprudente e negligente. Contestava le voci di danno richieste…”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta la domanda svolta da
e lo condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che si liquidano euro 7.254,00 per compenso professionale oltre rimborso per spese general 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill. ma Corte di Appello di Roma adita, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento delle censure sollevate, richiamata qui espressamente come trascritta anche ogni eccezione, deduzione ed istanza formulata in tutte le difese svolte in primo grado, accertare e dichiarare la nullità , illegittimità , irritualità ed ingiustizia della Sentenza con il presente atto impugnata in via di Appello, ponendola nel nulla e con essa ogni effetto connesso . Alla luce di quanto esposto in premessa , in riforma della impugnata Sentenza ed in accoglimento dell'Appello proposto dall'attuale concludente, piaccia all'Ill.ma Corte adita ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e rigettata, all'esito e per le ragioni di cui in premessa e nelle difese tutte svolte nei due gradi di Giudizio, in riforma della impugnata Sentenza n. 24154/19 resa inter partes dal
Tribunale di Roma ed in integrale accoglimento della domanda proposta dall'attore ed attuale appellante, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della nella Controparte_2
causazione del sinistro per il quale è causa e di cui in epigrafe;
per l'effetto, condannare la medesima convenuta all'integrale risarcimento in favore dell'attuale attore di ogni danno diretto ed indiretto, connesso e conseguente al sinistro per il quale è causa. Per l'effetto, condannare dunque la convenuta al risarcimento del danno materiale subito dal Sig. pari per le ragioni esposte ad almeno Pt_1
€. 8.015,42 oltre ad IVA ed oltre al risarcimento nella misura ritenuta di equa e di giustizia del danno per la mancata disponibilità del mezzo danneggiato. Altresì, sempre per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento in favore del Sig. del danno biologico da esso subito e che per le Pt_1 ragioni di cui in narrativa si quantifica in €516,50 per invalidità temporanea totale, in €.516,50 per invalidità temporanea parziale, in €13.462,22 per invalidità permanente, e così per il danno biologico in €14.495,22 totali, o altra diversa ed anche maggiore misura che sarà ritenuta di
Giustizia all'esito della espletanda istruttoria . Sempre per l'effetto, condannare altresì la convenuta al risarcimento del danno morale in €. 7.247,00, e del danno esistenziale in €. 7.247,00, e così in totale in €. 14.494,00 per tali ulteriori voci di danno, o altra diversa ed anche maggiore misura che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della espletanda istruttoria. Tutte le somme con risarcimento del danno causato dalla mancata disponibilità delle stesse nel tempo trascorso dal sinistro, nella misura ritenuta di Giustizia e comunque pari almeno al rendimento medio dei Buoni Poliennali del Tesoro nel periodo, ed interessi nella misura di Legge sulle somme tutte dichiarate come dovute. Ai sensi di
Legge si dichiara che il valore del presente Giudizio è pari ad almeno €. 37.959,5, e per esso è stato quindi effettuato il versamento del contributo unificato di €777,00”. In sede Istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure, con la teste ivi indicata, così come si insiste affinché sia disposta la richiesta C.T.U. Medico Legale sulla persona del Sig.
Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di Giudizio, da distrarsi in Pt_1 favore degli Avv.ti Sergio Bellieni e Luca Bellieni che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_1
reiectis adversis, - in via preliminare ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c., non avendo all'evidenza una ragionevole probabilità di essere accolto;
- in via principale ritenere e dichiarare l'appello radicalmente infondato e, per l'effetto, rigettarlo, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- in via ulteriormente gradata, nel merito, e nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'appellata sentenza e di accertamento della responsabilità anche parziale o concorrente della convenuta nella causazione del sinistro, CP_1
ridurre ex art. 1227 c.c. l'eventuale risarcimento del danno lamentato ex adverso, avendo il conducente del veicolo concorso a cagionare il danno che avrebbe potuto evitare usando criteri di ordinaria diligenza.
Ci si oppone al rinnovo della C.T.U. ed alle richieste istruttorie di controparte, in quanto palesemente inammissibili per i motivi suesposti. Vinti i compensi e le spese anche del presente grado”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.04.2021, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c., assegnando termine alle parti fino a trenta giorni prima di detta udienza per il deposito in telematico di memorie difensive.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello di è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “Illegittimità della sentenza gravata per violazione dell'art.
132 c.p.c., comma 2, n.4)”, parte appellante deduce la nullità della sentenza in quanto affetta da error in procedendo non essendo percepibile il fondamento della decisione e l'iter attraverso il quale il tribunale sarebbe giunto alla valutazione della responsabilità, essendo la motivazione lacunosa e le argomentazioni addotte dal giudice inidonee a far conoscere il ragionamento seguito.
Con il secondo motivo rubricato “violazione dell'art. 115 c.p.c., in conseguenza del cattivo governo delle risultanze istruttorie effettuato nel decidere”, si censura la sentenza per non aver fatto essa buon governo delle risultanze istruttorie, ponendosi in violazione dell'art. 115 c.p.c.. Deduce ancora l'appellante che la insufficiente illuminazione sul luogo del sinistro e la segnaletica relativa alla presenza di giunti di dilatazione sulla carreggiata non fossero elementi idonei ad esonerare il custode dalla sua responsabilità, atteso che i giunti, come sarebbe stato attestato dalle foto e dai verbali in atti, si trovavano in uno stato di oggettiva pericolosità, diversa da quella indicata dalla segnaletica.
Essi erano invero privi della superficie esterna di gomma, copertura richiesta ai sensi dal D.M.
14.01.08, al fine di garantire il sicuro transito dei mezzi. Rileva che non era stato contestato che i giunti fossero sporgenti, disallineati e privi di copertura di gomma. Pertanto, lamenta l'appellante che il giudice ai fini della decisione non avrebbe tenuto conto del reale stato dei luoghi.
Con il terzo motivo rubricato “violazione dell'art. 2051 c.c.”, deduce l'appellante che CP_1 non avrebbe fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. posto che, in quanto custode, era tenuta a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. Né può essere qualificata in termini di fortuito la condotta dell'appellante per non essersi avveduto per tempo della porzione dissestata del manto stradale, potendo rientrare nel caso fortuito solo la condotta abnorme dell'utente della strada.
