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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2409 /2024 da:
L'avv. Caforio Ombretta per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. DE MARCO ELISABETTA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AN OL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2409 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 215/2024, depositata in data 21 novembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ombretta Caforio
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
BE De MA
APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_2
APPELLATO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 215/2024 Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Cariati, con cui è stata accolta l'opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 03420239006350239000, di importo pari ad euro 954,97, e messo in ragione del mancato pagamento della cartella di pagamento n. 03420220000401603000, avente ad oggetto sanzioni amministrative.
Ha dedotto: a) la non impugnabilità del sollecito di pagamento;
b) l'insussistenza dell'obbligo della raccomandata informativa in relazione alla notifica della cartella
1 presupposta, effettuata con raccomandata a/r; c) l'erroneità della compensazione delle spese di lite.
Ha chiesto la riforma della sentenza appellata e il rigetto dell'opposizione.
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale, Controparte_1 evidenziando l'avvenuta prescrizione del credito nel periodo antecedente alla notifica della cartella e chiedendo, in caso di ritenuta validità della notifica della stessa, la rimessione in termini, e proponendo appello incidentale in relazione alla statuizione di compensazione delle spese di lite.
2. Il primo motivo di appello è infondato, dovendosi ritenere impugnabile il sollecito di pagamento.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenz a di legittimità, “l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nono stante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile” (Cass. civ., sez. un., 27 maggio 2009, n.
12244).
Pertanto, considerato che , nel caso di specie, il sollecito di pagamento ha contenuto del tutto identico ad una intimazione di pagamento, contenendo la richiesta di pagamento,
l'indicazione del dettaglio delle somme dovute e delle relative causali e la specificazione che, in difetto di pagamento, si sarebbe proceduto con le azioni cautelari e esecutive, deve ritenersi impugnabile l'atto in esame.
3. E', invece, fondato il motivo relativo alla notifica della cartella, effettuata mediante raccomandata a/r, ricevuta il 19 aprile 2022 da persona di famiglia, e da ritenersi valida anche in assenza della raccomandata informativa.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento exart.
26 comma 1 del d.p.r. n. 602 del 1973, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, richiesta dalla normativa speciale di cui alla l. n. 890 del 1982.
In tal caso, infatti, la consegna dell'avviso di riceviment o a persona diversa dal destinatario
è sufficiente a dimostrare il perfezionamento del processo notificatorio, incombendo, al più, sul destinatario l'onere di dimostrare che il soggetto ricevente è del tutto estraneo alla propria sfera personale o famiglia re” (Cass. civ., sez. trib., 29 ottobre 2024, n. 27925).
A questo punto va respinta la richiesta di rimessione in termini, articolata dall'appellante incidentale in termini del tutto generici, in quanto non è dato comprendere le ragioni per le quali la mera ricezione dell'atto da parte di persona di famiglia avrebbe reso l'atto stesso non conoscibile (se così fosse si dovrebbe concludere per l'automatica rimessione in termini in
2 ogni caso di raccomandata a/r non ricevuta a mani proprie dal destinatario, il che è ovviamente inconcepibile).
4. L'accoglimento del sopra indicato motivo di appello rende inammissibile l'eccezione di prescrizione, in quanto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo Giudice intende aderire, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito , ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzion i amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via” (Cass. civ.,
Sez. VI - 5, 19 dicembre 2019, n. 33797).
Pertanto, l'omessa impugnazione della cartella ha determinato l'irretrattabilità del credito.
5. Quindi, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta l'opposizione.
6. Tale statuizione determina l'assorbimento dei motivi di appello principale e incidentale relativi alle spese di lite, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione.
