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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2312/2024 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Tommaso Tamburino e Mattia Gurian attrice contro
CP_1 con l'avv. Andrea Doardo convenuto
OGGETTO: violazione patto di non concorrenza (art. 2596 c.c.) – clausola penale – riduzione ad equità (art. 1384 c.c.)
MOTIVAZIONE
1. (che opera nel settore nella produzione di macchinari per il riciclaggio Parte_1
di materiali metallici ferrosi o di altra composizione), espone di aver concluso con il convenuto
(all'epoca titolare della ditta Delta Meccanica), in data 7.01.2021, un contratto CP_1 della durata di due anni avente ad oggetto la prestazione di servizi di montaggio, riparazione e manutenzione dei macchinari di essa nonché la supervisione e direzione dei Parte_1 relativi cantieri. Il contratto prevedeva, fra l'altro, una clausola di non concorrenza in capo al obbligandolo, per la durata del rapporto ed i due anni successivi alla cessazione dello CP_1 stesso, a non condurre attività concorrenti con quelle di . In particolare, l'art. 8.1 (iv) Parte_1 obbligava il a “non, direttamente e/o indirettamente, da solo o in partnership, senza il CP_1 preventivo consenso scritto della Società … (iv) sviluppare e/o produrre e/o condurre attività
e/o avere rapporti e/o interessi di alcun tipo in e/o con soggetti che sviluppino e/o producano e/o forniscano, Macchinari e Servizi in Concorrenza (come sotto definiti)”. Il successivo 8.2
1 precisava poi che per “Macchinari e Servizi in Concorrenza si intendono macchinari e servizi prodotti e/o commercializzati da soggetti che svolgano attività di produzione e/o commercializzazione di macchine frantumatrici che utilizzino rotori con martelli battenti fissi e mobili per il trattamento di rottami metallici e non metallici e di rifiuti in genere”. Il successivo
8.3 prevedeva una penale di euro 100.000,00 per ciascuna violazione. Nella seconda metà del 2022, tale rapporto contrattuale aveva fine. Nel corso del 2023, veniva a Parte_1 conoscenza che, in pendenza dell'obbligo di non concorrenza, il aveva prestato attività CP_1 in favore della società società attiva nel settore della produzione ed installazione di CP_2 impianti di trattamento e riciclo dei metalli ferrosi e non, società in rapporto di concorrenza con lei. Il infatti, aveva invero collaborato con la dapprima in qualità di CP_1 CP_3 lavoratore autonomo e poi come dipendente dal 27.02.2023 sino al 13.05.2023. Per tale motivo, ha convenuto innanzi a questo tribunale per sentirlo Parte_1 CP_1 condannare al pagamento della cit. penale di euro 100.000,00 oltre accessori di legge.
resiste. Non contesta i fatti allegati da ma eccepisce la CP_1 Parte_1 nullità della clausola penale ed in subordine ne chiede la riduzione ad equità, pari ad euro
10.000,00.
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Come noto, l'art. 2596 c.c. prevede che “il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio”.
Il patto per cui è causa è valido, in quanto la previsione della limitazione dell'ambito territoriale o di una determinata attività, è alternativa (v. Cass., sez. L, 21.06.1995, n. 6976), con la conseguenza che nella specie è irrilevante l'assenza della delimitazione geografica.
L'attività professionale vietata al è sufficientemente circoscritta (“sviluppare e/o CP_1 produrre e/o condurre attività e/o avere rapporti e/o interessi di alcun tipo in e/o con soggetti che sviluppino e/o producano e/o forniscano, Macchinari e Servizi in Concorrenza…
Macchinari e Servizi in Concorrenza si intendono macchinari e servizi prodotti e/o commercializzati da soggetti che svolgano attività di produzione e/o commercializzazione di macchine frantumatrici che utilizzino rotori con martelli battenti fissi e mobili per il trattamento di rottami metallici e non metallici e di rifiuti in genere”), sicché il patto non preclude in assoluto al la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico CP_1 di riferimento, come conferma anche il fatto - incontestato - che egli, nel corso del 2023, è stato assunto come lavoratore subordinato a tempo indeterminato da tale GL Meccanica srls,
2 società - non concorrente con - che gestisce un'officina meccanica che effettua Parte_1 la riparazione, la manutenzione e la trasformazione di macchine utensili ed altri macchinari.