La sentenza impugnata è così motivata: “
1. La domanda è infondata. Ed invero dal rapporto della Polstrada emerge la presenza di segnaletica verticale “strada sdrucciolevole in caso di pioggia” e “giunti longitudinali in corsia di marcia”; emerge altresì che il fondo stradale era
“bagnato” per “pioggia in atto”; ed emerge ancora che si era in piena ora notturna, verso la mezzanotte. E' altresì vero che dal rapporto emerge che la illuminazione era “presente ma insufficiente”. Tale ultimo dato non ridonda senz'altro a favore del motociclista in quanto ben può sostenersi che proprio la evidente insufficienza della illuminazione pubblica doveva indurre l'utente della strada alla migliore e massima attenzione e prudenza nell'incedere nella marcia in quanto situazione pregressa valutabile dall'utente della strada;
tra l'altro in presenza di pioggia in atto ed in presenza di un veicolo a due ruote come tale peggio predisposto strutturalmente per le due ruote sulle quali si sostiene rispetto alle sollecitazioni dell'asfalto e dei giunti;
asfalto e giunti segnalati in loco dalla Polstrada e le cui attestazioni di esistenza dei segnali stradali verticali fanno fede sino a querela di falso. In tale situazione fattuale e processuale la domanda va respinta;
e del resto già con ordinanza riservata 23.10.l2014 il Giudice dr.ssa Antonioni assegnatario della causa al tempo ritenne la causa matura per la decisione, con ciò avvertendo implicitamente le parti sulla valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo…. Dalle memorie conclusionali non emergono elementi fattuali e di valutazione decisivi in termini di accoglimento della domanda.
L'attore ha svolto deduzioni ed argomentazioni diffuse che però non si attagliano al caso concreto sottoposto all'esame per cui esse vengono respinte in radice stante l'emergenza fattuale chiara dello stato dei luoghi rappresentata nel rapporto della Polstrada conducente inequivocamente verso una condotta di guida del motociclista inidonea in rapporto alla segnaletica esistente ed alle condizioni specifiche al momento dell'evento dannoso che dovevano indurre il motociclista ad una conduzione di marcia oltremodo prudente attenta e perita.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
I motivi da esaminare congiuntamente, stante la loro intima connessione logico giuridica, vanno respinti perché infondati.
È un principio consolidato in giurisprudenza che la motivazione sia assente quando l'enunciazione della decisione sia priva di argomentazione, oppure quando la motivazione formalmente esista, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione.
Inoltre, la motivazione risulta essere meramente apparente qualora non consenta di comprendere le ragioni e, di conseguenza, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione.
Nella motivazione della sentenza oggi impugnata, le argomentazioni logico-giuridiche che hanno portato il Giudice a decidere per il rigetto della domanda attorea appaiono chiare e del tutto condivisibili.
Al riguardo il Tribunale, in primis ha analizzato in modo puntuale le risultanze emerse dal verbale della Polstrada, facente fede sino a querela di falso, evidenziando nella motivazione tutti gli elementi che imponevano all'appellante una condotta di guida particolarmente prudente.
In particolare, il giudicante sottolinea più volte la presenza di segnaletica verticale “strada sdrucciolevole in caso di pioggia” e “giunti longitudinali in corsia di marcia”, apposta dal gestore della strada e riscontrata dalla Polstrada nel verbale che, unitamente alle condizioni di tempo e di luogo al momento del sinistro, lo hanno indotto a rigettare la domanda attorea, non emergendo elementi fattuali e di valutazione decisivi in termini di accoglimento della domanda.
Pertanto ed in prima battuta va detto come sia di tutta evidenza che nel caso in esame non sussista alcuna lacuna o carenza nella motivazione della sentenza che, nell'attribuire la responsabilità dell'evento all'attore, ha escluso la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Nel merito va rilevato come la natura della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode ma non anche di quella sul nesso di causalità che, invece, deve essere sempre e rigorosamente fornita dal danneggiato e, solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito.
È erroneo, in particolare, l'assunto dell'appellante in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi per ciò solo il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico, dimostrando di aver avuto il sinistro per la denunciata anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta “insidia”, riferendo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito.
Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire la prova positiva anche e soprattutto del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare e, non è stato fatto, anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può, per definizione, essere predicato.
L'oggettiva pericolosità della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce in effetti oggetto di indagine sul nesso di causalità e, quindi, essa è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.
Sicché “l'attore in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve provare sia la circostanza della presenza della alterazione dell'asfalto per effetto del giunto che lo ha fatto cadere, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale alterazione, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta”.
Ciò posto, giova altresì svolgere, sempre in via preliminare ed introduttiva, in quanto ritenute di indubbia utilità ai fini della decisione della presente causa, alcune considerazioni in ordine alla natura della responsabilità attribuita alla convenuta sulla base della disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., rubricato “danno cagionato da cosa in custodia” ed ai presupposti per la sua configurabilità. Orbene, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che questa norma sia applicabile anche alla P.A. e, in particolare, al proprietario e/o gestore di strade aperte alla pubblica utenza e circolazione e che ponga, in sostanza, una responsabilità del custode di tipo oggettivo, la quale sussiste indipendentemente dal comportamento del custode stesso e dall'attività dal medesimo svolta, di talché non rileva, ai fini dell'attribuzione della responsabilità, indagare sul comportamento più o meno corretto tenuto dal custode, potendo nondimeno il comportamento incidere sul dato relativo alla pericolosità della cosa custodita. In linea di principio, si reputa quindi che l'art. 2051 c.c. individui una ipotesi di responsabilità oggettiva che necessita, per trovare applicazione, della sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, principio, peraltro, che non dispensa il presunto danneggiato dall'onere di provare il fatto lesivo ed il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, ovvero di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa
(vedasi, Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 23.01.2014, n. 1398, ove viene richiamata Cass. civ. n.
858/2008). La giurisprudenza della Suprema Corte anche successivamente ha avuto modo di osservare che “l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 cod. civ. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660, e così si è pure espressa Cass. civ. Sez.
VI, ordinanza 15.06.2016, n. 12368). Non si discosta da questo pacifico indirizzo giurisprudenziale l'affermazione che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Cass. n. 15042 del 2008; n. 20427 del 2008; n. 8157 del
2009; n. 24419 del 2009; n. 24529 del 2009; n. 15389 del 2011; n. 15720 del 2011; n. 21508 del
2011). È d'altronde palesemente infondata la tesi per cui la prova del fortuito (rectius: dei fatti posti a fondamento della relativa valutazione di diritto in ordine al nesso di causalità) non potrebbe ricavarsi da presunzioni, ai sensi dell'art. 2727 c.c., non sussistendo alcuna espressa limitazione normativa in proposito' (Cass. civ. Sez. III, 23.03.2016, n. 5695).
