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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CLIVIO NICOLA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 471/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castiadas
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350 PROT. 1998-IV-I SANZIONE IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 704/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Annullamento totale o parziale dell'atto impugnato con conseguente nullità della relativa procedura di riscossione. Condanna di controparte alla restituzione delle somme versate nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi con rivalutazione ed interessi di legge, con espressa dichiarazione del contribuente che il pagamento non costituisce ricognizione del debito.
Vittoria di spese diritti e onorari con distrazione a favore del difensore antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 maggio 2025, la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di Accertamento n. 350 - Protocollo n. 1998/IV/I ricevuto a mezzo pec il 24/03/2025, emesso nei suoi confronti dal Comune di
Castiadas e avente ad oggetto IMU per € 3.134,87, oltre sanzioni.
Ha rilevato, in primo luogo, che l'avviso di accertamento non reca l'indicazione dell'anno di imposta, dal che discenderebbe l'obiettiva incertezza sulla validità ed efficacia della pretesa impositiva, in ordine alla quale ha eccepito prescrizione e decadenza.
L'atto sarebbe, inoltre, illegittimo sotto il profilo della carenza di motivazione.
Ha, infine, lamentato il difetto di proporzionalità delle sanzioni inflittegli, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'atto impugnato reca l'indicazione dell'anno di imposta cui si riferisce, cioè il 2019, addebitandosi alla società contribuente l'omessa dichiarazione e il conseguente omesso versamento dell'IMU in riferimento a quella annualità.
L'appartenenza di immobili alla ricorrente nel Comune di Castiadas non è oggetto di contestazione, né, avuto riguardo alla notifica dell'atto impositivo il 24 marzo 2025, risultano maturati eventi estintivi legati al decorso del tempo, in considerazione della sospensione di ottantacinque giorni prevista dall'art. 67 D.L. n.
18/2020, pacificamente applicabile nel caso di specie.
L'atto è, infine, sufficientemente motivato e contiene l'applicazione della sanzione nei minimi consentiti dalla legge (dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, ex art. 1, comma 775 L. 27 dicembre 2019,
n. 160), cosicché la domanda di annullamento risulta infondata anche sotto questi profili.
Al rigetto del ricorso non segue disposizione sulle spese, non essendosi l'amministrazione resistente costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CLIVIO NICOLA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 471/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castiadas
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350 PROT. 1998-IV-I SANZIONE IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 704/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Annullamento totale o parziale dell'atto impugnato con conseguente nullità della relativa procedura di riscossione. Condanna di controparte alla restituzione delle somme versate nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi con rivalutazione ed interessi di legge, con espressa dichiarazione del contribuente che il pagamento non costituisce ricognizione del debito.
Vittoria di spese diritti e onorari con distrazione a favore del difensore antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 maggio 2025, la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di Accertamento n. 350 - Protocollo n. 1998/IV/I ricevuto a mezzo pec il 24/03/2025, emesso nei suoi confronti dal Comune di
Castiadas e avente ad oggetto IMU per € 3.134,87, oltre sanzioni.
Ha rilevato, in primo luogo, che l'avviso di accertamento non reca l'indicazione dell'anno di imposta, dal che discenderebbe l'obiettiva incertezza sulla validità ed efficacia della pretesa impositiva, in ordine alla quale ha eccepito prescrizione e decadenza.
L'atto sarebbe, inoltre, illegittimo sotto il profilo della carenza di motivazione.
Ha, infine, lamentato il difetto di proporzionalità delle sanzioni inflittegli, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'atto impugnato reca l'indicazione dell'anno di imposta cui si riferisce, cioè il 2019, addebitandosi alla società contribuente l'omessa dichiarazione e il conseguente omesso versamento dell'IMU in riferimento a quella annualità.
L'appartenenza di immobili alla ricorrente nel Comune di Castiadas non è oggetto di contestazione, né, avuto riguardo alla notifica dell'atto impositivo il 24 marzo 2025, risultano maturati eventi estintivi legati al decorso del tempo, in considerazione della sospensione di ottantacinque giorni prevista dall'art. 67 D.L. n.
18/2020, pacificamente applicabile nel caso di specie.
L'atto è, infine, sufficientemente motivato e contiene l'applicazione della sanzione nei minimi consentiti dalla legge (dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, ex art. 1, comma 775 L. 27 dicembre 2019,
n. 160), cosicché la domanda di annullamento risulta infondata anche sotto questi profili.
Al rigetto del ricorso non segue disposizione sulle spese, non essendosi l'amministrazione resistente costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.