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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/01/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
RG 270/ 2023
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 29/01/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Antonelli, in sostituzione dell'avv. Pistilli, e, per parte resistente, la dott.ssa Sammartini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 270/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 270/2023 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Massimo Pistilli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417- Controparte_1 bis c.p.c., dalla funzionaria dott.ssa M. Lucia Sammartini, ed elettivamente domiciliato presso l' a Controparte_2
via Rismondo 6, p.e.c. CP_2 Email_1
resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 414 c.p.c., depositato il 10 ottobre 2023, Parte_1 dirigente scolastico assunto con contratto a tempo indeterminato dal in servizio presso l' in San Canzian RGnizzazione_1 d'Isonzo (GO), ha ag Controparte_1
affinché venga accertato il suo diritto d'esser
[...] za scolastica nella Regione Puglia, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella di mobilità interregionale, a far data dal 1° settembre 2023. Nella sua domanda, egli ha indicato le sedi di Lecce e provincia, Brindisi e provincia, Taranto e provincia, Bari e provincia, B.A.T. e provincia, Foggia e provincia, e ha allegato e documentato che presta assistenza nei confronti della madre, soggetto con cui risiede e portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 104 del 1992. Ha posto in discussione l'operato ministeriale in quanto l' E_
, nel momento in cui ha indicato il numero di posti
[...]
interregionale, avrebbe omesso di considerare le sedi sottodimensionate e, dopo aver erroneamente escluso queste ultime, ha sottratto dal numero ricavato, pari a 20, ulteriori sedi, in numero di 12, lasciate impregiudicate in ragione di contenziosi introdotti da altri dirigenti aspiranti al movimento verso la Puglia. Tale modus procedendi contrasterebbe con la disciplina dedicata al governo della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, che per l'a.s. 2023/24 avrebbe previsto di porre a disposizione il 100% delle sedi vacanti in ciascuna regione, con la precisazione che tra le sedi disponibili dovevano essere comprese anche quelle di cui all'art. 1, comma 978 della legge n. 178 del 2020. Inoltre, sarebbe stato irragionevole sottrarre dal contingente totale un numero di posti utile all'esecuzione d'eventuali provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli, attesa l'ipoteticità dello scenario considerato e la sua attinenza ad anni scolastici precedenti. Pur non contestando che i soggetti che hanno visto accogliere la domanda, in numero di 8, abbiano un titolo preferibile al suo, ha sostenuto la spettanza del RG diritto ad ottenere la mobilità su uno degli altri posti che il , erroneamente, non avrebbe reso disponibile.
* 2. Il si è difeso chiedendo la reiezione Controparte_1 della do da quanto opinato dal ricorrente, i posti delle scuole sottodimensionati non vanno considerati tra quelli vacanti e disponibili ai fini della mobilità. Ha altresì precisato che il ricorrente, in ogni caso, non avrebbe né allegato né provato che, anche considerando quei posti ulteriori, egli avrebbe avuto diritto ad essere preferito agli altri candidati.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va detto che è del tutto pacifico che abbia formulato una tempestiva domanda di mobilità, segnalando le sedi Pt_1 dicate e la sussistenza del titolo preferenziale legato all'assistenza alla madre. Ad essere controversa è la correttezza dell'operato ministeriale – segnatamente dell' - rispetto all'individuazione del numero di posti da porre a CP_4 disp li interessati alla mobilità e, ulteriormente, l'eventuale posizione di rispetto all'ipotetica sussistenza di posti ulteriori. Pt_1
* 5. L'analisi della questione postula una ricostruzione della disciplina normativa nazionale dedicata alla fattispecie. Dal punto di vista generale, l'art. 9, comma 4, Ccnl applicabile, prevede che «su richiesta del dirigente scolastico…è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente».
5.1. La norma, per l'anno scolastico d'interesse, è stata espressamente derogata. La Circolare ministeriale del 16.06.2023, dedicata alle «Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con RG decorrenza 01/09/2023» [cfr. doc. 5 ] ha previsto, alla lett. f), che «nell'attesa della conversione in legge del de legge 22 aprile 2023, n. 44, che gli emendamenti approvati alla Camera al medesimo decreto renderanno disponibili, esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2023/2024, “il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione”, purché non derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e senza richiesta di assenso né dell'Ufficio scolastico di provenienza né di quello di destinazione, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale». Ha inoltre riportato il testo dell'art. 1, comma 978, legge cit., riguardante le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, e ha valorizzato la modifica additiva della norma determinata dal decreto legge 30 aprile 2023, n. 36, in base al quale le predette sedi «sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi». Su queste basi, ha coerentemente concluso che «le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, alle suddette condizioni». L'unico limite, invalicabile, è stato fissato assecondando l'esigenza d'evitare esuberi di personale per gli aa.ss. 2023/24, 2024/25 e 2025/26. È in quest'ottica che va letto il rinvio all'art. 19-quater del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale, nello stabilire che era reso disponibile il 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, ha posto la condizione che non si determinasse un esubero per gli aa.ss.
2023/24, 2024/25 e 2025/26 e ha assegnato rilievo anche all'eventuale diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta per i casi di esubero, anche derivanti dalla «necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima».
5.2. La predetta circolare ministeriale ha inoltre indicato per relationem il contingente delle sedi dirigenziali per l'a.s. 2023/24: «la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, per l'anno scolastico 2023-2024, secondo i contingenti indicati dal D.M. del 19 aprile 2023, n. 70, che la Corte dei Conti ha già ammesso alla registrazione, come da precedente comunicazione». La tabella in questione, rispetto alla Puglia, evidenzia la presenza di 620 istituzioni scolastiche (lett. A), di cui:
- 45 sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500, o inferiore a 400 ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (lett. B);
- 11 sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 500 unità o a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (lett. C);
- 7 C.p.i.a. (centri provinciali d'istruzione per adulti, lett. D). La tabella espone poi due totali:
- n. 616, esito dell'operazione 620 (A) – 11 (C) + 7 (D);
- n. 571, esito dell'operazione 620 (A) – 45 (B) – 11 (C) + 7 (D). La tabella, con apposita nota, chiarisce che le sedi di cui alla lett. B, ai sensi dell'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234/2021, «sono considerate “normodimensionate” limitatamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024». Quanto alle sedi di cui alla lett. C, la stessa nota chiarisce che esse «vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato».
5.3. Alla circolare del 16.06.2023 ne ha fatto seguito un'altra. Si tratta della RG Circolare ministeriale del 22.06.2023 [cfr, doc. 6 ], con la quale sono state confermate le indicazioni precedenti ed è stato dis che «per l'anno scolastico 2023/2024, qualora l' tenuto all'esecuzione di Controparte_5 provvedimenti giurisdizi sione in ruolo nella regione medesima non abbia posti vacanti e disponibili per tale esecuzione, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell' della Controparte_5 regione di richiesta destinazione».
5.4. Sintetizzando, anche per semplificare un quadro davvero intricato, può dirsi che dal versante ministeriale si è fatto luogo ad un'operazione complessa perché destinata sì a regolare la mobilità per l'a.s. 2023/24, ma avendo riguardo anche agli aa.ss. 2024/25 e 2025/26. In particolare, è stato sancito che la mobilità in parola non doveva comportare esuberi né per l'anno a cui era strettamente attinente, né per i due anni scolastici successivi. È stato inoltre considerato un meccanismo utile ad evitare l'esubero determinato dalla necessità d'eseguire provvedimenti giurisdizionali.
