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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4537 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato all'udienza ex art 350 comma 3 c.p.c. sostituita dal deposito di note la seguente: SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 5139/2024 Controparte_1 avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione” e vertente: TRA
, con sede legale in Parte_1
Roma Via G. Grezar n. 14, C.F. , in persona del Responsabile P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio Campania Dott. , giusta Parte_2 procura speciale Notaio di Roma rilasciata il 22.06.2023 Persona_1 rep. 180134 racc. n. 12348, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n°15, presso lo studio dell'avv. Francesco GULIA
APPELLANTE E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Frignano (CE) al C.F._1
Corso Italia n°29, presso lo studio e la pec dei suoi difensori costituiti, avv. Umberto Sabatino ed avv. Salvatore Pagano
- APPELLATA CONTUMACE
in persona del Sindaco p.t. rappresentato e Controparte_3 difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Nadia Scugugia ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale del 25.11.2025
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 14.6.2024,
proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_3
n°3438/2024, pubblicata il 04.06.2024, resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord che aveva dichiarato estinta per prescrizione la pretesa posta a base dell'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820130010373057000, ruolo n°2013/1468 del Controparte_3
Deduceva l'appellante che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto sussistente l'interesse ad agire ex art 615 c.p.c. e con l'opposizione recuperatoria ex art 6 Dlgs 150/2011 in assenza di minaccia di atti esecutivi e altresì che i motivi di opposizione erano palesemente infondati, essendo stata la prescrizione interrotta validamente con la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento. Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello :1) Accogliere il presente appello ed in totale riforma della sentenza appellata rigettare tutte le domande proposte dal sig. , per essere le stesse Controparte_2 palesemente improcedibili, inammissibili, infondate, vuoi in punto di fatto, vuoi in linea di diritto, nonché sfornite della benché minima prova a sostegno, per tutti i motivi innanzi indicati. -2) Condannare sempre ed in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese e dei compensi processuali del doppio grado di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e del Controparte_2 non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità Controparte_3 della notifica dell'atto di appello. Sempre preliminarmente, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine, l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Controparte_2 assumeva che a seguito di controllo presso i competenti Uffici dell'
[...]
[...]
[...]
, veniva a conoscenza, per la prima volta, attraverso Controparte_4
l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, dell'esistenza di una cartella esattoriale, n. 02820130010373057000, di importo pari ad € 1630,00
data 21/03/2013 e relativa alla presunta Parte_4 infrazione al codice della strada commessa nell'anno 2008. A seguito di tale controllo si attivava per chiedere davanti al Giudice di Pace di Napoli Nord l'intervenuta prescrizione, seppur in assenza di una valida azione esecutiva da parte del concessionario. È evidente che parte attrice, odierna appellata, non avendo fornito alcuna prova di azioni esecutive intraprese in proprio danno, e limitandosi semplicemente a produrre in giudizio l'estratto di ruolo della cartella, ha inteso proporre, in primo grado un'azione di accertamento negativo del credito, ma senza specificare e provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire. La questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è stata oggetto nel corso degli ultimi anni di vivo dibattito che ha interessato tanto la giurisprudenza di merito che quella di legittimità facendo registrare posizioni contrastanti. Tanto ha reso necessario l'intervento del Legislatore del 2021, che, fugando ogni dubbio interpretativo, ha così codificato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, stabilendo che il ruolo, e la cartella di pagamento, invalidamente notificata, è impugnabile solo in poche, nominate e tassative ipotesi. Infatti con l'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, è stato introdotto il comma 4 bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 per prescrivere che «l'estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, … o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La nuova previsione normativa, dunque, ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate, ancorché il concetto di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sia astrattamente idoneo ad accogliere molteplici eventualità. Successivamente, la Cassazione (Sez. Unite, 6 settembre 2022, n. 26283) nel solco di quanto affermato dalla su esposta normativa ha previsto che la normativa “è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna” e, contestualmente, ha regolato “specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta”, stabilendo “quando l'invalida
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notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale”, trattandosi di una “selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”. Di conseguenza, in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti normativi enucleati, l'estratto di ruolo non è impugnabile. Sempre la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha precisato che la normativa di cui sopra riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Concludendo: l'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta, in linea generale, e indiscutibilmente, la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, fatte salve la possibilità di dimostrare una
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concreta ragione di pregiudizio rilevabili dalle su indicate ipotesi, normativamente codificate. Nello specifico, possono essere così sintetizzate, le fattispecie in cui al contribuente può derivare un pregiudizio riguardano: 1) la partecipazione ad Pa una gara di appalto;
2) il blocco dei pagamenti da parte della 3) la perdita di un beneficio nei rapporti con la pa. Per completezza, occorre segnalare che l'articolo 12, comma 4-bis del Dpr n. 602/1973 è stato sostituito dall'articolo 12 del Dlgs n. 110/2024, inserendo le tre seguenti ulteriori voci: 1) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs n.14/2019; 2) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
3) nell'ambito della cessione di azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del Dlgs n. 472/1997 (lettere d), e) ed f) del novellato articolo 12, comma 4-bis del Dpr n. 602/1973). Ne consegue che il ricorso alla Corte di giustizia tributaria rimarrebbe, alle stesse condizioni sopra indicate, anche in queste tre «nuove» ipotesi. A riguardo la giurisprudenza ha chiarito che la modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 32081 del 12/12/2024). Nel caso di specie, l'odierno appellato rimasto contumace – senza nulla dedurre nell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale e, pertanto, l'atto di appello deve ritenersi fondato, e va accolto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso il mutato quadro giurisprudenziale rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado e i contrasti nelle decisioni dei giudici, devono esse integralmente compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Dora Alessia Limongelli, funzione di giudice unico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n°3438/2024, pubblicata il 04.06.2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
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1) Dichiara la contumacia di e del Controparte_2 CP_3
[...]
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°3438/2024, pubblicata il 04.06.2024 del Giudice di pace di Napoli Nord, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo e la relativa cartella esattoriale nr. 02820130010373057000, ruolo n°2013/1468 ;
3) compensa le spese di giudizio.
Aversa, 23.12.2025
Il Giudice Dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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