Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 1507 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2022, vertente tra (codice fiscale Parte_1
) e (codice fiscale C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato C.F._2
Fabrizio Fratus del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attori, e rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocato Sara Cadonati del foro di Bergamo e dall'Abogado
Lelio Luigi Di Blasio, iscritto nella Sezione Speciale degli
Avvocati Stabiliti presso l'Ordine di Bergamo, in forza di mandato in atti, convenuta, e con la chiamata in causa di
(codice fiscale , con sede a Controparte_2 P.IVA_1
Milano, alla via Benigno Crespi civico numero 23, contumace.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dagli attori nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi la convenuta, chiamata in causa , dopo trattazione come in atti è CP_2 stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 30 ottobre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
Assumono gli attori di esser proprietari di un compendio immobiliare sito a San Paolo D'Argon alla via Carducci civico numero 7.
Assumono la presenza, dal mese di maggio del 2020, di numerose infiltrazioni d'acqua nel compendio di loro proprietà.
1
Chiedono e concludono dunque per la condanna della convenuta, in loro favore, all'esecuzione di tali opere e al risarcimento dei danni da loro asseritamente patiti.
Instano per la vittoria in punto spese, incluse quelle delle espletate consulenze tecniche, d'ufficio e di parte.
Concludono altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La convenuta, assumendo di non essere responsabile delle infiltrazioni de quibus, insta per il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata chiede che la terza chiamata, dalla quale pretende di essere assicurata, sia condannata a manlevarla e tenerla indenne da quanto sia condannata a corrispondere agli attori.
Insta per riuscire vittoriosa in punto spese.
In via alternativa chiede che le spese vengano poste a carico della terza chiamata.
La terza chiamata non si è costituita e mai è comparsa, malgrado la rituale notificazione dell'atto tramite il quale è stata chiamata in causa.
Dunque nulla ha chiesto e non ha concluso.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi in primo luogo all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
2 Come emerge in maniera palmare dal colto fotografico in atti come valutato sotto il profilo tecnico dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del procedimento, ME
non possono sussistere dubbi in ordine Controparte_3 alla presenza degli inconvenienti (infiltrazioni, percolamenti et similia) lamentati dagli attori.
Il Consulente d'ufficio ha poi chiaramente affermato che la causa dei detti inconvenienti non può che ricondursi al collocamento, nella proprietà dell'attrice, di una fontanella non munita di scarico o comunque mal posizionata, essendo stata danneggiata l'impermeabilizzazione del sedime sottostante all'atto, appunto, del posizionamento della medesima.
Può dunque applicarsi il disposto dell'articolo 2051 del codice civile, in armonia con quanto affermato più volte dalla
Suprema Corte in casi assimilabili (si esamini ex pluribus la pronuncia numero 8408 del 2022): il proprietario può ben ottenere il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni verificatesi nella sua proprietà a causa del malfunzionamento di un impianto di altra proprietà ovvero dei difetti costruttivi o manutentivi relazionabili ad altra proprietà.
Ciò si giustifica in forza degli oneri di custodia e manutenzione gravanti in generale sul proprietario di un immobile.
Quest'ultimo potrà ritenersi esentato da responsabilità solo qualora provi il caso fortuito.
Nel caso di specie, la convenuta ha solo affermato la sua assenza di responsabilità, nulla provando né offrendo di provare in punto e, in particolare, non dimostrando la sussistenza del fortuito.
Dovrà dunque essere condannata a eseguire, a favore degli attori, le opere indicate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata dal ME dalla quindicesima Controparte_3 riga della sesta pagina del suo elaborato peritale alla
3 diciassettesima riga dell'ottava pagina dell'elaborato medesimo, secondo le modalità ivi indicate.
Dovranno poi essere risarciti i danni patiti dagli attori ad opera della convenuta.
Non potranno che essere riconosciuti, in punto, i danni non ristorabili con l'esecuzione delle opere di ripristino, onde evitare indebite duplicazioni.
Non potranno dunque che esser riconosciuti, esclusivamente, i danni correlati alla (parziale) perdita di utilizzo dei locali, come determinati dal consulente tecnico d'ufficio in
90,00 euro mensili, decorrenti dal mese di maggio del 2020 e riconoscibili sino all'eliminazione delle infiltrazioni.
Non risultano infatti ragionevoli motivi agli atti per non aderire alla consulenza d'ufficio medesima, essendo stata la stessa condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, con osservanza dei quesiti proposti e in armonia ai criteri ricavabili dal dictum delle Sezioni Unite numero 3086 del
2022.
Non potrà poi accogliersi la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, considerato che, dalla documentazione prodotta in atti e in particolare dal tenore del documento 1 di sua produzione, emerge l'assenza di copertura assicurativa a suo favore.
Devesi a questo punto disporsi in ordine alle spese del procedimento, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal ME , che, come liquidate CP_3 in dispositivo, seguiranno la soccombenza.
In ordine alle spese della consulenza tecnica di parte dovrà propendersi per l'applicazione del disposto dell'articolo 92 primo comma del codice di procedura civile: considerata la natura della controversia e la non particolare complessità della medesima le spese de quibus potevano sicuramente essere evitate, dovendosi propendere per un giudizio di superfluità delle stesse.
4
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, condanna la convenuta all'esecuzione, a favore degli attori, delle opere indicate in motivazione.
Condanna la convenuta al pagamento, a favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della somma indicata in motivazione.
Rigetta le domande formulate dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore degli attori, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro
558,23 per spese esenti ed euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Pone a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal ME Controparte_3 come già liquidate nel corso del procedimento.
Così deciso a Bergamo il 4 aprile 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
5