* 6. Occorre a questo punto esaminare le modalità con cui l' ha dato CP_4 attuazione a questo meccanismo. RG Cont
6.1. Con provvedimento del 21.06.2023 [cfr. doc. 11 ], l' ha richiamato le indicazioni contenute nella circ. min. del 16.06.202 Ha poi specificato che, «per determinare la quota dei posti da destinare alla mobilità interregionale, senza creare situazioni di esubero, terrà conto della rideterminazione dell'organico regionale per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, prevista con Decreto Interministeriale di prossima emanazione». Allo stesso scopo, ha poi stabilito che «saranno, inoltre, presi in considerazione i dati relativi ai pensionamenti d'ufficio per l'a.s. 2024/2025 e 2025/2026 e la circostanza che, allo stato attuale, sono pendenti n.12 contenziosi aventi ad oggetto l'assegnazione di dirigenti scolastici alla regione Puglia, relativi a procedure di immissione in ruolo o di trasferimento interregionale». In sostanza, l' ha inteso prestare pieno ossequio alla necessità CP_4 d'evitare esuberi. ha considerato l'intero orizzonte temporale preso a riferimento dal , scegliendo di individuare il contingente sulla base di uno CP_1 strumento nor il “decreto ministeriale di prossima emanazione” – che avrebbe indicato specificamente la determinazione dell'organico per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/26 e ha ritenuto di dover considerare non già la necessità di dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionale, bensì la semplice pendenza di procedimenti che potrebbero condurre all'adozione di decisioni sfavorevoli (e potenzialmente foriere di esuberi).
6.2. Poco dopo questo provvedimento, e segnatamente il 30.06.2023, è intervenuto l'atteso “decreto ministeriale di prossima emanazione”. Si tratta del d.m. 30 giugno 2023, con il quale sono stati definiti, in via diretta o indiretta, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni. Al d.m. è allegata una tabella, che a mente dell'art. 2, comma 2, ne costituisce parte integrante. Essa, per gli aa.ss. 2024/25, 2025/26 e 2026/27 definisce il contingente organico di dirigenti scolastici per la Puglia in numero, RG rispettivamente, di 569, 565, 557 [cfr. doc. 9 e 9A ].
6.3. Di seguito, e segnatamente il 10.07.20 ha adottato un CP_4 ulteriore provvedimento, integrativo di quello risale .2023 e utile a definire concretamente il numero di posti messi a disposizione della mobilità interregionale. L' ha dato pieno sviluppo al programma già forgiato e, come CP_2 aveva anticipato, to conto del contingente espresso dal d.m. 30.06.2023. Cont Il dato di partenza considerato dall' è stato che, sulla base di quest'ultimo d.m., «per l'anno scolastico 2024/20 i prevede per la regione Puglia un contingente di dirigenti scolastici e direttori SGA pari a 569 unità». Di seguito, sviluppando il proprio ragionamento, l'Usr ha considerato che «nell'anno scolastico 2023/2024 saranno pari a 569 unità (586 dirigenti attualmente in servizio – 18 cessazioni + 1 esecuzione di provvedimento giurisdizionale)» e che, sulla base di dati previsionali comunicati, nell'a.s. 2024-2025, vi saranno 20 cessazioni dal servizio di dirigenti scolastici attualmente in servizio nella regione Puglia». Abbinando questi dati, ha quindi previsto che «nell'a.s. 2024-2025, il numero dei dirigenti scolastici in servizio…sarà pari a 549 (569 dirigenti in servizio al 1° settembre 2023 - 20 cessazioni per limite di età)». Per espressa considerazione del fatto che dalla mobilità per l'a.s. 2023/24 non devono derivare esuberi negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, Cont l' ha determinato il contingente di posti disponibili per i trasferimenti i egionali all'esito della differenza tra il numero di sedi dirigenziali (569) ed il numero di dirigenti scolastici in servizio al 01.09.2024 (549). È così giunto al risultato di 20. A questo dato, coerentemente con quanto anticipato nel suo provvedimento del 21.06.2023, ha sottratto «ulteriori 12 posti, corrispondenti ad accantonamenti per contenziosi attualmente pendenti, relativi a trasferimenti interregionali dei precedenti anni scolastici ed immissioni in ruolo». È così infine giunto a selezionare i posti disponibili in numero di 8.
* 7. Si tratta a questo punto di esaminare l'operato dell' alla luce del CP_4 quadro legislativo e di rango secondario rilevante.
7.1. Il primo aspetto da considerare è che l' ha indicato le sedi CP_4 disponibili attualmente in n. 569. È stata questa la b lo da cui ha sottratto i futuri pensionamenti e, quindi, da cui ha ricavato il numero di posti disponibili (20, salva la successiva sottrazione di altri 12, su cui si tornerà). Il ricorrente ha sostenuto che questo numero – 569 - non coincida con quello della tabella richiamata dalla circolare ministeriale, che ne indica, pur al netto delle sedi sottodimensionate, n. 571. RG Il si è difeso sostenendo che il ricorrente confonde due dati distinti. La tabell ata alla circolare riguarda le sedi scolastiche, mentre il provvedimento regionale fa riferimento ai posti di dirigente. Due ambiti, appunto, distinti. La deduzione ministeriale è lessicalmente corretta, ma non si confronta con un decisivo aspetto sostanziale. È infatti il , con la sua circolare del CP_1 16.06.2023, che al fine di stabilire i “posti” bilità ha fatto rinvio ad una tabella che riguarda le “sedi”. Inoltre, come già evidenziato, la nota contenuta in quella tabella afferma che talune sedi – quelle di cui alla lett. C, in numero di 11 - sono segnalate solo in via indicativa perché «non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con RG incarico a tempo indeterminato» [cfr. doc. 8A ]. Se ne deve dedurre che le restanti sed o invece destinate a dirigenti scolastici con incarico a tempo determinato, sicché, sotto questo profilo, le restanti sedi coincidano con altrettanti posti. L'indicazione di n. 569 posti, in luogo di n. 571, non è perciò corretta.
7.2. Il secondo aspetto è se l'indicazione di n. 571 posti, che non comprende le sedi sottodimensionate ex art. 1, comma 978, legge 178 del 2020, sia conforme al parametro legale, che pure, come detto, ne ha prescritto la considerazione. Il ricorrente si è lamentato esattamente della violazione di questa prescrizione. RG Il , all'opposto, ha sostenuto che, da quella stessa tabella allegata alla circola isulta che, sebbene menzionate, le sedi sottodimensionate non dovrebbero essere considerate. Richiama, a questo riguardo, proprio la nota inserita nella tabella, nella parte in cui recita: «Alla lett. C è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche che dovranno essere assegnate con incarico di reggenza. Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato» [cfr., p. 4 memoria difensiva]. La tesi ministeriale non è però condivisibile perché le sedi cui il ricorrente fa riferimento, pari a n. 45, non sono quelle di cui alla lett. C, ma quelle di cui alla lett. B, rispetto alle quali, la stessa nota in tabella, chiarisce invece che «tali istituzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234/2021, sono considerate
“normodimensionate” limitatamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024». Ne deriva che, in via astratta, considerando anche queste scuole, le sedi/posti da considerare in Puglia non sarebbero state 571, ma 616. Cont Considerato che l' ha formulato il suo calcolo sostenendo che «il contingente di posti di ibili per i trasferimenti interregionali deve essere così determinato: è costituito dalla differenza tra il numero di sedi dirigenziali (569) ed il numero di dirigenti scolastici in servizio al 01.09.2024 (549), risultando, pertanto, pari a 20», deve dunque concludersi che la base di calcolo 569 sia sbagliata e che in luogo di essa avrebbe dovuto considerare quella di 616. Sarebbe perciò giunto a questo esito: 616 – 549 = 67. Sarebbe tuttavia miope non considerare che porre a disposizione 67 posti per la mobilità avrebbe creato un'impasse insuperabile nell'a.s. 2024/25, per il quale, a livello ministeriale, è stato assegnato alla Puglia un contingente pari a n. 569 unità
[cfr. doc. 9A MIM]. Così procedendo, vi sarebbe stato senz'altro un esubero, ciò che la normativa intende evitare. Va allora correttamente intesa la disciplina generale e segnalato che la messa a disposizione del 100% dei posti vacanti e la considerazione anche delle sedi sottodimensionate è stata sancita «purché non derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026». È stata forgiata un'estensione dei posti condizionata. In questo quadro, va allora condiviso l'operato dell' che, anche per CP_4 rimediare ad un disegno ministeriale intervenuto in m dati certi sugli anni scolastici successivi, ha considerato anche il d.m. 30 giugno 2023 e l'organico sancito nella tabella allegata per gli aa.ss. 2024/25 e i successivi. In questo modo, ha sottratto dalla generalità dei posti che sarebbero stati astrattamente disponibili quelli che, se occupati, avrebbero creato un esubero. È stato correttamente assicurato un equilibrio tra gli ingressi derivanti dalla mobilità per l'a.s. 2023/24 e il contingente da rispettare per gli anni successivi, ciò che non è un arbitrio o un capriccio dell'ufficio regionale, ma un obiettivo cristallizzato dallo stesso dato normativo invocato dal ricorrente. In altri termini, riscontrando che l'estensione avrebbe violato la condizione cui Cont la stessa estensione era subordinata, l' non ha considerato le sedi sottodimensionate. Si deve perciò concludere che, anche se per ragioni diverse da quelle proposte RG dal , la censura del ricorrente, secondo cui la mancata considerazione di 45 sedi dimensionate sarebbe illegittima, non coglie nel segno. Per inciso, abbinando le considerazioni finora espresse si deve ritenere che l'operazione dell'Usr avrebbe dovuto considerare le 571 sedi cristallizzate dalla tabella ministeriale di cui alla circolare del 16.06.2023 e così procedere: 571 – 549
- 22.
