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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/12/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2044/2025
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., dott.ssa Maria Ilaria Romano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2044/2025
TRA
con sede in Via Regina Margherita n. 1 Parte_1 Parte_1
(Cod. Fisc. - P.I ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. ANGELAMARIA RINALDI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
con sede in Via Regina Margherita n. 1 (Cod. Fisc. Controparte_1 Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
RI RG, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e scritti difensivi conclusionali depositati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di -sul presupposto di aver concesso in comodato d'uso gratuito Parte_1
e temporaneo n.2 vani posti al piano terra della Casa Comunale (ubicata in Via Regina Margherita n.
1) alla , che tuttavia non liberava i locali dopo la scadenza del termine, citava in Controparte_1 giudizio la , chiedendo di convalidare lo sfratto per fine rapporto di comodato Controparte_1 gratuito.
La , costituitasi in giudizio, si opponeva alla convalida, eccependo in via Controparte_1 preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Amministrativo e nel merito asserendo la natura concessoria del rapporto, con conseguente inapplicabilità del procedimento ex art. 657 c.p.c..
1 Con ordinanza datata 04.07.2025, non veniva convalidato lo sfratto, veniva rigettata la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c..
Con memoria del 10.11.2025, il rappresentava la cessazione della materia del contendere Pt_1 in seguito alla riconsegna, in data 20/08/2025, delle chiavi e dei locali oggetto del giudizio da parte della . Controparte_1
Conseguentemente, ha chiesto pronunziarsi “sull'illegittimità dell'occupazione protrattasi sine titulo dalla scadenza del rapporto sino all'effettivo rilascio, con conseguente condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale”.
Nella memoria del 30.11.2025, la ribadiva la fondatezza delle eccezioni già Controparte_1 sollevate nell'ambito della fase sommaria e chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Giudice amministrativo;
in via principale, dichiarare l'inammissibilità del procedimento di convalida di sfratto e, in ogni caso, escludere l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, condannando il alle spese processuali Pt_1
o, in subordine, compensandole.
Ai fini della presente decisione, occorre osservare, preliminarmente, in diritto, che, secondo costante orientamento della giurisprudenza -di merito e di legittimità-, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. II, 31/10/2023,
n.30251, conforme a Cassazione civile sez. I - 07/05/2009, n. 10553).
Tuttavia, quanto a tale ultimo profilo, cioè a quello della regolamentazione delle spese di lite in caso di dichiarazione della cessata materia del contendere, nulla esclude, che, ove ne sussistano i presupposti, il Giudice le compensi integralmente o parzialmente tra le parti, atteso che l'art. 92, co.
2, c.p.c., come modificato dalla Corte costituzionale il 19.4.2018 con la sentenza additiva n. 77, legittima detta compensazione anche in ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Tanto premesso in diritto, deve osservarsi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che risulta documentalmente la restituzione al
2 delle chiavi dei locali oggetto della controversia, da parte della Parte_1 [...]
(cfr. verbale di consegna chiavi allegato alla produzione documentale di entrambe le parti), CP_1 sicchè va dichiarata cessata la materia del contendere, con assorbimento di tutte le altre questioni dedotte in giudizio.
Ai soli fini delle spese di lite -e, cioè, della richiesta valutazione in ordine alla soccombenza virtuale-, deve rilevarsi che: 1) quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla
[...]
, valore assorbente assume la considerazione per cui, quand'anche il rapporto dedotto Controparte_1 in giudizio fosse qualificabile come rapporto concessorio, in ogni caso si incardinerebbe la giurisdizione del Giudice Ordinario, in applicazione del principio -affermato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite sulla scorta di pronunzie conformi precedenti- secondo cui “in tema di concessione di beni pubblici, la controversia avente ad oggetto la domanda di rilascio del bene, all'esito dell'avvenuta cessazione del rapporto concessorio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché tale controversia vede la pubblica amministrazione in una posizione paritetica rispetto a quella del privato concessionario e non comporta la necessità di compiere alcuna verifica circa l'esercizio di poteri autoritativi” (Cassazione civile sez. un., 24/05/2022, n.16763). Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa -e non è comunque contestato- che l'occupazione dei locali de quo da parte della si è protratta oltre la scadenza del termine previsto in “un anno Controparte_1 decorrente dal 1^ dicembre 2022” -giusta delibera di Giunta Comunale versata in atti (cfr. allegato sub. 1 alla memoria depositata dalla )- e, segnatamente, dal 01.12.2023 sino alla data della CP_1 consegna delle chiavi, avvenuta il 20.08.2025 (cfr. verbale di consegna chiavi), per cui ricorrono i presupposti richiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata ai fini dell'incardinamento della giurisdizione del Giudice adito;
2) quanto alla dedotta inapplicabilità del procedimento de quo al rapporto dedotto in giudizio -ancora una volta sul presupposto che si tratterebbe di rapporto di concessione-, pure eccepita dalla anche tale eccezione deve ritenersi superata Controparte_1 dalla considerazione per cui “la qualificazione dell'atto in termini di concessione amministrativa di bene pubblico comporta l'applicabilità delle norme e dei principi privatistici in materia di contratto di locazione per uso commerciale di cui alla legge n. 392/1978 nei limiti della compatibilità, alla luce dei principi ritraibili dal diritto europeo dell'evidenza pubblica e della concorrenza” (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. VII, 16/08/2024, n. 7151).