Per quanto concerne più specificamente la responsabilità del proprietario della strada per la caduta di un ciclista (nel caso portato all'attenzione dei giudici di legittimità, caduta con esiti mortali) addebitata alla presenza di una buca, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso dei parenti della vittima avverso la pronuncia della Corte di Appello che aveva respinto ogni loro domanda, ha recentemente avuto di affermare essere 'consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.
La Giurisprudenza di Legittimità pone poi una importante distinzione ai fini della oggettiva configurabilità della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, a seconda che la res custodita sia di per sé idonea a sprigionare una energia o una dinamica, oppure sia, in sé e per sé considerata, statica ed inerte: alla prima categoria di cose e responsabilità viene ricondotta la responsabilità derivante dallo scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, della seconda categoria fanno invece parte cose le quali richiedono che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa. In questo secondo caso, si osserva che per la prova del nesso causale è necessario dimostrare che 'lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (cfr. Cass., 13 marzo
2013, n. 6306); con il logico corollario che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Tali criteri, che, nel caso posto all'attenzione dei giudici di legittimità, erano stati rispettati dalla Corte di Appello, hanno consentito di pervenire alla conclusione che il danneggiato non avesse provato il nesso causale tra la cosa ed il danno subito, disattendo all'onere probatorio sullo stesso gravante (vedasi, Cass. civ. Sez. III, 24.09.2015, n. 18865; cfr., anche Cass. civ. Sez. III, 13.01.2015, n. 287).
Dunque, ciò che maggiormente viene a rilevare ai fini della decisione della controversia in esame, è che risulti fornita la dimostrazione, da parte del danneggiato, dei due essenziali elementi delineati dalla giurisprudenza della Cassazione per la configurabilità della responsabilità oggettiva di chi eserciti la custodia della cosa, ovvero la dimostrazione in ordine all'esistenza del fatto e del nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. III, 11.10.2016, n. 20402; Cass. civ. Sez. III, 21.09.2015, n. 18464 ove si è anche efficacemente sottolineato che il caso fortuito, che riduce o discrimina la responsabilità del custode può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in relazione alla prevedibilità del pericolo. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.).
Riassumendo e tirando le fila dei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, si osserva come in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato debba allora comprovare: 1) il fatto storico non soltanto nei suoi lineamenti generali ma in dettaglio, secondo le sue specifiche modalità di accadimento;
2) il preciso rapporto eziologico tra cosa - nell'ipotesi in esame, strada aperta all'uso pubblico ed indiscriminato - e l'evento dannoso;
3) l'accadimento del fatto nonostante l'osservanza da parte del danneggiato dell'obbligo di cautela che deve essere parametrato in relazione alla prevedibilità o meno del pericolo.
Tutto ciò posto e premesso e, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati, ritiene la Corte che la domanda del non meriti accoglimento perché l'attore non ha assolto Pt_1 all'onere probatorio ad esso imposto.
In particolare, assume il che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto Pt_1
di citazione e successivamente ribadite in corso di causa, percorrendo il GRA in sella al proprio motociclo improvvisamente attingeva il giunto meccanico di dilatazione sporgente posto longitudinalmente sull'asfalto bagnato e che, a causa di questa anomalia del manto stradale, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra.
Innanzitutto, la circostanza che i giunti di dilatazione fossero sporgenti, disallineati e privi della parte in gomma, prontamente oggetto di contestazione da parte di non risulta provata;
tale dato CP_1
non risulta essere stato evidenziato dagli Agenti di Polizia intervenuti che hanno riscontrato semplicemente la presenza di giunti in ferro, segnalati con segnaletica verticale. Dai reperti fotografici in atti poi non si evidenziano affatto le denunciate anomalie dei giunti, né che dette anomalie fossero tali da determinare addirittura il disarcionamento del dal proprio motoveicolo;
non si può Pt_1 evincere invero dalla detta documentazione l'esistenza di sporgenze e disallineamenti dei giunti tali da far assurgere questi a rango di ostacolo anomalo o pericoloso.
Ma ancor prima manca la prova che il motociclista sia caduto proprio a causa di detta dedotta anomalia. Osserva questa Corte come non vi sia alcuna idonea dimostrazione dello stesso fatto storico narrato dall'attore e delle sue concrete modalità di verificazione;
on ha provato né l'evento Pt_1 di danno, né tantomeno il necessario nesso causale tra una condizione pericolosa della cosa e la sua successiva caduta a terra che ben potrebbe essersi verificata, ad esempio, per mera disattenzione o svista. La sintetica esposizione del fatto di cui all'atto introduttivo, è rimasta priva di concreto riscontro probatorio e ciò vale anche ad escludere la sussistenza di una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 codice civile.
A tal fine giova richiamare l'ordinanza della Corte che ha rigettato la prova orale richiesta atteso che : «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado», e ciò anche «in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ.» (Cass. 23 marzo 2016, n. 5812); ritenuto, pertanto, che la prova testimoniale non può essere ammessa, non avendo l'appellante indicato specificamente nell'atto d'appello il nominativo delle persone da interrogare e i fatti formulati in articoli separati sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, contrariamente a quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 244 e 359 c.p.c.
Ferma la mancata prova del nesso causale e venendo alla presunta violazione dell'art. 2051 c.c. deve ritenersi che nessuna violazione di detta norma è stata perpetrata dal primo giudice. A tal fine giova richiamare l'orientamento della Cassazione in vero pacifico secondo cui “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
– anche ufficiosa – dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale»..( Cass. Sentenza n. 2482/2018)
Ed inoltre con la sentenza n.18415/ 2019 la Corte di Cassazione ha altresì rilevato che [“Proprio la prevedibilità fonda la “restituzione” del rischio al soggetto che vi è direttamente esposto, il quale mediante una condotta incauta e quindi idonea a rendere prevedibile l'evento dannoso manifesta di non meritare più – per le sue censurabili scelte – una particolare tutela”. Omissis…In particolare, Cass. sez.3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2482 – operando una complessiva ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (ad essa ben può rimandarsi quanto al consolidato insegnamento giurisprudenziale ivi riassunto e attentamente precisato) – in motivazione osserva che al “dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa” è affiancato “un dovere di cautela in capo a chi entra in contatto con la cosa”; e quest'ultimo “può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di autoresponsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa”; e infatti “la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano al compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussiste un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno”.