* 8. A questo punto, ed al di là della considerazione di 20 o 22 posti disponibili, deve esaminarsi l'ulteriore censura del ricorrente che ha preso di mira la sottrazione dal totale di n. 12 posti in considerazione di altrettanti procedimenti giurisdizionali in corso e, al cui esito, potrebbero determinarsi altrettanti ingressi. Si ritiene che la censura del ricorrente sia fondata. È stato osservato che già l'art. 19-quater del decreto-legge n. 4 del 2022, nello stabilire che era reso disponibile il 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, ha posto la condizione che non si determinasse un esubero per gli aa.ss. 2023/24, 2024/25 e 2025/26 e ha assegnato rilievo anche all'eventuale diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta per i casi di esubero anche derivanti dalla «necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima». È stato già indicato che, successivamente, s'è fatta carico di questa ipotesi anche la Circolare ministeriale del 22.06.2023, con cui è stato disposto che «per l'anno scolastico 2023/2024, qualora tenuto all'esecuzione di Controparte_5 provvedimenti giurisdizionali e in ruolo nella regione medesima non abbia posti vacanti e disponibili per tale esecuzione, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte del scolastico regionale della CP_5 regione di richiesta destinazione». Si è già chiarito che è questo il meccanismo predisposto per evitare l'esubero determinato dalla necessità d'eseguire provvedimenti giurisdizionali. Andando ben oltre questo meccanismo, l' ha sottratto dal totale dei CP_4 posti disponibili un numero di posti no ispondenti a quelli utili all'esecuzione di “provvedimenti giurisdizionali”, bensì « corrispondenti ad accantonamenti per contenziosi attualmente pendenti, relativi a trasferimenti interregionali dei precedenti anni scolastici ed immissioni in ruolo». La struttura territoriale ha quindi dato rilievo alla mera pendenza di un procedimento, anche in mancanza di un suo esito. Si tratta d'una prudenza che, ancorché finalizzata ad assicurare il perseguimento dell'obiettivo generale di evitare esuberi, frustra indebitamente l'interesse del candidato alla mobilità. Essa, del resto, si converte in un risultato contra legem, posto che l'art. 19-quater fa espresso riferimento non al possibile esito di procedimenti pendenti, ma a provvedimenti da eseguire. Infine, l'operato territoriale pare non aver tenuto in considerazione che, a livello centrale, i rischi derivanti dalla sopravvenienza di provvedimenti sfavorevoli erano stati già considerati mediante la predisposizione d'uno specifico meccanismo, sopra esposto, destinato a fronteggiarli. Cont Per queste ragioni, l' avrebbe dovuto porre a disposizione degli interessati anche gli ulteriori 12 pos ebitamente sottratto dal totale.
* 9. Ciò posto, è da verificare se il ricorrente abbia diritto all'assegnazione d'uno di questi posti. RG
9.1. A premessa dell'esame della questione, va rilevato che la difesa del , secondo cui sarebbe decisivo il fatto che il ricorrente non abbia allegato e p o che, se quei posti fossero stati posti a disposizione, egli sarebbe stato selezionato, non è fondata. Il ha sostenuto questa tesi facendo riferimento anche ad un CP_1 preced esto giudice, con cui era stata respinta la domanda d'un dirigente considerando, tra l'altro, che egli «per sostenere la fondatezza della sua domanda, avrebbe dovuto articolare la sua pretesa allegando che, in base alla procedura avviata, e nei limiti dei posti da essa contemplati, gli sarebbe spettata la mobilità richiesta» [cfr. Trib. Gorizia, n. 9/2023]. RG Tuttavia, deve considerarsi che il precedente del tribunale richiamato dal atteneva a fattispecie diversa, in cui non era coinvolta la ponderazione preferenze del ricorrente con quelle di altri candidati, ma la puntuale allegazione dei titoli legittimanti il trasferimento al momento della domanda di mobilità e, pertanto, la stessa possibilità di tenerli in considerazione per la selezione. Fu così disattesa la pretesa per cui, ricorrendo in concreto quei titoli, l'interessato, a prescindere dalla loro congrua ostensione, aveva diritto al movimento. Non fu invece affermato un principio in base al quale il candidato, titolare d'una precedenza derivanti dalla legge n. 104 del 1992, debba allegare e provare che quella precedenza è prioritaria rispetto a tutte quelle vantate dagli altri candidati presenti1. 1 Il richiamo ad ulteriori passaggi della pronuncia svela che l'estrapolazione che ne ha fatto il Org
non si attaglia al caso di specie: il ricorrente «non s'è doluto del fatto che i posti assegnati presso la siano stati attribuiti a soggetti aventi minor diritto del suo. In termini Org_3 differenti, si è lamentato del fatto che l'apprezzamento della sua condizione soggettiva avrebbe dovuto condurre, senz'altro, ad accordargli il trasferimento, stante la disponibilità di posti nel contesto geografico cui aspira. Questa disponibilità, a suo dire, sarebbe un dato pacifico, anche perché all'eventuale mancanza di posti vacanti e disponibili si potrebbe sopperire mediante l'assegnazione del posto secondo l'istituto della reggenza… Egli [tuttavia, n.d.r.] non gode d'un diritto incondizionato al trasferimento, sicché l'eventualità che presso la vi siano Org_3 posti che gli potrebbero essere assegnati non è circostanza sufficiente per accreditare la fondatezza della sua domanda. La mobilità in ingresso, invero, non trova il proprio limite nella totalità dei soli posti – in senso atecnico - disponibili, ma in una percentuale degli stessi, peraltro attualmente aumentata in deroga a quella ordinaria. È del resto documentale che la sia stata Org_3 coinvolta dalla mobilità entro quel contingente percentuale, che ha condotto alla copertura di n. 28…Non ha alcun rilievo il fatto che taluni posti gli potrebbero essere assegnati mediante l'istituto della reggenza….è da escludere che si possa procedere ad un trasferimento in posizione soprannumeraria, dovendo sussistere innanzitutto la vacanza del posto nella sede in cui il lavoratore aspira ad essere trasferito…La vacanza del posto è dunque condizione necessaria ma non sufficiente, perché l'amministrazione resta libera di decidere, nel rispetto dei principi costituzionali, se coprire la vacanza oppure privilegiare altre soluzioni, quali la reggenza. Trova così conferma il fatto che il D'altra parte, un siffatto ragionamento, che effettivamente è predicato da altri RG RG precedenti depositati dal [cfr. Trib. Treviso, ord. 03.10.2023, doc. 13 ], si pone, a parere dello s te, in contrasto con la giurisprudenza della di cassazione secondo cui, «in tema di diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle relative richieste»
[Cass., n. 23857/2017]. RG
9.2. Premesso quanto precede, e venendo all'esame della questione, il , rispetto alla pretesa del ricorrente, ha innanzitutto opposto la circostanza ch 8 posti assegnati sono stati attribuiti a soggetti maggiormente titolati. Una circostanza, invero, di cui lo stesso ricorrente ha dato atto e che non ha alcun rilievo rispetto agli ulteriori 12 posti “mancanti”. In merito ad essi, l'amministrazione ha sostenuto che nell'ambito della procedura per cui è causa sono state formulate «ben 90 domande di mobilità interregionale in ingresso (numero di gran lunga superiore ai posti effettivamente disponibili), tutte munite di titoli di precedenza, ai sensi della legge 104/1992» [cfr. p. 9 memoria].
