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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3033/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3033 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residenti in [...] C.F._2
Vicinale Ponte Brandinu FU DA 2 traversa 30, entrambi elettivamente domiciliati in Sassari
nella via Pasquale Paoli n. 40, presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonio Lecis del Foro di Sassari, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo;
attori
contro
(c.f. ) nata il [...] in [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
alla via Savoia 41/A,
(c.f. ) nato il [...] a [...] ove risiede nella via Paolo CP_2 C.F._4
Demuro n.3,
(c.f. ) nata il [...] in [...] ove risiede nella via Controparte_3 C.F._5
Carso n.15/A,
pagina 1 di 9 tutti elettivamente domiciliati in Sassari Via Armando Diaz n. 3 presso lo studio dell'avv. Andrea
Marco Piras, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale congiunta telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse degli attori ricorrente come da atti introduttivi del 06.09.2018 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
nell'interesse dei convenuti come da memorie di costituzione del 20.11.2018 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio e e esponendo quanto segue: CP_1 CP_2 CP_3
- di aver acquistato, in data 16.12.2015 una casa di civile abitazione sita in Sassari Loc.
FU DA (catasto fabbricati sez. urbana Fg. 16 mapp. 810, catasto terreni sez. agro Fg.
16 mapp. 484 e 485), confinante per due lati con eredi e per un lato con CP_2 Per_1
e ;
[...] Per_2
- di aver posizionato nel 2016 un cancello sulla strada di loro proprietà per impedire l'accesso a terzi;
- di aver ricevuto, in data 02.01.2017 una diffida dagli odierni convenuti alla rimozione del cancello, poiché ritenevano di beneficiare di una servitù di passaggio su tale strada;
circostanza che gli attori negano;
- di aver incaricato il geom. il quale, all'esito delle verifiche svolte, accertava che i CP_4
confini esistenti di fatto tra i fondi di attori e convenuti non corrispondevano alle mappe catastali;
ed accertava altresì la presenza di un tubo di scarico di acque bianche nel terreno pagina 2 di 9 dei e proveniente da quello dei (scarico non autorizzato, ma tollerato) CP_2 Parte_3
che ne chiedono l'eliminazione.
Concludevano chiedendo accertarsi l'esatto confine tra la proprietà e la Parte_3
proprietà con la restituzione della porzione indebitamente occupata dai Parte_4
convenuti a favore degli attori;
ordinare la chiusura della finestra dell'abitazione prospiciente la proprietà degli attori;
ordinare ai convenuti di modificare il Parte_4
sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane e/o reflue provenienti dalla propria abitazione in maniera tale da non gravare e/o arrecare danni alla proprietà degli attori e di fatto interrompere l'immissione dei reflui attraverso il canale di scolo. Con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando in fatto e diritto la ricostruzione di parte avversa. Esponevano:
- che per accedere al fabbricato di loro proprietà, già dal momento dell'acquisto e,
comunque, da ben oltre 40 anni, la sig.ra ed i danti causa delle altre quote CP_1
dell'immobile avrebbero da sempre utilizzato la strada privata che collega l'immobile alla
Strada Vicinale Ponte Brandinu - FU DA, seconda traversa: più precisamente, detta strada sarebbe posta a confine tra i terreni distinti in catasto al foglio 16 mappali 242 e 425 al lato sinistro e mappale 234 al lato destro per chi, giungendo dalla strada si reca verso le case delle odierne parti;
- dalla storia dell'immobile di proprietà dei convenuti (meglio descritta nella comparsa di risposta), si evincerebbe un possesso legittimo e continuo dell'immobile per una durata di circa 45 anni, durante i quali la via di accesso sarebbe stata sempre rappresentata dalla suddetta strada sterrata, unica via di accesso carraio dalla strada, che è stata percorsa sempre in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico dai possessori dell'immobile;
- che dopo l'installazione del cancello nel 2016 gli attori avrebbero dapprima consegnato le pagina 3 di 9 chiavi ai convenuti, per poi – dopo circa un anno – cambiare la serratura senza consegnare le nuove chiavi ed impedendo, di fatto sino ad oggi, il transito;
- che dalla stessa planimetria allegata all'atto notarile di compravendita del 16.12.2015 dei sig.ri (doc. n. 1 dell'atto di citazione) i confini dell'immobile acquistato dagli Parte_3
attori, contrassegnati con tratto di maggiore dimensione, non includerebbero la strada;
- che la strada interpoderale e situata a cavallo dei confini tra i fondi sarebbe stata presente dal 1987 e anche in data precedente, al punto che la servitù di passaggio sulla stessa si sarebbe costituita o sarebbe stata usucapita, essendo l'unica via di accesso carraio e che da sempre è stata percorsa dai sig.ri e dai loro danti causa in modo continuo, Parte_4
ininterrotto, pacifico e pubblico;
- che con l'apposizione del cancello gli attori avrebbero impedito l'accesso carraio alla casa dei convenuti, ma anche l'accesso ad altro e separato appezzamento di terreno adibito a frutteto sempre di proprietà dei convenuti contraddistinto al foglio 16 mappale 239, al quale si potrebbe accedere passando esclusivamente dal terreno di proprietà dei sig.ri
[...]
