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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE VO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1780/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cantatore Gloria Beatrice e D'Amico Parte_1
Tommaso
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
- RESISTENTE -
OGGETTO: pagamento ratei a seguito di decreto di omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo che, con decreto di omologa del 09.06.23 (emesso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al CP_ n. R.G.L. 3045/2022), notificato all' in data 12.07.23, le è stato riconosciuto il diritto a beneficiare dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa (19.07.21) sino al CP_ 24.03.2023 e della pensione di inabilità civile dal 25.03.23; di aver inoltrato all' in data
16.09.2023, apposito modello AP70 ai fini della liquidazione delle predette prestazioni;
che l' , CP_1 in data 24.10.2023, ha rigettato la domanda limitatamente all'assegno di invalidità civile per superamento dei limiti reddituali;
di non aver ricevuto gli emolumenti dovuti;
di aver proposto ricorso amministrativo.
Precisamente, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di: “
1. dichiarare il diritto della ricorrente a godere dell'assegno di invalidità civile, quale invalido nella misura del 75%, dal mese successivo alla domanda amministrativa ( agosto 2021) sino al mese di dicembre 2021, dichiarare inoltre il diritto della ricorrente a godere della pensione di invalidità pagina 1 di 3 civile, quale invalido totale dal marzo 2023 in poi, e per l'effetto, condannare l' al pagamento CP_1 dei ratei maturati e non riscossi, oltre interessi di legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “A) L'istituto ha già provveduto a dare esecuzione al CP_1 decreto di omologa relativo al giudizio R.G. 3045/2022 in data 03/07/2024; B) L'avvenuta liquidazione è stata altresì comunicata a mezzo Pec al procuratore della ricorrente Avv. Cantatore il
03/07/2024 (all. 1 e 2)”. L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del CP_1
contendere.
Con le note di trattazione scritta del 17.02.2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla pensione di inabilità civile, liquidata da marzo 2023, insistendo per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile per i ratei da agosto
2021 (mese successivo alla domanda amministrativa) a dicembre 2021, stante il mancato superamento del limite reddituale per tale periodo.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Com'è noto, l'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili è erogato a chi abbia una riduzione parziale della capacità lavorativa, dal 74% al 99%, e un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Entrambi i requisiti devono sussistere al momento della domanda.
Per l'anno 2021 il limite di reddito annuo personale per beneficiare dell'assegno di invalidità civile era pari ad €.4.931,29 (v. circolare n. 148 del 7.10.2021). CP_1
Parte ricorrente ha dedotto – e prodotto idonea documentazione attestante – di aver percepito un reddito pari ad €.3.762,00, per l'anno 2021 (anno di presentazione della domanda amministrativa), quindi la sussistenza del requisito economico richiesto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile (v. allegato 8 del ricorso introduttivo).
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto, limitatamente al riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile per i ratei da agosto 2021 (mese successivo alla domanda amministrativa) a dicembre 2021.
Con riferimento al riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità civile deve essere, invece, dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice pagina 2 di 3 provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Come già illustrato, sin dalla memoria difensiva, l' ha riconosciuto e dedotto di aver liquidato la CP_1
prestazione in data 3.07.2024 (v. allegato 1 della memoria di costituzione ). CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al beneficio della pensione di inabilità civile;
- accoglie per il resto e nei limiti che seguono il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire i ratei dell'assegno di invalidità civile da agosto 2021 a dicembre 2021;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi €.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025
LA GIUDICE DEL VO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE VO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1780/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cantatore Gloria Beatrice e D'Amico Parte_1
Tommaso
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
- RESISTENTE -
OGGETTO: pagamento ratei a seguito di decreto di omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo che, con decreto di omologa del 09.06.23 (emesso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al CP_ n. R.G.L. 3045/2022), notificato all' in data 12.07.23, le è stato riconosciuto il diritto a beneficiare dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa (19.07.21) sino al CP_ 24.03.2023 e della pensione di inabilità civile dal 25.03.23; di aver inoltrato all' in data
16.09.2023, apposito modello AP70 ai fini della liquidazione delle predette prestazioni;
che l' , CP_1 in data 24.10.2023, ha rigettato la domanda limitatamente all'assegno di invalidità civile per superamento dei limiti reddituali;
di non aver ricevuto gli emolumenti dovuti;
di aver proposto ricorso amministrativo.
Precisamente, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di: “
1. dichiarare il diritto della ricorrente a godere dell'assegno di invalidità civile, quale invalido nella misura del 75%, dal mese successivo alla domanda amministrativa ( agosto 2021) sino al mese di dicembre 2021, dichiarare inoltre il diritto della ricorrente a godere della pensione di invalidità pagina 1 di 3 civile, quale invalido totale dal marzo 2023 in poi, e per l'effetto, condannare l' al pagamento CP_1 dei ratei maturati e non riscossi, oltre interessi di legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “A) L'istituto ha già provveduto a dare esecuzione al CP_1 decreto di omologa relativo al giudizio R.G. 3045/2022 in data 03/07/2024; B) L'avvenuta liquidazione è stata altresì comunicata a mezzo Pec al procuratore della ricorrente Avv. Cantatore il
03/07/2024 (all. 1 e 2)”. L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del CP_1
contendere.
Con le note di trattazione scritta del 17.02.2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla pensione di inabilità civile, liquidata da marzo 2023, insistendo per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile per i ratei da agosto
2021 (mese successivo alla domanda amministrativa) a dicembre 2021, stante il mancato superamento del limite reddituale per tale periodo.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Com'è noto, l'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili è erogato a chi abbia una riduzione parziale della capacità lavorativa, dal 74% al 99%, e un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Entrambi i requisiti devono sussistere al momento della domanda.
Per l'anno 2021 il limite di reddito annuo personale per beneficiare dell'assegno di invalidità civile era pari ad €.4.931,29 (v. circolare n. 148 del 7.10.2021). CP_1
Parte ricorrente ha dedotto – e prodotto idonea documentazione attestante – di aver percepito un reddito pari ad €.3.762,00, per l'anno 2021 (anno di presentazione della domanda amministrativa), quindi la sussistenza del requisito economico richiesto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile (v. allegato 8 del ricorso introduttivo).
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto, limitatamente al riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile per i ratei da agosto 2021 (mese successivo alla domanda amministrativa) a dicembre 2021.
Con riferimento al riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità civile deve essere, invece, dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice pagina 2 di 3 provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Come già illustrato, sin dalla memoria difensiva, l' ha riconosciuto e dedotto di aver liquidato la CP_1
prestazione in data 3.07.2024 (v. allegato 1 della memoria di costituzione ). CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al beneficio della pensione di inabilità civile;
- accoglie per il resto e nei limiti che seguono il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire i ratei dell'assegno di invalidità civile da agosto 2021 a dicembre 2021;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi €.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025
LA GIUDICE DEL VO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3