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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 38523/2020 , pervenuta all'udienza del 3 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra :
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega Parte_1 in atti dall' Avv. Ornella Manfredini
ATTORE
E
nato a [...] il [...], difeso giusta delega in atti dall' Avv. Francesco Di Controparte_1
Ciommo
CONVENUTO
Nonché
, contumace Controparte_2 P.IVA_1
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: appalto – responsabilità dell'appaltatore per danni cagionati a terzi – azione di risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
, proprietario dell'appartamento su due livelli sito in Parte_1
Roma, Via Porpora 16 , interno 3 B , ha evocato in giudizio , proprietario Controparte_1 dell'appartamento sovrastante, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in €
104.676,30 , oltre accessori , derivati dall'evento occorso in data 30 luglio 2019 , allorquando esso attore constatava importanti spargimenti di acqua all'interno del proprio immobile - che avevano macchiato parte dei soffitti e dei cornicioni di stucco e le relative pareti , oltre ad aver cagionato danni ai mobili , ai quadri di pregio artistico e alle suppellettili ivi presenti- , spargimenti di acqua cagionati dai lavori di totale ristrutturazione che avevano interessato l'appartamento sovrastante di proprietà del convenuto .
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della , ditta Controparte_2
appaltatrice dei lavori, onde essere da questa manlevato in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito ha contestato in fatto e in diritto la domanda , sia nell'an che nel quantum , concludendo per il rigetto della stessa .
Autorizzata la chiamata in causa, è rimasta contumace , benché ritualmente Controparte_2
evocata in giudizio .
Dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al terzo chiamato, la causa , istruita per tabulas , è pervenuta all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione.
Va anzitutto rilevato che l'atto introduttivo del giudizio , pur descrivendo con dovizia di particolari i danni recati dai lamentati spargimenti di acqua alle pareti e ai beni mobili presenti nell'appartamento, risulta del tutto scarno quanto alla esposizione dei motivi in diritto fondanti la domanda risarcitoria , non avendo l'attore dedotto a quale titolo il convenuto dovrebbe essere ritenuto responsabile del fenomeno infiltrativo (responsabilità del custode- proprietario ai sensi dell'art. 20151 c.c. ?) .
Prescindendo comunque dal rilevo di cui sopra, dovendo affermarsi , rectius, riaffermarsi il generale principio che spetta al Giudice ,investito della domanda idonea a dar vita ad un procedimento contenzioso, procedere alla qualificazione giuridica della stessa , con l'unico limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi , osserva il Tribunale che risulta provato per tabulas che il convenuto ebbe a stipulare in data 20 maggio 2019 un contratto di appalto con la Controparte_2
(doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione totale dell'appartamento di proprietà , e che successivamente si provvide CP_1 alla nomina del direttore dei lavori in persona dell'Arch. (vedi lettera di Controparte_3
incarico del 28 maggio 2019 , doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Con la conclusione del contratto di appalto il committente ha trasferito la disponibilità materiale dell'immobile e, dunque, la custodia dello stesso alla ditta appaltatrice.
La società appaltatrice all'art. 7 del contratto ha assunto su di sé la responsabilità per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera appaltata .
La suddetta assunzione di responsabilità si è concretamente tradotta nella dichiarazione rilasciata dalla appaltatrice in data 23 agosto 2019 (doc. 7 fascicolo di parte convenuta) , allorquando , dopo che il convenuto ebbe ad effettuare prontamente l'accesso nell'immobile attoreo onde constatare la presenza delle infiltrazioni , l'appaltatore ebbe testualmente a dichiarare : “ che, nel mese di luglio
2019, durante l'attività di esecuzione dei lavori in appalto, e in particolare durante la fase di demolizione e rimozione degli impianti presenti nell'area di cantiere, ha erroneamente causato il parziale distacco di un tubo in rame della centralina dell'impianto di riscaldamento al tempo non ancora rimosso, provocando una perdita di acqua che ha interessato due piani sottostanti , e che la stessa perdita è stata immediatamente fermata attraverso la chiusura dello stesso e la sua successiva rimozione".
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, deve escludersi una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera appaltata, in considerazione della autonomia organizzativa e gestionale di cui gode l'appaltatore, con l'ulteriore corollario che il committente è responsabile soltanto quando l'opera sia stata affidata ad un'impresa manifestamente inidonea (culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso attraverso rigide ed inderogabili direttive, tali da far degradare l'appaltatore ad un mero esecutore materiale degli ordini del committente (Cass. Civ. 36399/2023; 10588/2008) .