; Pt_5
- che, per quanto concerne la finestra, essa sarebbe regolare e presente da più di 20 anni,
quindi, sarebbe sa ritenersi usucapito ogni diritto in merito;
- quanto allo scarico, i convenuti si dichiaravano disponibile alla rimozione della cisterna da cui originerebbe.
Concludevano chiedendo il rigetto delle avverse domande, dichiarare l'esattezza dei confini attuali, nonché l'esistenza di una servitù di passaggio a seguito di destinazione di padre di famiglia e/o per intervenuta usucapione in favore del terreno contraddistinto al foglio 16,
mappale 234 ed in favore del fabbricato contraddistinto al foglio 16, particella 1074 di proprietà dei sig.ri lungo la strada come indicata in catasto e, Parte_4
conseguentemente, la condanna di parte attrice alla rimozione immediata del cancello pagina 4 di 9 arbitrariamente installato;
dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio a seguito di intervenuta usucapione per il tratto di strada non accatastato che prosegue dalla strada accatastata attraverso il terreno dei sig.ri per il raggiungimento del mappale Parte_3
239 adibito a frutteto;
accertare che la finestra è esistente da oltre 20 anni ed è sempre stata utilizzata dagli odierni convenuti e dichiarare l'intervenuta usucapione di tutti i diritti in merito ed in particolare del diritto di veduta;
accertare che lo scarico del troppo pieno della cisterna di acqua piovana lungo la strada di cui è causa è esistente sin dalla realizzazione del fabbricato e, comunque, da oltre 20 anni, dichiarare l'intervenuta usucapione di tale diritto.
Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “
1. accertare quali siano gli esatti confini tra le proprietà delle parti in
causa, indicandolo in maniera chiara su apposito elaborato grafico;
2. verificare sulla
scorta del confine così individuato: a) in quale o quali proprietà ricada la strada di accesso
di causa (indicando anche questa con elaborato grafico); b) se la finestra della proprietà dei
convenuti sia conforme alla disciplina locale o codicistica in materia di distanza dal
confine; c) se lo scarico delle acque bianche della proprietà di parte convenuta sia conforme
alla disciplina locale o codicistica in materia di distanza dal confine.” e audizione di testimoni.
Veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
Le domande di entrambe le parti sono parzialmente fondate per le ragioni che seguono.
a) In primo luogo, quanto alla domanda di regolamentazione dei confini, vanno recepite le conclusioni del CTU geom. che ha rilevato che “la individuazione dell'esatto Per_3
confine è operazione che presenta molti limiti di attendibilità topografica. Ad ogni modo,
fermo restando tali limiti, il confine oggetto di contenzioso è quello che separa la particella
pagina 5 di 9 234 di proprietà dei convenuti dalle particelle 485 di proprietà dei ricorrenti e 242 di
proprietà di terzi;
tale confine è stato introdotto in mappa con il frazionamento compilato il
28 marzo 1940 dal geom. (ALL. B1 alla perizia); considerato che tale Controparte_5
elaborato è l'unica formalità documentale relativa al confine, lo scrivente riporta sulla
mappa catastale il confine oggetto di quesito, seguendo la medesima procedura operativa
seguita a suo tempo dal geom. Nella planimetria allegata (ALL.H), il confine così CP_5
introdotto è indicato con linea continua VERDE”.