Richiamato al riguardo anche la CEDU, poi, riafferma il principio (già enunciato in giurisprudenza) per cui chi, pur capace di intendere di volere, “si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto” integrandolo nel modo seguente: “… un detto principio… deve dirsi contemperare adeguatamente le esigenze di tutela del diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri (con conclusione che si estende agevolmente alla tutela del diritto alla salute od all'incolumità in genere e, per di più, ai rapporti tra privati, anche a questi applicandosi la Convenzione: da ultimo, Corte EDU 20/12/2016, Ljaskaj c. Croazia) con quella – altrettanto imperiosa e dettata da elementari esigenze di ragionevolezza – di non accollare alla collettività – o comunque immotivatamente al prossimo – le conseguenze dannose, soprattutto di natura economica (e quindi tutelate dall'articolol del primo protocollo aggiunto alla richiamata Convenzione Europea), che derivino da condotte che siano… volontaria e consapevole esposizione a rischio serio
o grave per la vita da parte della potenziale vittima e quindi unica causa del danno da questa patito”. E dunque, “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto” – il che significa, non si può non aggiungere, un comportamento che rende prevedibile per chi lo pone in essere l'evento dannoso in quanto percepibile dalle sue capacità razionali – “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela…”. E l'arresto giunge a smontare il tabù della imprevedibilità mediante la seguente affermazione: “Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e nel quale la causa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma è esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Omissis…..Si può concludere dunque, che la questione dell'allocazione del rischio, qualora l'origine non sia la condotta del soggetto che altrimenti ne patirebbe, ben restringe gli spazi del caso fortuito quale via d'uscita dalla responsabilità, mentre al contrario ben ampia è la dimensione liberatoria quando la nuova serie causale discende dalla condotta del soggetto sul piano fattuale esposto al rischio, perchè qui la “imprevedibilità” della condotta non può essere intesa in senso semantico/atecnico, ma (creandosi d'altronde pure una ineludibile contaminazione dell'elemento soggettivo nella struttura oggettiva/causale), pienamente giuridico. L'imprevedibilità di questo tipo di condotta umana viene allora, in ultima analisi a coincidere con una condotta negligente o imprudente, cioè divergente da una condotta doverosamente cauta.
Ragionando diversamente, nel caso in cui il custode di una cosa pericolosa si adoperi in modo sufficientemente diligente per segnalare la sua presenza e la sua pericolosità, ritenere che l'apposizione di tali segnalazioni sia tamquam non esset, ovvero che sia inidonea a rendere “caso fortuito” nel giuridico senso la condotta di chi non ne tiene alcun conto costituisce una reductio ad absurdum, nel senso che il rispetto dell'obbligo di custodia giammai può avere giuridica conseguenza quando viene ad interagire con la condotta di chi ha comunque interesse alla efficienza ed integrità della sua custodia, in quanto il custode sarà sempre responsabile, ad eccezione – estrema
– di una condotta del danneggiato assolutamente abnorme. Quindi – e così si governerebbe la vicenda in esame – la violazione della normativa stradale in relazione all'obbligo di attenzione a segnali di pericolo e di rispettare i correlati divieti di accesso in determinate aree pubbliche giammai potrebbe incidere sull'evento dannoso, non solo tramite l'introduzione nella dinamica fattuale di un'assorbente serie causale diversa, ma neppure inferendo a livello di concausa. …omissis….Il soggetto che trasgredisce, senza patirne alcuna conseguenza, regole che sono dettate – tra l'altro – proprio per prevenire il sinistro e quindi anch'esse poste a sua tutela espanderebbe con una siffatta condotta la responsabilità del custode al punto da renderne assolutamente inutile, come già osservato, ogni attività di custodia, e “svuoterebbe” altresì l'ulteriore strumento di protezione fornitogli dal sistema giuridico…..omissis…nella fattispecie dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può costituire caso fortuito o concausa dell'evento dannoso se è colposamente incauta, non occorrendo che a livello fattuale sia imprevedibile.]” Sicché, nella specie, tenuto conto delle pacifiche e documentate condizioni di tempo (ora notturna) e di luogo (asfalto bagnato per pioggia, cfr. verbale della Polizia intervenuta) della presenza di idonea e ben visibile segnaletica catarifrangente (cfr. fotografie in atti) che avvertiva della CP_1
presenza di giunti metallici, nonché di illuminazione scarsa - a prescindere dal significato da dare al termine utilizzato nel verbale “inefficiente”, laddove il giudice ha qualificato tale illuminazione come
“insufficiente” e, fermo restando che tali termini ben possono essere usati come sinonimi di un'illuminazione comunque inadeguata e quindi come tale ridondante a carico del danneggiato che avrebbe dovuto riporre maggiore cautela- appare evidente che se il avesse adottato una Pt_1
condotta di guida attenta, prudente e perita, avrebbe senza dubbio evitato di sbandare e quindi di cadere. Dunque, nella fattispecie in esame e per quanto è emerso dall'istruttoria espletata, il fatto dello stesso danneggiato integra una tipica ipotesi di caso fortuito incidens, idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere la responsabilità di atteso che la condotta del danneggiato, CP_1
consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, ha certamente determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
L'appello, in definitiva, deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €52.000) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata).
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza definitiva Tribunale di Roma, n. 24154/2019, pubblicata il 18.12.2019, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-condanna a rifondere in favore di e spese del presente grado, Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi € 8.469 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro
Sezione VI civile
R.G. 634/2020
All'udienza collegiale del giorno 13/05/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
presente Parte_1
AVV. BELLIENI LUCA pres.