Alla luce di quanto sin qui osservato e chiarita l'infondatezza di entrambe le eccezioni sollevate dalla parte resistente, deve ritenersi che ricorrono i presupposti per condannare la Controparte_1 al pagamento della metà delle spese di lite, compensandole per la restante metà in ragione, per un verso, della condotta satisfattiva posta in essere dalla medesima, che -per stessa ammissione CP_1 del intimante e come documentato in atti- ha riconsegnato “spontaneamente” le chiavi ed i Pt_1
3 locali oggetto di controversia;
per altro verso, tenuto conto della ulteriore circostanza che, a fronte dell'invito fatto pervenire da parte intimante di “addivenire a una composizione bonaria della controversia” (cfr. pec datata 11.08.2025 allegata sub 13 alla produzione documentale di parte intimata), la riscontrava la predetta comunicazione, accordando la propria disponibilità ad CP_1 aderire all'invito (cfr. pec datata 13.08.2025 allegata sub 13 alla produzione documentale di parte intimata), con ciò comprovando ulteriormente una condotta improntata a spirito collaborativo.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, mentre le spese di lite si compensano per la metà e, per la restante metà, si pongono a carico della parte resistente, liquidandole in dispositivo secondo i parametri minimi (in ragione della modesta complessità della controversia) del D.M. 147/2022, ricompresi nello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile – complessità basta e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, attesa l'assenza di attività processuale in relazione a detta fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni diversa istanza, difesa, eccezione e conclusione, così provvede:
I. DICHIARA cessata la materia del contendere;
II. COMPENSA per metà le spese di lite
III. CONDANNA la al pagamento, in favore dell'intimante Controparte_1 Parte_1
della metà delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.284,00 (di cui
[...]
Euro 831,00 per esborsi sostenuti in relazione ad entrambe le fasi a cognizione sommaria ed a cognizione piena del procedimento ed Euro 1.453,00 per compenso professionale), oltre al
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Benevento, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
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TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., dott.ssa Maria Ilaria Romano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2044/2025
TRA
con sede in Via Regina Margherita n. 1 Parte_1 Parte_1
(Cod. Fisc. - P.I ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. ANGELAMARIA RINALDI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
con sede in Via Regina Margherita n. 1 (Cod. Fisc. Controparte_1 Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
RI RG, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e scritti difensivi conclusionali depositati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di -sul presupposto di aver concesso in comodato d'uso gratuito Parte_1
e temporaneo n.2 vani posti al piano terra della Casa Comunale (ubicata in Via Regina Margherita n.
1) alla , che tuttavia non liberava i locali dopo la scadenza del termine, citava in Controparte_1 giudizio la , chiedendo di convalidare lo sfratto per fine rapporto di comodato Controparte_1 gratuito.
La , costituitasi in giudizio, si opponeva alla convalida, eccependo in via Controparte_1 preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Amministrativo e nel merito asserendo la natura concessoria del rapporto, con conseguente inapplicabilità del procedimento ex art. 657 c.p.c..
1 Con ordinanza datata 04.07.2025, non veniva convalidato lo sfratto, veniva rigettata la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c..
Con memoria del 10.11.2025, il rappresentava la cessazione della materia del contendere Pt_1 in seguito alla riconsegna, in data 20/08/2025, delle chiavi e dei locali oggetto del giudizio da parte della . Controparte_1
Conseguentemente, ha chiesto pronunziarsi “sull'illegittimità dell'occupazione protrattasi sine titulo dalla scadenza del rapporto sino all'effettivo rilascio, con conseguente condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale”.
Nella memoria del 30.11.2025, la ribadiva la fondatezza delle eccezioni già Controparte_1 sollevate nell'ambito della fase sommaria e chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Giudice amministrativo;
in via principale, dichiarare l'inammissibilità del procedimento di convalida di sfratto e, in ogni caso, escludere l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, condannando il alle spese processuali Pt_1
o, in subordine, compensandole.
Ai fini della presente decisione, occorre osservare, preliminarmente, in diritto, che, secondo costante orientamento della giurisprudenza -di merito e di legittimità-, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. II, 31/10/2023,
n.30251, conforme a Cassazione civile sez. I - 07/05/2009, n. 10553).
Tuttavia, quanto a tale ultimo profilo, cioè a quello della regolamentazione delle spese di lite in caso di dichiarazione della cessata materia del contendere, nulla esclude, che, ove ne sussistano i presupposti, il Giudice le compensi integralmente o parzialmente tra le parti, atteso che l'art. 92, co.