Orbene, dalla sovrapposizione della strada interpoderale alla planimetria di cui all'all. I alla perizia, emerge che detta strada insiste sia sul fondo degli attori che sul fondo dei convenuti
(oltre che sul fondo di terzi) e, anzi, che il posizionamento del cancello determina la chiusura della strada in un punto dal quale la strada – proseguendo – continua a insistere anche sul fondo dei convenuti che, quindi, ne risultano comproprietari. Da qui l'illegittimità della condotta degli attori che, con il posizionamento del cancello, hanno posto in essere non solo una turbativa nell'esercizio del diritto di proprietà dei convenuti, ma anche una condotta che può essere penalmente rilevante (art. 610 c.p.). Ne consegue che la domanda avente ad oggetto l'ordine di rimozione del cancello deve essere accolta.
Non risultando porzioni indebitamente occupate, con la conseguenza che la domanda di restituzione delle stesse va rigettata.
b) Quanto alla servitù di passaggio – per quanto può rilevare essendo i convenuti risultati comproprietari della strada -, deve rilevarsi che già nel frazionamento dell'anno 1981, di cui all'all. B3 alla perizia si dava atto dell'esistenza di una servitù di passaggio per la larghezza costante di mt 3,50 (e, dunque, si ritiene, carrabile) sulle strade indicate con linee tratteggiate, in cui rientra quella oggetto del presente giudizio. Anche il CTU ha accertato che “la mappa catastale (ALL. A) riporta una servitù di passaggio rappresentata da due
linee tratteggiate che corrono parallelamente ed in linea retta, a cavallo della linea di
pagina 6 di 9 confine (linea continua) che separa le particelle 234 di proprietà dei convenuti, 485 di
proprietà dei ricorrenti e 242 di proprietà di terzi. Tale servitù di passaggio, lunga circa ml.
100 e larga circa ml. 2,50, si diparte dalla Strada Vicinale Ponte Brandinu-FU DA
2° Traversa (nel seguito Strada Vicinale), e conclude la sua corsa sul confine dell'area di
pertinenza del fabbricato distinto con il mappale 1074 di proprietà dei convenuti;
come si
può osservare, occupa, a destra di chi la percorre partendo dalla Strada Vicinale e per
l'intero suo sviluppo longitudinale, una striscia larga circa ml. 1,25 del mappale 234 e a
sinistra una striscia di pari larghezza (ml. 1,25), dei mappali 242 nel tratto iniziale e 485 nel
tratto finale”. Pertanto, non vi sono dubbi sull'esistenza di tale servitù antecedentemente all'anno 1981 e, comunque, essendo avvenuta la chiusura illegittima della strada nel 2016, il diritto di passaggio carrabile deve ritenersi ormai usucapita dai convenuti.
Quanto alla servitù di passaggio sul mappale 239, dalle planimetrie emerge che tale mappale sia distante dalla strada interpoderale di cui è causa e che, per raggiungerlo, deve essere attraversato un mappale di proprietà degli attori. Non essendovi evidenze documentali,
soccorrono le dichiarazioni dei testi sentiti. In particolare, il teste ha Persona_1
affermato che il passaggio per giungere al mapp. 239 avveniva solo in quanto concesso a titolo di cortesia per lavorare il frutteto;
il teste ha affermato di aver visto i Testimone_1
convenuti transitare sino al frutteto e di averlo anche lavorato per conto loro, passando per quella strada senza contestazioni;
il teste ha confermato che i convenuti Testimone_2
passavano una o due volte l'anno per la pulizia del frutteto;
la teste ha Testimone_3
confermato di aver visto passare i convenuti ma, seppure non per conoscenza diretta,
ritenendo fosse a titolo di cortesia da parte della propria famiglia allora proprietaria;
ha confermato anche egli il passaggio aggiungendo che il fondo di cui Controparte_6
al mapp. 239 sia intercluso;
la teste ha riferito che per accedere al loro Testimone_4
terreno, adiacente a quello che qui interessa, hanno sempre chiesto il permesso alla sig.ra pagina 7 di 9 il teste ha invece affermato che loro possono accedere al proprio fondo CP_1 Testimone_5
a piedi anche da altra via.
Orbene, rilevato che dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso che il passaggio con mezzo carrabile sia avvenuto sporadicamente e con il consenso degli attori proprietari, e che non vi
è prova che il fondo sia intercluso, non può essere accolta la domanda relativa all'usucapione della servitù di passaggio per questo ulteriore tratto.
c) Relativamente alla finestra, il CTU ha accertato il mancato rispetto della normativa sulle distanze, ma anche la significativa vetustà della stessa e, dunque, anche in questo caso, deve ritenersi usucapito da parte dei convenuti il diritto di veduta, tenuto conto che non vi è prova che vi sia stata nel ventennio che precede, alcuna segnalazione, lamentela o diffida in merito.
d) Da ultimo, quanto allo scarico delle acque bianche, il CTU ha rilevato la non conformità
alla normativa, ma d'altra parte, i convenuti hanno dichiarato la propria disponibilità alla rimozione della cisterna da cui origina. Trattandosi non di opera fissa ma di cisterna rimovibile, non si ritiene di poter dichiarare l'usucapione di alcuna servitù a favore del fondo dei convenuti. Pertanto, la domanda degli attori di interruzione dello scarico deve essere accolta.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
per entrambe:
- accoglie le domande di regolazione dei confini, da ritenersi accertati come indicato in parte motiva;
per parte attrice:
- rigetta la domanda di restituzione di porzioni indebitamente occupate dai convenuti;
- rigetta la domanda di chiusura della finestra;
pagina 8 di 9 - accoglie la domanda di immediata interruzione degli scarichi;
per parte convenuta:
- condanna parte attrice alla rimozione immediata del cancello;
- rigetta la domanda relativa alla dichiarazione della servitù di passaggio a seguito di intervenuta usucapione per il tratto di strada non accatastato che prosegue dalla strada accatastata attraverso il terreno dei sig.ri per il raggiungimento del mapp. 239 Parte_3
adibito a frutteto;
- dichiara l'intervenuta usucapione del diritto di veduta.
Spese integralmente compensate.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica per la valutazione sulla sussistenza di eventuali ipotesi di reato.
Così deciso in Sassari, in data 16.03.2025.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3033 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residenti in [...] C.F._2
Vicinale Ponte Brandinu FU DA 2 traversa 30, entrambi elettivamente domiciliati in Sassari
nella via Pasquale Paoli n. 40, presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonio Lecis del Foro di Sassari, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo;
attori
contro
(c.f. ) nata il [...] in [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
alla via Savoia 41/A,
(c.f. ) nato il [...] a [...] ove risiede nella via Paolo CP_2 C.F._4
Demuro n.3,
(c.f. ) nata il [...] in [...] ove risiede nella via Controparte_3 C.F._5
Carso n.15/A,
pagina 1 di 9 tutti elettivamente domiciliati in Sassari Via Armando Diaz n. 3 presso lo studio dell'avv. Andrea
Marco Piras, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale congiunta telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse degli attori ricorrente come da atti introduttivi del 06.09.2018 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
nell'interesse dei convenuti come da memorie di costituzione del 20.11.2018 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio e e esponendo quanto segue: CP_1 CP_2 CP_3
- di aver acquistato, in data 16.12.2015 una casa di civile abitazione sita in Sassari Loc.
FU DA (catasto fabbricati sez. urbana Fg. 16 mapp. 810, catasto terreni sez. agro Fg.
16 mapp. 484 e 485), confinante per due lati con eredi e per un lato con CP_2 Per_1
e ;
[...] Per_2
- di aver posizionato nel 2016 un cancello sulla strada di loro proprietà per impedire l'accesso a terzi;
- di aver ricevuto, in data 02.01.2017 una diffida dagli odierni convenuti alla rimozione del cancello, poiché ritenevano di beneficiare di una servitù di passaggio su tale strada;
circostanza che gli attori negano;
- di aver incaricato il geom. il quale, all'esito delle verifiche svolte, accertava che i CP_4
confini esistenti di fatto tra i fondi di attori e convenuti non corrispondevano alle mappe catastali;
ed accertava altresì la presenza di un tubo di scarico di acque bianche nel terreno pagina 2 di 9 dei e proveniente da quello dei (scarico non autorizzato, ma tollerato) CP_2 Parte_3
che ne chiedono l'eliminazione.