9.3. A fronte di ciò, e ritenendo che tale allegazione fosse una pista probatoria RG da approfondire, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. è stato disposto, a carico del , il deposito di tutte le 90 domande di mobilità pervenute nella procedura i è causa con i relativi allegati, unitamente ad una nota atta ad illustrare quali fra di esse fossero contraddistinte da eventuali titoli di precedenza poziori rispetto a quelli attinenti al ricorrente2. RG All'esito, il ha precisato che «al netto degli 8 posti assegnati, l'odierno ricorrente è, ra, preceduto da altri candidati ( , Per_1 Per_2
e, a parità di condizioni, conc tr i Persona_3 Per_4 Per_1
Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_12 RG
» [cfr. . Per_13 Per_14 delle doma i questi candidati, al lume dei criteri selettivi prefissati dall' con la nota del 21.06.2023, conduce ad accertare che CP_4 talune di que sono cedevoli rispetto a quella di Pt_1
dipendente pubblico, sebbene ricorrano i presupposti di cui all'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, non possa aspirare ad un trasferimento o alla mobilità in sovrannumero…La sua condizione si pone alla base del diritto ad essere preferito ad altri in vista del trasferimento, non senz'altro del diritto ad ottenerlo. Detto altrimenti, egli, per sostenere la fondatezza della sua domanda, avrebbe dovuto articolare la sua pretesa allegando che, in base alla procedura avviata, e nei limiti dei posti da essa contemplati, gli sarebbe spettata la mobilità richiesta…Questa considerazione, basata strettamente sull'architettura del ricorso, sarebbe di per sé sufficiente per respingerlo. Al lume Org dell'integrazione documentale depositata dal in sede cautelare, può però aggiungersi che la comparazione della posizione [del ricorrente, n.d.r.] con i 28 colleghi che hanno ottenuto la mobilità avrebbe comunque condotto ad un esito sfavorevole per il ricorrente. È in tal senso assorbente il fatto che, a valle della sua valutazione, avrebbe correttamente inserito [il CP_6 ricorrente, n.d.r.] nell'elenco degli esclusi e non in quello dei soggetti trasferiti». Cont In tale nota, alla lett. f), l' ha previsto che «in caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in e enza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, verrà data precedenza a chi ha indicato la Puglia come prima o unica regione di destinazione e verranno, inoltre, adottati i seguenti criteri, applicati in ordine di priorità: 1) disabilità personale connotata da gravità (artt. 21 e 3, comma 3 Legge 104/1992):
2) assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (art. 33, commi 3 e 5 della Legge 104/1992), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito (artt. 74 e ss. Codice Civile), del numero di familiari da assistere e della prossimità della sede od ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i;
3) anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, anzianità anagrafica». Tra i criteri indicati, la selezione della Puglia come prima o unica scelta è collocata al vertice. Gli ulteriori criteri – nn. da 1) a 3) – paiono utili a distinguere le posizioni di coloro che abbiano selezionato la Puglia come destinazione esclusiva o prioritaria. Chiarito questo aspetto, è pacifico che assista la madre, portatrice di Pt_1 handicap grave con cui risiede a Surbo (Le), vanni XXIII n. 7, e che abbia indicato la Puglia come unica regione di destinazione. Come si evince dalla tabella allegata dal MIM, tra i candidati che sarebbero in posizione preferibile rispetto a va osservato che il candidato ha Pt_1 Per_1 indicato la Puglia come VI scelt didata come V scelta ata Per_2 come II scelta;
il candidato me V scelta. Persona_3 Per_4
che nessuno di costoro, du be prevalere su Pt_1 Inoltre, rispetto ai candidati che sarebbero in posizione equipoll Pt_1 assunto con decorrenza 01.09.2019, va considerato che i seguenti candidati una minore anzianità di servizio: (assunto il 01.09.2020), (assunta Per_6 Per_7 dal 01.09.2021), LI (assunta 020), (assunta 9.2021), Per_8 Per_1 (assunta il 01.09.2022), il 01.09.2022), Per_9 Per_10
01.09.2022), (ass 9.2022) e (assu Per_12 Per_13 01.09.2022). Costoro, co o indicati quali soggetti ave analoghi a RG quelli di hanno una minore anzianità, circostanza che il non pare Pt_1 aver cons Ancora più nel dettaglio, e in termini davvero dirimenti, va osservato che LI, e godono della stessa precedenza Per_7 Per_10 Per_13 Per_14 di il mma 3, legge n. 104 del 1992) Pt_1 m no una minore anzianità di servizio, o hanno indicato la Puglia come scelta secondaria o ulteriore, o sono contraddistinti da entrambe le circostanze. Costoro, perciò, si collocano senz'altro in posizione inferiore a Pt_1 RG Ne deriva che dei 15 nominativi indicati dal co i a soggetti collocati in posizione poziore o analoga a quella di almeno 5 si riferiscono Pt_1 a soggetti in posizione posteriore a quella del ricorr Dunque, a tutto concedere, solo n. 10 candidati potrebbero essere preferiti a
Considerato che i posti erroneamente sottratti alla mobilità sono n. 12, va Pt_1 Cont
o che se l' avesse posto a disposizione tutti i posti utili alla mobilità il ricorrente avrebbe uto la mobilità richiesta. RG Il va perciò condannato assegnare il ricorrente, quale dirigente scolastico, alla se lavoro vacante e disponibile della regione Puglia più vicina al luogo di residenza della madre portatrice di handicap grave.
