Versione
23 novembre 2000
23 novembre 2000
Art. 13. (Marchio di qualita' termale) 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito il marchio di qualita' termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attivita' termali, ai quali e' assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalita' stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3. 2. Il marchio di qualita' termale puo' essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4. 3. Il titolare della concessione mineraria per le attivita' termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualita' termale unitamente ad una documentazione attestante:
a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica; b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso piu' corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente; c) l'attivita' di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale; d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione piu' appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale. 4. L'assegnazione del marchio di qualita' termale e' sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni. 5. Nell'ambito dell'attivita' di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualita' termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.
a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica; b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso piu' corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente; c) l'attivita' di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale; d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione piu' appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale. 4. L'assegnazione del marchio di qualita' termale e' sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni. 5. Nell'ambito dell'attivita' di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualita' termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 28/03/2003, n. 93Provvedimento: […] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla Regione Lombardia per violazione degli artt. 3, 5, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).Leggi di più...
- riordino del settore·
- acque termali·
- non fondatezza della questione.·
- ricorso della regione lombardia·
- assunta lesione dell’autonomia regionale e del principio di leale collaborazione·
- patologie curabili·
- mancato adempimento nel termine fissato·
- fissazione dei requisiti delle aziende termali erogatrici delle cure·
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- sopravvenuta modifica·
- richiesta di annullamento della legge nella sua interezza