Appellato/i
CP_1
Avv. MISITI LAURA pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
Parte appellante insiste anche nei propri mezzi istruttori.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 634/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Bellieni Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Luca Bellieni (C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Libia 120, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
C.F. e REA , P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Misiti (C.F ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
in Roma, Via Monzambano 10, giusta delega in atti
-APPELLATA–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma, n. 24154/2019, pubblicata il 18.12.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato e poi iscritto a Ruolo nel giugno 2013 - conveniva in giudizio la Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni - oltre interessi e svalutazione – CP_1
derivati in data 31.10.2007 alla propria persona ed alla propria moto allorché era caduto in ora notturna mentre percorreva il GRA di Roma. Allegava l'esistenza di un giunto metallico che aveva provocato la caduta nonché l'assenza di illuminazione pubblica non funzionante constatata dalla
Polizia Stradale intervenuta. Aveva riportato traumi e lesioni ai gomiti, ad una mano e ad un ginocchio con postumi permanenti stimati nell' 8 %. Aveva sopportato esborsi per spese mediche e la moto aveva riportato gravi danni. In diritto invocava la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Argomentava diffusamente sul fatto storico e sulla responsabilità del convenuto. Costituendosi, il convenuto eccepiva il difetto di procura alle liti dell'Avv. Luca Ballieni che aveva sottoscritto in calce
l'atto di citazione. Nel merito contestava la domanda contestando l'esistenza di una “bassa velocità” della moto;
deduceva poi la presenza di segnaletica rappresentante la presenza di giunti longitudinali
e di strada sdrucciolevole in caso di pioggia sicché la condotta di guida del motociclista era stata imprudente e negligente. Contestava le voci di danno richieste…”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta la domanda svolta da
e lo condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che si liquidano euro 7.254,00 per compenso professionale oltre rimborso per spese general 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill. ma Corte di Appello di Roma adita, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento delle censure sollevate, richiamata qui espressamente come trascritta anche ogni eccezione, deduzione ed istanza formulata in tutte le difese svolte in primo grado, accertare e dichiarare la nullità , illegittimità , irritualità ed ingiustizia della Sentenza con il presente atto impugnata in via di Appello, ponendola nel nulla e con essa ogni effetto connesso . Alla luce di quanto esposto in premessa , in riforma della impugnata Sentenza ed in accoglimento dell'Appello proposto dall'attuale concludente, piaccia all'Ill.ma Corte adita ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e rigettata, all'esito e per le ragioni di cui in premessa e nelle difese tutte svolte nei due gradi di Giudizio, in riforma della impugnata Sentenza n. 24154/19 resa inter partes dal
Tribunale di Roma ed in integrale accoglimento della domanda proposta dall'attore ed attuale appellante, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della nella Controparte_2
causazione del sinistro per il quale è causa e di cui in epigrafe;
per l'effetto, condannare la medesima convenuta all'integrale risarcimento in favore dell'attuale attore di ogni danno diretto ed indiretto, connesso e conseguente al sinistro per il quale è causa. Per l'effetto, condannare dunque la convenuta al risarcimento del danno materiale subito dal Sig. pari per le ragioni esposte ad almeno Pt_1
€. 8.015,42 oltre ad IVA ed oltre al risarcimento nella misura ritenuta di equa e di giustizia del danno per la mancata disponibilità del mezzo danneggiato. Altresì, sempre per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento in favore del Sig. del danno biologico da esso subito e che per le Pt_1 ragioni di cui in narrativa si quantifica in €516,50 per invalidità temporanea totale, in €.516,50 per invalidità temporanea parziale, in €13.462,22 per invalidità permanente, e così per il danno biologico in €14.495,22 totali, o altra diversa ed anche maggiore misura che sarà ritenuta di
Giustizia all'esito della espletanda istruttoria . Sempre per l'effetto, condannare altresì la convenuta al risarcimento del danno morale in €. 7.247,00, e del danno esistenziale in €. 7.247,00, e così in totale in €. 14.494,00 per tali ulteriori voci di danno, o altra diversa ed anche maggiore misura che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della espletanda istruttoria. Tutte le somme con risarcimento del danno causato dalla mancata disponibilità delle stesse nel tempo trascorso dal sinistro, nella misura ritenuta di Giustizia e comunque pari almeno al rendimento medio dei Buoni Poliennali del Tesoro nel periodo, ed interessi nella misura di Legge sulle somme tutte dichiarate come dovute. Ai sensi di
Legge si dichiara che il valore del presente Giudizio è pari ad almeno €. 37.959,5, e per esso è stato quindi effettuato il versamento del contributo unificato di €777,00”. In sede Istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure, con la teste ivi indicata, così come si insiste affinché sia disposta la richiesta C.T.U. Medico Legale sulla persona del Sig.
Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di Giudizio, da distrarsi in Pt_1 favore degli Avv.ti Sergio Bellieni e Luca Bellieni che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_1
reiectis adversis, - in via preliminare ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c., non avendo all'evidenza una ragionevole probabilità di essere accolto;
- in via principale ritenere e dichiarare l'appello radicalmente infondato e, per l'effetto, rigettarlo, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- in via ulteriormente gradata, nel merito, e nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'appellata sentenza e di accertamento della responsabilità anche parziale o concorrente della convenuta nella causazione del sinistro, CP_1
ridurre ex art. 1227 c.c. l'eventuale risarcimento del danno lamentato ex adverso, avendo il conducente del veicolo concorso a cagionare il danno che avrebbe potuto evitare usando criteri di ordinaria diligenza.
Ci si oppone al rinnovo della C.T.U. ed alle richieste istruttorie di controparte, in quanto palesemente inammissibili per i motivi suesposti. Vinti i compensi e le spese anche del presente grado”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.04.2021, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c., assegnando termine alle parti fino a trenta giorni prima di detta udienza per il deposito in telematico di memorie difensive.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello di è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “Illegittimità della sentenza gravata per violazione dell'art.
132 c.p.c., comma 2, n.4)”, parte appellante deduce la nullità della sentenza in quanto affetta da error in procedendo non essendo percepibile il fondamento della decisione e l'iter attraverso il quale il tribunale sarebbe giunto alla valutazione della responsabilità, essendo la motivazione lacunosa e le argomentazioni addotte dal giudice inidonee a far conoscere il ragionamento seguito.
Con il secondo motivo rubricato “violazione dell'art. 115 c.p.c., in conseguenza del cattivo governo delle risultanze istruttorie effettuato nel decidere”, si censura la sentenza per non aver fatto essa buon governo delle risultanze istruttorie, ponendosi in violazione dell'art. 115 c.p.c.. Deduce ancora l'appellante che la insufficiente illuminazione sul luogo del sinistro e la segnaletica relativa alla presenza di giunti di dilatazione sulla carreggiata non fossero elementi idonei ad esonerare il custode dalla sua responsabilità, atteso che i giunti, come sarebbe stato attestato dalle foto e dai verbali in atti, si trovavano in uno stato di oggettiva pericolosità, diversa da quella indicata dalla segnaletica.
Essi erano invero privi della superficie esterna di gomma, copertura richiesta ai sensi dal D.M.
