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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 36533/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE OPPONENTE
nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTA
Oggi 27/03/2025 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per parte ricorrente: gli Avv. Garofalo e Coppola;
per parte resistente: l' Avv. Marensi.
Si dà atto della presenza alla odierna udienza della Aupp Dr Alessandra Riccardi.
Il Giudice pronuncia l'allegata Sentenza.
Il Giudice
Dr Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36533.2023 r.g. promossa da:
P.I. ), in persona del L.R. pro-tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avvocati Rosa GAROFALO (C.F. ) e Salvatore C.F._1
COPPOLA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dei difensori, sito in Milano Piazza Risorgimento nr. 7;
PARTE RICORRENTE OPPONENTE
contro
(P.I. ), quale rappresentante di Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Procuratore Speciale Dr P.IVA_3 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Grazia MARENSI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Milano Via Francesco Melzi d'Eril nr.27;
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
12718/2023 emesso il 21.07.2023 pubblicato il 28.07.2023 opposto in quanto illegittimo ed infondato per tutti i motivi esposti in narrativa;
nel merito: accogliere l'opposizione dispiegata da e, per l'effetto, revocare Parte_1
e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 12718/2023 emesso il 21.07.2023 pubblicato il 28.07.2023 in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e in ogni caso illegittimo in ragione dell'accordo in data 14.11.2022, dell'ammissione al pagamento rateale della morosità intimata e dell'accertato rispetto del piano rateale da parte dell'opponente nonché in ragione della condotta contraddittoria tenuta dalla locatrice.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- considerata l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 12718/2023 del 21-28.07.2023 emesso dal Giudice del Tribunale di Milano.
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare integralmente l'opposizione di in quanto infondata in fatto e in Parte_1
diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 12718/2023 del 21-
28.07.2023 emesso dal Giudice del Tribunale di Milano;
IN VIA SUBORDINATA
- in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Pt_1
al pronto ed indilazionato pagamento in favore di che rappresenta
[...] CP_4
la in forma abbreviata Controparte_5
quale società di gestione del fondo d'investimento immobiliare di Controparte_6
tipo chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “ , della somma CP_7
di Euro 156.973,18 o al minor o maggior importo che dovesse essere accertato all'esito del presente giudizio, per le causali di cui in narrativa, oltre agli interessi moratori convenzionali maturati e maturandi ai sensi ai sensi dell'art. 3 delle clausole contrattuali fisse allegate al contratto di locazione (cfr. docc. 3 e 29).
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali, anche della fase monitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti il processo verbale della udienza in data 23.1.2024, l' Ordinanza riservata datata 5.2.2024, i processi verbali delle udienze in data 7.2.2024,14.3.2024,
6.11.2024;
visti gli atti del procedimento di convalida dello sfratto nr. 39322/2022, in particolare, il processi verbali delle udienze in data 26.10.2022 avanti al Giudice Dr Jacopo
Blandini, nonché delle udienze in data 27.1.2023, 30.3.2023, 21.7.2023 avanti al
Giudice Bocconcello;
premesso che: con ricorso datato 17.10.2023 (d'ora in avanti anche solo Parte_1 Pt_1
proponeva opposizione avverso al Decreto Ingiuntivo nr. 12718/2023 emesso in data
28.7.2023 dal Giudice Dr Bocconcello (R.G. nr. 39322/2022-1 e Rep. nr. 10112/2023 del 28.7.2023) per il pagamento dello importo di Euro 149.695,05 per residuo canoni scaduti al momento della intimazione di sfratto, come precisato in data 21.7.2023, oltre interessi, canoni successivamente scaduti o a scadere sino alla esecuzione dello sfratto, oltre spese processuali per l'ingiunzione, liquidate in Euro 4000,00 per compenso, e per il procedimento di sfratto liquidate in Euro 3.500,00 per compenso e in Euro 664,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, oltre alle spese successive occorrende;
che, in particolare, allegava (in estrema sintesi) essere il Decreto Ingiuntivo, Pt_1
del quale chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione, nullo e/o inefficace e/o illegittimo posto che, alla data del 21.7.2023, il suo debito era pari a complessivi
Euro 88.447,79, poi ulteriormente ridotto con il versamento della rata del mese di
Agosto 2023, allo importo di Euro 78.447,79;
la parte opposta, costituendosi, ha replicato (in estrema sintesi) che la morosità era pari ad Euro 149.695,00, posto che, a tale data, erano ancora dovuti Euro 95.314,09 del piano di rientro concordato in data 14.11.2022, nonché i canoni del terzo trimestre 2023, per l'importo di Euro 54.380,96.
