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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 30274/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Annarosa Chiriatti Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Adalberto Carpentieri
OGGETTO: riscatto del tfr
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.08.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riscatto totale della propria posizione previdenziale a titolo di TFR presso il per l'effetto chiedeva di condannare il Controparte_1
a corrispondergli il TFR accantonato, pari ad €. 8.411,87 o nella diversa misura Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze di EP srl dal 01.06.2000 al 06.06.2018 con mansioni di programmatore e qualifica di impiegato di livello 5S ccnl Ind. Metalmeccanici;
di aver aderito dal dal
01.04.2008 al con conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8 co. 2 del Controparte_1
d.lgs. 252/2005; che alla cessazione del rapporto di lavoro era rimasto in credito con EP s.r.l. delle spettanze di fine rapporto (ferie, permessi non usufruiti, ratei di 13ma, tfr e buoni pasto); che altresì la
EP s.r.l. era rimasta inadempiente per €. 3.309,09 a titolo di versamenti presso il Controparte_1
che con accordo conciliativo in sede sindacale del 20.07.2018 la EP srl aveva riconosciuto il
[...]
credito del lavoratore;
che con decreto n. 240/2019 il Tribunale di Roma aveva dichiarato esecutivo detto accordo conciliativo;
che a seguito dell'intervenuto fallimento della EP srl, era stato ammesso pagina 1 di 6 al fallimento EP (Tribunale di Roma – Fallimento n. 29/2020), anche per gli importi relativi al
Fondo ( “ammesso per euro 3.309,09 netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, CP_1
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari” ); di aver presentato domanda al Fondo Garanzia Inps per l'importo di € 3.309,09 relativo al TFR presso il che l'Inps aveva accolto la domanda, CP_1 comunicandogli il versamento dell'importo rivalutato di €. 3.958,36 al di avere quindi CP_1
richiesto al il riscatto totale della propria posizione individuale;
che la domanda era CP_1
rimasta priva di riscontro;
che a seguito di numerosi solleciti, il gli aveva comunicato, CP_1
tramite pec inviata al proprio legale in data 05.03.2024 “che il modulo di richiesta riscatto del Signor
è corretto e nel contempo la informiamo che nella prossima riunione del Consiglio di Parte_1
Amministrazione del tale richiesta verrà sottoposta alla sua eventuale approvazione. Una volta CP_1 deliberata, sarà nostra cura contattarla per comunicarle l'esito”. ; che nessuna ulteriore notizia o pagamento erano stati poi effettuati dal di aver diritto al riscatto del tfr ai sensi dell'art. CP_1
14 co. 5 d.lgs n. 252/2005 e dell'art. 12 comma 2 lett. d) Statuto Svolte considerazioni in CP_1 diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda. Deduceva che il ricorrente non aveva documentato di versare in una delle ipotesi previste dallo Statuto del Fondo per il riscatto totale della posizione maturata. Precisava che il nelle CP_1
more della richiesta di riscatto presentata dal ricorrente nel novembre 2023, gli aveva proposto di trasferire il capitale su nuovo fondo che prevedesse ipotesi di riscatto totale libero, vista la mancata allegazione di alcuna documentazione utile a supporto della domanda;
che ad oggi non era dato sapere se il ricorrente nelle more aveva trovato un nuovo impiego e/o si era iscritto a un altro fondo pensione;
che avendo il ricorrente omesso di presentare la documentazione prevista dalla legge e dallo statuto del
Fondo Pensione resistente, il Fondo non aveva approvato la sua richiesta di riscatto. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 14 d.lgs n. 252 del 2005, che disciplina la permanenza nella forma pensionistica complementare e la cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità, dispone che “Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo”. Il comma 2 statuisce che “Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma
pagina 2 di 6 pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione a nuove attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti
l'inoccupazione (per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27
DICEMBRE 2017, N. 205); c – bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3 comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dal COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5.”
Il successivo comma 3 prevede l'ipotesi di riscatto da parte degli eredi in caso di morte dell'iscritto e il comma 4 dispone l'applicazione di una ritenuta di imposta del 15% sulle somme percepite a titolo di riscatto per le fattispecie previste ai commi 2 e 3.
Il comma 5 stabilisce che “In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui al comma 2 e al comma 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento…”
Dal disposto del comma 5 emerge che in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo,
l'iscritto ha la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anche al di fuori delle fattispecie contemplate ai commi 2 e 3 dell'art. 14 citato, applicandosi però in tal caso una diversa e più alta ritenuta a titolo di imposta.
Giova osservare che l'art. 12 comma 2 lett. a), b), c), d) ed e) dello Statuto disciplina fattispecie CP_1
identiche a quelle contemplate dal citato art. 14 comma 2 lett. a), b), c) ed c bis).
In particolare l'art. 12 comma 2 dello Statuto prevede che il Socio Beneficiario (lavoratore) che perda
i requisiti di partecipazione al Fondo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b)
pagina 3 di 6 riscattare il 50% (cinquanta per cento) della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
d) riscattare, ai sensi dell'art.
14, comma 5, del d.lgs. 252/2005, fino all'intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
L'art. 12 al comma 3 prevede che In caso di decesso del Socio Beneficiario (lavoratore) prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al CP_1
Comma 4 “Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.”
Comma 5 “Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Mette conto osservare che l'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto richiama integralmente l'art. 14 comma 5 del citato d.lsg n. 252/2005, che consente all'iscritto al Fondo di esercitare il diritto di riscatto anche negli altri casi di perdita dei requisiti di partecipazione al diversi dalle fattispecie CP_1 contemplate dai commi 2 e 3, prevendendo unicamente l'applicazione di una più alta ritenuta di imposta (del 23% anziché del 15%).
