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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 280/2023 RG promossa con appello depositato in data 08 maggio 2023 da
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Parte_1
Imprese , P.I. ) in persona del Dott. nella sua P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
qualità di Responsabile EI Rapporti di Lavoro della Banca giusta delibera del CdA della Banca stessa
27 maggio 2021, come da procura speciale a rogito notaio in 17 aprile 2023 repertorio Per_1 Pt_1
42423/21712, registrata a il 18 aprile 2023 al n. 2021 Serie 1T, rappresentata e difesa, giusta Pt_1
procura allegata all'atto di appello dal prof. avv. Claudio Scognamiglio, con domicilio digitale Pec:
; Email_1
- appellante- contro
rappresentato dall'avv. Marco Vorano come da procura alle liti allegata alla Controparte_2
memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC
Email_2
-appellato- Oggetto: appello avverso la sentenza n.601/2022 del Tribunale di Padova-sezione Lavoro, depositata il 08.11.2022 e non notificata.
In punto: altre ipotesi – patto non concorrenza.
Conclusioni per parte appellante: “l'Ecc.ma Corte adita voglia riformare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Padova – sez. lavoro, in persona della dr. Roberto Beghini, in data 8 novembre 2022,
n. 601/22 nell'ambito del procedimento r.g. 104/21, mai notificata e, per l'effetto, voglia: - in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in ogni loro parte;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado: a) Accertare la violazione, da parte del sig. , del patto di non concorrenza stipulato il 10 luglio 2019, previa Controparte_2
declaratoria di validità/efficacia dello stesso;
b) condannare il sig. al pagamento in favore CP_2
della della penale pattuita per la violazione del patto di non Parte_1
concorrenza del 10 luglio 2019, pari ad € 101.203,00, nonché al risarcimento EI danni di natura non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma, in ipotesi anche maggiore di quella indicata in via principale, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione, con espressa riserva di agire per il maggior danno;
c) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di € 20.000,00 per l'inadempimento Controparte_2
all'obbligo di informare la circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto;
Pt_1
d) previa eventuale declaratoria di inadempimento del convenuto agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza e di risoluzione, scioglimento o caducazione o comunque cessazione del patto stesso, anche ove dovesse intervenire in corso di causa, condannare il sig. al pagamento CP_2
in favore della dell'ulteriore importo di € 19.477,72, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali il sig. si è reso CP_2
inadempiente; e) In via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto – condannare il sig. al pagamento in favore della CP_2 [...]
dell'ulteriore importo di € 19.477,72, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
e interessi, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza;
- con condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per parte appellata:“chiede il rigetto dell'appello e si adottano le conclusioni sia di merito che istruttorie formulate in seno al ricorso 414 c.p.c. nonché in seno alla memoria in risposta alla domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugna la sentenza del Tribunale di Padova n.601/22, chiedendone la Parte_1
riforma, con l'integrale rigetto delle pretese fatte valere dal sig. e l'accoglimento Controparte_2
degli ulteriori capi di domanda riconvenzionale formulati dalla in primo grado. Pt_1
1.Nel giudizio di I grado, il sig. , assunto dall'allora dal settembre CP_2 Controparte_3
2001, con rapporto proseguito senza soluzione di continuità, a far data dal 29.4.2013, con
[...]
esponeva di aver stipulato nella qualità di gestore private un patto di non Parte_1
concorrenza il 10.7.2019, ove si impegnava per un periodo di 12 mesi dalla cessazione di detto rapporto a non svolgere alcuna attività – direttamente o indirettamente, in forma autonoma,
subordinata o imprenditoriale, per conto proprio o di terzi - a favore di società di gestione di assicurazioni di banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria nei settori della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale della intermediazione finanziaria, e comunque in tale ambito in concorrenza con la
Società appellante. L'obbligo assunto era limitato territorialmente alla Regione Veneto ovvero a quella diversa regione ove risultasse ubicata la sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto, ed anche a quella diversa precedente ove la diversa assegnazione fosse intervenuta da meno di un anno. Il sig. si impegnava inoltre, anche al di fuori EI limiti territoriali indicati, a non CP_2
svolgere a favore EI soggetti indicati “attività di acquisizione, presentazione o segnalazione di clientela precedentemente seguita o gestita” in costanza di rapporto con la A fronte di tali Pt_1
obblighi l'Istituto di credito si era impegnato a riconoscere a un corrispettivo annuale lordo CP_2
pari ad euro 10.000, somma che era stata regolarmente versata. Nel ricorso ex art. 414 cpc, il sig. chiedeva venisse accertato il mancato svolgimento di CP_2
attività concorrenziale, per cui non era dovuto l'importo della penale prevista dal patto né alcun riconoscimento economico “titolato dallo svolgimento di attività interdetta dal patto”. Eccepiva in ogni caso la nullità del patto di non concorrenza sotto molteplici profili e, in via subordinata, chiedeva la riduzione dell'importo derivante dalla clausola penale ovvero la riduzione del periodo di efficacia del patto ovvero ancora la riduzione dell'estensione di efficacia del patto alla sola Provincia di
Padova.
2. Nel costituirsi in giudizio, contestava radicalmente le domande attoree, Parte_1
chiedendo in via riconvenzionale e nel merito accertarsi la violazione da parte del sig. del CP_2
patto di non concorrenza, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso, con conseguente inibitoria allo svolgimento e alla prosecuzione dell'attività concorrenziale illegittima e contrattualmente vietata nell'ambito territoriale di vigenza del patto e sino alla naturale scadenza.
Parte convenuta chiedeva altresì la condanna di in via riconvenzionale al pagamento della CP_2
penale pattuita per la violazione del patto di non concorrenza, nonché i danni di natura non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa. In ogni caso la chiedeva la condanna del Pt_1
lavoratore al pagamento di euro 20.000 per l'inadempimento all'obbligo di informare l'Istituto circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto. In via meramente gradata e condizionata alla denegata ipotesi in cui fosse dichiarata la nullità del patto, la chiedeva la condanna del Pt_1
ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo di euro 19.477,72 a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza.
3. Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità del patto di non concorrenza del 10/07/2019, rilevando la violazione del limite territoriale e, sotto diverso profilo,
l'indeterminabilità del corrispettivo legato ad una variabile relativa alla durata del rapporto, che conferiva al patto un inammissibile elemento di aleatorietà, impedendo la valutazione ex ante della congruità del corrispettivo rispetto al sacrificio del lavoratore. Il Giudice di prime cure rigettava ogni diversa domanda riconvenzionale, accogliendo solo quella di ripetizione delle somme già pagate da per effetto del patto e condannava a restituire l'importo di Parte_1 Controparte_2
€ 8.500, oltre accessori.
4. Per la riforma della sentenza propone appello in virtù EI seguenti motivi. Parte_1
Con il I motivo parte appellante rileva l'erroneità della sentenza di I grado per aver ritenuto nullo il patto sotto il profilo della delimitazione territoriale dell'obbligo di non concorrenza post contrattuale.
Parte appellante sottolinea innanzitutto, richiamando alcune decisioni di merito sul punto, la legittimità della clausola che individua in maniera elastica l'ambito territoriale di operatività del patto di non concorrenza, in relazione alla previsione dell'aggiornamento del vincolo in caso di eventuali trasferimenti in corso di rapporto, e ribadisce, sotto diverso profilo, la ragionevolezza e la congruità
della delimitazione territoriale dell'obbligo di non concorrenza assunto dal . ON EI CP_2
Paschi rileva ulteriormente l'erroneità della sentenza laddove ha dichiarato la nullità del patto senza tener contro dell'essenzialità della clausola in ipotesi nulla, posto che – se avesse effettuato questa valutazione – il Giudice sarebbe dovuto necessariamente giungere alla conclusione della non essenzialità della clausola.
Con il II motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza laddove afferma che il vincolo è
privo di delimitazione territoriale con riguardo al “divieto assoluto per il lavoratore di contattare o anche solo di segnalare al nuovo datore di lavoro clienti dell'Istituto di credito resistente”. Parte
appellante sottolinea che la conclusione cui è pervenuto il primo giudice muove da un assunto gravemente erroneo, in quanto la clausola in questione non incide sulla delimitazione territoriale,
bensì e semmai sulla delimitazione del contenuto del vincolo assunto dal lavoratore, vietando al consulente finanziario di compiere una determinata attività consistente nel contatto con la clientela conosciuta e seguita per conto della banca nel corso della pregressa esperienza professionale. Il patto di non concorrenza stipulato dal sig. , anche con riguardo al divieto di storno della clientela, CP_2
risulta ragionevolmente circoscritto sotto il profilo contenutistico e pienamente conforme al dettato e alla ratio dell'art. 2125 cc. Con il III motivo di appello, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto indeterminato il corrispettivo pattuito per essere previsto il pagamento in costanza di rapporto di lavoro di un importo determinato in misura percentuale della retribuzione annua. Parte_1
rileva la piena legittimità della previsione della corresponsione dell'indennità per il patto di non concorrenza in costanza di rapporto e, in ogni caso, la determinatezza del corrispettivo in relazione alla previsione - non considerata dal Giudice di prime cure - di un minimo garantito.