Respinta quindi l'eccezione di nullità del patto di non concorrenza, la sua violazione da parte del è dimostrata dal fatto - incontestato - che egli ha collaborato con la CP_1 CP_3
[... dapprima in qualità di lavoratore autonomo e poi come dipendente dal 27.02.2023 sino al
13.05.2023. L'ampiezza della previsione pattizia (obbligo del di “non, direttamente e/o CP_1 indirettamente, da solo o in partnership, senza il preventivo consenso scritto della Società …
(iv) sviluppare e/o produrre e/o condurre attività e/o avere rapporti e/o interessi di alcun tipo in e/o con soggetti che sviluppino e/o producano e/o forniscano, Macchinari e Servizi in
Concorrenza”), impone di ritenere che la violazione del patto vi sia indubbiamente stata, senza che possa contraddire tale conclusione il fatto che il abbia lavorato per la cit. CP_1 CP_2 solo con la qualifica di operaio con mansioni di carpentiere/montatore.
4. Accertata quindi la validità del patto di non concorrenza e la sua violazione da parte del va ora esaminata la sua domanda di riduzione ad equità della penale di euro CP_1
100.000,00.
Come noto, l'art. 1384 c.c. prevede che “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
La dottrina più antica rinveniva il fondamento della riducibilità della penale sia nella necessità di tutelare il debitore da forme surrettizie di usura, nonché, in termini più generali, di tutelarlo dallo sfruttamento di un suo stato di bisogno nel momento del consenso alla clausola penale, il quale non avrebbe permesso il formarsi di una libera volontà; sia nel supposto errore, quale vizio della volontà, del contraente che si impegna alla penale manifestamente eccessiva.
Più recentemente, invece, il presupposto per la riducibilità non viene individuato né un vizio della volontà del debitore, né in una convenzione che - direttamente o attraverso un meccanismo di frode alla legge - fissi interessi usurari, giacché in entrambi i casi la stessa clausola penale sarebbe invalida. Il fondamento risiede in un'esigenza di giustizia e proporzione in relazione al contenuto di una clausola che fissa una sanzione. La regola della riducibilità della penale, dunque, pone un controllo alla libertà riconosciuta ai privati di fissare convenzionalmente delle sanzioni, per evitare che queste, per il loro ammontare, possano urtare contro le più elementari esigenze di giustizia. La disposizione stabilisce quindi un limite alla misura della sanzione. Essa è volta a ristabilire l'equilibrio contrattuale, e non a tutelare il debitore. L'ordinamento ammette la libertà di prevedere negozialmente sanzioni, ma pone limiti a tale libertà. La delicatezza della materia in cui codesta libertà si esprime, tuttavia, pone la necessità di prevedere dei limiti e dei controlli specifici sulla misura del suo estrinsecarsi. Il potere di riduzione è riconducibile all'esigenza di assicurare un controllo contro l'abuso di una
3 parte a danno dell'altra, quando al debitore sia imposto, attraverso la penale, un carico risarcitorio manifestamente superiore al danno prevedibile, così traducendosi la clausola - di fatto - in uno strumento di pena per il debitore e di indebito arricchimento per il creditore.
Passando quindi ora all'analisi della giurisprudenza, Cass. 27.05.2024, n. 14.706, ha ribadito che “il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (Cass. ord. n. 26901/2023). Inoltre, ciò che rileva non è soltanto l'interesse del creditore valutato al momento della stipula della clausola, ma anche lo stesso interesse riguardato con riferimento al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo “avere” all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass. n. 11908/2020)… Ancora, va pur sempre considerato che la clausola penale è una predeterminazione forfettaria del danno, sicché la sua valutazione - ai fini del controllo circa la manifesta eccessività - non può prescindere da una comparazione con quello che altrimenti (ossia in mancanza della clausola penale) sarebbe stato il danno ipoteticamente risarcibile, sebbene questo non possa costituire criterio esclusivo”.