14.01.08, al fine di garantire il sicuro transito dei mezzi. Rileva che non era stato contestato che i giunti fossero sporgenti, disallineati e privi di copertura di gomma. Pertanto, lamenta l'appellante che il giudice ai fini della decisione non avrebbe tenuto conto del reale stato dei luoghi.
Con il terzo motivo rubricato “violazione dell'art. 2051 c.c.”, deduce l'appellante che CP_1 non avrebbe fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. posto che, in quanto custode, era tenuta a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. Né può essere qualificata in termini di fortuito la condotta dell'appellante per non essersi avveduto per tempo della porzione dissestata del manto stradale, potendo rientrare nel caso fortuito solo la condotta abnorme dell'utente della strada.
La sentenza impugnata è così motivata: “
1. La domanda è infondata. Ed invero dal rapporto della Polstrada emerge la presenza di segnaletica verticale “strada sdrucciolevole in caso di pioggia” e “giunti longitudinali in corsia di marcia”; emerge altresì che il fondo stradale era
“bagnato” per “pioggia in atto”; ed emerge ancora che si era in piena ora notturna, verso la mezzanotte. E' altresì vero che dal rapporto emerge che la illuminazione era “presente ma insufficiente”. Tale ultimo dato non ridonda senz'altro a favore del motociclista in quanto ben può sostenersi che proprio la evidente insufficienza della illuminazione pubblica doveva indurre l'utente della strada alla migliore e massima attenzione e prudenza nell'incedere nella marcia in quanto situazione pregressa valutabile dall'utente della strada;
tra l'altro in presenza di pioggia in atto ed in presenza di un veicolo a due ruote come tale peggio predisposto strutturalmente per le due ruote sulle quali si sostiene rispetto alle sollecitazioni dell'asfalto e dei giunti;
asfalto e giunti segnalati in loco dalla Polstrada e le cui attestazioni di esistenza dei segnali stradali verticali fanno fede sino a querela di falso. In tale situazione fattuale e processuale la domanda va respinta;
e del resto già con ordinanza riservata 23.10.l2014 il Giudice dr.ssa Antonioni assegnatario della causa al tempo ritenne la causa matura per la decisione, con ciò avvertendo implicitamente le parti sulla valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo…. Dalle memorie conclusionali non emergono elementi fattuali e di valutazione decisivi in termini di accoglimento della domanda.
L'attore ha svolto deduzioni ed argomentazioni diffuse che però non si attagliano al caso concreto sottoposto all'esame per cui esse vengono respinte in radice stante l'emergenza fattuale chiara dello stato dei luoghi rappresentata nel rapporto della Polstrada conducente inequivocamente verso una condotta di guida del motociclista inidonea in rapporto alla segnaletica esistente ed alle condizioni specifiche al momento dell'evento dannoso che dovevano indurre il motociclista ad una conduzione di marcia oltremodo prudente attenta e perita.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
I motivi da esaminare congiuntamente, stante la loro intima connessione logico giuridica, vanno respinti perché infondati.
È un principio consolidato in giurisprudenza che la motivazione sia assente quando l'enunciazione della decisione sia priva di argomentazione, oppure quando la motivazione formalmente esista, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione.
Inoltre, la motivazione risulta essere meramente apparente qualora non consenta di comprendere le ragioni e, di conseguenza, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione.
Nella motivazione della sentenza oggi impugnata, le argomentazioni logico-giuridiche che hanno portato il Giudice a decidere per il rigetto della domanda attorea appaiono chiare e del tutto condivisibili.
Al riguardo il Tribunale, in primis ha analizzato in modo puntuale le risultanze emerse dal verbale della Polstrada, facente fede sino a querela di falso, evidenziando nella motivazione tutti gli elementi che imponevano all'appellante una condotta di guida particolarmente prudente.
In particolare, il giudicante sottolinea più volte la presenza di segnaletica verticale “strada sdrucciolevole in caso di pioggia” e “giunti longitudinali in corsia di marcia”, apposta dal gestore della strada e riscontrata dalla Polstrada nel verbale che, unitamente alle condizioni di tempo e di luogo al momento del sinistro, lo hanno indotto a rigettare la domanda attorea, non emergendo elementi fattuali e di valutazione decisivi in termini di accoglimento della domanda.
Pertanto ed in prima battuta va detto come sia di tutta evidenza che nel caso in esame non sussista alcuna lacuna o carenza nella motivazione della sentenza che, nell'attribuire la responsabilità dell'evento all'attore, ha escluso la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Nel merito va rilevato come la natura della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode ma non anche di quella sul nesso di causalità che, invece, deve essere sempre e rigorosamente fornita dal danneggiato e, solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito.
È erroneo, in particolare, l'assunto dell'appellante in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi per ciò solo il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico, dimostrando di aver avuto il sinistro per la denunciata anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta “insidia”, riferendo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito.
Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire la prova positiva anche e soprattutto del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare e, non è stato fatto, anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può, per definizione, essere predicato.
L'oggettiva pericolosità della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce in effetti oggetto di indagine sul nesso di causalità e, quindi, essa è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.
Sicché “l'attore in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve provare sia la circostanza della presenza della alterazione dell'asfalto per effetto del giunto che lo ha fatto cadere, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale alterazione, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta”.
Ciò posto, giova altresì svolgere, sempre in via preliminare ed introduttiva, in quanto ritenute di indubbia utilità ai fini della decisione della presente causa, alcune considerazioni in ordine alla natura della responsabilità attribuita alla convenuta sulla base della disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., rubricato “danno cagionato da cosa in custodia” ed ai presupposti per la sua configurabilità. Orbene, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che questa norma sia applicabile anche alla P.A. e, in particolare, al proprietario e/o gestore di strade aperte alla pubblica utenza e circolazione e che ponga, in sostanza, una responsabilità del custode di tipo oggettivo, la quale sussiste indipendentemente dal comportamento del custode stesso e dall'attività dal medesimo svolta, di talché non rileva, ai fini dell'attribuzione della responsabilità, indagare sul comportamento più o meno corretto tenuto dal custode, potendo nondimeno il comportamento incidere sul dato relativo alla pericolosità della cosa custodita. In linea di principio, si reputa quindi che l'art. 2051 c.c. individui una ipotesi di responsabilità oggettiva che necessita, per trovare applicazione, della sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, principio, peraltro, che non dispensa il presunto danneggiato dall'onere di provare il fatto lesivo ed il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, ovvero di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa
(vedasi, Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 23.01.2014, n. 1398, ove viene richiamata Cass. civ. n.
