Art. 3.
Nella Delegazione, funziona una Sezione autonoma con gestione separata denominata "Delegazione tecnica italiana Sezione acquisti (DELTEC-ACQUISTI), la quale, su richiesta degli enti pubblici e privati all'uopo incaricati dalla pubblica Amministrazione, puo' fungere da agente relativamente ai seguenti acquisti:
a) acquisti da effettuarsi in base agli accordi e piani di cooperazione economica e militare di cui all'art. 1;
b) acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 , convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950 ;
c) tutti gli altri acquisti di carattere eccezionale, da parte dello Stato, di materie prime e prodotti essenziali per assicurare l'approvvigionamento del Paese.
La Sezione autonoma e' diretta dal capo della Delegazione, e' posta alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed e' soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.
Con l'entrata in vigore della presente legge la Delegazione cessa di fare, per conto dello Stato, gli acquisti previsti dall' art. 4 del regio decreto 2 giugno 1946, n. 480 .
Nella Delegazione, funziona una Sezione autonoma con gestione separata denominata "Delegazione tecnica italiana Sezione acquisti (DELTEC-ACQUISTI), la quale, su richiesta degli enti pubblici e privati all'uopo incaricati dalla pubblica Amministrazione, puo' fungere da agente relativamente ai seguenti acquisti:
a) acquisti da effettuarsi in base agli accordi e piani di cooperazione economica e militare di cui all'art. 1;
b) acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 , convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950 ;
c) tutti gli altri acquisti di carattere eccezionale, da parte dello Stato, di materie prime e prodotti essenziali per assicurare l'approvvigionamento del Paese.
La Sezione autonoma e' diretta dal capo della Delegazione, e' posta alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed e' soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.
Con l'entrata in vigore della presente legge la Delegazione cessa di fare, per conto dello Stato, gli acquisti previsti dall' art. 4 del regio decreto 2 giugno 1946, n. 480 .