Nel caso che ci occupa risulta dimostrato per tabulas che il committente ebbe a scegliere una ditta specializzata nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione (vedi visura in atti) , che peraltro ebbe a fornire regolare DURC della posizione contributiva dei propri dipendenti (vedi documento 2 bis del fascicolo di parte convenuta) ,sicché non risulta sussistere una colpa della committenza nella individuazione e scelta dell'appaltatore, quale soggetto avente determinate caratteristiche e requisiti in relazione alle finalità e all'oggetto del contratto di appalto.
Sussiste quindi la responsabilità dell'appaltatore per i danni cagionati a terzi dell'esecuzione dell'opera.
Nella fattispecie la responsabilità è stata riconosciuta dalla stessa ditta appaltatrice con la dichiarazione sopra menzionata, eppur tuttavia parte attrice non ha fornito prova dei danni cagionati dalle infiltrazioni di acqua, in considerazione del fatto che risultano prodotti dei preventivi e una perizia pregiudiziale (la quale ultima ha valenza di una mera allegazione difensiva) sulla valutazione dei danni all'immobile e ai mobili e alle suppellettili ivi presenti.
La documentazione allegata da parte attrice che, secondo la propria tesi difensiva, costituirebbe un principio di prova del danno non può tuttavia ritenersi satisfattiva ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, non avendo l'attore promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam volto a fotografare lo stato dei luoghi nell'immediatezza, con particolare riferimento alla esistenza e consistenza dei danni all'immobile e ai mobili ivi presenti, nonché teso ad individuare le cause del fenomeno infiltrativo.
A quanto sinora rilevato si aggiunga la non trascurabile circostanza che l'immobile attoreo è stato interessato da lavori di ripristino sicchè non avrebbe avuto alcun senso ammettere una CTU tesa a descrivere lo stato del luoghi, siccome modificato, e a quantificare quei danni che non vennero
“fotografati” all'epoca attraverso il procedimento di istruzione preventiva .
Per quanto precede la domanda va inevitabilmente rigettata .
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore – convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 , avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio); l'attore deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto , che si liquidano in € 14.103,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 38523/2020 , pervenuta all'udienza del 3 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra :
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega Parte_1 in atti dall' Avv. Ornella Manfredini
ATTORE
E
nato a [...] il [...], difeso giusta delega in atti dall' Avv. Francesco Di Controparte_1
Ciommo
CONVENUTO
Nonché
, contumace Controparte_2 P.IVA_1
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: appalto – responsabilità dell'appaltatore per danni cagionati a terzi – azione di risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
, proprietario dell'appartamento su due livelli sito in Parte_1
Roma, Via Porpora 16 , interno 3 B , ha evocato in giudizio , proprietario Controparte_1 dell'appartamento sovrastante, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in €
104.676,30 , oltre accessori , derivati dall'evento occorso in data 30 luglio 2019 , allorquando esso attore constatava importanti spargimenti di acqua all'interno del proprio immobile - che avevano macchiato parte dei soffitti e dei cornicioni di stucco e le relative pareti , oltre ad aver cagionato danni ai mobili , ai quadri di pregio artistico e alle suppellettili ivi presenti- , spargimenti di acqua cagionati dai lavori di totale ristrutturazione che avevano interessato l'appartamento sovrastante di proprietà del convenuto .
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della , ditta Controparte_2
appaltatrice dei lavori, onde essere da questa manlevato in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito ha contestato in fatto e in diritto la domanda , sia nell'an che nel quantum , concludendo per il rigetto della stessa .
Autorizzata la chiamata in causa, è rimasta contumace , benché ritualmente Controparte_2
evocata in giudizio .
Dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al terzo chiamato, la causa , istruita per tabulas , è pervenuta all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione.
Va anzitutto rilevato che l'atto introduttivo del giudizio , pur descrivendo con dovizia di particolari i danni recati dai lamentati spargimenti di acqua alle pareti e ai beni mobili presenti nell'appartamento, risulta del tutto scarno quanto alla esposizione dei motivi in diritto fondanti la domanda risarcitoria , non avendo l'attore dedotto a quale titolo il convenuto dovrebbe essere ritenuto responsabile del fenomeno infiltrativo (responsabilità del custode- proprietario ai sensi dell'art. 20151 c.c. ?) .