858/2008). La giurisprudenza della Suprema Corte anche successivamente ha avuto modo di osservare che “l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 cod. civ. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660, e così si è pure espressa Cass. civ. Sez.
VI, ordinanza 15.06.2016, n. 12368). Non si discosta da questo pacifico indirizzo giurisprudenziale l'affermazione che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Cass. n. 15042 del 2008; n. 20427 del 2008; n. 8157 del
2009; n. 24419 del 2009; n. 24529 del 2009; n. 15389 del 2011; n. 15720 del 2011; n. 21508 del
2011). È d'altronde palesemente infondata la tesi per cui la prova del fortuito (rectius: dei fatti posti a fondamento della relativa valutazione di diritto in ordine al nesso di causalità) non potrebbe ricavarsi da presunzioni, ai sensi dell'art. 2727 c.c., non sussistendo alcuna espressa limitazione normativa in proposito' (Cass. civ. Sez. III, 23.03.2016, n. 5695).
Per quanto concerne più specificamente la responsabilità del proprietario della strada per la caduta di un ciclista (nel caso portato all'attenzione dei giudici di legittimità, caduta con esiti mortali) addebitata alla presenza di una buca, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso dei parenti della vittima avverso la pronuncia della Corte di Appello che aveva respinto ogni loro domanda, ha recentemente avuto di affermare essere 'consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.
La Giurisprudenza di Legittimità pone poi una importante distinzione ai fini della oggettiva configurabilità della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, a seconda che la res custodita sia di per sé idonea a sprigionare una energia o una dinamica, oppure sia, in sé e per sé considerata, statica ed inerte: alla prima categoria di cose e responsabilità viene ricondotta la responsabilità derivante dallo scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, della seconda categoria fanno invece parte cose le quali richiedono che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa. In questo secondo caso, si osserva che per la prova del nesso causale è necessario dimostrare che 'lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (cfr. Cass., 13 marzo
2013, n. 6306); con il logico corollario che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Tali criteri, che, nel caso posto all'attenzione dei giudici di legittimità, erano stati rispettati dalla Corte di Appello, hanno consentito di pervenire alla conclusione che il danneggiato non avesse provato il nesso causale tra la cosa ed il danno subito, disattendo all'onere probatorio sullo stesso gravante (vedasi, Cass. civ. Sez. III, 24.09.2015, n. 18865; cfr., anche Cass. civ. Sez. III, 13.01.2015, n. 287).
Dunque, ciò che maggiormente viene a rilevare ai fini della decisione della controversia in esame, è che risulti fornita la dimostrazione, da parte del danneggiato, dei due essenziali elementi delineati dalla giurisprudenza della Cassazione per la configurabilità della responsabilità oggettiva di chi eserciti la custodia della cosa, ovvero la dimostrazione in ordine all'esistenza del fatto e del nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. III, 11.10.2016, n. 20402; Cass. civ. Sez. III, 21.09.2015, n. 18464 ove si è anche efficacemente sottolineato che il caso fortuito, che riduce o discrimina la responsabilità del custode può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in relazione alla prevedibilità del pericolo. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.).
Riassumendo e tirando le fila dei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, si osserva come in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato debba allora comprovare: 1) il fatto storico non soltanto nei suoi lineamenti generali ma in dettaglio, secondo le sue specifiche modalità di accadimento;
2) il preciso rapporto eziologico tra cosa - nell'ipotesi in esame, strada aperta all'uso pubblico ed indiscriminato - e l'evento dannoso;
3) l'accadimento del fatto nonostante l'osservanza da parte del danneggiato dell'obbligo di cautela che deve essere parametrato in relazione alla prevedibilità o meno del pericolo.
Tutto ciò posto e premesso e, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati, ritiene la Corte che la domanda del non meriti accoglimento perché l'attore non ha assolto Pt_1 all'onere probatorio ad esso imposto.
In particolare, assume il che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto Pt_1
di citazione e successivamente ribadite in corso di causa, percorrendo il GRA in sella al proprio motociclo improvvisamente attingeva il giunto meccanico di dilatazione sporgente posto longitudinalmente sull'asfalto bagnato e che, a causa di questa anomalia del manto stradale, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra.
Innanzitutto, la circostanza che i giunti di dilatazione fossero sporgenti, disallineati e privi della parte in gomma, prontamente oggetto di contestazione da parte di non risulta provata;
tale dato CP_1
non risulta essere stato evidenziato dagli Agenti di Polizia intervenuti che hanno riscontrato semplicemente la presenza di giunti in ferro, segnalati con segnaletica verticale. Dai reperti fotografici in atti poi non si evidenziano affatto le denunciate anomalie dei giunti, né che dette anomalie fossero tali da determinare addirittura il disarcionamento del dal proprio motoveicolo;
non si può Pt_1 evincere invero dalla detta documentazione l'esistenza di sporgenze e disallineamenti dei giunti tali da far assurgere questi a rango di ostacolo anomalo o pericoloso.
Ma ancor prima manca la prova che il motociclista sia caduto proprio a causa di detta dedotta anomalia. Osserva questa Corte come non vi sia alcuna idonea dimostrazione dello stesso fatto storico narrato dall'attore e delle sue concrete modalità di verificazione;
on ha provato né l'evento Pt_1 di danno, né tantomeno il necessario nesso causale tra una condizione pericolosa della cosa e la sua successiva caduta a terra che ben potrebbe essersi verificata, ad esempio, per mera disattenzione o svista. La sintetica esposizione del fatto di cui all'atto introduttivo, è rimasta priva di concreto riscontro probatorio e ciò vale anche ad escludere la sussistenza di una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 codice civile.
A tal fine giova richiamare l'ordinanza della Corte che ha rigettato la prova orale richiesta atteso che : «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado», e ciò anche «in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ.» (Cass. 23 marzo 2016, n. 5812); ritenuto, pertanto, che la prova testimoniale non può essere ammessa, non avendo l'appellante indicato specificamente nell'atto d'appello il nominativo delle persone da interrogare e i fatti formulati in articoli separati sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, contrariamente a quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 244 e 359 c.p.c.