Le ulteriori questioni relative alla validità del patto sono state ritenute assorbite dal I Giudice e
[...]
richiama quanto già diffusamente dedotto nella memoria difensiva del I giudizio. Insiste Parte_1
quindi nella totale riforma della sentenza e, accertata la validità del patto, nelle domande riconvenzionali, già proposte in I grado.
Parte appellata contesta tutti i motivi di appello, richiamando a sua volta giurisprudenza di merito e di legittimità e chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa all'udienza del 2.10.2025 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I primi due motivi di appello, attinenti entrambi alla delimitazione territoriale del patto, possono essere esaminati congiuntamente.
E' noto che in costanza del rapporto di lavoro opera il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2105
cod. civ., senza necessità di alcuna pattuizione aggiuntiva e quale specificazione del più generale obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Dopo la cessazione del rapporto,
quest'obbligo viene meno e l'ex dipendente può utilizzare la professionalità acquisita con l'unite limite della correttezza professionale ovvero senza sviare a proprio vantaggio i valori aziendali dell'azienda di provenienza. Proprio perché la concorrenza differenziale, che non integri la fattispecie della concorrenza sleale, è ritenuta di per sé lecita, è consentito limitare la successiva attività del prestatore di lavoro in ragione della diretta conoscenza del know how aziendale con il patto di non concorrenza. Non può peraltro sottacersi che nel nostro ordinamento il diritto al lavoro è riconosciuto quale diritto fondamentale (artt. 4 e 35 Cost.), principale strumento di realizzazione della persona e contributo dell'individuo al progresso materiale e spirituale della società. La tutela della posizione dell'impresa nel mercato, che il patto di non concorrenza mira a realizzare, è necessariamente soggetta ad un equo bilanciamento con il contrapposto diritto del prestatore a poter svolgere un'attività di lavoro non soltanto volta a garantirgli una vita libera e dignitosa, ma anche coerente al proprio bagaglio professionale. In sostanza la libertà di iniziativa economica, di cui la concorrenza costituisce un immediato corollario, tutelata dall'art.41 della Cost., deve essere equamente bilanciata con il diritto al lavoro. Il difficile equilibrio tra questi diritti soggettivi, tra loro confliggenti e coinvolti nella causa del patto di non concorrenza del lavoratore subordinato, è affidato alla disciplina contenuta nell'art. 2125 cod. civ., che subordina la validità del patto a stringenti requisiti di forma e di contenuto. La disposizione costituisce, dunque, una norma protettiva verso il lavoratore subordinato, volta a sanzionare con la nullità il patto di non concorrenza che non sia stipulato per iscritto, che non preveda un corrispettivo per l'astensione dall'attività concorrenziale e che non rispetti determinati limiti di oggetto, di durata e di ambito geografico. La considerazione del preminente interesse del prestatore di lavoro alla possibilità di svolgere un'attività di lavoro confacente alla propria professionalità, diretto corollario del dettato costituzionale, deve indirizzare l'interprete verso una valutazione necessariamente rigorosa della legittimità dell'accordo concluso dalle parti in rapporto alla norma di legge.
La valutazione rigorosa comporta innanzitutto che, ai fini del rispetto dell'art. 2125 c.c., i limiti di oggetto, di tempo e di luogo del patto di non concorrenza siano determinati o, quantomeno,
determinabili sin dal momento della conclusione di tale negozio giuridico. Solo in tal modo è
salvaguardata l'esigenza di tutela del lavoratore, “che deve aver contezza, fin dall'assunzione dell'impegno, della area geografica in relazione alla quale si esplicherà il vincolo, per assumere le determinazioni più opportune sulle scelte lavorative, le quali verrebbero ostacolate ove essa fosse soggetta alle determinazioni unilaterali della controparte” (così Cass. ordinanza n. 13050/2025). Tanto precisato in linea generale, nell'ipotesi di specie, il sig. ha sottoscritto un patto di CP_2
non concorrenza in cui il lavoratore si impegna per 12 mesi “a non svolgere alcuna attività –
direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto
proprio e/o di terzi – a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione
ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, nei settori della
gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di
consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli), della intermediazione finanziaria, e
comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra Società”. Il limite territoriale è così specificato:
“L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area geografica della Regione Veneto
ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro in atto al momento della
cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la diversa nuova
assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non
concorrenza deve ritenersi comunque estesa a Province “fuori Regione” se rientranti nel raggio di
250 Km dalla sede di lavoro”. Non basta. Il patto impone un ulteriore vincolo in quanto si CP_2
impegna, “anche al di fuori EI limiti territoriali” indicati “a non svolgere a favore EI soggetti di
cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o
segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro
con la ”. CP_4
Contr
Con il I motivo di appello, contesta la decisione di I Giudice laddove ha ritenuto che la delimitazione territoriale dell'obbligo di non concorrenza sia indeterminabile in relazione alla previsione dell'aggiornamento dell'estensione del vincolo in caso di trasferimenti del rapporto.