Prescindendo comunque dal rilevo di cui sopra, dovendo affermarsi , rectius, riaffermarsi il generale principio che spetta al Giudice ,investito della domanda idonea a dar vita ad un procedimento contenzioso, procedere alla qualificazione giuridica della stessa , con l'unico limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi , osserva il Tribunale che risulta provato per tabulas che il convenuto ebbe a stipulare in data 20 maggio 2019 un contratto di appalto con la Controparte_2
(doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione totale dell'appartamento di proprietà , e che successivamente si provvide CP_1 alla nomina del direttore dei lavori in persona dell'Arch. (vedi lettera di Controparte_3
incarico del 28 maggio 2019 , doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Con la conclusione del contratto di appalto il committente ha trasferito la disponibilità materiale dell'immobile e, dunque, la custodia dello stesso alla ditta appaltatrice.
La società appaltatrice all'art. 7 del contratto ha assunto su di sé la responsabilità per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera appaltata .
La suddetta assunzione di responsabilità si è concretamente tradotta nella dichiarazione rilasciata dalla appaltatrice in data 23 agosto 2019 (doc. 7 fascicolo di parte convenuta) , allorquando , dopo che il convenuto ebbe ad effettuare prontamente l'accesso nell'immobile attoreo onde constatare la presenza delle infiltrazioni , l'appaltatore ebbe testualmente a dichiarare : “ che, nel mese di luglio
2019, durante l'attività di esecuzione dei lavori in appalto, e in particolare durante la fase di demolizione e rimozione degli impianti presenti nell'area di cantiere, ha erroneamente causato il parziale distacco di un tubo in rame della centralina dell'impianto di riscaldamento al tempo non ancora rimosso, provocando una perdita di acqua che ha interessato due piani sottostanti , e che la stessa perdita è stata immediatamente fermata attraverso la chiusura dello stesso e la sua successiva rimozione".
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, deve escludersi una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera appaltata, in considerazione della autonomia organizzativa e gestionale di cui gode l'appaltatore, con l'ulteriore corollario che il committente è responsabile soltanto quando l'opera sia stata affidata ad un'impresa manifestamente inidonea (culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso attraverso rigide ed inderogabili direttive, tali da far degradare l'appaltatore ad un mero esecutore materiale degli ordini del committente (Cass. Civ. 36399/2023; 10588/2008) .
Nel caso che ci occupa risulta dimostrato per tabulas che il committente ebbe a scegliere una ditta specializzata nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione (vedi visura in atti) , che peraltro ebbe a fornire regolare DURC della posizione contributiva dei propri dipendenti (vedi documento 2 bis del fascicolo di parte convenuta) ,sicché non risulta sussistere una colpa della committenza nella individuazione e scelta dell'appaltatore, quale soggetto avente determinate caratteristiche e requisiti in relazione alle finalità e all'oggetto del contratto di appalto.
Sussiste quindi la responsabilità dell'appaltatore per i danni cagionati a terzi dell'esecuzione dell'opera.
Nella fattispecie la responsabilità è stata riconosciuta dalla stessa ditta appaltatrice con la dichiarazione sopra menzionata, eppur tuttavia parte attrice non ha fornito prova dei danni cagionati dalle infiltrazioni di acqua, in considerazione del fatto che risultano prodotti dei preventivi e una perizia pregiudiziale (la quale ultima ha valenza di una mera allegazione difensiva) sulla valutazione dei danni all'immobile e ai mobili e alle suppellettili ivi presenti.
La documentazione allegata da parte attrice che, secondo la propria tesi difensiva, costituirebbe un principio di prova del danno non può tuttavia ritenersi satisfattiva ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, non avendo l'attore promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam volto a fotografare lo stato dei luoghi nell'immediatezza, con particolare riferimento alla esistenza e consistenza dei danni all'immobile e ai mobili ivi presenti, nonché teso ad individuare le cause del fenomeno infiltrativo.
A quanto sinora rilevato si aggiunga la non trascurabile circostanza che l'immobile attoreo è stato interessato da lavori di ripristino sicchè non avrebbe avuto alcun senso ammettere una CTU tesa a descrivere lo stato del luoghi, siccome modificato, e a quantificare quei danni che non vennero
“fotografati” all'epoca attraverso il procedimento di istruzione preventiva .
Per quanto precede la domanda va inevitabilmente rigettata .
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore – convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 , avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio); l'attore deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto , che si liquidano in € 14.103,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri