Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 07.03.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Stella Cavallo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. A. CP_1
Andriulli, F. Certomà, A. Brancaccio
Convenuto
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 17.10.2023, il ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità civile ex l. 118/71 accertando un grado complessivo di invalidità in misura del 65%.
In particolare, il ricorrente contestava l'applicazione, per la patologia OSAS grave, del codice 6013 relativo ad insufficienza respiratoria lieve.
Pertanto, il ricorrente proponeva l'odierno giudizio al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In sede di rinnovo della Ctu, disposto in questa sede, il CTU nominato dott. , Per_1 ha specificatamente dedotto in merito al riconoscimento del beneficio sulla base della documentazione in atti nonché sulla base della visita peritale affermando che
è affetto da “OSAS di grado severo in terapia con c-pap. Parte_1
Obesità di grado medio. Esiti di frattura della caviglia dx trattata chirurgicamente. Si riconosce al ricorrente un'invalidità del 75% applicando la formula a scalare di
Per tutto quanto detto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento dei presupposti sanitari per beneficiare dell'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa (gennaio 2023).
Le spese del presente giudizio e della fase di atp seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14; le spese di ctu, comprese quelle dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile ex L. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa (gennaio 2023).
2.Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.800,00, comprensivi della fase di Atp, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, con distrazione
3.Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Taranto, 07.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Miriam Fanelli