Considerato che dal testo dell' “Atto di Riconoscimento del Debito e di Impegno al
Pagamento”, datato 14.11.2022 (prodotto sub doc. nr. 22 da parte opposta), risulta chiaramente che dopo aver dato atto del fatto che in data 2.9.2022 le veniva Pt_1
notificato un atto di intimazione di sfratto per morosità e che, alla prima udienza del
26.10.2022, il Giudice, stante la pendenza di trattative tra le parti, concedeva il richiesto rinvio, impregiudicati i diritti di prima udienza, fissando per il prosieguo l'udienza del 27.1.2023, provvedeva a:
riconoscere di essere debitrice dello importo complessivo di Euro 221.180,39 nei Contro confronti di per canoni di locazione ed oneri accessori in relazione al quarto trimestre dell'anno 2021 ed al primo, secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno
2022;
si obbligava a versare l'importo sopra indicato, ovvero Euro 222.180,39 con le modalità anche temporali ivi indicate - ovvero Euro 46.866,30, entro il 30.11.2022, ed Euro 175.314,09, in nr. 17 rate da Euro 10.000,00 cad. ed in nr. 1 rata di Euro
5.314,09, entro il g. 15 di ogni mese, a partire dal mese di Novembre 2022, mediante bonifico bancario - e a corrispondere, contestualmente, i canoni di locazione correnti e gli oneri accessori maturandi;
prendeva atto del fatto che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate avrebbe comportato “la decadenza della debitrice dal beneficio della rateizzazione, con conseguente diritto per la locatrice di richiedere il pagamento dell'intero importo concesso in dilazione e con riserva, in favore della
[...]
quale società di gestione del Fondo Controparte_5
Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato ' oggi CP_7
rappresentata dalla di ogni azione a tutela di propri Controparte_1
crediti”;
dal p.v. della udienza di convalida in data 27.1.2023 e da quello in data 30.3.2023 risulta che il Legale di parte intimante (parte opposta nel presente procedimento), in assenza della parte intimata (parte opponente nel presente procedimento), chiedesse ed ottenesse un rinvio per verificare il buon esito dei programmati pagamenti;
dal p.v. della udienza di convalida in data 21.7.2023 risulta che il Legale di parte intimante (parte opposta nel presente procedimento), in assenza della parte intimata, stante il persistere della morosità, chiedesse e ottenesse la convalida dello intimato sfratto per morosità e l'emissione del Decreto Ingiuntivo per l'importo di Euro
149.695,05, oltre interessi, e per i canoni successivamente scaduti e a scadere sino alla esecuzione dello sfratto. Difatti, alla data del 21.7.2023, non aveva rispettato nemmeno il piano di Pt_1
rientro di cui all'atto di riconoscimento del debito datato 14.11.2022, posto che:
l'importo di Euro 46.866,30, da versare entro il 30.11.2022, veniva versato, quanto ad
Euro 20.000,00, in data 6.12.2022, quanto ad Euro 16.866,30, in data 14.12.2022, e, quanto ad Euro 10.000,00, in data 20.12.2022;
la rata di Euro 10.000,00, scadente il 15.12.2022, veniva corrisposta il 20.12.2022;
la rata di Euro 10.000,00, scadente il 15.1.2023, veniva corrisposta il 24.1.2023;
la rata di Euro 10.000,00, scadente il 15.2.2023, veniva corrisposta il g. 1.3.2023;
la rata di Euro 10.000,00, scadente il 15.4.2023, veniva corrisposta il g. 21.4.2023;
la rata di Euro 10.000,00, scadente il 15.7.2023, veniva parzialmente corrisposta in data 14.7.2023, nella misura di Euro 5.000,00, e, in data 17.7.2023, nella misura di
Euro 5.000,00;
inoltre, quanto ai cd. “canoni correnti”, da pagarsi trimestralmente in via anticipata alle scadenze 1/1, 1/4, 1/7 e 1/10 di ogni anno, risultava che:
i canoni di cui al primo trimestre 2023, dello importo di Euro 49.559,03, da corrispondersi entro il g. 1.1.2023, venivano corrisposto con ritardo, a partire dal
16.1.2023 sino al 29.3.2023 (con il versamento di Euro 15.000,00 il 16.1.2023; di
Euro 10.000,00 il 6.2.2.203; di Euro 10.000,00 il 10.3.2023; di Euro 4.559,03 il
15.3.2023; di Euro 10.000,00 il 29.3.2023);
il canoni di cui al secondo trimestre 2023, dello importo di Euro 49.432,03, da corrispondersi entro il g. 1.4.2023, venivano corrisposto con ritardo il g. 21.4.2023;
i canoni di cui al terzo trimestre 2023, dello importo di Euro 54.380,96, da corrispondersi entro il g. 1.7.2023, alla data della udienza di convalida dello sfratto del 21.7.2023, non erano stati versati. Pertanto, all'epoca della udienza di convalida del 21.7.2023, la morosità era di elevato importo: in particolare, tenuto conto del fatto (cfr. prospetto contabile prodotto da parte opposta sub doc. nr. 26) che l'importo dovuto da sia per i Pt_1
canoni correnti, che per le rate del cd. piano di rientro, era di complessivi Euro
290.238,59 e che l'importo complessivamente versato da tale Società era pari ad
Euro 136.866,30, restava dovuto, a tale data, l'importo di Euro 153.372,29, oltre ai canoni successivamente scaduti e a scadere sino alla esecuzione dello sfratto.
Il provvedimento monitorio veniva emesso per il minore importo di Euro 149.695,05
(oltre che per interessi, canoni successivamente scaduti e a scadere sino al rilascio e spese processuali) e, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
Stante la soccombenza, le spese di lite sono poste a carico di parte opponente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte opposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 12718/2023 emesso in data 28.7.2023 dal Giudice Dr Bocconcello (R.G. nr. 39322/2022-1 e Rep. nr.
10112/2023 del 28.7.2023) e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo opposto
(e le statuizioni di condanna ivi contenute) e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna, inoltre, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.699,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
15%, I.v.a. e C.p.a. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta