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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice est. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10067/2024 promossa da:
(C.F. ), nata Firenze (FI) il 15/05/1978 e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Bisenzio (FI) Via Mentana n. 25, rappresentata e difesa dell'avv. MARIAGRAZIA INTERNO'
RICORRENTE
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1 C.F._2
Via I Maggio n. 8/A, rappresentato e difeso dall'avv. ALBERTO CORSINOVI
RESISTENTE
e
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 22/10/2024)
pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle
CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/1/2025 che prevede: “affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre;
frequentazione padre/figli: tutti i martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente, quando il padre (o suo delegato) li riporterà a scuola;
due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alle ore
19:00/19:30 quando il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione materna, fino al lunedì mattina, quando il padre (o suo delegato) li riporterà a scuola;
onere per il padre di versare alla madre, ogni 15 del mese, l'importo di e. 200,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione annuale Istat, fino al mese di luglio 2025 ed e. 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale Istat dal mese di agosto 2025 in poi;
durante il mese di agosto, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre, da concordare con i genitori entro il me3se di maggio di ogni anno, dovendo il minori frequentare durante il mese di Luglio il Centro estivo;
permanenza dei figli presso un Per_1 genitore nei giorni 24 e 31 dicembre e presso l'altro genitore il 25 dicembre e l'Epifania, ad anni alterni;
alternanza tra i genitori tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
presa in carico del minore da parte dell' per gli opportuni interventi di sostegno;
spese Per_1 CP_2
straordinarie necessarie per i minori suddivise al 50% tra i genitori, individuate e concordate come da
Linee Guida del CNF del 2017; attribuzione dell'AUU in via integrale alla madre;
integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9/9/2024, ha chiesto la regolamentazione dei rapporti Parte_1
personali e patrimoniali con aventi ad oggetto l'affidamento, la frequentazione ed il CP_1
mantenimento dei figli (25/03/2014) e (21/09/2015), nati nel corso della relazione more Per_2 Per_1
uxorio dagli stessi intrattenuta ed ad oggi cessata;
il resistente si è costituito in giudizio CP_1
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/12/2024; nel corso dell'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 15/01/2025, i due genitori hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni di cui al verbale di udienza, come in epigrafe riportate, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
pagina 2 di 3 2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 15/01/2025 meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge, né pregiudizievoli dell'interesse dei figli minori e Persona_3 Persona_4
3.Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/01/2025, come in epigrafe riportate, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15/01/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice est. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10067/2024 promossa da:
(C.F. ), nata Firenze (FI) il 15/05/1978 e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Bisenzio (FI) Via Mentana n. 25, rappresentata e difesa dell'avv. MARIAGRAZIA INTERNO'
RICORRENTE
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1 C.F._2
Via I Maggio n. 8/A, rappresentato e difeso dall'avv. ALBERTO CORSINOVI
RESISTENTE
e
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 22/10/2024)
pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle
CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/1/2025 che prevede: “affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre;
frequentazione padre/figli: tutti i martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente, quando il padre (o suo delegato) li riporterà a scuola;
due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alle ore
19:00/19:30 quando il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione materna, fino al lunedì mattina, quando il padre (o suo delegato) li riporterà a scuola;
onere per il padre di versare alla madre, ogni 15 del mese, l'importo di e. 200,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione annuale Istat, fino al mese di luglio 2025 ed e. 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale Istat dal mese di agosto 2025 in poi;
durante il mese di agosto, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre, da concordare con i genitori entro il me3se di maggio di ogni anno, dovendo il minori frequentare durante il mese di Luglio il Centro estivo;
permanenza dei figli presso un Per_1 genitore nei giorni 24 e 31 dicembre e presso l'altro genitore il 25 dicembre e l'Epifania, ad anni alterni;
alternanza tra i genitori tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
presa in carico del minore da parte dell' per gli opportuni interventi di sostegno;
spese Per_1 CP_2
straordinarie necessarie per i minori suddivise al 50% tra i genitori, individuate e concordate come da
Linee Guida del CNF del 2017; attribuzione dell'AUU in via integrale alla madre;
integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9/9/2024, ha chiesto la regolamentazione dei rapporti Parte_1
personali e patrimoniali con aventi ad oggetto l'affidamento, la frequentazione ed il CP_1
mantenimento dei figli (25/03/2014) e (21/09/2015), nati nel corso della relazione more Per_2 Per_1
uxorio dagli stessi intrattenuta ed ad oggi cessata;
il resistente si è costituito in giudizio CP_1
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/12/2024; nel corso dell'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 15/01/2025, i due genitori hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni di cui al verbale di udienza, come in epigrafe riportate, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
pagina 2 di 3 2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 15/01/2025 meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge, né pregiudizievoli dell'interesse dei figli minori e Persona_3 Persona_4
3.Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/01/2025, come in epigrafe riportate, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15/01/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
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