Il motivo non è fondato.
Come recentemente sottolineato dalla S.C., nell'esaminare un identico patto di non concorrenza
Contr stipulato con il tenore testuale del patto evidenzia che “l'area geografica cui si estendeva il divieto era suscettibile non solo di modifica, circostanza già di per sé rilevante, in dipendenza di una diversa nuova assegnazione, ma anche di successivo ampliamento posto che, in caso di trasferimento del lavoratore, disposto da meno di un anno alla data di cessazione del rapporto di lavoro, all'area della Regione di ubicazione della sede di lavoro, estesa alle province fuori Regione nel raggio di 250
km, si sarebbe aggiunta l'area della regione diversa precedente" (così testualmente Cass..n.
13050/2025 del 16.5.2025, che ha cassato con rinvio Corte Appello di Firenze, citata nell'atto di appello;
v. anche Cass. n. 11765/2025, che conferma la decisione della Corte d'appello di Bologna).
Quindi la delimitazione territoriale non è certamente determinabile ex ante, per essere legata a circostanze non conoscibili dal lavoratore, ossia il trasferimento ad altra sede, e dipendenti in via esclusiva dalle esigenze organizzative datoriali. Né varrebbe obiettare che la parte datoriale non può
disporre arbitrariamente il trasferimento del lavoratore per essere vincolata al disposto dell'art. 2103
cc. Pur nel rispetto EI criteri di cui alla norma codicistica, in ogni caso il trasferimento risponde in via esclusiva ad una necessità datoriale che, sebbene legittima, non può essere oggetto di previsione
ex ante da parte del dipendente.
*
Non risulta meritevole di accoglimento nemmeno l'ulteriore motivo di parte appellante, che imputa alla sentenza appellata di aver omesso di compiere la verifica in merito all'essenzialità della clausola.
Anche sul punto si richiama quanto già condivisibilmente statuito dalla S.C. nell'ordinanza n. 753
del 19.4.2024 (v. doc. 6 appellato). Il patto di non concorrenza è soggetto ad una disciplina speciale,
che esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 cc, “atteso che il legislatore ha compiuto a monte la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto”. L'indeterminatezza EI limiti di luogo del vincolo, così come l'indeterminatezza del corrispettivo, determinano la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità
in concreto della singola clausola.
*
Tanto già sarebbe sufficiente per ritenere la nullità del patto per mancata determinazione, al momento della stipula del patto, del limite territoriale. Si deve peraltro evidenziare che l'oggetto del patto è
particolarmente ampio, impedendo al lavoratore di svolgere qualunque “attività - direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi - a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, e comunque in tale ambito in
Contr concorrenza” con A tanto si aggiunge il divieto assoluto, anche al di fuori EI limiti territoriali,
a svolgere a favore EI soggetti di cui sopra, personalmente o per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela precedentemente gestita e seguita in costanza di rapporto di lavoro con la Banca appellante. A fronte dell'impossibilità di svolgere in qualsivoglia forma attività di gestione e sviluppo di portafogli finanziari e più in generale attività di intermediazione finanziaria, l'assenza di un vincolo territoriale certo ed individuato ex ante risulta particolarmente grave, perché la concreta professionalità del lavoratore di fatto subisce una compressione totale in un ambito indeterminato e indeterminabile (v. sul punto anche Cass. n.
23418/2021, secondo cui il patto “non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione
della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità
reddituale”). Ne consegue la nullità del patto.