Concludevano chiedendo accertarsi l'esatto confine tra la proprietà e la Parte_3
proprietà con la restituzione della porzione indebitamente occupata dai Parte_4
convenuti a favore degli attori;
ordinare la chiusura della finestra dell'abitazione prospiciente la proprietà degli attori;
ordinare ai convenuti di modificare il Parte_4
sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane e/o reflue provenienti dalla propria abitazione in maniera tale da non gravare e/o arrecare danni alla proprietà degli attori e di fatto interrompere l'immissione dei reflui attraverso il canale di scolo. Con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando in fatto e diritto la ricostruzione di parte avversa. Esponevano:
- che per accedere al fabbricato di loro proprietà, già dal momento dell'acquisto e,
comunque, da ben oltre 40 anni, la sig.ra ed i danti causa delle altre quote CP_1
dell'immobile avrebbero da sempre utilizzato la strada privata che collega l'immobile alla
Strada Vicinale Ponte Brandinu - FU DA, seconda traversa: più precisamente, detta strada sarebbe posta a confine tra i terreni distinti in catasto al foglio 16 mappali 242 e 425 al lato sinistro e mappale 234 al lato destro per chi, giungendo dalla strada si reca verso le case delle odierne parti;
- dalla storia dell'immobile di proprietà dei convenuti (meglio descritta nella comparsa di risposta), si evincerebbe un possesso legittimo e continuo dell'immobile per una durata di circa 45 anni, durante i quali la via di accesso sarebbe stata sempre rappresentata dalla suddetta strada sterrata, unica via di accesso carraio dalla strada, che è stata percorsa sempre in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico dai possessori dell'immobile;
- che dopo l'installazione del cancello nel 2016 gli attori avrebbero dapprima consegnato le pagina 3 di 9 chiavi ai convenuti, per poi – dopo circa un anno – cambiare la serratura senza consegnare le nuove chiavi ed impedendo, di fatto sino ad oggi, il transito;
- che dalla stessa planimetria allegata all'atto notarile di compravendita del 16.12.2015 dei sig.ri (doc. n. 1 dell'atto di citazione) i confini dell'immobile acquistato dagli Parte_3
attori, contrassegnati con tratto di maggiore dimensione, non includerebbero la strada;
- che la strada interpoderale e situata a cavallo dei confini tra i fondi sarebbe stata presente dal 1987 e anche in data precedente, al punto che la servitù di passaggio sulla stessa si sarebbe costituita o sarebbe stata usucapita, essendo l'unica via di accesso carraio e che da sempre è stata percorsa dai sig.ri e dai loro danti causa in modo continuo, Parte_4
ininterrotto, pacifico e pubblico;
- che con l'apposizione del cancello gli attori avrebbero impedito l'accesso carraio alla casa dei convenuti, ma anche l'accesso ad altro e separato appezzamento di terreno adibito a frutteto sempre di proprietà dei convenuti contraddistinto al foglio 16 mappale 239, al quale si potrebbe accedere passando esclusivamente dal terreno di proprietà dei sig.ri
[...]
; Pt_5
- che, per quanto concerne la finestra, essa sarebbe regolare e presente da più di 20 anni,
quindi, sarebbe sa ritenersi usucapito ogni diritto in merito;
- quanto allo scarico, i convenuti si dichiaravano disponibile alla rimozione della cisterna da cui originerebbe.
Concludevano chiedendo il rigetto delle avverse domande, dichiarare l'esattezza dei confini attuali, nonché l'esistenza di una servitù di passaggio a seguito di destinazione di padre di famiglia e/o per intervenuta usucapione in favore del terreno contraddistinto al foglio 16,
mappale 234 ed in favore del fabbricato contraddistinto al foglio 16, particella 1074 di proprietà dei sig.ri lungo la strada come indicata in catasto e, Parte_4
conseguentemente, la condanna di parte attrice alla rimozione immediata del cancello pagina 4 di 9 arbitrariamente installato;
dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio a seguito di intervenuta usucapione per il tratto di strada non accatastato che prosegue dalla strada accatastata attraverso il terreno dei sig.ri per il raggiungimento del mappale Parte_3
239 adibito a frutteto;
accertare che la finestra è esistente da oltre 20 anni ed è sempre stata utilizzata dagli odierni convenuti e dichiarare l'intervenuta usucapione di tutti i diritti in merito ed in particolare del diritto di veduta;
accertare che lo scarico del troppo pieno della cisterna di acqua piovana lungo la strada di cui è causa è esistente sin dalla realizzazione del fabbricato e, comunque, da oltre 20 anni, dichiarare l'intervenuta usucapione di tale diritto.
Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “
1. accertare quali siano gli esatti confini tra le proprietà delle parti in
causa, indicandolo in maniera chiara su apposito elaborato grafico;
2. verificare sulla
scorta del confine così individuato: a) in quale o quali proprietà ricada la strada di accesso
di causa (indicando anche questa con elaborato grafico); b) se la finestra della proprietà dei
convenuti sia conforme alla disciplina locale o codicistica in materia di distanza dal
confine; c) se lo scarico delle acque bianche della proprietà di parte convenuta sia conforme
alla disciplina locale o codicistica in materia di distanza dal confine.” e audizione di testimoni.
Veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
Le domande di entrambe le parti sono parzialmente fondate per le ragioni che seguono.
a) In primo luogo, quanto alla domanda di regolamentazione dei confini, vanno recepite le conclusioni del CTU geom. che ha rilevato che “la individuazione dell'esatto Per_3
confine è operazione che presenta molti limiti di attendibilità topografica. Ad ogni modo,
fermo restando tali limiti, il confine oggetto di contenzioso è quello che separa la particella
pagina 5 di 9 234 di proprietà dei convenuti dalle particelle 485 di proprietà dei ricorrenti e 242 di
proprietà di terzi;
tale confine è stato introdotto in mappa con il frazionamento compilato il
28 marzo 1940 dal geom. (ALL. B1 alla perizia); considerato che tale Controparte_5
elaborato è l'unica formalità documentale relativa al confine, lo scrivente riporta sulla
mappa catastale il confine oggetto di quesito, seguendo la medesima procedura operativa
seguita a suo tempo dal geom. Nella planimetria allegata (ALL.H), il confine così CP_5
introdotto è indicato con linea continua VERDE”.
Orbene, dalla sovrapposizione della strada interpoderale alla planimetria di cui all'all. I alla perizia, emerge che detta strada insiste sia sul fondo degli attori che sul fondo dei convenuti
(oltre che sul fondo di terzi) e, anzi, che il posizionamento del cancello determina la chiusura della strada in un punto dal quale la strada – proseguendo – continua a insistere anche sul fondo dei convenuti che, quindi, ne risultano comproprietari. Da qui l'illegittimità della condotta degli attori che, con il posizionamento del cancello, hanno posto in essere non solo una turbativa nell'esercizio del diritto di proprietà dei convenuti, ma anche una condotta che può essere penalmente rilevante (art. 610 c.p.). Ne consegue che la domanda avente ad oggetto l'ordine di rimozione del cancello deve essere accolta.
Non risultando porzioni indebitamente occupate, con la conseguenza che la domanda di restituzione delle stesse va rigettata.
b) Quanto alla servitù di passaggio – per quanto può rilevare essendo i convenuti risultati comproprietari della strada -, deve rilevarsi che già nel frazionamento dell'anno 1981, di cui all'all. B3 alla perizia si dava atto dell'esistenza di una servitù di passaggio per la larghezza costante di mt 3,50 (e, dunque, si ritiene, carrabile) sulle strade indicate con linee tratteggiate, in cui rientra quella oggetto del presente giudizio. Anche il CTU ha accertato che “la mappa catastale (ALL. A) riporta una servitù di passaggio rappresentata da due
linee tratteggiate che corrono parallelamente ed in linea retta, a cavallo della linea di
pagina 6 di 9 confine (linea continua) che separa le particelle 234 di proprietà dei convenuti, 485 di
proprietà dei ricorrenti e 242 di proprietà di terzi. Tale servitù di passaggio, lunga circa ml.