* 10. In merito al governo delle spese, si ritiene che vadano valorizzate le difficoltà interpretative, suscitate da un quadro normativo complesso, che la struttura territoriale del ha dovuto fronteggiare. CP_3 CP_1 Al contempo, der errore determinante l'accoglimento del ricorso sarebbe stato evitabile attraverso un'attenta lettura delle disposizioni normative coinvolte. Ciò conduce a compensare le spese processuali per la frazione di 1/3. La frazione residua, liquidata come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della causa, della mancanza d'attività istruttoria e dei parametri medi, segue la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
RG Il Giudice, definitamente pronunciando, condanna il ad assegnare il ricorrente quale dirigente scolastico alla sede di lavoro vacan la regione Puglia più vicina al luogo di residenza della madre portatrice di handicap grave;
compensa per 1/3 fra le parti le spese del giudizio;
RG condanna il a rifondere a parte ricorrente la frazione residua delle spese del giudizio, liq in complessivi euro 4.942,59, più 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, oltre c.p.a. ed i.v.a., con distrazione a favore dell'avv. Massimo Pistilli. Gorizia, 29 gennaio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. verbale d'udienza del 24.11.2023.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 29/01/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Antonelli, in sostituzione dell'avv. Pistilli, e, per parte resistente, la dott.ssa Sammartini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 270/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 270/2023 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Massimo Pistilli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417- Controparte_1 bis c.p.c., dalla funzionaria dott.ssa M. Lucia Sammartini, ed elettivamente domiciliato presso l' a Controparte_2
via Rismondo 6, p.e.c. CP_2 Email_1
resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 414 c.p.c., depositato il 10 ottobre 2023, Parte_1 dirigente scolastico assunto con contratto a tempo indeterminato dal in servizio presso l' in San Canzian RGnizzazione_1 d'Isonzo (GO), ha ag Controparte_1
affinché venga accertato il suo diritto d'esser
[...] za scolastica nella Regione Puglia, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella di mobilità interregionale, a far data dal 1° settembre 2023. Nella sua domanda, egli ha indicato le sedi di Lecce e provincia, Brindisi e provincia, Taranto e provincia, Bari e provincia, B.A.T. e provincia, Foggia e provincia, e ha allegato e documentato che presta assistenza nei confronti della madre, soggetto con cui risiede e portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 104 del 1992. Ha posto in discussione l'operato ministeriale in quanto l' E_
, nel momento in cui ha indicato il numero di posti
[...]
interregionale, avrebbe omesso di considerare le sedi sottodimensionate e, dopo aver erroneamente escluso queste ultime, ha sottratto dal numero ricavato, pari a 20, ulteriori sedi, in numero di 12, lasciate impregiudicate in ragione di contenziosi introdotti da altri dirigenti aspiranti al movimento verso la Puglia. Tale modus procedendi contrasterebbe con la disciplina dedicata al governo della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, che per l'a.s. 2023/24 avrebbe previsto di porre a disposizione il 100% delle sedi vacanti in ciascuna regione, con la precisazione che tra le sedi disponibili dovevano essere comprese anche quelle di cui all'art. 1, comma 978 della legge n. 178 del 2020. Inoltre, sarebbe stato irragionevole sottrarre dal contingente totale un numero di posti utile all'esecuzione d'eventuali provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli, attesa l'ipoteticità dello scenario considerato e la sua attinenza ad anni scolastici precedenti. Pur non contestando che i soggetti che hanno visto accogliere la domanda, in numero di 8, abbiano un titolo preferibile al suo, ha sostenuto la spettanza del RG diritto ad ottenere la mobilità su uno degli altri posti che il , erroneamente, non avrebbe reso disponibile.
* 2. Il si è difeso chiedendo la reiezione Controparte_1 della do da quanto opinato dal ricorrente, i posti delle scuole sottodimensionati non vanno considerati tra quelli vacanti e disponibili ai fini della mobilità. Ha altresì precisato che il ricorrente, in ogni caso, non avrebbe né allegato né provato che, anche considerando quei posti ulteriori, egli avrebbe avuto diritto ad essere preferito agli altri candidati.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va detto che è del tutto pacifico che abbia formulato una tempestiva domanda di mobilità, segnalando le sedi Pt_1 dicate e la sussistenza del titolo preferenziale legato all'assistenza alla madre. Ad essere controversa è la correttezza dell'operato ministeriale – segnatamente dell' - rispetto all'individuazione del numero di posti da porre a CP_4 disp li interessati alla mobilità e, ulteriormente, l'eventuale posizione di rispetto all'ipotetica sussistenza di posti ulteriori. Pt_1
* 5. L'analisi della questione postula una ricostruzione della disciplina normativa nazionale dedicata alla fattispecie. Dal punto di vista generale, l'art. 9, comma 4, Ccnl applicabile, prevede che «su richiesta del dirigente scolastico…è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente».
5.1. La norma, per l'anno scolastico d'interesse, è stata espressamente derogata. La Circolare ministeriale del 16.06.2023, dedicata alle «Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con RG decorrenza 01/09/2023» [cfr. doc. 5 ] ha previsto, alla lett. f), che «nell'attesa della conversione in legge del de legge 22 aprile 2023, n. 44, che gli emendamenti approvati alla Camera al medesimo decreto renderanno disponibili, esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2023/2024, “il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione”, purché non derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e senza richiesta di assenso né dell'Ufficio scolastico di provenienza né di quello di destinazione, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale». Ha inoltre riportato il testo dell'art. 1, comma 978, legge cit., riguardante le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, e ha valorizzato la modifica additiva della norma determinata dal decreto legge 30 aprile 2023, n. 36, in base al quale le predette sedi «sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi». Su queste basi, ha coerentemente concluso che «le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, alle suddette condizioni». L'unico limite, invalicabile, è stato fissato assecondando l'esigenza d'evitare esuberi di personale per gli aa.ss. 2023/24, 2024/25 e 2025/26. È in quest'ottica che va letto il rinvio all'art. 19-quater del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale, nello stabilire che era reso disponibile il 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, ha posto la condizione che non si determinasse un esubero per gli aa.ss.
2023/24, 2024/25 e 2025/26 e ha assegnato rilievo anche all'eventuale diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta per i casi di esubero, anche derivanti dalla «necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima».
5.2. La predetta circolare ministeriale ha inoltre indicato per relationem il contingente delle sedi dirigenziali per l'a.s. 2023/24: «la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, per l'anno scolastico 2023-2024, secondo i contingenti indicati dal D.M. del 19 aprile 2023, n. 70, che la Corte dei Conti ha già ammesso alla registrazione, come da precedente comunicazione». La tabella in questione, rispetto alla Puglia, evidenzia la presenza di 620 istituzioni scolastiche (lett. A), di cui:
- 45 sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500, o inferiore a 400 ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (lett. B);
- 11 sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 500 unità o a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (lett. C);
- 7 C.p.i.a. (centri provinciali d'istruzione per adulti, lett. D). La tabella espone poi due totali:
- n. 616, esito dell'operazione 620 (A) – 11 (C) + 7 (D);
- n. 571, esito dell'operazione 620 (A) – 45 (B) – 11 (C) + 7 (D). La tabella, con apposita nota, chiarisce che le sedi di cui alla lett. B, ai sensi dell'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234/2021, «sono considerate “normodimensionate” limitatamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024». Quanto alle sedi di cui alla lett. C, la stessa nota chiarisce che esse «vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato».
5.3. Alla circolare del 16.06.2023 ne ha fatto seguito un'altra. Si tratta della RG Circolare ministeriale del 22.06.2023 [cfr, doc. 6 ], con la quale sono state confermate le indicazioni precedenti ed è stato dis che «per l'anno scolastico 2023/2024, qualora l' tenuto all'esecuzione di Controparte_5 provvedimenti giurisdizi sione in ruolo nella regione medesima non abbia posti vacanti e disponibili per tale esecuzione, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell' della Controparte_5 regione di richiesta destinazione».
5.4. Sintetizzando, anche per semplificare un quadro davvero intricato, può dirsi che dal versante ministeriale si è fatto luogo ad un'operazione complessa perché destinata sì a regolare la mobilità per l'a.s. 2023/24, ma avendo riguardo anche agli aa.ss. 2024/25 e 2025/26. In particolare, è stato sancito che la mobilità in parola non doveva comportare esuberi né per l'anno a cui era strettamente attinente, né per i due anni scolastici successivi. È stato inoltre considerato un meccanismo utile ad evitare l'esubero determinato dalla necessità d'eseguire provvedimenti giurisdizionali.
* 6. Occorre a questo punto esaminare le modalità con cui l' ha dato CP_4 attuazione a questo meccanismo. RG Cont
6.1. Con provvedimento del 21.06.2023 [cfr. doc. 11 ], l' ha richiamato le indicazioni contenute nella circ. min. del 16.06.202 Ha poi specificato che, «per determinare la quota dei posti da destinare alla mobilità interregionale, senza creare situazioni di esubero, terrà conto della rideterminazione dell'organico regionale per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, prevista con Decreto Interministeriale di prossima emanazione». Allo stesso scopo, ha poi stabilito che «saranno, inoltre, presi in considerazione i dati relativi ai pensionamenti d'ufficio per l'a.s. 2024/2025 e 2025/2026 e la circostanza che, allo stato attuale, sono pendenti n.12 contenziosi aventi ad oggetto l'assegnazione di dirigenti scolastici alla regione Puglia, relativi a procedure di immissione in ruolo o di trasferimento interregionale». In sostanza, l' ha inteso prestare pieno ossequio alla necessità CP_4 d'evitare esuberi. ha considerato l'intero orizzonte temporale preso a riferimento dal , scegliendo di individuare il contingente sulla base di uno CP_1 strumento nor il “decreto ministeriale di prossima emanazione” – che avrebbe indicato specificamente la determinazione dell'organico per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/26 e ha ritenuto di dover considerare non già la necessità di dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionale, bensì la semplice pendenza di procedimenti che potrebbero condurre all'adozione di decisioni sfavorevoli (e potenzialmente foriere di esuberi).
6.2. Poco dopo questo provvedimento, e segnatamente il 30.06.2023, è intervenuto l'atteso “decreto ministeriale di prossima emanazione”. Si tratta del d.m. 30 giugno 2023, con il quale sono stati definiti, in via diretta o indiretta, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni. Al d.m. è allegata una tabella, che a mente dell'art. 2, comma 2, ne costituisce parte integrante. Essa, per gli aa.ss. 2024/25, 2025/26 e 2026/27 definisce il contingente organico di dirigenti scolastici per la Puglia in numero, RG rispettivamente, di 569, 565, 557 [cfr. doc. 9 e 9A ].
6.3. Di seguito, e segnatamente il 10.07.20 ha adottato un CP_4 ulteriore provvedimento, integrativo di quello risale .2023 e utile a definire concretamente il numero di posti messi a disposizione della mobilità interregionale. L' ha dato pieno sviluppo al programma già forgiato e, come CP_2 aveva anticipato, to conto del contingente espresso dal d.m. 30.06.2023. Cont Il dato di partenza considerato dall' è stato che, sulla base di quest'ultimo d.m., «per l'anno scolastico 2024/20 i prevede per la regione Puglia un contingente di dirigenti scolastici e direttori SGA pari a 569 unità». Di seguito, sviluppando il proprio ragionamento, l'Usr ha considerato che «nell'anno scolastico 2023/2024 saranno pari a 569 unità (586 dirigenti attualmente in servizio – 18 cessazioni + 1 esecuzione di provvedimento giurisdizionale)» e che, sulla base di dati previsionali comunicati, nell'a.s. 2024-2025, vi saranno 20 cessazioni dal servizio di dirigenti scolastici attualmente in servizio nella regione Puglia». Abbinando questi dati, ha quindi previsto che «nell'a.s. 2024-2025, il numero dei dirigenti scolastici in servizio…sarà pari a 549 (569 dirigenti in servizio al 1° settembre 2023 - 20 cessazioni per limite di età)». Per espressa considerazione del fatto che dalla mobilità per l'a.s. 2023/24 non devono derivare esuberi negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, Cont l' ha determinato il contingente di posti disponibili per i trasferimenti i egionali all'esito della differenza tra il numero di sedi dirigenziali (569) ed il numero di dirigenti scolastici in servizio al 01.09.2024 (549). È così giunto al risultato di 20. A questo dato, coerentemente con quanto anticipato nel suo provvedimento del 21.06.2023, ha sottratto «ulteriori 12 posti, corrispondenti ad accantonamenti per contenziosi attualmente pendenti, relativi a trasferimenti interregionali dei precedenti anni scolastici ed immissioni in ruolo». È così infine giunto a selezionare i posti disponibili in numero di 8.
* 7. Si tratta a questo punto di esaminare l'operato dell' alla luce del CP_4 quadro legislativo e di rango secondario rilevante.
7.1. Il primo aspetto da considerare è che l' ha indicato le sedi CP_4 disponibili attualmente in n. 569. È stata questa la b lo da cui ha sottratto i futuri pensionamenti e, quindi, da cui ha ricavato il numero di posti disponibili (20, salva la successiva sottrazione di altri 12, su cui si tornerà). Il ricorrente ha sostenuto che questo numero – 569 - non coincida con quello della tabella richiamata dalla circolare ministeriale, che ne indica, pur al netto delle sedi sottodimensionate, n. 571. RG Il si è difeso sostenendo che il ricorrente confonde due dati distinti. La tabell ata alla circolare riguarda le sedi scolastiche, mentre il provvedimento regionale fa riferimento ai posti di dirigente. Due ambiti, appunto, distinti. La deduzione ministeriale è lessicalmente corretta, ma non si confronta con un decisivo aspetto sostanziale. È infatti il , con la sua circolare del CP_1 16.06.2023, che al fine di stabilire i “posti” bilità ha fatto rinvio ad una tabella che riguarda le “sedi”. Inoltre, come già evidenziato, la nota contenuta in quella tabella afferma che talune sedi – quelle di cui alla lett. C, in numero di 11 - sono segnalate solo in via indicativa perché «non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con RG incarico a tempo indeterminato» [cfr. doc. 8A ]. Se ne deve dedurre che le restanti sed o invece destinate a dirigenti scolastici con incarico a tempo determinato, sicché, sotto questo profilo, le restanti sedi coincidano con altrettanti posti. L'indicazione di n. 569 posti, in luogo di n. 571, non è perciò corretta.
7.2. Il secondo aspetto è se l'indicazione di n. 571 posti, che non comprende le sedi sottodimensionate ex art. 1, comma 978, legge 178 del 2020, sia conforme al parametro legale, che pure, come detto, ne ha prescritto la considerazione. Il ricorrente si è lamentato esattamente della violazione di questa prescrizione. RG Il , all'opposto, ha sostenuto che, da quella stessa tabella allegata alla circola isulta che, sebbene menzionate, le sedi sottodimensionate non dovrebbero essere considerate. Richiama, a questo riguardo, proprio la nota inserita nella tabella, nella parte in cui recita: «Alla lett. C è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche che dovranno essere assegnate con incarico di reggenza. Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato» [cfr., p. 4 memoria difensiva]. La tesi ministeriale non è però condivisibile perché le sedi cui il ricorrente fa riferimento, pari a n. 45, non sono quelle di cui alla lett. C, ma quelle di cui alla lett. B, rispetto alle quali, la stessa nota in tabella, chiarisce invece che «tali istituzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234/2021, sono considerate
“normodimensionate” limitatamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024». Ne deriva che, in via astratta, considerando anche queste scuole, le sedi/posti da considerare in Puglia non sarebbero state 571, ma 616. Cont Considerato che l' ha formulato il suo calcolo sostenendo che «il contingente di posti di ibili per i trasferimenti interregionali deve essere così determinato: è costituito dalla differenza tra il numero di sedi dirigenziali (569) ed il numero di dirigenti scolastici in servizio al 01.09.2024 (549), risultando, pertanto, pari a 20», deve dunque concludersi che la base di calcolo 569 sia sbagliata e che in luogo di essa avrebbe dovuto considerare quella di 616. Sarebbe perciò giunto a questo esito: 616 – 549 = 67. Sarebbe tuttavia miope non considerare che porre a disposizione 67 posti per la mobilità avrebbe creato un'impasse insuperabile nell'a.s. 2024/25, per il quale, a livello ministeriale, è stato assegnato alla Puglia un contingente pari a n. 569 unità
[cfr. doc. 9A MIM]. Così procedendo, vi sarebbe stato senz'altro un esubero, ciò che la normativa intende evitare. Va allora correttamente intesa la disciplina generale e segnalato che la messa a disposizione del 100% dei posti vacanti e la considerazione anche delle sedi sottodimensionate è stata sancita «purché non derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026». È stata forgiata un'estensione dei posti condizionata. In questo quadro, va allora condiviso l'operato dell' che, anche per CP_4 rimediare ad un disegno ministeriale intervenuto in m dati certi sugli anni scolastici successivi, ha considerato anche il d.m. 30 giugno 2023 e l'organico sancito nella tabella allegata per gli aa.ss. 2024/25 e i successivi. In questo modo, ha sottratto dalla generalità dei posti che sarebbero stati astrattamente disponibili quelli che, se occupati, avrebbero creato un esubero. È stato correttamente assicurato un equilibrio tra gli ingressi derivanti dalla mobilità per l'a.s. 2023/24 e il contingente da rispettare per gli anni successivi, ciò che non è un arbitrio o un capriccio dell'ufficio regionale, ma un obiettivo cristallizzato dallo stesso dato normativo invocato dal ricorrente. In altri termini, riscontrando che l'estensione avrebbe violato la condizione cui Cont la stessa estensione era subordinata, l' non ha considerato le sedi sottodimensionate. Si deve perciò concludere che, anche se per ragioni diverse da quelle proposte RG dal , la censura del ricorrente, secondo cui la mancata considerazione di 45 sedi dimensionate sarebbe illegittima, non coglie nel segno. Per inciso, abbinando le considerazioni finora espresse si deve ritenere che l'operazione dell'Usr avrebbe dovuto considerare le 571 sedi cristallizzate dalla tabella ministeriale di cui alla circolare del 16.06.2023 e così procedere: 571 – 549
- 22.
