Articolo 368 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 368.
(Sequestro)


L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, se rileva che in un libro di bordo sono state inserite false dichiarazioni, dispone il sequestro del libro e compila processo verbale, che deve essere allegato alla denuncia, all'autorita' giudiziaria unitamente al libro sequestrato.
Il tal caso alla nave viene rilasciato un nuovo libro di bordo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952