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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/05/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Bianco A. e Bianco C.
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- Convenuto contumace -
OGGETTO: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.11.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla indennità accompagnamento a seguito di revoca in quanto dal 2023 ritenuta non compatibile con le prestazioni riconosciute in ragione dello status di cieco assoluto.
L' restava contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
***********************************
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
La Cassazione ha affermato il principio per cui “l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della
l. n. 18 del 1980 non è cumulabile con l'indennità per cecità totale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.
a), della l. n. 508 del 1988 - salvo che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse - in quanto entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali” (Cass. 18443 del 2016). Il ricorrente era già stato riconosciuto meritevole della indennità di accompagnamento per tutta una serie di patologie indicate nel verbale di invalidità del 2019, cui si è successivamente sommata la cecità totale, richiesta solo nel 2023. Pertanto lo stesso in quanto soggetto pluriminorato ha certamente diritto a cumulare entrambe le prestazioni con conseguente ripristino della indennità di accompagnamento e dichiarazione che nulla è dovuto a titolo di indebito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al ripristino della indennità di accompagnamento sin dalla revoca nonché dichiara che non esiste alcun indebito in riferimento a tale prestazione;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 15.5.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Ssa Maria LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Bianco A. e Bianco C.
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- Convenuto contumace -
OGGETTO: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.11.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla indennità accompagnamento a seguito di revoca in quanto dal 2023 ritenuta non compatibile con le prestazioni riconosciute in ragione dello status di cieco assoluto.
L' restava contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
***********************************
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
La Cassazione ha affermato il principio per cui “l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della
l. n. 18 del 1980 non è cumulabile con l'indennità per cecità totale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.
a), della l. n. 508 del 1988 - salvo che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse - in quanto entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali” (Cass. 18443 del 2016). Il ricorrente era già stato riconosciuto meritevole della indennità di accompagnamento per tutta una serie di patologie indicate nel verbale di invalidità del 2019, cui si è successivamente sommata la cecità totale, richiesta solo nel 2023. Pertanto lo stesso in quanto soggetto pluriminorato ha certamente diritto a cumulare entrambe le prestazioni con conseguente ripristino della indennità di accompagnamento e dichiarazione che nulla è dovuto a titolo di indebito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al ripristino della indennità di accompagnamento sin dalla revoca nonché dichiara che non esiste alcun indebito in riferimento a tale prestazione;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 15.5.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Ssa Maria LEONE)