2, c.p.c., come modificato dalla Corte costituzionale il 19.4.2018 con la sentenza additiva n. 77, legittima detta compensazione anche in ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Tanto premesso in diritto, deve osservarsi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che risulta documentalmente la restituzione al
2 delle chiavi dei locali oggetto della controversia, da parte della Parte_1 [...]
(cfr. verbale di consegna chiavi allegato alla produzione documentale di entrambe le parti), CP_1 sicchè va dichiarata cessata la materia del contendere, con assorbimento di tutte le altre questioni dedotte in giudizio.
Ai soli fini delle spese di lite -e, cioè, della richiesta valutazione in ordine alla soccombenza virtuale-, deve rilevarsi che: 1) quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla
[...]
, valore assorbente assume la considerazione per cui, quand'anche il rapporto dedotto Controparte_1 in giudizio fosse qualificabile come rapporto concessorio, in ogni caso si incardinerebbe la giurisdizione del Giudice Ordinario, in applicazione del principio -affermato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite sulla scorta di pronunzie conformi precedenti- secondo cui “in tema di concessione di beni pubblici, la controversia avente ad oggetto la domanda di rilascio del bene, all'esito dell'avvenuta cessazione del rapporto concessorio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché tale controversia vede la pubblica amministrazione in una posizione paritetica rispetto a quella del privato concessionario e non comporta la necessità di compiere alcuna verifica circa l'esercizio di poteri autoritativi” (Cassazione civile sez. un., 24/05/2022, n.16763). Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa -e non è comunque contestato- che l'occupazione dei locali de quo da parte della si è protratta oltre la scadenza del termine previsto in “un anno Controparte_1 decorrente dal 1^ dicembre 2022” -giusta delibera di Giunta Comunale versata in atti (cfr. allegato sub. 1 alla memoria depositata dalla )- e, segnatamente, dal 01.12.2023 sino alla data della CP_1 consegna delle chiavi, avvenuta il 20.08.2025 (cfr. verbale di consegna chiavi), per cui ricorrono i presupposti richiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata ai fini dell'incardinamento della giurisdizione del Giudice adito;
2) quanto alla dedotta inapplicabilità del procedimento de quo al rapporto dedotto in giudizio -ancora una volta sul presupposto che si tratterebbe di rapporto di concessione-, pure eccepita dalla anche tale eccezione deve ritenersi superata Controparte_1 dalla considerazione per cui “la qualificazione dell'atto in termini di concessione amministrativa di bene pubblico comporta l'applicabilità delle norme e dei principi privatistici in materia di contratto di locazione per uso commerciale di cui alla legge n. 392/1978 nei limiti della compatibilità, alla luce dei principi ritraibili dal diritto europeo dell'evidenza pubblica e della concorrenza” (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. VII, 16/08/2024, n. 7151).
Alla luce di quanto sin qui osservato e chiarita l'infondatezza di entrambe le eccezioni sollevate dalla parte resistente, deve ritenersi che ricorrono i presupposti per condannare la Controparte_1 al pagamento della metà delle spese di lite, compensandole per la restante metà in ragione, per un verso, della condotta satisfattiva posta in essere dalla medesima, che -per stessa ammissione CP_1 del intimante e come documentato in atti- ha riconsegnato “spontaneamente” le chiavi ed i Pt_1
3 locali oggetto di controversia;
per altro verso, tenuto conto della ulteriore circostanza che, a fronte dell'invito fatto pervenire da parte intimante di “addivenire a una composizione bonaria della controversia” (cfr. pec datata 11.08.2025 allegata sub 13 alla produzione documentale di parte intimata), la riscontrava la predetta comunicazione, accordando la propria disponibilità ad CP_1 aderire all'invito (cfr. pec datata 13.08.2025 allegata sub 13 alla produzione documentale di parte intimata), con ciò comprovando ulteriormente una condotta improntata a spirito collaborativo.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, mentre le spese di lite si compensano per la metà e, per la restante metà, si pongono a carico della parte resistente, liquidandole in dispositivo secondo i parametri minimi (in ragione della modesta complessità della controversia) del D.M. 147/2022, ricompresi nello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile – complessità basta e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, attesa l'assenza di attività processuale in relazione a detta fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni diversa istanza, difesa, eccezione e conclusione, così provvede:
I. DICHIARA cessata la materia del contendere;
II. COMPENSA per metà le spese di lite
III. CONDANNA la al pagamento, in favore dell'intimante Controparte_1 Parte_1
della metà delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.284,00 (di cui
[...]
Euro 831,00 per esborsi sostenuti in relazione ad entrambe le fasi a cognizione sommaria ed a cognizione piena del procedimento ed Euro 1.453,00 per compenso professionale), oltre al
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Benevento, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
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