Tutti i restanti motivi ed eccezioni restano assorbiti. La sentenza di I grado deve essere integralmente
Contr confermata, anche per quanto attiene al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di di restituzione della somma già versata al per il patto dichiarato nullo, non essendo CP_2
l'importo contestato nemmeno in questo grado di giudizio.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 e successive modifiche, considerata la natura, il valore della causa e l'attività
difensiva svolta.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidando la complessiva somma di € 9.991,00, oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza EI presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 02/10/2025.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 280/2023 RG promossa con appello depositato in data 08 maggio 2023 da
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Parte_1
Imprese , P.I. ) in persona del Dott. nella sua P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
qualità di Responsabile EI Rapporti di Lavoro della Banca giusta delibera del CdA della Banca stessa
27 maggio 2021, come da procura speciale a rogito notaio in 17 aprile 2023 repertorio Per_1 Pt_1
42423/21712, registrata a il 18 aprile 2023 al n. 2021 Serie 1T, rappresentata e difesa, giusta Pt_1
procura allegata all'atto di appello dal prof. avv. Claudio Scognamiglio, con domicilio digitale Pec:
; Email_1
- appellante- contro
rappresentato dall'avv. Marco Vorano come da procura alle liti allegata alla Controparte_2
memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC
Email_2
-appellato- Oggetto: appello avverso la sentenza n.601/2022 del Tribunale di Padova-sezione Lavoro, depositata il 08.11.2022 e non notificata.
In punto: altre ipotesi – patto non concorrenza.
Conclusioni per parte appellante: “l'Ecc.ma Corte adita voglia riformare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Padova – sez. lavoro, in persona della dr. Roberto Beghini, in data 8 novembre 2022,
n. 601/22 nell'ambito del procedimento r.g. 104/21, mai notificata e, per l'effetto, voglia: - in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in ogni loro parte;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado: a) Accertare la violazione, da parte del sig. , del patto di non concorrenza stipulato il 10 luglio 2019, previa Controparte_2
declaratoria di validità/efficacia dello stesso;
b) condannare il sig. al pagamento in favore CP_2
della della penale pattuita per la violazione del patto di non Parte_1
concorrenza del 10 luglio 2019, pari ad € 101.203,00, nonché al risarcimento EI danni di natura non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma, in ipotesi anche maggiore di quella indicata in via principale, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione, con espressa riserva di agire per il maggior danno;
c) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di € 20.000,00 per l'inadempimento Controparte_2
all'obbligo di informare la circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto;
Pt_1
d) previa eventuale declaratoria di inadempimento del convenuto agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza e di risoluzione, scioglimento o caducazione o comunque cessazione del patto stesso, anche ove dovesse intervenire in corso di causa, condannare il sig. al pagamento CP_2
in favore della dell'ulteriore importo di € 19.477,72, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali il sig. si è reso CP_2
inadempiente; e) In via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto – condannare il sig. al pagamento in favore della CP_2 [...]
dell'ulteriore importo di € 19.477,72, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
e interessi, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza;
- con condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per parte appellata:“chiede il rigetto dell'appello e si adottano le conclusioni sia di merito che istruttorie formulate in seno al ricorso 414 c.p.c. nonché in seno alla memoria in risposta alla domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugna la sentenza del Tribunale di Padova n.601/22, chiedendone la Parte_1
riforma, con l'integrale rigetto delle pretese fatte valere dal sig. e l'accoglimento Controparte_2
degli ulteriori capi di domanda riconvenzionale formulati dalla in primo grado. Pt_1
1.Nel giudizio di I grado, il sig. , assunto dall'allora dal settembre CP_2 Controparte_3
2001, con rapporto proseguito senza soluzione di continuità, a far data dal 29.4.2013, con
[...]
esponeva di aver stipulato nella qualità di gestore private un patto di non Parte_1
concorrenza il 10.7.2019, ove si impegnava per un periodo di 12 mesi dalla cessazione di detto rapporto a non svolgere alcuna attività – direttamente o indirettamente, in forma autonoma,
subordinata o imprenditoriale, per conto proprio o di terzi - a favore di società di gestione di assicurazioni di banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria nei settori della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale della intermediazione finanziaria, e comunque in tale ambito in concorrenza con la
Società appellante. L'obbligo assunto era limitato territorialmente alla Regione Veneto ovvero a quella diversa regione ove risultasse ubicata la sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto, ed anche a quella diversa precedente ove la diversa assegnazione fosse intervenuta da meno di un anno. Il sig. si impegnava inoltre, anche al di fuori EI limiti territoriali indicati, a non CP_2
svolgere a favore EI soggetti indicati “attività di acquisizione, presentazione o segnalazione di clientela precedentemente seguita o gestita” in costanza di rapporto con la A fronte di tali Pt_1
obblighi l'Istituto di credito si era impegnato a riconoscere a un corrispettivo annuale lordo CP_2
pari ad euro 10.000, somma che era stata regolarmente versata. Nel ricorso ex art. 414 cpc, il sig. chiedeva venisse accertato il mancato svolgimento di CP_2
attività concorrenziale, per cui non era dovuto l'importo della penale prevista dal patto né alcun riconoscimento economico “titolato dallo svolgimento di attività interdetta dal patto”. Eccepiva in ogni caso la nullità del patto di non concorrenza sotto molteplici profili e, in via subordinata, chiedeva la riduzione dell'importo derivante dalla clausola penale ovvero la riduzione del periodo di efficacia del patto ovvero ancora la riduzione dell'estensione di efficacia del patto alla sola Provincia di
Padova.