* 8. A questo punto, ed al di là della considerazione di 20 o 22 posti disponibili, deve esaminarsi l'ulteriore censura del ricorrente che ha preso di mira la sottrazione dal totale di n. 12 posti in considerazione di altrettanti procedimenti giurisdizionali in corso e, al cui esito, potrebbero determinarsi altrettanti ingressi. Si ritiene che la censura del ricorrente sia fondata. È stato osservato che già l'art. 19-quater del decreto-legge n. 4 del 2022, nello stabilire che era reso disponibile il 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, ha posto la condizione che non si determinasse un esubero per gli aa.ss. 2023/24, 2024/25 e 2025/26 e ha assegnato rilievo anche all'eventuale diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta per i casi di esubero anche derivanti dalla «necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima». È stato già indicato che, successivamente, s'è fatta carico di questa ipotesi anche la Circolare ministeriale del 22.06.2023, con cui è stato disposto che «per l'anno scolastico 2023/2024, qualora tenuto all'esecuzione di Controparte_5 provvedimenti giurisdizionali e in ruolo nella regione medesima non abbia posti vacanti e disponibili per tale esecuzione, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte del scolastico regionale della CP_5 regione di richiesta destinazione». Si è già chiarito che è questo il meccanismo predisposto per evitare l'esubero determinato dalla necessità d'eseguire provvedimenti giurisdizionali. Andando ben oltre questo meccanismo, l' ha sottratto dal totale dei CP_4 posti disponibili un numero di posti no ispondenti a quelli utili all'esecuzione di “provvedimenti giurisdizionali”, bensì « corrispondenti ad accantonamenti per contenziosi attualmente pendenti, relativi a trasferimenti interregionali dei precedenti anni scolastici ed immissioni in ruolo». La struttura territoriale ha quindi dato rilievo alla mera pendenza di un procedimento, anche in mancanza di un suo esito. Si tratta d'una prudenza che, ancorché finalizzata ad assicurare il perseguimento dell'obiettivo generale di evitare esuberi, frustra indebitamente l'interesse del candidato alla mobilità. Essa, del resto, si converte in un risultato contra legem, posto che l'art. 19-quater fa espresso riferimento non al possibile esito di procedimenti pendenti, ma a provvedimenti da eseguire. Infine, l'operato territoriale pare non aver tenuto in considerazione che, a livello centrale, i rischi derivanti dalla sopravvenienza di provvedimenti sfavorevoli erano stati già considerati mediante la predisposizione d'uno specifico meccanismo, sopra esposto, destinato a fronteggiarli. Cont Per queste ragioni, l' avrebbe dovuto porre a disposizione degli interessati anche gli ulteriori 12 pos ebitamente sottratto dal totale.
* 9. Ciò posto, è da verificare se il ricorrente abbia diritto all'assegnazione d'uno di questi posti. RG
9.1. A premessa dell'esame della questione, va rilevato che la difesa del , secondo cui sarebbe decisivo il fatto che il ricorrente non abbia allegato e p o che, se quei posti fossero stati posti a disposizione, egli sarebbe stato selezionato, non è fondata. Il ha sostenuto questa tesi facendo riferimento anche ad un CP_1 preced esto giudice, con cui era stata respinta la domanda d'un dirigente considerando, tra l'altro, che egli «per sostenere la fondatezza della sua domanda, avrebbe dovuto articolare la sua pretesa allegando che, in base alla procedura avviata, e nei limiti dei posti da essa contemplati, gli sarebbe spettata la mobilità richiesta» [cfr. Trib. Gorizia, n. 9/2023]. RG Tuttavia, deve considerarsi che il precedente del tribunale richiamato dal atteneva a fattispecie diversa, in cui non era coinvolta la ponderazione preferenze del ricorrente con quelle di altri candidati, ma la puntuale allegazione dei titoli legittimanti il trasferimento al momento della domanda di mobilità e, pertanto, la stessa possibilità di tenerli in considerazione per la selezione. Fu così disattesa la pretesa per cui, ricorrendo in concreto quei titoli, l'interessato, a prescindere dalla loro congrua ostensione, aveva diritto al movimento. Non fu invece affermato un principio in base al quale il candidato, titolare d'una precedenza derivanti dalla legge n. 104 del 1992, debba allegare e provare che quella precedenza è prioritaria rispetto a tutte quelle vantate dagli altri candidati presenti1. 1 Il richiamo ad ulteriori passaggi della pronuncia svela che l'estrapolazione che ne ha fatto il Org
non si attaglia al caso di specie: il ricorrente «non s'è doluto del fatto che i posti assegnati presso la siano stati attribuiti a soggetti aventi minor diritto del suo. In termini Org_3 differenti, si è lamentato del fatto che l'apprezzamento della sua condizione soggettiva avrebbe dovuto condurre, senz'altro, ad accordargli il trasferimento, stante la disponibilità di posti nel contesto geografico cui aspira. Questa disponibilità, a suo dire, sarebbe un dato pacifico, anche perché all'eventuale mancanza di posti vacanti e disponibili si potrebbe sopperire mediante l'assegnazione del posto secondo l'istituto della reggenza… Egli [tuttavia, n.d.r.] non gode d'un diritto incondizionato al trasferimento, sicché l'eventualità che presso la vi siano Org_3 posti che gli potrebbero essere assegnati non è circostanza sufficiente per accreditare la fondatezza della sua domanda. La mobilità in ingresso, invero, non trova il proprio limite nella totalità dei soli posti – in senso atecnico - disponibili, ma in una percentuale degli stessi, peraltro attualmente aumentata in deroga a quella ordinaria. È del resto documentale che la sia stata Org_3 coinvolta dalla mobilità entro quel contingente percentuale, che ha condotto alla copertura di n. 28…Non ha alcun rilievo il fatto che taluni posti gli potrebbero essere assegnati mediante l'istituto della reggenza….è da escludere che si possa procedere ad un trasferimento in posizione soprannumeraria, dovendo sussistere innanzitutto la vacanza del posto nella sede in cui il lavoratore aspira ad essere trasferito…La vacanza del posto è dunque condizione necessaria ma non sufficiente, perché l'amministrazione resta libera di decidere, nel rispetto dei principi costituzionali, se coprire la vacanza oppure privilegiare altre soluzioni, quali la reggenza. Trova così conferma il fatto che il D'altra parte, un siffatto ragionamento, che effettivamente è predicato da altri RG RG precedenti depositati dal [cfr. Trib. Treviso, ord. 03.10.2023, doc. 13 ], si pone, a parere dello s te, in contrasto con la giurisprudenza della di cassazione secondo cui, «in tema di diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle relative richieste»
[Cass., n. 23857/2017]. RG
9.2. Premesso quanto precede, e venendo all'esame della questione, il , rispetto alla pretesa del ricorrente, ha innanzitutto opposto la circostanza ch 8 posti assegnati sono stati attribuiti a soggetti maggiormente titolati. Una circostanza, invero, di cui lo stesso ricorrente ha dato atto e che non ha alcun rilievo rispetto agli ulteriori 12 posti “mancanti”. In merito ad essi, l'amministrazione ha sostenuto che nell'ambito della procedura per cui è causa sono state formulate «ben 90 domande di mobilità interregionale in ingresso (numero di gran lunga superiore ai posti effettivamente disponibili), tutte munite di titoli di precedenza, ai sensi della legge 104/1992» [cfr. p. 9 memoria].