3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
AN OL, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, riforma la gravata sentenza e rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante principale, che liquida in euro 180,00 (di cui euro 35,00 per la fase di studio, euro 35,00 per la fase introduttiva, euro 35,00 per la fase istruttoria e euro
75,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, per il giudizio di primo grado, ed in euro 340,00 (di cui euro 70,00 per la fase di studio, euro 70,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per la fase istruttoria e euro 100,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre s pese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, per il presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
3 Dott. AN OL
4
L'avv. Caforio Ombretta per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. DE MARCO ELISABETTA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AN OL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2409 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 215/2024, depositata in data 21 novembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ombretta Caforio
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
BE De MA
APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_2
APPELLATO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 215/2024 Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Cariati, con cui è stata accolta l'opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 03420239006350239000, di importo pari ad euro 954,97, e messo in ragione del mancato pagamento della cartella di pagamento n. 03420220000401603000, avente ad oggetto sanzioni amministrative.
Ha dedotto: a) la non impugnabilità del sollecito di pagamento;
b) l'insussistenza dell'obbligo della raccomandata informativa in relazione alla notifica della cartella
1 presupposta, effettuata con raccomandata a/r; c) l'erroneità della compensazione delle spese di lite.
Ha chiesto la riforma della sentenza appellata e il rigetto dell'opposizione.
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale, Controparte_1 evidenziando l'avvenuta prescrizione del credito nel periodo antecedente alla notifica della cartella e chiedendo, in caso di ritenuta validità della notifica della stessa, la rimessione in termini, e proponendo appello incidentale in relazione alla statuizione di compensazione delle spese di lite.
2. Il primo motivo di appello è infondato, dovendosi ritenere impugnabile il sollecito di pagamento.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenz a di legittimità, “l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nono stante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile” (Cass. civ., sez. un., 27 maggio 2009, n.
12244).
Pertanto, considerato che , nel caso di specie, il sollecito di pagamento ha contenuto del tutto identico ad una intimazione di pagamento, contenendo la richiesta di pagamento,
l'indicazione del dettaglio delle somme dovute e delle relative causali e la specificazione che, in difetto di pagamento, si sarebbe proceduto con le azioni cautelari e esecutive, deve ritenersi impugnabile l'atto in esame.
3. E', invece, fondato il motivo relativo alla notifica della cartella, effettuata mediante raccomandata a/r, ricevuta il 19 aprile 2022 da persona di famiglia, e da ritenersi valida anche in assenza della raccomandata informativa.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento exart.
26 comma 1 del d.p.r. n. 602 del 1973, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, richiesta dalla normativa speciale di cui alla l. n. 890 del 1982.
In tal caso, infatti, la consegna dell'avviso di riceviment o a persona diversa dal destinatario
è sufficiente a dimostrare il perfezionamento del processo notificatorio, incombendo, al più, sul destinatario l'onere di dimostrare che il soggetto ricevente è del tutto estraneo alla propria sfera personale o famiglia re” (Cass. civ., sez. trib., 29 ottobre 2024, n. 27925).
A questo punto va respinta la richiesta di rimessione in termini, articolata dall'appellante incidentale in termini del tutto generici, in quanto non è dato comprendere le ragioni per le quali la mera ricezione dell'atto da parte di persona di famiglia avrebbe reso l'atto stesso non conoscibile (se così fosse si dovrebbe concludere per l'automatica rimessione in termini in
2 ogni caso di raccomandata a/r non ricevuta a mani proprie dal destinatario, il che è ovviamente inconcepibile).
4. L'accoglimento del sopra indicato motivo di appello rende inammissibile l'eccezione di prescrizione, in quanto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo Giudice intende aderire, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito , ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzion i amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via” (Cass. civ.,
Sez. VI - 5, 19 dicembre 2019, n. 33797).
Pertanto, l'omessa impugnazione della cartella ha determinato l'irretrattabilità del credito.
5. Quindi, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta l'opposizione.
6. Tale statuizione determina l'assorbimento dei motivi di appello principale e incidentale relativi alle spese di lite, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione.
3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
AN OL, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, riforma la gravata sentenza e rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante principale, che liquida in euro 180,00 (di cui euro 35,00 per la fase di studio, euro 35,00 per la fase introduttiva, euro 35,00 per la fase istruttoria e euro
75,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, per il giudizio di primo grado, ed in euro 340,00 (di cui euro 70,00 per la fase di studio, euro 70,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per la fase istruttoria e euro 100,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre s pese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, per il presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
3 Dott. AN OL
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