Tornando ora alla fattispecie concreta, considerato detto orientamento della giurisprudenza e condividendosi anche il cit. indirizzo dottrinale secondo cui il potere di riduzione è riconducibile all'esigenza di assicurare un controllo contro l'abuso di una parte a danno dell'altra, quando al debitore sia imposto, attraverso la penale, un carico risarcitorio manifestamente superiore al danno prevedibile, così traducendosi la clausola - di fatto - in uno strumento di pena per il debitore e di indebito arricchimento per il creditore;
richiamati tali principi, va tenuto presente sia che la violazione del patto di non concorrenza - da parte del
- ha avuto una durata limitata, essendo definitivamente terminata il 13.05.2023, sia CP_1 che non ha nemmeno allegato - prima che dimostrato - di aver subito un danno Parte_1 concreto ed effettivo a causa di tale violazione (ad esempio, la diminuzione di fatturato oppure atti di imitazione servile di suoi prodotti), giacché la stessa i è limitata ad allegare Parte_1 esclusivamente il valore milionario dei suoi macchinari (frutto di decenni di investimenti e innovazioni e di collaborazioni a lungo termine instaurate con il Dipartimento di ingegneria
4 della locale Università), nonché la mera possibilità che il abbia divulgato alla cit. CP_1 concorrente e conoscenze acquisite presso di lei. CP_2
Alla luce di ciò, appare equo ridurre la manifestamente eccessiva penale di euro
100.000,00 alla somma di euro 20.000,00.
Entro tali limiti la domanda di può essere accolta. Parte_1
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il valore del decisum.
P Q M
definitivamente pronunziando, riduce la penale ad equità e per l'effetto condanna CP_1
a pagare a la somma di euro 20.000,00 con interessi legali dalla data
[...] Parte_1 della messa in mora al saldo, oltre interessi ex art. 1284, penultimo comma, c.c., dalla notifica della citazione al saldo, oltre alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.071,28 per spese ed euro 3.397,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 13 febbraio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2312/2024 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Tommaso Tamburino e Mattia Gurian attrice contro
CP_1 con l'avv. Andrea Doardo convenuto
OGGETTO: violazione patto di non concorrenza (art. 2596 c.c.) – clausola penale – riduzione ad equità (art. 1384 c.c.)
MOTIVAZIONE
1. (che opera nel settore nella produzione di macchinari per il riciclaggio Parte_1
di materiali metallici ferrosi o di altra composizione), espone di aver concluso con il convenuto
(all'epoca titolare della ditta Delta Meccanica), in data 7.01.2021, un contratto CP_1 della durata di due anni avente ad oggetto la prestazione di servizi di montaggio, riparazione e manutenzione dei macchinari di essa nonché la supervisione e direzione dei Parte_1 relativi cantieri. Il contratto prevedeva, fra l'altro, una clausola di non concorrenza in capo al obbligandolo, per la durata del rapporto ed i due anni successivi alla cessazione dello CP_1 stesso, a non condurre attività concorrenti con quelle di . In particolare, l'art. 8.1 (iv) Parte_1 obbligava il a “non, direttamente e/o indirettamente, da solo o in partnership, senza il CP_1 preventivo consenso scritto della Società … (iv) sviluppare e/o produrre e/o condurre attività
e/o avere rapporti e/o interessi di alcun tipo in e/o con soggetti che sviluppino e/o producano e/o forniscano, Macchinari e Servizi in Concorrenza (come sotto definiti)”. Il successivo 8.2
1 precisava poi che per “Macchinari e Servizi in Concorrenza si intendono macchinari e servizi prodotti e/o commercializzati da soggetti che svolgano attività di produzione e/o commercializzazione di macchine frantumatrici che utilizzino rotori con martelli battenti fissi e mobili per il trattamento di rottami metallici e non metallici e di rifiuti in genere”. Il successivo
8.3 prevedeva una penale di euro 100.000,00 per ciascuna violazione. Nella seconda metà del 2022, tale rapporto contrattuale aveva fine. Nel corso del 2023, veniva a Parte_1 conoscenza che, in pendenza dell'obbligo di non concorrenza, il aveva prestato attività CP_1 in favore della società società attiva nel settore della produzione ed installazione di CP_2 impianti di trattamento e riciclo dei metalli ferrosi e non, società in rapporto di concorrenza con lei. Il infatti, aveva invero collaborato con la dapprima in qualità di CP_1 CP_3 lavoratore autonomo e poi come dipendente dal 27.02.2023 sino al 13.05.2023. Per tale motivo, ha convenuto innanzi a questo tribunale per sentirlo Parte_1 CP_1 condannare al pagamento della cit. penale di euro 100.000,00 oltre accessori di legge.
resiste. Non contesta i fatti allegati da ma eccepisce la CP_1 Parte_1 nullità della clausola penale ed in subordine ne chiede la riduzione ad equità, pari ad euro
10.000,00.
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Come noto, l'art. 2596 c.c. prevede che “il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio”.
Il patto per cui è causa è valido, in quanto la previsione della limitazione dell'ambito territoriale o di una determinata attività, è alternativa (v. Cass., sez. L, 21.06.1995, n. 6976), con la conseguenza che nella specie è irrilevante l'assenza della delimitazione geografica.
L'attività professionale vietata al è sufficientemente circoscritta (“sviluppare e/o CP_1 produrre e/o condurre attività e/o avere rapporti e/o interessi di alcun tipo in e/o con soggetti che sviluppino e/o producano e/o forniscano, Macchinari e Servizi in Concorrenza…
Macchinari e Servizi in Concorrenza si intendono macchinari e servizi prodotti e/o commercializzati da soggetti che svolgano attività di produzione e/o commercializzazione di macchine frantumatrici che utilizzino rotori con martelli battenti fissi e mobili per il trattamento di rottami metallici e non metallici e di rifiuti in genere”), sicché il patto non preclude in assoluto al la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico CP_1 di riferimento, come conferma anche il fatto - incontestato - che egli, nel corso del 2023, è stato assunto come lavoratore subordinato a tempo indeterminato da tale GL Meccanica srls,
2 società - non concorrente con - che gestisce un'officina meccanica che effettua Parte_1 la riparazione, la manutenzione e la trasformazione di macchine utensili ed altri macchinari.
Respinta quindi l'eccezione di nullità del patto di non concorrenza, la sua violazione da parte del è dimostrata dal fatto - incontestato - che egli ha collaborato con la CP_1 CP_3
[... dapprima in qualità di lavoratore autonomo e poi come dipendente dal 27.02.2023 sino al
13.05.2023. L'ampiezza della previsione pattizia (obbligo del di “non, direttamente e/o CP_1 indirettamente, da solo o in partnership, senza il preventivo consenso scritto della Società …
(iv) sviluppare e/o produrre e/o condurre attività e/o avere rapporti e/o interessi di alcun tipo in e/o con soggetti che sviluppino e/o producano e/o forniscano, Macchinari e Servizi in
Concorrenza”), impone di ritenere che la violazione del patto vi sia indubbiamente stata, senza che possa contraddire tale conclusione il fatto che il abbia lavorato per la cit. CP_1 CP_2 solo con la qualifica di operaio con mansioni di carpentiere/montatore.
4. Accertata quindi la validità del patto di non concorrenza e la sua violazione da parte del va ora esaminata la sua domanda di riduzione ad equità della penale di euro CP_1
100.000,00.
Come noto, l'art. 1384 c.c. prevede che “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
La dottrina più antica rinveniva il fondamento della riducibilità della penale sia nella necessità di tutelare il debitore da forme surrettizie di usura, nonché, in termini più generali, di tutelarlo dallo sfruttamento di un suo stato di bisogno nel momento del consenso alla clausola penale, il quale non avrebbe permesso il formarsi di una libera volontà; sia nel supposto errore, quale vizio della volontà, del contraente che si impegna alla penale manifestamente eccessiva.