2. Nel costituirsi in giudizio, contestava radicalmente le domande attoree, Parte_1
chiedendo in via riconvenzionale e nel merito accertarsi la violazione da parte del sig. del CP_2
patto di non concorrenza, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso, con conseguente inibitoria allo svolgimento e alla prosecuzione dell'attività concorrenziale illegittima e contrattualmente vietata nell'ambito territoriale di vigenza del patto e sino alla naturale scadenza.
Parte convenuta chiedeva altresì la condanna di in via riconvenzionale al pagamento della CP_2
penale pattuita per la violazione del patto di non concorrenza, nonché i danni di natura non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa. In ogni caso la chiedeva la condanna del Pt_1
lavoratore al pagamento di euro 20.000 per l'inadempimento all'obbligo di informare l'Istituto circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto. In via meramente gradata e condizionata alla denegata ipotesi in cui fosse dichiarata la nullità del patto, la chiedeva la condanna del Pt_1
ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo di euro 19.477,72 a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza.
3. Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità del patto di non concorrenza del 10/07/2019, rilevando la violazione del limite territoriale e, sotto diverso profilo,
l'indeterminabilità del corrispettivo legato ad una variabile relativa alla durata del rapporto, che conferiva al patto un inammissibile elemento di aleatorietà, impedendo la valutazione ex ante della congruità del corrispettivo rispetto al sacrificio del lavoratore. Il Giudice di prime cure rigettava ogni diversa domanda riconvenzionale, accogliendo solo quella di ripetizione delle somme già pagate da per effetto del patto e condannava a restituire l'importo di Parte_1 Controparte_2
€ 8.500, oltre accessori.
4. Per la riforma della sentenza propone appello in virtù EI seguenti motivi. Parte_1
Con il I motivo parte appellante rileva l'erroneità della sentenza di I grado per aver ritenuto nullo il patto sotto il profilo della delimitazione territoriale dell'obbligo di non concorrenza post contrattuale.
Parte appellante sottolinea innanzitutto, richiamando alcune decisioni di merito sul punto, la legittimità della clausola che individua in maniera elastica l'ambito territoriale di operatività del patto di non concorrenza, in relazione alla previsione dell'aggiornamento del vincolo in caso di eventuali trasferimenti in corso di rapporto, e ribadisce, sotto diverso profilo, la ragionevolezza e la congruità
della delimitazione territoriale dell'obbligo di non concorrenza assunto dal . ON EI CP_2
Paschi rileva ulteriormente l'erroneità della sentenza laddove ha dichiarato la nullità del patto senza tener contro dell'essenzialità della clausola in ipotesi nulla, posto che – se avesse effettuato questa valutazione – il Giudice sarebbe dovuto necessariamente giungere alla conclusione della non essenzialità della clausola.
Con il II motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza laddove afferma che il vincolo è
privo di delimitazione territoriale con riguardo al “divieto assoluto per il lavoratore di contattare o anche solo di segnalare al nuovo datore di lavoro clienti dell'Istituto di credito resistente”. Parte
appellante sottolinea che la conclusione cui è pervenuto il primo giudice muove da un assunto gravemente erroneo, in quanto la clausola in questione non incide sulla delimitazione territoriale,
bensì e semmai sulla delimitazione del contenuto del vincolo assunto dal lavoratore, vietando al consulente finanziario di compiere una determinata attività consistente nel contatto con la clientela conosciuta e seguita per conto della banca nel corso della pregressa esperienza professionale. Il patto di non concorrenza stipulato dal sig. , anche con riguardo al divieto di storno della clientela, CP_2
risulta ragionevolmente circoscritto sotto il profilo contenutistico e pienamente conforme al dettato e alla ratio dell'art. 2125 cc. Con il III motivo di appello, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto indeterminato il corrispettivo pattuito per essere previsto il pagamento in costanza di rapporto di lavoro di un importo determinato in misura percentuale della retribuzione annua. Parte_1
rileva la piena legittimità della previsione della corresponsione dell'indennità per il patto di non concorrenza in costanza di rapporto e, in ogni caso, la determinatezza del corrispettivo in relazione alla previsione - non considerata dal Giudice di prime cure - di un minimo garantito.
Le ulteriori questioni relative alla validità del patto sono state ritenute assorbite dal I Giudice e
[...]
richiama quanto già diffusamente dedotto nella memoria difensiva del I giudizio. Insiste Parte_1
quindi nella totale riforma della sentenza e, accertata la validità del patto, nelle domande riconvenzionali, già proposte in I grado.
Parte appellata contesta tutti i motivi di appello, richiamando a sua volta giurisprudenza di merito e di legittimità e chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa all'udienza del 2.10.2025 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I primi due motivi di appello, attinenti entrambi alla delimitazione territoriale del patto, possono essere esaminati congiuntamente.
E' noto che in costanza del rapporto di lavoro opera il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2105
cod. civ., senza necessità di alcuna pattuizione aggiuntiva e quale specificazione del più generale obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Dopo la cessazione del rapporto,
quest'obbligo viene meno e l'ex dipendente può utilizzare la professionalità acquisita con l'unite limite della correttezza professionale ovvero senza sviare a proprio vantaggio i valori aziendali dell'azienda di provenienza. Proprio perché la concorrenza differenziale, che non integri la fattispecie della concorrenza sleale, è ritenuta di per sé lecita, è consentito limitare la successiva attività del prestatore di lavoro in ragione della diretta conoscenza del know how aziendale con il patto di non concorrenza. Non può peraltro sottacersi che nel nostro ordinamento il diritto al lavoro è riconosciuto quale diritto fondamentale (artt. 4 e 35 Cost.), principale strumento di realizzazione della persona e contributo dell'individuo al progresso materiale e spirituale della società. La tutela della posizione dell'impresa nel mercato, che il patto di non concorrenza mira a realizzare, è necessariamente soggetta ad un equo bilanciamento con il contrapposto diritto del prestatore a poter svolgere un'attività di lavoro non soltanto volta a garantirgli una vita libera e dignitosa, ma anche coerente al proprio bagaglio professionale. In sostanza la libertà di iniziativa economica, di cui la concorrenza costituisce un immediato corollario, tutelata dall'art.41 della Cost., deve essere equamente bilanciata con il diritto al lavoro. Il difficile equilibrio tra questi diritti soggettivi, tra loro confliggenti e coinvolti nella causa del patto di non concorrenza del lavoratore subordinato, è affidato alla disciplina contenuta nell'art. 2125 cod. civ., che subordina la validità del patto a stringenti requisiti di forma e di contenuto. La disposizione costituisce, dunque, una norma protettiva verso il lavoratore subordinato, volta a sanzionare con la nullità il patto di non concorrenza che non sia stipulato per iscritto, che non preveda un corrispettivo per l'astensione dall'attività concorrenziale e che non rispetti determinati limiti di oggetto, di durata e di ambito geografico. La considerazione del preminente interesse del prestatore di lavoro alla possibilità di svolgere un'attività di lavoro confacente alla propria professionalità, diretto corollario del dettato costituzionale, deve indirizzare l'interprete verso una valutazione necessariamente rigorosa della legittimità dell'accordo concluso dalle parti in rapporto alla norma di legge.
La valutazione rigorosa comporta innanzitutto che, ai fini del rispetto dell'art. 2125 c.c., i limiti di oggetto, di tempo e di luogo del patto di non concorrenza siano determinati o, quantomeno,
determinabili sin dal momento della conclusione di tale negozio giuridico. Solo in tal modo è
salvaguardata l'esigenza di tutela del lavoratore, “che deve aver contezza, fin dall'assunzione dell'impegno, della area geografica in relazione alla quale si esplicherà il vincolo, per assumere le determinazioni più opportune sulle scelte lavorative, le quali verrebbero ostacolate ove essa fosse soggetta alle determinazioni unilaterali della controparte” (così Cass. ordinanza n. 13050/2025). Tanto precisato in linea generale, nell'ipotesi di specie, il sig. ha sottoscritto un patto di CP_2
non concorrenza in cui il lavoratore si impegna per 12 mesi “a non svolgere alcuna attività –
direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto
proprio e/o di terzi – a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione
ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, nei settori della
gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di
consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli), della intermediazione finanziaria, e
comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra Società”. Il limite territoriale è così specificato:
“L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area geografica della Regione Veneto
ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro in atto al momento della
cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la diversa nuova
assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non
concorrenza deve ritenersi comunque estesa a Province “fuori Regione” se rientranti nel raggio di
250 Km dalla sede di lavoro”. Non basta. Il patto impone un ulteriore vincolo in quanto si CP_2
impegna, “anche al di fuori EI limiti territoriali” indicati “a non svolgere a favore EI soggetti di
cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o
segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro
con la ”. CP_4
Contr
Con il I motivo di appello, contesta la decisione di I Giudice laddove ha ritenuto che la delimitazione territoriale dell'obbligo di non concorrenza sia indeterminabile in relazione alla previsione dell'aggiornamento dell'estensione del vincolo in caso di trasferimenti del rapporto.