9.3. A fronte di ciò, e ritenendo che tale allegazione fosse una pista probatoria RG da approfondire, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. è stato disposto, a carico del , il deposito di tutte le 90 domande di mobilità pervenute nella procedura i è causa con i relativi allegati, unitamente ad una nota atta ad illustrare quali fra di esse fossero contraddistinte da eventuali titoli di precedenza poziori rispetto a quelli attinenti al ricorrente2. RG All'esito, il ha precisato che «al netto degli 8 posti assegnati, l'odierno ricorrente è, ra, preceduto da altri candidati ( , Per_1 Per_2
e, a parità di condizioni, conc tr i Persona_3 Per_4 Per_1
Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_12 RG
» [cfr. . Per_13 Per_14 delle doma i questi candidati, al lume dei criteri selettivi prefissati dall' con la nota del 21.06.2023, conduce ad accertare che CP_4 talune di que sono cedevoli rispetto a quella di Pt_1
dipendente pubblico, sebbene ricorrano i presupposti di cui all'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, non possa aspirare ad un trasferimento o alla mobilità in sovrannumero…La sua condizione si pone alla base del diritto ad essere preferito ad altri in vista del trasferimento, non senz'altro del diritto ad ottenerlo. Detto altrimenti, egli, per sostenere la fondatezza della sua domanda, avrebbe dovuto articolare la sua pretesa allegando che, in base alla procedura avviata, e nei limiti dei posti da essa contemplati, gli sarebbe spettata la mobilità richiesta…Questa considerazione, basata strettamente sull'architettura del ricorso, sarebbe di per sé sufficiente per respingerlo. Al lume Org dell'integrazione documentale depositata dal in sede cautelare, può però aggiungersi che la comparazione della posizione [del ricorrente, n.d.r.] con i 28 colleghi che hanno ottenuto la mobilità avrebbe comunque condotto ad un esito sfavorevole per il ricorrente. È in tal senso assorbente il fatto che, a valle della sua valutazione, avrebbe correttamente inserito [il CP_6 ricorrente, n.d.r.] nell'elenco degli esclusi e non in quello dei soggetti trasferiti». Cont In tale nota, alla lett. f), l' ha previsto che «in caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in e enza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, verrà data precedenza a chi ha indicato la Puglia come prima o unica regione di destinazione e verranno, inoltre, adottati i seguenti criteri, applicati in ordine di priorità: 1) disabilità personale connotata da gravità (artt. 21 e 3, comma 3 Legge 104/1992):
2) assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (art. 33, commi 3 e 5 della Legge 104/1992), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito (artt. 74 e ss. Codice Civile), del numero di familiari da assistere e della prossimità della sede od ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i;
3) anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, anzianità anagrafica». Tra i criteri indicati, la selezione della Puglia come prima o unica scelta è collocata al vertice. Gli ulteriori criteri – nn. da 1) a 3) – paiono utili a distinguere le posizioni di coloro che abbiano selezionato la Puglia come destinazione esclusiva o prioritaria. Chiarito questo aspetto, è pacifico che assista la madre, portatrice di Pt_1 handicap grave con cui risiede a Surbo (Le), vanni XXIII n. 7, e che abbia indicato la Puglia come unica regione di destinazione. Come si evince dalla tabella allegata dal MIM, tra i candidati che sarebbero in posizione preferibile rispetto a va osservato che il candidato ha Pt_1 Per_1 indicato la Puglia come VI scelt didata come V scelta ata Per_2 come II scelta;
il candidato me V scelta. Persona_3 Per_4
che nessuno di costoro, du be prevalere su Pt_1 Inoltre, rispetto ai candidati che sarebbero in posizione equipoll Pt_1 assunto con decorrenza 01.09.2019, va considerato che i seguenti candidati una minore anzianità di servizio: (assunto il 01.09.2020), (assunta Per_6 Per_7 dal 01.09.2021), LI (assunta 020), (assunta 9.2021), Per_8 Per_1 (assunta il 01.09.2022), il 01.09.2022), Per_9 Per_10
01.09.2022), (ass 9.2022) e (assu Per_12 Per_13 01.09.2022). Costoro, co o indicati quali soggetti ave analoghi a RG quelli di hanno una minore anzianità, circostanza che il non pare Pt_1 aver cons Ancora più nel dettaglio, e in termini davvero dirimenti, va osservato che LI, e godono della stessa precedenza Per_7 Per_10 Per_13 Per_14 di il mma 3, legge n. 104 del 1992) Pt_1 m no una minore anzianità di servizio, o hanno indicato la Puglia come scelta secondaria o ulteriore, o sono contraddistinti da entrambe le circostanze. Costoro, perciò, si collocano senz'altro in posizione inferiore a Pt_1 RG Ne deriva che dei 15 nominativi indicati dal co i a soggetti collocati in posizione poziore o analoga a quella di almeno 5 si riferiscono Pt_1 a soggetti in posizione posteriore a quella del ricorr Dunque, a tutto concedere, solo n. 10 candidati potrebbero essere preferiti a
Considerato che i posti erroneamente sottratti alla mobilità sono n. 12, va Pt_1 Cont
o che se l' avesse posto a disposizione tutti i posti utili alla mobilità il ricorrente avrebbe uto la mobilità richiesta. RG Il va perciò condannato assegnare il ricorrente, quale dirigente scolastico, alla se lavoro vacante e disponibile della regione Puglia più vicina al luogo di residenza della madre portatrice di handicap grave.
* 10. In merito al governo delle spese, si ritiene che vadano valorizzate le difficoltà interpretative, suscitate da un quadro normativo complesso, che la struttura territoriale del ha dovuto fronteggiare. CP_3 CP_1 Al contempo, der errore determinante l'accoglimento del ricorso sarebbe stato evitabile attraverso un'attenta lettura delle disposizioni normative coinvolte. Ciò conduce a compensare le spese processuali per la frazione di 1/3. La frazione residua, liquidata come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della causa, della mancanza d'attività istruttoria e dei parametri medi, segue la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
RG Il Giudice, definitamente pronunciando, condanna il ad assegnare il ricorrente quale dirigente scolastico alla sede di lavoro vacan la regione Puglia più vicina al luogo di residenza della madre portatrice di handicap grave;
compensa per 1/3 fra le parti le spese del giudizio;
RG condanna il a rifondere a parte ricorrente la frazione residua delle spese del giudizio, liq in complessivi euro 4.942,59, più 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, oltre c.p.a. ed i.v.a., con distrazione a favore dell'avv. Massimo Pistilli. Gorizia, 29 gennaio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. verbale d'udienza del 24.11.2023.