Ferma la mancata prova del nesso causale e venendo alla presunta violazione dell'art. 2051 c.c. deve ritenersi che nessuna violazione di detta norma è stata perpetrata dal primo giudice. A tal fine giova richiamare l'orientamento della Cassazione in vero pacifico secondo cui “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
– anche ufficiosa – dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale»..( Cass. Sentenza n. 2482/2018)
Ed inoltre con la sentenza n.18415/ 2019 la Corte di Cassazione ha altresì rilevato che [“Proprio la prevedibilità fonda la “restituzione” del rischio al soggetto che vi è direttamente esposto, il quale mediante una condotta incauta e quindi idonea a rendere prevedibile l'evento dannoso manifesta di non meritare più – per le sue censurabili scelte – una particolare tutela”. Omissis…In particolare, Cass. sez.3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2482 – operando una complessiva ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (ad essa ben può rimandarsi quanto al consolidato insegnamento giurisprudenziale ivi riassunto e attentamente precisato) – in motivazione osserva che al “dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa” è affiancato “un dovere di cautela in capo a chi entra in contatto con la cosa”; e quest'ultimo “può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di autoresponsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa”; e infatti “la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano al compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussiste un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno”.
Richiamato al riguardo anche la CEDU, poi, riafferma il principio (già enunciato in giurisprudenza) per cui chi, pur capace di intendere di volere, “si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto” integrandolo nel modo seguente: “… un detto principio… deve dirsi contemperare adeguatamente le esigenze di tutela del diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri (con conclusione che si estende agevolmente alla tutela del diritto alla salute od all'incolumità in genere e, per di più, ai rapporti tra privati, anche a questi applicandosi la Convenzione: da ultimo, Corte EDU 20/12/2016, Ljaskaj c. Croazia) con quella – altrettanto imperiosa e dettata da elementari esigenze di ragionevolezza – di non accollare alla collettività – o comunque immotivatamente al prossimo – le conseguenze dannose, soprattutto di natura economica (e quindi tutelate dall'articolol del primo protocollo aggiunto alla richiamata Convenzione Europea), che derivino da condotte che siano… volontaria e consapevole esposizione a rischio serio
o grave per la vita da parte della potenziale vittima e quindi unica causa del danno da questa patito”. E dunque, “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto” – il che significa, non si può non aggiungere, un comportamento che rende prevedibile per chi lo pone in essere l'evento dannoso in quanto percepibile dalle sue capacità razionali – “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela…”. E l'arresto giunge a smontare il tabù della imprevedibilità mediante la seguente affermazione: “Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e nel quale la causa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma è esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Omissis…..Si può concludere dunque, che la questione dell'allocazione del rischio, qualora l'origine non sia la condotta del soggetto che altrimenti ne patirebbe, ben restringe gli spazi del caso fortuito quale via d'uscita dalla responsabilità, mentre al contrario ben ampia è la dimensione liberatoria quando la nuova serie causale discende dalla condotta del soggetto sul piano fattuale esposto al rischio, perchè qui la “imprevedibilità” della condotta non può essere intesa in senso semantico/atecnico, ma (creandosi d'altronde pure una ineludibile contaminazione dell'elemento soggettivo nella struttura oggettiva/causale), pienamente giuridico. L'imprevedibilità di questo tipo di condotta umana viene allora, in ultima analisi a coincidere con una condotta negligente o imprudente, cioè divergente da una condotta doverosamente cauta.
Ragionando diversamente, nel caso in cui il custode di una cosa pericolosa si adoperi in modo sufficientemente diligente per segnalare la sua presenza e la sua pericolosità, ritenere che l'apposizione di tali segnalazioni sia tamquam non esset, ovvero che sia inidonea a rendere “caso fortuito” nel giuridico senso la condotta di chi non ne tiene alcun conto costituisce una reductio ad absurdum, nel senso che il rispetto dell'obbligo di custodia giammai può avere giuridica conseguenza quando viene ad interagire con la condotta di chi ha comunque interesse alla efficienza ed integrità della sua custodia, in quanto il custode sarà sempre responsabile, ad eccezione – estrema
– di una condotta del danneggiato assolutamente abnorme. Quindi – e così si governerebbe la vicenda in esame – la violazione della normativa stradale in relazione all'obbligo di attenzione a segnali di pericolo e di rispettare i correlati divieti di accesso in determinate aree pubbliche giammai potrebbe incidere sull'evento dannoso, non solo tramite l'introduzione nella dinamica fattuale di un'assorbente serie causale diversa, ma neppure inferendo a livello di concausa. …omissis….Il soggetto che trasgredisce, senza patirne alcuna conseguenza, regole che sono dettate – tra l'altro – proprio per prevenire il sinistro e quindi anch'esse poste a sua tutela espanderebbe con una siffatta condotta la responsabilità del custode al punto da renderne assolutamente inutile, come già osservato, ogni attività di custodia, e “svuoterebbe” altresì l'ulteriore strumento di protezione fornitogli dal sistema giuridico…..omissis…nella fattispecie dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può costituire caso fortuito o concausa dell'evento dannoso se è colposamente incauta, non occorrendo che a livello fattuale sia imprevedibile.]” Sicché, nella specie, tenuto conto delle pacifiche e documentate condizioni di tempo (ora notturna) e di luogo (asfalto bagnato per pioggia, cfr. verbale della Polizia intervenuta) della presenza di idonea e ben visibile segnaletica catarifrangente (cfr. fotografie in atti) che avvertiva della CP_1
presenza di giunti metallici, nonché di illuminazione scarsa - a prescindere dal significato da dare al termine utilizzato nel verbale “inefficiente”, laddove il giudice ha qualificato tale illuminazione come
“insufficiente” e, fermo restando che tali termini ben possono essere usati come sinonimi di un'illuminazione comunque inadeguata e quindi come tale ridondante a carico del danneggiato che avrebbe dovuto riporre maggiore cautela- appare evidente che se il avesse adottato una Pt_1
condotta di guida attenta, prudente e perita, avrebbe senza dubbio evitato di sbandare e quindi di cadere. Dunque, nella fattispecie in esame e per quanto è emerso dall'istruttoria espletata, il fatto dello stesso danneggiato integra una tipica ipotesi di caso fortuito incidens, idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere la responsabilità di atteso che la condotta del danneggiato, CP_1
consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, ha certamente determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
L'appello, in definitiva, deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €52.000) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata).
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza definitiva Tribunale di Roma, n. 24154/2019, pubblicata il 18.12.2019, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-condanna a rifondere in favore di e spese del presente grado, Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi € 8.469 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro