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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte a ruolo in I° grado nell'anno 2019 ai nnrr. 8786 – 10743 –
10744 RR.GG,
TRA
r.g. 8786/2019
in persona dell'Amministratore unico Sig. Parte_1 [...]
con sede in PA alla Via RI snc (P.Iva ) Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fausta de Dominicis ( ) presso il cui CodiceFiscale_1
studio in Salerno alla Via Renato De Martino 33/C elettivamente domicilia come da mandato su foglio a parte;
OPPONENTE
Liquidazione giudiziale n. 5/2023 “ e del socio Controparte_1
(codice fiscale: dichiarata dal Tribunale di Nocera Controparte_1 P.IVA_2
Inferiore con sentenza depositata in data 15/02/2023, in persona del liquidatore, avv. Diego Di
Somma (C.F.: ), rappresentata e difesa, in forza di decreto C.F._2
autorizzativo del Giudice Delegato al fallimento del 24/10/2023 e mandato in calce, dall'avv.
Federica Stellavatecascio (C.F.: , presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia in PA (SA), alla Due Giugno, 9/A; l'avv. Federica Stellavatecascio dichiara voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC:
1 o al numero di fax 0828/307586 ed in tutte le altre forme Email_1
prescritte per legge;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. D.I. n. 2123/2019 reso dal Tribunale di Salerno
- Rg n. 10743/2019
in persona dell'Amministratore unico Sig. Parte_1 [...]
con sede in PA alla Via RI snc (P.Iva ) Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fausta de Dominicis ( ) presso il cui CodiceFiscale_1
studio in Salerno alla Via Renato De Martino 33/C elettivamente domicilia come da mandato su foglio a parte;
OPPONENTE
Liquidazione giudiziale n. 5/2023 “ e del socio Controparte_1
(codice fiscale: dichiarata dal Tribunale di Nocera Controparte_1 P.IVA_2
Inferiore con sentenza depositata in data 15/02/2023, in persona del liquidatore, avv. Diego Di
Somma (C.F.: ), rappresentata e difesa, in forza di decreto C.F._2
autorizzativo del Giudice Delegato al fallimento del 24/10/2023 e mandato in calce, dall'avv.
Federica Stellavatecascio (C.F.: , presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia in PA (SA), alla Due Giugno, 9/A; l'avv. Federica Stellavatecascio dichiara voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC:
o al numero di fax 0828/307586 ed in tutte le altre forme Email_1
prescritte per legge;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. D.I. n. 2815/2019 reso dal Tribunale di Salerno
- Rg n. 10744/2019
2 in persona dell'Amministratore unico Sig. Parte_1 [...]
con sede in PA alla Via RI snc (P.Iva ) Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fausta de Dominicis ( ) presso il cui CodiceFiscale_1
studio in Salerno alla Via Renato De Martino 33/C elettivamente domicilia come da mandato su foglio a parte;
OPPONENTE
Liquidazione giudiziale n. 5/2023 “ e del socio Controparte_1
(codice fiscale: dichiarata dal Tribunale di Nocera Controparte_1 P.IVA_2
Inferiore con sentenza depositata in data 15/02/2023, in persona del liquidatore, avv. Diego Di
Somma (C.F.: ), rappresentata e difesa, in forza di decreto C.F._2
autorizzativo del Giudice Delegato al fallimento del 24/10/2023 e mandato in calce, dall'avv.
Federica Stellavatecascio (C.F.: , presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia in PA (SA), alla Due Giugno, 9/A; l'avv. Federica Stellavatecascio dichiara voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC:
o al numero di fax 0828/307586 ed in tutte le altre forme Email_1
prescritte per legge;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. D.I. n. 2822/2019 reso dal Tribunale di Salerno
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 24.06.2024, come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi monitori, la chiedeva ed otteneva, in danno della Controparte_1
le seguenti ingiunzioni di pagamento: - D.I. n. 2123/2019 (R.g. Parte_1
monitorio: 6638/2019) - D.I. n. 2815/2019 (R.g. monitorio: 9044/2019) - D.I. n. 2822/2019
(R.g. monitorio: 9046/2019) avverso le quali la incardinava i Parte_1
seguenti giudizi di opposizione: - Rg. n. 8786/2019 (opposizione al D.I. n. 2123/2019); - Rg
n. 10743/2019 (opposizione al D.I. n. 2815/2019); - Rg n. 10744/2019 (opposizione al D.I. n.
2822/2019)
3 Giova rammentare che con decreto ingiuntivo n. 2123/2019, reso nell'ambito procedimento monitorio recante R.G. n. 9046/2019, il Tribunale di Salerno condannava la Parte_1
al pagamento, in favore della , della
[...] Controparte_1 Controparte_1
somma di euro 18.732,86, oltre interessi moratori, nonché spese del procedimento. Tanto quale residuo da pagare sulla fattura n. 29 del 02/05/2018, emessa dalla “ a CP_1 titolo di corrispettivo dell'1,30% su produzione di €. 5.777.173,82, come pattuito in forza di contratti di appalto e comodato d'uso tra esse società intercorse e riguardati attività di logistica e facchinaggio.
Con atto di citazione la società contestando la sussistenza di Parte_1
qualsivoglia ragione creditoria, proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo;
il relativo giudizio veniva iscritto al numero di rg. 8786/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/12/2019 la contestava CP_1
in ogni sua parte la spiegata opposizione, chiedendo, altresì, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e così concludendo: “reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia così provvedere e giudicare: 1) In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art 163, nn. 3 e 4, e art. 164 c.p.c., comma 4 per i motivi sopra esposti, 2) concedere la provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. o ex art 186 ter c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e delle somme ivi rappresentate e richieste, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito: 3) in via principale, rigettare l'opposizione proposta dalla per i motivi tutti Parte_1
compiutamente esposti nel corpo del presente atto, poiché inammissibile ed infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto e, comunque, perché non provata, 4) conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 2123/2019, emesso dal Tribunale di
Salerno, 5) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito della
[...]
nella misura così come ingiunta, ovvero, in subordine nella diversa misura Parte_3
che risulterà provata in corso di causa, ovvero, ancora ritenuta equa e di giustizia, con ogni conseguente condanna a carico della società opponente;
6) per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento in favore della opposta della 7 somma di €.18.732,86 o della diversa maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito del presente procedimento, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
7) rigettare e respingere ogni avversa domanda, istanza, pretesa ed eccezione di contro proposta e sollevata, siccome inammissibile, improcedibile, illegittima ed infondata in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto;
Con vittoria di spese e compensi professionali di
4 giudizio, oltre rimborso di spese, iva cpa, come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con decreto ingiuntivo n. 2815/2019, reso nell'ambito procedimento monitorio recante R.G.
n. 9046/2019, il Tribunale di Salerno condannava la al pagamento, Parte_1
in favore della , della somma di euro 85.400,00, oltre Controparte_1
interessi moratori, nonché spese del procedimento. Tanto per il mancato pagamento della fattura n. 1/36 del 07/08/2019, avente causa e titolo nei lavori di facchinaggio forniti alla presso il deposito sito in PA e ricomprensiva delle retribuzioni Parte_1
delle unità lavorative ivi impiegate in relazione al mese di luglio 2019.
Con atto di citazione la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo;
il relativo giudizio veniva iscritto al numero di rg.
10743/2019/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata 30/03/2020 la contestava in CP_1
ogni sua parte la spiegata opposizione, chiedendo, altresì, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e così concludendo: “reietta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia così provvedere e giudicare: in via preliminare:
1. dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, comma 4, c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
2. concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 c.p.c., quanto meno parziale limitatamente alle somme non contestate, pari ad euro 77.983,59 Iva inclusa, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ovvero, in via alternativa, emettere ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., sussistendo i relativi presupposti;
nel merito:
3. in via principale, respingere e rigettare l'opposizione proposta dalla società debitrice, per i motivi tutti compiutamente esposti nel corpo del presente atto, poiché inammissibile ed infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto e, comunque, perché non provata;
4. conseguentemente, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2815/2019 emesso dal Tribunale di Salerno;
5. in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito della società Controparte_1
, nella misura ingiunta di euro 85.400,00, ossia, in subordine, nella diversa
[...]
misura che risulterà provata in corso di causa, ovvero ancora, ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo, con ogni conseguente condanna a carico della società opponente;
Parte_1
5
6. rigettare e respingere ogni avversa domanda, istanza, pretesa e/o eccezione di contro proposta e sollevata, anche in termini di compensazione, siccome improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima e, comunque, infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto;
7. condannare la società opponente per responsabilità aggravata e lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mediante la corresponsione della somma ritenuta di giustizia, in considerazione delle osservazioni e deduzioni esposte in narrativa e, segnatamente, attesa la pervicace riproposizione della identica eccezione di compensazione, nell'ambito di tutte le procedure pendenti, a fronte di un credito complessivo, spettante alla società , pari ad euro 550.314,03 per la sola sorte capitale. Con vittoria di Controparte_1
spese e compensi professionali di giudizio, oltre Rimborso S.G., CP A ed IV A come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con decreto ingiuntivo n. 2822/2019, reso nell'ambito procedimento monitorio recante R.G.
n. 9046/2019, il Tribunale di Salerno condannava la al pagamento, Parte_1
in favore della , della somma di euro 34.813,92, oltre Controparte_1
interessi moratori, nonché spese del procedimento. Tanto per il mancato pagamento della fattura n. 1/37 del 22/08/2019, avente causa e titolo nell'attività di servizi di logistica ed avente oggetto l'addebito di bancali (pedane di legno), di proprietà della “ CP_2 [...]
e non restituite. CP_1
Con atto di citazione la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo;
il relativo giudizio veniva iscritto al numero di rg. 10744/2019, giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/03/2020 la contestava in ogni CP_1
sua parte la spiegata opposizione, chiedendo, altresì, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e così concludendo: “reietta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia così provvedere e giudicare: in via preliminare: 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, comma 4, c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
2) concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ovvero, in via alternativa, emettere ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter c.p.c., sussistendo i relativi presupposti;
nel merito: 3) in via principale, respingere e rigettare l'opposizione proposta dalla società debitrice, per i motivi tutti compiutamente esposti nel corpo del presente atto, poiché inammissibile ed infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto e,
6 comunque, perché non provata;
4) conseguentemente, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2822/2019 emesso dal Tribunale di Salerno;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito della società Controparte_1
, nella misura ingiunta di euro 34.813,92, ossia, in subordine, nella diversa
[...]
misura che risulterà provata in corso di causa, ovvero ancora, ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo, con ogni conseguente condanna a carico della società opponente;
6) Parte_1
rigettare e respingere ogni avversa domanda, istanza, pretesa e/o eccezione di contro proposta e sollevata, anche in termini di compensazione, siccome improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima e, comunque, infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto;
7) condannare la società opponente per responsabilità aggravata e lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mediante la corresponsione della somma ritenuta di giustizia, in considerazione delle osservazioni e deduzioni esposte in narrativa e, segnatamente, attesa la pervicace riproposizione della identica eccezione di compensazione, nell'ambito di tutte le procedure pendenti, a fronte di un credito complessivo, spettante alla società , pari a circa 600.000,00 euro. Con vittoria di spese e compensi Controparte_1
professionali di giudizio, oltre Rimborso S.G., CP A ed IV A come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
In data 27/11/2020, su richiesta di parte, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, il
Giudice disponeva la riunione dei giudizi recanti rg. n. 10743/2019 e 10744/2019 al precedentemente incardinato giudizio recante rg. n. 8786/2019 e, al contempo, concedeva la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti.
Disposta la riunione, i giudizi proseguivano nell'istruttoria, con concessione dei termini 183, comma 6 c.p.c., ammissione e successiva assunzione dei mezzi di prova.
Nelle more, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza depositata in data 15/02/2023, dichiarava aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società “ Controparte_1
e del socio ”, nominando G.D. il dott. e
[...] Controparte_1 Per_1 liquidatore l'avv. Diego Di Somma, sicché, datone atto nei pendenti giudizi di opposizione, all'udienza dell'08/05/2023 il G.U. ne dichiarava l'interruzione.
In data 06/10/2023 veniva notificata alla procedura della liquidazione giudiziale, da parte della ricorso per la riassunzione del solo giudizio recante rg. n. Parte_1
7 10744/2019, con pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio
Provvedeva a costituirsi nel giudizio riassunto ecante n. di rg 10744/2019, la Liquidazione giudiziale n. 5/2023 “ e del socio ”, Controparte_1 Controparte_1
in persona del liquidatore, riportandosi agli atti di parte depositati dal precedente difensore della società in bonis, alla documentazione prodotta e a tutte le difese, deduzioni, richieste ed eccezioni fin qui formulate per il tramite del precedente difensore, così concludendo: “In via preliminare, considerata la riassunzione del solo giudizio recante rg. n. 10744/2019 (relativo al decreto ingiuntivo n. 2822/2019), chiede: Dichiararsi l'estinzione dei giudizi riuniti recanti rg. n. 10743/2019 (opposizione al decreto ingiuntivo n. 2815/2019) e rg n. 8786/2019
(opposizione al decreto ingiuntivo n. 2123/2019), non riassunti nei termini di legge, con consequenziale dichiarazione di definitività dei decreti Ingiuntivi nn. 2815/2019 e 2123/2019;
Condannarsi la in persona del legale rappresentante, con sede in Parte_1
PA (SA) alla Via RI s.n.c. (P.IVA: ), alla rifusione delle spese e P.IVA_1
competenze dei giudizi di opposizione recanti rg. n. 10743/2019 (opposizione al D.I. n.
2815/2019) e 8786/2019 (opposizione al D.I. n. 2123/2019), in favore dell'Erario in virtù dell'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato;
Tanto preliminarmente richiesto, in riferimento al giudizio di opposizione recante rg. n.
10744/2019 (di opposizione al D.I. n. 2822/2019), chiede: Accogliersi le conclusioni come formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del relativo giudizio recante rg. n. 10744/2019, già integralmente trascritte nel libello introduttivo del presente atto e che qui si reiterano interamente;
Condannarsi l'opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante, con sede in PA (SA) alla Via RI
[...]
s.n.c. (P.IVA: , alla rifusione delle spese e competenze del giudizio riassunto P.IVA_1
recante rg. n. 10744/2019 (opposizione al decreto ingiuntivo n. 2822/2019), al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 in virtù dell'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato”.
Riassunto il giudizio r.g. 10744 del 2019, esaurita l'istruttoria, la causa perveniva, infine, all'udienza del 24.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
8 Al lume della riassunzione del solo giudizio r.g. 10744/2019 il Tribunale è chiamato, in primo luogo a provvedere alla declaratoria di estinzione dei giudizi recanti rr.gg. 10743/2019 e
8786/2019, con conseguenziale definitività dei decreti Ingiuntivi nn. 2815/2019 e 2123/2019
e collocazione delle spese ex art. 310 c.p.c. a carico dell'anticipante.
Con riguardo al giudizio congruamente riassunto, r.g. 10744 del 2019, mette conto evidenziare che con ricorso monitorio depositato in data 23.09.2019 la società
[...]
in persona del socio accomandatario e legale Controparte_1
rappresentante p.t., sig. ancora in bonis, ricorreva al Tribunale di Controparte_1
Salerno perché ingiungesse alla in danno della società Parte_1 [...]
c.f. in persona del suo legale rappresentante p.t., il Parte_1 P.IVA_1
pagamento in proprio favore e con il favore della provvisoria esecuzione la complessiva somma di euro 34.813,92 (trentaquattromilaottocentotredici//92), oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, nonché, spese, diritti e competenze relativi al procedimento monitorio.
CP_ Allegava la società di essere esercente, per conto proprio e/o di terzi, di attività di deposito, stoccaggio ed imballaggio di merce e di avere ricevuto da parte della società committente , a sua volta esercente l'attività di commercializzazione Parte_1
e distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari l'incarico di svolgere e fornire servizi di logistica integrata (scarico, stoccaggio, allestimento, movimentazione magazzino, sistemazione merce, gestione pedane e guardiania diurna, etc.), presso il deposito della committente medesima, ubicato in PA (Sa), alla via RI, snc, giusta
“Contratto di appalto per lavori di facchinaggio”, stipulato in data 24.05.2015 e successivo
“Contratto di comodato d'uso di beni immobili e mobili con fornitura di servizi di logistica integrata”, stipulato in data 02.01.2018.
Allegava la ricorrente che la società appaltatrice, in esecuzione dei rapporti dedotti al punto precedente, aveva tradotto all'interno dell'immobile sito in PA, alla Via RI snc,
n. 4640 pedane in legno (pallet), e che in data 29.07.2019 veniva riconsegnato l'immobile, a seguito di risoluzione del rapporto, ma la società , non provvedeva Parte_1
alla restituzione delle suddette pedane e le tratteneva.
Tal ché la ricorrente emetteva la fattura commerciale nei confronti della Controparte_1
società committente , c.f. , regolarmente registrata (all. Parte_1 P.IVA_1
6, all.7), che non è stata regolata e pagata dalla società debitrice .; la Parte_1
fattura commerciale è la seguente: - fattura n.1/37 del 22.08.2019 di euro 34.813,92, iva
9 inclusa, avente causa e titolo nell'attività di servizi di logistica ed avente ad oggetto l'addebito di bancali (pedane in legno), di proprietà della deducente e non restituite”. CP_2
Con la spiegata opposizione contestava il credito portato dalla ingiunzione, la Parte_1
erroneità della fatturazione operata dalla controparte, la erronea interpretazione dei contratti di appalto, così concludendo: “Ritenere e dichiarare fondata in fatto ed ammissibile in diritto l'opposizione a decreto ingiuntivo sollevata con il presente atto dalla società Parte_1
e, per l'effetto, revocare il d.i. n. 2815/2019 (d.i.) emesso dall'intestato Tribunale
[...]
in data 25.09.2019 nel procedimento civile rubricato al nr. 9044 del 2019 r.g. e notificato in data 27.09.2019 a mezzo pec;
- ritenere e dichiarare comnpensata e/o non dovuta qualsiasi somma per la mensilità di luglio 2019; - dichiarare il d.i. inefficace e privo di ogni effetto giuridico;
- Condannare la società in persona del Controparte_1
socio accomandatario e l.r.p.t. sig. al risarcimento dei danni causati alla Controparte_1
società per responsabilità aggravata e per lite temeraria ex art. 96 Parte_1
c.p.c., per aver agito in malafede e/o con dolo e temerariamente;
- Condannare la società
[...]
in persona del socio accomandatario e l.r.p.t. sig. Controparte_1 CP_3
al pagamento delle spese giudiziali e delle competenze legali, con distrazione a
[...]
favore dell'avv. Loreto D'Aiuto perché anticipatario”.
Il credito portato dal d.i. opposto (nr. 2822/19) è riferibile alla fattura n.1/37 del 22.08.2019 di euro 34.813,92, iva inclusa, avente causa e titolo nell'attività di servizi di logistica ed avente
CP_ ad oggetto l'addebito di bancali (pedane in legno), di proprietà di e asseritamente CP_2
e non restituite (all. 6, all.7).
L'opponente eccepiva che il credito portato dalla fattura di € 24.813,92 iva inclusa era stato compensato secondo le pattuizioni stipulate con contratto di appalto del 01.01.2018 e con le pattuizioni del contratto di appalto del 24.05.0215 con crediti della stessa natura, certi liquidi ed esigibili, portati da fatture emesse da SH (non meglio indicate).
CP_ L'opponente eccepiva, poi, le pedane non erano di proprietà della e richiamava le vicende contrattuali tra le parti, le quali avrebbero pattuito la concessione di un prestito in
CP_ favore di per agevolare l'avvio delle sue attività, restituito in via contabile con deconto dalle fatture successive di € 5.000,00 mensili.
Ciò eccepito e dedotto, l'opponente articolava le conclusioni già sopra riportate.
10 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la con comparsa di CP_1
costituzione e risposta, con cui:
- Eccepiva la nullità dell'interposto atto di citazione per violazione di quanto previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, comma 4, c.p.c. e per genericità dell'eccezione di compensazione del credito con (asseriti) ammanchi di merce, per euro 208.933,38, nonchè, con la somma di euro 108.420,20, quale quota parte del prestito di euro 233.420,20, solo in parte restituito.
poi, con la spiegata opposizione, ribadiva che, a seguito dell'interruzione CP_1
(risoluzione) del rapporto negoziale intimata dalla società committente e della Parte_1
conseguente restituzione delle chiavi di accesso al magazzino, a favore di quest'ultima derivava inequivocabilmente, il diritto della società operatrice di rientrare nel CP_1
possesso e, dunque, di ottenere la restituzione delle pedane di sua proprietà, rimaste all'interno del magazzino della ovvero, in alternativa alla restituzione e stante lo Parte_1
specifico inadempimento posto in essere dalla società antagonista, di addebitare il relativo costo a carico della committente medesima.
Quanto alla spiegata eccezione di compensazione, eccepiva che l'avversa CP_1
(identica) eccezione è stata pedissequamente avanzata dalla società nell'ambito di Parte_1
Procedure già pendenti innanzi all'intestato Tribunale e, segnatamente, nel giudizio di opposizione rubricato con NRG 8787/2019 (all. F), nel giudizio di opposizione rubricato con
NRG 8786/2019 (all. G), nel giudizio di opposizione rubricato con NRG 9210/2019 (all. H) e nel giudizio di opposizione rubricato con NRG 9846/2019 (all. I), laddove, invece,
l'opponente non potrebbe pretendere di eccepire indefinitamente la compensazione avverso CP_ qualsiasi pretesa creditoria della .
L'opposta, comunque, deduceva in ordine alla infondatezza della eccepita compensazione, in assenza di prova della concessione di qualsivoglia finanziamento e dell'effettiva circostanza del trafugamento di merce.
L'opposta, tutto ciò controdedotto ed eccepito, così concludeva: “in via preliminare: 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, comma 4, c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
2) concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ovvero, in via alternativa, emettere ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter c.p.c., sussistendo i relativi presupposti;
nel merito:
11 3) in via principale, respingere e rigettare l'opposizione proposta dalla società debitrice, per i motivi tutti compiutamente esposti nel corpo del presente atto, poiché inammissibile ed infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto e, comunque, perché non provata;
4) conseguentemente, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2822/2019 emesso dal Tribunale di Salerno;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito della società , nella Controparte_1
misura ingiunta di euro 34.813,92, ossia, in subordine, nella diversa misura che risulterà provata in corso di causa, ovvero ancora, ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo, con ogni conseguente condanna a carico della società opponente;
6) rigettare e respingere Parte_1
ogni avversa domanda, istanza, pretesa e/o eccezione di contro proposta e sollevata, anche in termini di compensazione, siccome improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima e, comunque, infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto;
7) condannare la società opponente per responsabilità aggravata e lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mediante la corresponsione della somma ritenuta di giustizia, in considerazione delle osservazioni e deduzioni esposte in narrativa e, segnatamente, attesa la pervicace riproposizione della identica eccezione di compensazione, nell'ambito di tutte le procedure pendenti, a fronte di un credito complessivo, spettante alla società , pari a Controparte_1
circa 600.000,00 euro. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre
Rimborso S.G., CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Va, in primo luogo, evidenziato che nei tre giudizi di opposizione riuniti ciascuno dei monitori emessi ed opposti si fondava su una distinta fattura.
Però, mentre nel fascicolo 8786/2019 risulta opposto il d.i. 2123/2019 e nel fascicolo
10743/2019 risulta opposto il d.i. nr. 2815 del 2019 (entrambi portate da fatture emesse a fronte della erogazione di prestazioni di facchinaggio), il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio r.g. 10744/2019 è l'unico ad essere portato da una fattura commerciale emessa da
CP_
in relazione ad una causale differente, ovvero non a fronte della erogazione di prestazioni di facchinaggio, bensì a titolo di pagamento del controvalore di pedane asseritamente non restituite da Parte_1
Tale considerazione vale ad elidere la fondatezza della eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento del credito: invero, solo alla data del 23.07.2019 venne formalizzata la risoluzione da parte di SH e, quindi, solo a partire da tale momento
12 poteva porsi una questione di mancata restituzione di pedane introdotte nell'opificio di
PA, le quali, sino a quel momento continuavano ad essere utilizzate nell'ambito del rapporto di facchinaggio e deposito in essere tra le parti.
Non potrebbe ritenersi, dunque, che con la proposizione del primo monitorio (depositato il
CP_ 25.06.2019 ed esitato nel d.i. nr. 2123/2019 del Tribunale di Salerno) la avrebbe già potuto e dovuto agire anche per il pagamento del controvalore delle pedane che assumeva non legittimamente trattenute da SH, perché la fattura 1/37 risulta emessa il 22.08.2019 in forza dell'avvenuta risoluzione, laddove la fattura che portava alla emissione del d.i. 2123/19
(opposizione r.g. 8687/2019) trovava titolo nel rapporto di fisiologica esecuzione del rapporto contrattuale.
D'altro canto, riguardata alla luce del principio di economicità delle forme processuali e di durata ragionevole del processo, all'esito della mancata riassunzione delle altre due opposizioni, la richiesta pronuncia di improponibilità della domanda costringerebbe l'opposto, semplicemente, a riproporre l'istanza, essendo ormai, comunque, venuti meno i due giudizi che avrebbero, in ipotesi, sostanziato l'indebita parcellizzazione.
Rigettata, dunque, l'eccezione di improponibilità della domanda per indebito frazionamento, va, ora, esaminata la sua fondatezza nel merito.
L'opposta deduce che sarebbero state tradotte nell'opificio della un numero di Parte_1
4640 pedane di sua proprietà, non restituite: agisce, quindi, in via monitoria, per il pagamento del controvalore.
Osserva il Tribunale che, però, dall'esame del contratto non si ricava la esistenza in capo alla
CP_
di un diritto alla autoliquidazione in danno della SH del controvalore delle pedane asseritamente non restituite;
sicché la domanda, per come spiegata, va qualificata come
CP_ domanda di risarcimento del danno patrimoniale risentito dalla per la perdita del valore dei beni non restituiti.
E, però, a ben vedere, ciò che deve ritenersi non provato è proprio il valore di ciascuna pedana
– non essendo lo stesso stato stabilito contrattualmente, di guisa che, in difetto di elementi di prova in ordine al valore di ciascuna pedana, l'opposta ha mancato di dare evidenza della entità del danno patito.
Va evidenziato che l'opponente non ha contestato che, effettivamente, fossero state tradotte
CP_ nell'opificio proprio 4640 pedane di;
ha, però, contestato che, al momento della
13 restituzione delle chiavi dell'immobile ve ne fossero altrettante e ciò proprio in ragione del
CP_ fatto che la stessa gestione delle pedane ne prevedeva la movimentazione da parte di con cd. scambio alla pari.
Non vi è, dunque, alcuna certezza in ordine al fatto che, alla data della consegna delle chiavi dell'immobile, persistessero nell'opificio il numero di pedane indicate dall'opposta.
Non ha sortito l'effetto di confortare la tesi della creditrice in senso sostanziale la prova orale raccolta;
invero, i testi escussi non sono stati in grado di confermare l'introduzione delle pedane nell'opificio né l'esatto numero, con conseguente difetto di prova dei fatti costitutivi posti a base della domanda.
Quanto al teste , ex dipendente della assunto sin dal Testimone_1 CP_1
2015 e, dunque, sin dall'inizio dell'esecuzione dei contratti di logistica e facchinaggio in questione, questi ha reso dichiarazioni comunque generiche non idonee a quantificare i CP_ bancali di proprietà ancora presenti nell'opificio; non è dirimente che “il trasportatore non scaricava se non c'era lo stesso numero di bancali corrispondente ai bancali che arrivavano con ogni automezzo” perché ciò non vale a chiarire l'entità di quelli eventualmente CP_ ancora presenti e di proprietà di .
Quanto alle dichiarazioni del teste , ex dipendente della non Tes_2 CP_1
è chiaro come questi possa essere certo del fatto che i bancali presenti asseritamente nel CP_ capannone dopo la interruzione dei rapporti con di SH fossero riconducibili alla
CP_
, anche in ragione della riferita grossa movimentazione continua di merci nell'ambito dell'opificio.
Il teste , ex dipendente (responsabile di magazzino) della Testimone_3 [...]
non era in grado di confermare l'esatto numero indicato in circostanza, in ragione CP_1
del tempo trascorso.
Le dichiarazioni della teste , ex dipendente della dal 2016 Testimone_4 CP_1
al novembre 2019, non appaiono dirimenti, in quanto la circostanza riferita secondo cui all'interno dell'opificio di via RI vi erano dei bancali tenuti in due grossi stanzoni, CP_2
non comprova la loro introduzione ed il loro numero.
La teste riferisce che sapeva che le pedane erano di proprietà di per Tes_5 CP_1
esserle stato riferito dal sig. , ed è quindi dichiarazione de relato partis. Controparte_1
14 Lo stesso dicasi per il teste - ex dipendente della Testimone_6 CP_1
sino al mese di luglio 2019 – in merito alla titolarità delle pedane,
In definitiva, l'opposizione va integralmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Non va delibata, in ogni caso, la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata originariamente dall'opponente, risultando, peraltro, dalla stessa non reiterata in sede di udienza per p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza della opposta e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e ssmm, tenendo conto dei valori medi per tutte le voci e dei parametri ricollegabili al valore della somma ingiunta.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione r.g. 8786/2019, dichiarando ex art. 654 c.p.c. esecutivo il d.i. 2123/2019), con spese a carico degli anticipanti;
2) Dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione r.g. 10743/2019, dichiarando al contempo ex art. 654 c.p.c. esecutivo il d.i. 2815 del 2019) con spese a carico degli anticipanti;
3) Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo 2822/2019 reso dal Tribunale di Salerno spiegata nel giudizio 10744 del 2019 e per l'effetto, revoca il richiamato decreto monitorio;
4) Dichiara abbandonata la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opponente;
4) Condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al rimborso in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 305,65 per esborsi, € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 19.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte a ruolo in I° grado nell'anno 2019 ai nnrr. 8786 – 10743 –
10744 RR.GG,
TRA
r.g. 8786/2019
in persona dell'Amministratore unico Sig. Parte_1 [...]
con sede in PA alla Via RI snc (P.Iva ) Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fausta de Dominicis ( ) presso il cui CodiceFiscale_1
studio in Salerno alla Via Renato De Martino 33/C elettivamente domicilia come da mandato su foglio a parte;
OPPONENTE
Liquidazione giudiziale n. 5/2023 “ e del socio Controparte_1
(codice fiscale: dichiarata dal Tribunale di Nocera Controparte_1 P.IVA_2
Inferiore con sentenza depositata in data 15/02/2023, in persona del liquidatore, avv. Diego Di
Somma (C.F.: ), rappresentata e difesa, in forza di decreto C.F._2
autorizzativo del Giudice Delegato al fallimento del 24/10/2023 e mandato in calce, dall'avv.
Federica Stellavatecascio (C.F.: , presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia in PA (SA), alla Due Giugno, 9/A; l'avv. Federica Stellavatecascio dichiara voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC:
1 o al numero di fax 0828/307586 ed in tutte le altre forme Email_1
prescritte per legge;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. D.I. n. 2123/2019 reso dal Tribunale di Salerno
- Rg n. 10743/2019
in persona dell'Amministratore unico Sig. Parte_1 [...]
con sede in PA alla Via RI snc (P.Iva ) Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fausta de Dominicis ( ) presso il cui CodiceFiscale_1
studio in Salerno alla Via Renato De Martino 33/C elettivamente domicilia come da mandato su foglio a parte;
OPPONENTE
Liquidazione giudiziale n. 5/2023 “ e del socio Controparte_1
(codice fiscale: dichiarata dal Tribunale di Nocera Controparte_1 P.IVA_2
Inferiore con sentenza depositata in data 15/02/2023, in persona del liquidatore, avv. Diego Di
Somma (C.F.: ), rappresentata e difesa, in forza di decreto C.F._2
autorizzativo del Giudice Delegato al fallimento del 24/10/2023 e mandato in calce, dall'avv.
Federica Stellavatecascio (C.F.: , presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia in PA (SA), alla Due Giugno, 9/A; l'avv. Federica Stellavatecascio dichiara voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC:
o al numero di fax 0828/307586 ed in tutte le altre forme Email_1
prescritte per legge;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. D.I. n. 2815/2019 reso dal Tribunale di Salerno
- Rg n. 10744/2019
2 in persona dell'Amministratore unico Sig. Parte_1 [...]
con sede in PA alla Via RI snc (P.Iva ) Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fausta de Dominicis ( ) presso il cui CodiceFiscale_1
studio in Salerno alla Via Renato De Martino 33/C elettivamente domicilia come da mandato su foglio a parte;
OPPONENTE
Liquidazione giudiziale n. 5/2023 “ e del socio Controparte_1
(codice fiscale: dichiarata dal Tribunale di Nocera Controparte_1 P.IVA_2
Inferiore con sentenza depositata in data 15/02/2023, in persona del liquidatore, avv. Diego Di
Somma (C.F.: ), rappresentata e difesa, in forza di decreto C.F._2
autorizzativo del Giudice Delegato al fallimento del 24/10/2023 e mandato in calce, dall'avv.
Federica Stellavatecascio (C.F.: , presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia in PA (SA), alla Due Giugno, 9/A; l'avv. Federica Stellavatecascio dichiara voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC:
o al numero di fax 0828/307586 ed in tutte le altre forme Email_1
prescritte per legge;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. D.I. n. 2822/2019 reso dal Tribunale di Salerno
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 24.06.2024, come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi monitori, la chiedeva ed otteneva, in danno della Controparte_1
le seguenti ingiunzioni di pagamento: - D.I. n. 2123/2019 (R.g. Parte_1
monitorio: 6638/2019) - D.I. n. 2815/2019 (R.g. monitorio: 9044/2019) - D.I. n. 2822/2019
(R.g. monitorio: 9046/2019) avverso le quali la incardinava i Parte_1
seguenti giudizi di opposizione: - Rg. n. 8786/2019 (opposizione al D.I. n. 2123/2019); - Rg
n. 10743/2019 (opposizione al D.I. n. 2815/2019); - Rg n. 10744/2019 (opposizione al D.I. n.
2822/2019)
3 Giova rammentare che con decreto ingiuntivo n. 2123/2019, reso nell'ambito procedimento monitorio recante R.G. n. 9046/2019, il Tribunale di Salerno condannava la Parte_1
al pagamento, in favore della , della
[...] Controparte_1 Controparte_1
somma di euro 18.732,86, oltre interessi moratori, nonché spese del procedimento. Tanto quale residuo da pagare sulla fattura n. 29 del 02/05/2018, emessa dalla “ a CP_1 titolo di corrispettivo dell'1,30% su produzione di €. 5.777.173,82, come pattuito in forza di contratti di appalto e comodato d'uso tra esse società intercorse e riguardati attività di logistica e facchinaggio.
Con atto di citazione la società contestando la sussistenza di Parte_1
qualsivoglia ragione creditoria, proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo;
il relativo giudizio veniva iscritto al numero di rg. 8786/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/12/2019 la contestava CP_1
in ogni sua parte la spiegata opposizione, chiedendo, altresì, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e così concludendo: “reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia così provvedere e giudicare: 1) In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art 163, nn. 3 e 4, e art. 164 c.p.c., comma 4 per i motivi sopra esposti, 2) concedere la provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. o ex art 186 ter c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e delle somme ivi rappresentate e richieste, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito: 3) in via principale, rigettare l'opposizione proposta dalla per i motivi tutti Parte_1
compiutamente esposti nel corpo del presente atto, poiché inammissibile ed infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto e, comunque, perché non provata, 4) conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 2123/2019, emesso dal Tribunale di
Salerno, 5) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito della
[...]
nella misura così come ingiunta, ovvero, in subordine nella diversa misura Parte_3
che risulterà provata in corso di causa, ovvero, ancora ritenuta equa e di giustizia, con ogni conseguente condanna a carico della società opponente;
6) per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento in favore della opposta della 7 somma di €.18.732,86 o della diversa maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito del presente procedimento, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
7) rigettare e respingere ogni avversa domanda, istanza, pretesa ed eccezione di contro proposta e sollevata, siccome inammissibile, improcedibile, illegittima ed infondata in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto;
Con vittoria di spese e compensi professionali di
4 giudizio, oltre rimborso di spese, iva cpa, come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con decreto ingiuntivo n. 2815/2019, reso nell'ambito procedimento monitorio recante R.G.
n. 9046/2019, il Tribunale di Salerno condannava la al pagamento, Parte_1
in favore della , della somma di euro 85.400,00, oltre Controparte_1
interessi moratori, nonché spese del procedimento. Tanto per il mancato pagamento della fattura n. 1/36 del 07/08/2019, avente causa e titolo nei lavori di facchinaggio forniti alla presso il deposito sito in PA e ricomprensiva delle retribuzioni Parte_1
delle unità lavorative ivi impiegate in relazione al mese di luglio 2019.
Con atto di citazione la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo;
il relativo giudizio veniva iscritto al numero di rg.
10743/2019/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata 30/03/2020 la contestava in CP_1
ogni sua parte la spiegata opposizione, chiedendo, altresì, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e così concludendo: “reietta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia così provvedere e giudicare: in via preliminare:
1. dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, comma 4, c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
2. concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 c.p.c., quanto meno parziale limitatamente alle somme non contestate, pari ad euro 77.983,59 Iva inclusa, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ovvero, in via alternativa, emettere ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., sussistendo i relativi presupposti;
nel merito:
3. in via principale, respingere e rigettare l'opposizione proposta dalla società debitrice, per i motivi tutti compiutamente esposti nel corpo del presente atto, poiché inammissibile ed infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto e, comunque, perché non provata;
4. conseguentemente, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2815/2019 emesso dal Tribunale di Salerno;
5. in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito della società Controparte_1
, nella misura ingiunta di euro 85.400,00, ossia, in subordine, nella diversa
[...]
misura che risulterà provata in corso di causa, ovvero ancora, ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo, con ogni conseguente condanna a carico della società opponente;
Parte_1
5
6. rigettare e respingere ogni avversa domanda, istanza, pretesa e/o eccezione di contro proposta e sollevata, anche in termini di compensazione, siccome improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima e, comunque, infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto;
7. condannare la società opponente per responsabilità aggravata e lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mediante la corresponsione della somma ritenuta di giustizia, in considerazione delle osservazioni e deduzioni esposte in narrativa e, segnatamente, attesa la pervicace riproposizione della identica eccezione di compensazione, nell'ambito di tutte le procedure pendenti, a fronte di un credito complessivo, spettante alla società , pari ad euro 550.314,03 per la sola sorte capitale. Con vittoria di Controparte_1
spese e compensi professionali di giudizio, oltre Rimborso S.G., CP A ed IV A come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con decreto ingiuntivo n. 2822/2019, reso nell'ambito procedimento monitorio recante R.G.
n. 9046/2019, il Tribunale di Salerno condannava la al pagamento, Parte_1
in favore della , della somma di euro 34.813,92, oltre Controparte_1
interessi moratori, nonché spese del procedimento. Tanto per il mancato pagamento della fattura n. 1/37 del 22/08/2019, avente causa e titolo nell'attività di servizi di logistica ed avente oggetto l'addebito di bancali (pedane di legno), di proprietà della “ CP_2 [...]
e non restituite. CP_1
Con atto di citazione la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo;
il relativo giudizio veniva iscritto al numero di rg. 10744/2019, giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/03/2020 la contestava in ogni CP_1
sua parte la spiegata opposizione, chiedendo, altresì, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e così concludendo: “reietta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia così provvedere e giudicare: in via preliminare: 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, comma 4, c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
2) concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ovvero, in via alternativa, emettere ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter c.p.c., sussistendo i relativi presupposti;
nel merito: 3) in via principale, respingere e rigettare l'opposizione proposta dalla società debitrice, per i motivi tutti compiutamente esposti nel corpo del presente atto, poiché inammissibile ed infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto e,
6 comunque, perché non provata;
4) conseguentemente, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2822/2019 emesso dal Tribunale di Salerno;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito della società Controparte_1
, nella misura ingiunta di euro 34.813,92, ossia, in subordine, nella diversa
[...]
misura che risulterà provata in corso di causa, ovvero ancora, ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo, con ogni conseguente condanna a carico della società opponente;
6) Parte_1
rigettare e respingere ogni avversa domanda, istanza, pretesa e/o eccezione di contro proposta e sollevata, anche in termini di compensazione, siccome improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima e, comunque, infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto;
7) condannare la società opponente per responsabilità aggravata e lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mediante la corresponsione della somma ritenuta di giustizia, in considerazione delle osservazioni e deduzioni esposte in narrativa e, segnatamente, attesa la pervicace riproposizione della identica eccezione di compensazione, nell'ambito di tutte le procedure pendenti, a fronte di un credito complessivo, spettante alla società , pari a circa 600.000,00 euro. Con vittoria di spese e compensi Controparte_1
professionali di giudizio, oltre Rimborso S.G., CP A ed IV A come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
In data 27/11/2020, su richiesta di parte, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, il
Giudice disponeva la riunione dei giudizi recanti rg. n. 10743/2019 e 10744/2019 al precedentemente incardinato giudizio recante rg. n. 8786/2019 e, al contempo, concedeva la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti.
Disposta la riunione, i giudizi proseguivano nell'istruttoria, con concessione dei termini 183, comma 6 c.p.c., ammissione e successiva assunzione dei mezzi di prova.
Nelle more, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza depositata in data 15/02/2023, dichiarava aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società “ Controparte_1
e del socio ”, nominando G.D. il dott. e
[...] Controparte_1 Per_1 liquidatore l'avv. Diego Di Somma, sicché, datone atto nei pendenti giudizi di opposizione, all'udienza dell'08/05/2023 il G.U. ne dichiarava l'interruzione.
In data 06/10/2023 veniva notificata alla procedura della liquidazione giudiziale, da parte della ricorso per la riassunzione del solo giudizio recante rg. n. Parte_1
7 10744/2019, con pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio
Provvedeva a costituirsi nel giudizio riassunto ecante n. di rg 10744/2019, la Liquidazione giudiziale n. 5/2023 “ e del socio ”, Controparte_1 Controparte_1
in persona del liquidatore, riportandosi agli atti di parte depositati dal precedente difensore della società in bonis, alla documentazione prodotta e a tutte le difese, deduzioni, richieste ed eccezioni fin qui formulate per il tramite del precedente difensore, così concludendo: “In via preliminare, considerata la riassunzione del solo giudizio recante rg. n. 10744/2019 (relativo al decreto ingiuntivo n. 2822/2019), chiede: Dichiararsi l'estinzione dei giudizi riuniti recanti rg. n. 10743/2019 (opposizione al decreto ingiuntivo n. 2815/2019) e rg n. 8786/2019
(opposizione al decreto ingiuntivo n. 2123/2019), non riassunti nei termini di legge, con consequenziale dichiarazione di definitività dei decreti Ingiuntivi nn. 2815/2019 e 2123/2019;
Condannarsi la in persona del legale rappresentante, con sede in Parte_1
PA (SA) alla Via RI s.n.c. (P.IVA: ), alla rifusione delle spese e P.IVA_1
competenze dei giudizi di opposizione recanti rg. n. 10743/2019 (opposizione al D.I. n.
2815/2019) e 8786/2019 (opposizione al D.I. n. 2123/2019), in favore dell'Erario in virtù dell'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato;
Tanto preliminarmente richiesto, in riferimento al giudizio di opposizione recante rg. n.
10744/2019 (di opposizione al D.I. n. 2822/2019), chiede: Accogliersi le conclusioni come formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del relativo giudizio recante rg. n. 10744/2019, già integralmente trascritte nel libello introduttivo del presente atto e che qui si reiterano interamente;
Condannarsi l'opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante, con sede in PA (SA) alla Via RI
[...]
s.n.c. (P.IVA: , alla rifusione delle spese e competenze del giudizio riassunto P.IVA_1
recante rg. n. 10744/2019 (opposizione al decreto ingiuntivo n. 2822/2019), al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 in virtù dell'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato”.
Riassunto il giudizio r.g. 10744 del 2019, esaurita l'istruttoria, la causa perveniva, infine, all'udienza del 24.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
8 Al lume della riassunzione del solo giudizio r.g. 10744/2019 il Tribunale è chiamato, in primo luogo a provvedere alla declaratoria di estinzione dei giudizi recanti rr.gg. 10743/2019 e
8786/2019, con conseguenziale definitività dei decreti Ingiuntivi nn. 2815/2019 e 2123/2019
e collocazione delle spese ex art. 310 c.p.c. a carico dell'anticipante.