Il motivo non è fondato.
Come recentemente sottolineato dalla S.C., nell'esaminare un identico patto di non concorrenza
Contr stipulato con il tenore testuale del patto evidenzia che “l'area geografica cui si estendeva il divieto era suscettibile non solo di modifica, circostanza già di per sé rilevante, in dipendenza di una diversa nuova assegnazione, ma anche di successivo ampliamento posto che, in caso di trasferimento del lavoratore, disposto da meno di un anno alla data di cessazione del rapporto di lavoro, all'area della Regione di ubicazione della sede di lavoro, estesa alle province fuori Regione nel raggio di 250
km, si sarebbe aggiunta l'area della regione diversa precedente" (così testualmente Cass..n.
13050/2025 del 16.5.2025, che ha cassato con rinvio Corte Appello di Firenze, citata nell'atto di appello;
v. anche Cass. n. 11765/2025, che conferma la decisione della Corte d'appello di Bologna).
Quindi la delimitazione territoriale non è certamente determinabile ex ante, per essere legata a circostanze non conoscibili dal lavoratore, ossia il trasferimento ad altra sede, e dipendenti in via esclusiva dalle esigenze organizzative datoriali. Né varrebbe obiettare che la parte datoriale non può
disporre arbitrariamente il trasferimento del lavoratore per essere vincolata al disposto dell'art. 2103
cc. Pur nel rispetto EI criteri di cui alla norma codicistica, in ogni caso il trasferimento risponde in via esclusiva ad una necessità datoriale che, sebbene legittima, non può essere oggetto di previsione
ex ante da parte del dipendente.
*
Non risulta meritevole di accoglimento nemmeno l'ulteriore motivo di parte appellante, che imputa alla sentenza appellata di aver omesso di compiere la verifica in merito all'essenzialità della clausola.
Anche sul punto si richiama quanto già condivisibilmente statuito dalla S.C. nell'ordinanza n. 753
del 19.4.2024 (v. doc. 6 appellato). Il patto di non concorrenza è soggetto ad una disciplina speciale,
che esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 cc, “atteso che il legislatore ha compiuto a monte la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto”. L'indeterminatezza EI limiti di luogo del vincolo, così come l'indeterminatezza del corrispettivo, determinano la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità
in concreto della singola clausola.
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Tanto già sarebbe sufficiente per ritenere la nullità del patto per mancata determinazione, al momento della stipula del patto, del limite territoriale. Si deve peraltro evidenziare che l'oggetto del patto è
particolarmente ampio, impedendo al lavoratore di svolgere qualunque “attività - direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi - a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, e comunque in tale ambito in
Contr concorrenza” con A tanto si aggiunge il divieto assoluto, anche al di fuori EI limiti territoriali,
a svolgere a favore EI soggetti di cui sopra, personalmente o per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela precedentemente gestita e seguita in costanza di rapporto di lavoro con la Banca appellante. A fronte dell'impossibilità di svolgere in qualsivoglia forma attività di gestione e sviluppo di portafogli finanziari e più in generale attività di intermediazione finanziaria, l'assenza di un vincolo territoriale certo ed individuato ex ante risulta particolarmente grave, perché la concreta professionalità del lavoratore di fatto subisce una compressione totale in un ambito indeterminato e indeterminabile (v. sul punto anche Cass. n.
23418/2021, secondo cui il patto “non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione
della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità
reddituale”). Ne consegue la nullità del patto.
Tutti i restanti motivi ed eccezioni restano assorbiti. La sentenza di I grado deve essere integralmente
Contr confermata, anche per quanto attiene al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di di restituzione della somma già versata al per il patto dichiarato nullo, non essendo CP_2
l'importo contestato nemmeno in questo grado di giudizio.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 e successive modifiche, considerata la natura, il valore della causa e l'attività
difensiva svolta.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidando la complessiva somma di € 9.991,00, oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza EI presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 02/10/2025.
La Presidente