Più recentemente, invece, il presupposto per la riducibilità non viene individuato né un vizio della volontà del debitore, né in una convenzione che - direttamente o attraverso un meccanismo di frode alla legge - fissi interessi usurari, giacché in entrambi i casi la stessa clausola penale sarebbe invalida. Il fondamento risiede in un'esigenza di giustizia e proporzione in relazione al contenuto di una clausola che fissa una sanzione. La regola della riducibilità della penale, dunque, pone un controllo alla libertà riconosciuta ai privati di fissare convenzionalmente delle sanzioni, per evitare che queste, per il loro ammontare, possano urtare contro le più elementari esigenze di giustizia. La disposizione stabilisce quindi un limite alla misura della sanzione. Essa è volta a ristabilire l'equilibrio contrattuale, e non a tutelare il debitore. L'ordinamento ammette la libertà di prevedere negozialmente sanzioni, ma pone limiti a tale libertà. La delicatezza della materia in cui codesta libertà si esprime, tuttavia, pone la necessità di prevedere dei limiti e dei controlli specifici sulla misura del suo estrinsecarsi. Il potere di riduzione è riconducibile all'esigenza di assicurare un controllo contro l'abuso di una
3 parte a danno dell'altra, quando al debitore sia imposto, attraverso la penale, un carico risarcitorio manifestamente superiore al danno prevedibile, così traducendosi la clausola - di fatto - in uno strumento di pena per il debitore e di indebito arricchimento per il creditore.
Passando quindi ora all'analisi della giurisprudenza, Cass. 27.05.2024, n. 14.706, ha ribadito che “il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (Cass. ord. n. 26901/2023). Inoltre, ciò che rileva non è soltanto l'interesse del creditore valutato al momento della stipula della clausola, ma anche lo stesso interesse riguardato con riferimento al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo “avere” all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass. n. 11908/2020)… Ancora, va pur sempre considerato che la clausola penale è una predeterminazione forfettaria del danno, sicché la sua valutazione - ai fini del controllo circa la manifesta eccessività - non può prescindere da una comparazione con quello che altrimenti (ossia in mancanza della clausola penale) sarebbe stato il danno ipoteticamente risarcibile, sebbene questo non possa costituire criterio esclusivo”.
Tornando ora alla fattispecie concreta, considerato detto orientamento della giurisprudenza e condividendosi anche il cit. indirizzo dottrinale secondo cui il potere di riduzione è riconducibile all'esigenza di assicurare un controllo contro l'abuso di una parte a danno dell'altra, quando al debitore sia imposto, attraverso la penale, un carico risarcitorio manifestamente superiore al danno prevedibile, così traducendosi la clausola - di fatto - in uno strumento di pena per il debitore e di indebito arricchimento per il creditore;
richiamati tali principi, va tenuto presente sia che la violazione del patto di non concorrenza - da parte del
- ha avuto una durata limitata, essendo definitivamente terminata il 13.05.2023, sia CP_1 che non ha nemmeno allegato - prima che dimostrato - di aver subito un danno Parte_1 concreto ed effettivo a causa di tale violazione (ad esempio, la diminuzione di fatturato oppure atti di imitazione servile di suoi prodotti), giacché la stessa i è limitata ad allegare Parte_1 esclusivamente il valore milionario dei suoi macchinari (frutto di decenni di investimenti e innovazioni e di collaborazioni a lungo termine instaurate con il Dipartimento di ingegneria
4 della locale Università), nonché la mera possibilità che il abbia divulgato alla cit. CP_1 concorrente e conoscenze acquisite presso di lei. CP_2
Alla luce di ciò, appare equo ridurre la manifestamente eccessiva penale di euro
100.000,00 alla somma di euro 20.000,00.
Entro tali limiti la domanda di può essere accolta. Parte_1
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il valore del decisum.
P Q M
definitivamente pronunziando, riduce la penale ad equità e per l'effetto condanna CP_1
a pagare a la somma di euro 20.000,00 con interessi legali dalla data
[...] Parte_1 della messa in mora al saldo, oltre interessi ex art. 1284, penultimo comma, c.c., dalla notifica della citazione al saldo, oltre alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.071,28 per spese ed euro 3.397,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 13 febbraio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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