Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1570 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GUERZONI MONICA
) con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. MONTALTO GIOVANNI ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a Ferrara il 09/05/2001, Atto n. 45, P 1, anno 2001 Registri dello stato civile del Comune di Ferrara alle stesse condizioni di cui alla separazione e, dunque, alle seguenti: 1) Il figlio viene ER affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a mantenere la residenza nell'abitazione familiare di via Valle Fattibello 173 a Ferrara insieme al fratello maggiorenne ed alla madre. 2) La casa familiare sita a Ferrara via Valle Fattibello 173, già concessa in comodato al sig. dalla società Endicarlo srl, ed Controparte_2 ora di proprietà della sig.ra resta assegnata in Controparte_1 via esclusiva, alla medesima sig.ra che Controparte_1 continuerà ad abitarvi con i figli e , Persona_2 Persona_3 con ogni arredo e suppellettile. 3) Il sig. verserà alla sig.ra CP_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1
la somma di € 200,00 mensili anticipatamente entro Persona_3 il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e comunque non prima che il Sig. sia scarcerato Controparte_2 ovvero autorizzato a compiere attività lavorativa esterna dalle competenti Autorità, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici pagina 1 di 3
Ferrara e comunque secondo quanto di seguito elencato: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. • ordinare al Comune di Ferrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
pagina 2 di 3 Conclusioni del PM: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473-bis. 49 e 51 c.p.c. depositato il 9/7/2024 i coniugi esponevano che in data 9/5/2001 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione erano nato i figli e PE
, quest'ultimo minorenne;
che la prosecuzione della ER convivenza era divenuta intollerabile. Chiedevano quindi la separazione personale e, una volta decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza pubblicata in data 19/9/2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei ricorrenti e nelle note sostitutive di udienza i coniugi dichiaravano di non essersi riconciliati insistendo nella domanda di divorzio alle conclusioni riportate in epigrafe;
indi la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta atteso che i coniugi non si sono riconciliati, che alla data odierna sono decorsi più di sei mesi dall'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. e che la sentenza parziale di separazione è divenuta irrevocabile.
Quanto alle altre questioni, le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con il suo interesse e debbono pertanto essere fatte proprie dal Tribunale. L'ascolto del ragazzo deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Sussistono quindi i presupposti per pronunciare il divorzio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Ferrara in data
9/5/2001 da e Controparte_1 [...]
e iscritto al numero 45 parte I del registro degli atti di CP_2 matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Ordina all'ufficiale dello stato civile di Ferrara di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 25 marzo 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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