Con riguardo al giudizio congruamente riassunto, r.g. 10744 del 2019, mette conto evidenziare che con ricorso monitorio depositato in data 23.09.2019 la società
[...]
in persona del socio accomandatario e legale Controparte_1
rappresentante p.t., sig. ancora in bonis, ricorreva al Tribunale di Controparte_1
Salerno perché ingiungesse alla in danno della società Parte_1 [...]
c.f. in persona del suo legale rappresentante p.t., il Parte_1 P.IVA_1
pagamento in proprio favore e con il favore della provvisoria esecuzione la complessiva somma di euro 34.813,92 (trentaquattromilaottocentotredici//92), oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, nonché, spese, diritti e competenze relativi al procedimento monitorio.
CP_ Allegava la società di essere esercente, per conto proprio e/o di terzi, di attività di deposito, stoccaggio ed imballaggio di merce e di avere ricevuto da parte della società committente , a sua volta esercente l'attività di commercializzazione Parte_1
e distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari l'incarico di svolgere e fornire servizi di logistica integrata (scarico, stoccaggio, allestimento, movimentazione magazzino, sistemazione merce, gestione pedane e guardiania diurna, etc.), presso il deposito della committente medesima, ubicato in PA (Sa), alla via RI, snc, giusta
“Contratto di appalto per lavori di facchinaggio”, stipulato in data 24.05.2015 e successivo
“Contratto di comodato d'uso di beni immobili e mobili con fornitura di servizi di logistica integrata”, stipulato in data 02.01.2018.
Allegava la ricorrente che la società appaltatrice, in esecuzione dei rapporti dedotti al punto precedente, aveva tradotto all'interno dell'immobile sito in PA, alla Via RI snc,
n. 4640 pedane in legno (pallet), e che in data 29.07.2019 veniva riconsegnato l'immobile, a seguito di risoluzione del rapporto, ma la società , non provvedeva Parte_1
alla restituzione delle suddette pedane e le tratteneva.
Tal ché la ricorrente emetteva la fattura commerciale nei confronti della Controparte_1
società committente , c.f. , regolarmente registrata (all. Parte_1 P.IVA_1
6, all.7), che non è stata regolata e pagata dalla società debitrice .; la Parte_1
fattura commerciale è la seguente: - fattura n.1/37 del 22.08.2019 di euro 34.813,92, iva
9 inclusa, avente causa e titolo nell'attività di servizi di logistica ed avente ad oggetto l'addebito di bancali (pedane in legno), di proprietà della deducente e non restituite”. CP_2
Con la spiegata opposizione contestava il credito portato dalla ingiunzione, la Parte_1
erroneità della fatturazione operata dalla controparte, la erronea interpretazione dei contratti di appalto, così concludendo: “Ritenere e dichiarare fondata in fatto ed ammissibile in diritto l'opposizione a decreto ingiuntivo sollevata con il presente atto dalla società Parte_1
e, per l'effetto, revocare il d.i. n. 2815/2019 (d.i.) emesso dall'intestato Tribunale
[...]
in data 25.09.2019 nel procedimento civile rubricato al nr. 9044 del 2019 r.g. e notificato in data 27.09.2019 a mezzo pec;
- ritenere e dichiarare comnpensata e/o non dovuta qualsiasi somma per la mensilità di luglio 2019; - dichiarare il d.i. inefficace e privo di ogni effetto giuridico;
- Condannare la società in persona del Controparte_1
socio accomandatario e l.r.p.t. sig. al risarcimento dei danni causati alla Controparte_1
società per responsabilità aggravata e per lite temeraria ex art. 96 Parte_1
c.p.c., per aver agito in malafede e/o con dolo e temerariamente;
- Condannare la società
[...]
in persona del socio accomandatario e l.r.p.t. sig. Controparte_1 CP_3
al pagamento delle spese giudiziali e delle competenze legali, con distrazione a
[...]
favore dell'avv. Loreto D'Aiuto perché anticipatario”.
Il credito portato dal d.i. opposto (nr. 2822/19) è riferibile alla fattura n.1/37 del 22.08.2019 di euro 34.813,92, iva inclusa, avente causa e titolo nell'attività di servizi di logistica ed avente
CP_ ad oggetto l'addebito di bancali (pedane in legno), di proprietà di e asseritamente CP_2
e non restituite (all. 6, all.7).
L'opponente eccepiva che il credito portato dalla fattura di € 24.813,92 iva inclusa era stato compensato secondo le pattuizioni stipulate con contratto di appalto del 01.01.2018 e con le pattuizioni del contratto di appalto del 24.05.0215 con crediti della stessa natura, certi liquidi ed esigibili, portati da fatture emesse da SH (non meglio indicate).
CP_ L'opponente eccepiva, poi, le pedane non erano di proprietà della e richiamava le vicende contrattuali tra le parti, le quali avrebbero pattuito la concessione di un prestito in
CP_ favore di per agevolare l'avvio delle sue attività, restituito in via contabile con deconto dalle fatture successive di € 5.000,00 mensili.
Ciò eccepito e dedotto, l'opponente articolava le conclusioni già sopra riportate.
10 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la con comparsa di CP_1
costituzione e risposta, con cui:
- Eccepiva la nullità dell'interposto atto di citazione per violazione di quanto previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, comma 4, c.p.c. e per genericità dell'eccezione di compensazione del credito con (asseriti) ammanchi di merce, per euro 208.933,38, nonchè, con la somma di euro 108.420,20, quale quota parte del prestito di euro 233.420,20, solo in parte restituito.
poi, con la spiegata opposizione, ribadiva che, a seguito dell'interruzione CP_1
(risoluzione) del rapporto negoziale intimata dalla società committente e della Parte_1
conseguente restituzione delle chiavi di accesso al magazzino, a favore di quest'ultima derivava inequivocabilmente, il diritto della società operatrice di rientrare nel CP_1
possesso e, dunque, di ottenere la restituzione delle pedane di sua proprietà, rimaste all'interno del magazzino della ovvero, in alternativa alla restituzione e stante lo Parte_1
specifico inadempimento posto in essere dalla società antagonista, di addebitare il relativo costo a carico della committente medesima.
Quanto alla spiegata eccezione di compensazione, eccepiva che l'avversa CP_1
(identica) eccezione è stata pedissequamente avanzata dalla società nell'ambito di Parte_1
Procedure già pendenti innanzi all'intestato Tribunale e, segnatamente, nel giudizio di opposizione rubricato con NRG 8787/2019 (all. F), nel giudizio di opposizione rubricato con
NRG 8786/2019 (all. G), nel giudizio di opposizione rubricato con NRG 9210/2019 (all. H) e nel giudizio di opposizione rubricato con NRG 9846/2019 (all. I), laddove, invece,
l'opponente non potrebbe pretendere di eccepire indefinitamente la compensazione avverso CP_ qualsiasi pretesa creditoria della .
L'opposta, comunque, deduceva in ordine alla infondatezza della eccepita compensazione, in assenza di prova della concessione di qualsivoglia finanziamento e dell'effettiva circostanza del trafugamento di merce.
L'opposta, tutto ciò controdedotto ed eccepito, così concludeva: “in via preliminare: 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, comma 4, c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
2) concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ovvero, in via alternativa, emettere ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter c.p.c., sussistendo i relativi presupposti;
nel merito:
11 3) in via principale, respingere e rigettare l'opposizione proposta dalla società debitrice, per i motivi tutti compiutamente esposti nel corpo del presente atto, poiché inammissibile ed infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto e, comunque, perché non provata;
4) conseguentemente, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2822/2019 emesso dal Tribunale di Salerno;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito della società , nella Controparte_1
misura ingiunta di euro 34.813,92, ossia, in subordine, nella diversa misura che risulterà provata in corso di causa, ovvero ancora, ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo, con ogni conseguente condanna a carico della società opponente;
6) rigettare e respingere Parte_1
ogni avversa domanda, istanza, pretesa e/o eccezione di contro proposta e sollevata, anche in termini di compensazione, siccome improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima e, comunque, infondata, in ogni circostanza di fatto ed in ogni deduzione di diritto;
7) condannare la società opponente per responsabilità aggravata e lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mediante la corresponsione della somma ritenuta di giustizia, in considerazione delle osservazioni e deduzioni esposte in narrativa e, segnatamente, attesa la pervicace riproposizione della identica eccezione di compensazione, nell'ambito di tutte le procedure pendenti, a fronte di un credito complessivo, spettante alla società , pari a Controparte_1
circa 600.000,00 euro. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre
Rimborso S.G., CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Va, in primo luogo, evidenziato che nei tre giudizi di opposizione riuniti ciascuno dei monitori emessi ed opposti si fondava su una distinta fattura.
Però, mentre nel fascicolo 8786/2019 risulta opposto il d.i. 2123/2019 e nel fascicolo
10743/2019 risulta opposto il d.i. nr. 2815 del 2019 (entrambi portate da fatture emesse a fronte della erogazione di prestazioni di facchinaggio), il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio r.g. 10744/2019 è l'unico ad essere portato da una fattura commerciale emessa da
CP_
in relazione ad una causale differente, ovvero non a fronte della erogazione di prestazioni di facchinaggio, bensì a titolo di pagamento del controvalore di pedane asseritamente non restituite da Parte_1
Tale considerazione vale ad elidere la fondatezza della eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento del credito: invero, solo alla data del 23.07.2019 venne formalizzata la risoluzione da parte di SH e, quindi, solo a partire da tale momento
12 poteva porsi una questione di mancata restituzione di pedane introdotte nell'opificio di
PA, le quali, sino a quel momento continuavano ad essere utilizzate nell'ambito del rapporto di facchinaggio e deposito in essere tra le parti.
Non potrebbe ritenersi, dunque, che con la proposizione del primo monitorio (depositato il
CP_ 25.06.2019 ed esitato nel d.i. nr. 2123/2019 del Tribunale di Salerno) la avrebbe già potuto e dovuto agire anche per il pagamento del controvalore delle pedane che assumeva non legittimamente trattenute da SH, perché la fattura 1/37 risulta emessa il 22.08.2019 in forza dell'avvenuta risoluzione, laddove la fattura che portava alla emissione del d.i. 2123/19
(opposizione r.g. 8687/2019) trovava titolo nel rapporto di fisiologica esecuzione del rapporto contrattuale.
D'altro canto, riguardata alla luce del principio di economicità delle forme processuali e di durata ragionevole del processo, all'esito della mancata riassunzione delle altre due opposizioni, la richiesta pronuncia di improponibilità della domanda costringerebbe l'opposto, semplicemente, a riproporre l'istanza, essendo ormai, comunque, venuti meno i due giudizi che avrebbero, in ipotesi, sostanziato l'indebita parcellizzazione.
Rigettata, dunque, l'eccezione di improponibilità della domanda per indebito frazionamento, va, ora, esaminata la sua fondatezza nel merito.
L'opposta deduce che sarebbero state tradotte nell'opificio della un numero di Parte_1
4640 pedane di sua proprietà, non restituite: agisce, quindi, in via monitoria, per il pagamento del controvalore.
Osserva il Tribunale che, però, dall'esame del contratto non si ricava la esistenza in capo alla
CP_
di un diritto alla autoliquidazione in danno della SH del controvalore delle pedane asseritamente non restituite;
sicché la domanda, per come spiegata, va qualificata come
CP_ domanda di risarcimento del danno patrimoniale risentito dalla per la perdita del valore dei beni non restituiti.
E, però, a ben vedere, ciò che deve ritenersi non provato è proprio il valore di ciascuna pedana
– non essendo lo stesso stato stabilito contrattualmente, di guisa che, in difetto di elementi di prova in ordine al valore di ciascuna pedana, l'opposta ha mancato di dare evidenza della entità del danno patito.
Va evidenziato che l'opponente non ha contestato che, effettivamente, fossero state tradotte
CP_ nell'opificio proprio 4640 pedane di;
ha, però, contestato che, al momento della
13 restituzione delle chiavi dell'immobile ve ne fossero altrettante e ciò proprio in ragione del
CP_ fatto che la stessa gestione delle pedane ne prevedeva la movimentazione da parte di con cd. scambio alla pari.
Non vi è, dunque, alcuna certezza in ordine al fatto che, alla data della consegna delle chiavi dell'immobile, persistessero nell'opificio il numero di pedane indicate dall'opposta.
Non ha sortito l'effetto di confortare la tesi della creditrice in senso sostanziale la prova orale raccolta;
invero, i testi escussi non sono stati in grado di confermare l'introduzione delle pedane nell'opificio né l'esatto numero, con conseguente difetto di prova dei fatti costitutivi posti a base della domanda.
Quanto al teste , ex dipendente della assunto sin dal Testimone_1 CP_1
2015 e, dunque, sin dall'inizio dell'esecuzione dei contratti di logistica e facchinaggio in questione, questi ha reso dichiarazioni comunque generiche non idonee a quantificare i CP_ bancali di proprietà ancora presenti nell'opificio; non è dirimente che “il trasportatore non scaricava se non c'era lo stesso numero di bancali corrispondente ai bancali che arrivavano con ogni automezzo” perché ciò non vale a chiarire l'entità di quelli eventualmente CP_ ancora presenti e di proprietà di .
Quanto alle dichiarazioni del teste , ex dipendente della non Tes_2 CP_1
è chiaro come questi possa essere certo del fatto che i bancali presenti asseritamente nel CP_ capannone dopo la interruzione dei rapporti con di SH fossero riconducibili alla
CP_
, anche in ragione della riferita grossa movimentazione continua di merci nell'ambito dell'opificio.
Il teste , ex dipendente (responsabile di magazzino) della Testimone_3 [...]
non era in grado di confermare l'esatto numero indicato in circostanza, in ragione CP_1
del tempo trascorso.
Le dichiarazioni della teste , ex dipendente della dal 2016 Testimone_4 CP_1
al novembre 2019, non appaiono dirimenti, in quanto la circostanza riferita secondo cui all'interno dell'opificio di via RI vi erano dei bancali tenuti in due grossi stanzoni, CP_2
non comprova la loro introduzione ed il loro numero.
La teste riferisce che sapeva che le pedane erano di proprietà di per Tes_5 CP_1
esserle stato riferito dal sig. , ed è quindi dichiarazione de relato partis. Controparte_1
14 Lo stesso dicasi per il teste - ex dipendente della Testimone_6 CP_1
sino al mese di luglio 2019 – in merito alla titolarità delle pedane,
In definitiva, l'opposizione va integralmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Non va delibata, in ogni caso, la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata originariamente dall'opponente, risultando, peraltro, dalla stessa non reiterata in sede di udienza per p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza della opposta e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e ssmm, tenendo conto dei valori medi per tutte le voci e dei parametri ricollegabili al valore della somma ingiunta.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione r.g. 8786/2019, dichiarando ex art. 654 c.p.c. esecutivo il d.i. 2123/2019), con spese a carico degli anticipanti;
2) Dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione r.g. 10743/2019, dichiarando al contempo ex art. 654 c.p.c. esecutivo il d.i. 2815 del 2019) con spese a carico degli anticipanti;
3) Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo 2822/2019 reso dal Tribunale di Salerno spiegata nel giudizio 10744 del 2019 e per l'effetto, revoca il richiamato decreto monitorio;
4) Dichiara abbandonata la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opponente;
4) Condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al rimborso in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 305,65 per esborsi, € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 19.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
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