100 e larga circa ml. 2,50, si diparte dalla Strada Vicinale Ponte Brandinu-FU DA
2° Traversa (nel seguito Strada Vicinale), e conclude la sua corsa sul confine dell'area di
pertinenza del fabbricato distinto con il mappale 1074 di proprietà dei convenuti;
come si
può osservare, occupa, a destra di chi la percorre partendo dalla Strada Vicinale e per
l'intero suo sviluppo longitudinale, una striscia larga circa ml. 1,25 del mappale 234 e a
sinistra una striscia di pari larghezza (ml. 1,25), dei mappali 242 nel tratto iniziale e 485 nel
tratto finale”. Pertanto, non vi sono dubbi sull'esistenza di tale servitù antecedentemente all'anno 1981 e, comunque, essendo avvenuta la chiusura illegittima della strada nel 2016, il diritto di passaggio carrabile deve ritenersi ormai usucapita dai convenuti.
Quanto alla servitù di passaggio sul mappale 239, dalle planimetrie emerge che tale mappale sia distante dalla strada interpoderale di cui è causa e che, per raggiungerlo, deve essere attraversato un mappale di proprietà degli attori. Non essendovi evidenze documentali,
soccorrono le dichiarazioni dei testi sentiti. In particolare, il teste ha Persona_1
affermato che il passaggio per giungere al mapp. 239 avveniva solo in quanto concesso a titolo di cortesia per lavorare il frutteto;
il teste ha affermato di aver visto i Testimone_1
convenuti transitare sino al frutteto e di averlo anche lavorato per conto loro, passando per quella strada senza contestazioni;
il teste ha confermato che i convenuti Testimone_2
passavano una o due volte l'anno per la pulizia del frutteto;
la teste ha Testimone_3
confermato di aver visto passare i convenuti ma, seppure non per conoscenza diretta,
ritenendo fosse a titolo di cortesia da parte della propria famiglia allora proprietaria;
ha confermato anche egli il passaggio aggiungendo che il fondo di cui Controparte_6
al mapp. 239 sia intercluso;
la teste ha riferito che per accedere al loro Testimone_4
terreno, adiacente a quello che qui interessa, hanno sempre chiesto il permesso alla sig.ra pagina 7 di 9 il teste ha invece affermato che loro possono accedere al proprio fondo CP_1 Testimone_5
a piedi anche da altra via.
Orbene, rilevato che dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso che il passaggio con mezzo carrabile sia avvenuto sporadicamente e con il consenso degli attori proprietari, e che non vi
è prova che il fondo sia intercluso, non può essere accolta la domanda relativa all'usucapione della servitù di passaggio per questo ulteriore tratto.
c) Relativamente alla finestra, il CTU ha accertato il mancato rispetto della normativa sulle distanze, ma anche la significativa vetustà della stessa e, dunque, anche in questo caso, deve ritenersi usucapito da parte dei convenuti il diritto di veduta, tenuto conto che non vi è prova che vi sia stata nel ventennio che precede, alcuna segnalazione, lamentela o diffida in merito.
d) Da ultimo, quanto allo scarico delle acque bianche, il CTU ha rilevato la non conformità
alla normativa, ma d'altra parte, i convenuti hanno dichiarato la propria disponibilità alla rimozione della cisterna da cui origina. Trattandosi non di opera fissa ma di cisterna rimovibile, non si ritiene di poter dichiarare l'usucapione di alcuna servitù a favore del fondo dei convenuti. Pertanto, la domanda degli attori di interruzione dello scarico deve essere accolta.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
per entrambe:
- accoglie le domande di regolazione dei confini, da ritenersi accertati come indicato in parte motiva;
per parte attrice:
- rigetta la domanda di restituzione di porzioni indebitamente occupate dai convenuti;
- rigetta la domanda di chiusura della finestra;
pagina 8 di 9 - accoglie la domanda di immediata interruzione degli scarichi;
per parte convenuta:
- condanna parte attrice alla rimozione immediata del cancello;
- rigetta la domanda relativa alla dichiarazione della servitù di passaggio a seguito di intervenuta usucapione per il tratto di strada non accatastato che prosegue dalla strada accatastata attraverso il terreno dei sig.ri per il raggiungimento del mapp. 239 Parte_3
adibito a frutteto;
- dichiara l'intervenuta usucapione del diritto di veduta.
Spese integralmente compensate.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica per la valutazione sulla sussistenza di eventuali ipotesi di reato.
Così deciso in Sassari, in data 16.03.2025.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
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