Nel caso di specie è pacifico che il rapporto di lavoro del con la EP spa è cessato alla data Pt_1
del 06.06.2018, sicchè da quella data il ricorrente ha certamente perso i requisiti di partecipazione al
Fondo, con la conseguenza che la sua domanda di riscatto integrale, presentata il 28.11.2023, è
pagina 4 di 6 sussumibile nel comma 5 dell'art. 14 dlgs n. 252/2005, richiamato dall'art. 12 comma 2 lett.d) dello
Statuto del Fondo CP_1
Pertanto, non avendo il dedotto di aver ricevuto dal sig. richieste di Controparte_1 Pt_1
trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, sussistono tutte le condizioni per applicare al caso in esame la forma di riscatto prevista dall'art. 14 comma 5 d.lgs n. 252/05, espressamente richiamato dall'art. 12 comma 2 lett. d) Statuto CP_1
In base alla normativa richiamata e allo stesso regolamento della resistente risultano conseguentemente prive di fondamento le pretese del Fondo Pensione di subordinare l'esercizio del diritto di riscatto totale del ricorrente alla dimostrazione di trovarsi in uno dei casi previsti dai commi 2 e 3 del citato art. 14.
Invero ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 co. 5 d.lgs n. e dell'art. 12 co. 2 lett. d) Statuto, il ricorrente per esercitare il diritto di riscatto del 100% della intera posizione individuale maturata, era unicamente obbligato a dimostrare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Essendo tale circostanza incontroversa, ai sensi dell'art. 14 comma 8 d.lgs n. 252/05, il CP_1
avrebbe dovuto adempiere alla domanda di riscatto entro sei mesi dalla richiesta.
Quanto agli importi dovuti, deve osservarsi che dall'estratto del conto previdenziale individuale del ricorrente aggiornato al 30.09.2024, le somme accantonate sono pari ad € 8.294,67(doc. 7 fasc. res.).
Pertanto il va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1 CP_1
€ 8.298,67 dal dovuto al soddisfo (cfr. Cass. SS.UU. n. 6928/2018 che per le prestazioni aventi natura di fondo privato di previdenza integrativa ha escluso l'applicazione del divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 16 co. 6 l n. 412/91, in quanto tale divieto finalizzato al contenimento della spesa previdenziale pubblica, si estende solo alle prestazioni corrisposte da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie).
Nel resto il ricorso va respinto.
Il sostanziale accoglimento della domanda impone che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite debbano essere poste integralmente a carico del Controparte_1
Pertanto il va condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1
come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RISCATTO DELL'INTERA
POSIZIONE MATURATA PRESSO IL FONDO PENSIONE GEPRE;
pagina 5 di 6 CONDANNA PER L'EFFETTO LA RESISTENTE AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL
RICORRENTE DELLA SOMMA DI € 8.298,67 A TITOLO DI RISCATTO ESERCITATO AI
SENSI DELL'ART. 14 CO. 5 D.LGS 252/2005, OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E
INTERESSI LEGALI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO AL SALDO.
CONDANNA LA RESISTENTE A RIFONDERE AL RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE
LIQUIDA IN € 2.500,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA, CPA E RIMBORSO C.U. DI € 118,50.
Roma, 10 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 30274/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Annarosa Chiriatti Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Adalberto Carpentieri
OGGETTO: riscatto del tfr
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.08.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riscatto totale della propria posizione previdenziale a titolo di TFR presso il per l'effetto chiedeva di condannare il Controparte_1
a corrispondergli il TFR accantonato, pari ad €. 8.411,87 o nella diversa misura Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze di EP srl dal 01.06.2000 al 06.06.2018 con mansioni di programmatore e qualifica di impiegato di livello 5S ccnl Ind. Metalmeccanici;
di aver aderito dal dal
01.04.2008 al con conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8 co. 2 del Controparte_1
d.lgs. 252/2005; che alla cessazione del rapporto di lavoro era rimasto in credito con EP s.r.l. delle spettanze di fine rapporto (ferie, permessi non usufruiti, ratei di 13ma, tfr e buoni pasto); che altresì la
EP s.r.l. era rimasta inadempiente per €. 3.309,09 a titolo di versamenti presso il Controparte_1
che con accordo conciliativo in sede sindacale del 20.07.2018 la EP srl aveva riconosciuto il
[...]
credito del lavoratore;
che con decreto n. 240/2019 il Tribunale di Roma aveva dichiarato esecutivo detto accordo conciliativo;
che a seguito dell'intervenuto fallimento della EP srl, era stato ammesso pagina 1 di 6 al fallimento EP (Tribunale di Roma – Fallimento n. 29/2020), anche per gli importi relativi al
Fondo ( “ammesso per euro 3.309,09 netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, CP_1
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari” ); di aver presentato domanda al Fondo Garanzia Inps per l'importo di € 3.309,09 relativo al TFR presso il che l'Inps aveva accolto la domanda, CP_1 comunicandogli il versamento dell'importo rivalutato di €. 3.958,36 al di avere quindi CP_1
richiesto al il riscatto totale della propria posizione individuale;
che la domanda era CP_1
rimasta priva di riscontro;
che a seguito di numerosi solleciti, il gli aveva comunicato, CP_1
tramite pec inviata al proprio legale in data 05.03.2024 “che il modulo di richiesta riscatto del Signor
è corretto e nel contempo la informiamo che nella prossima riunione del Consiglio di Parte_1
Amministrazione del tale richiesta verrà sottoposta alla sua eventuale approvazione. Una volta CP_1 deliberata, sarà nostra cura contattarla per comunicarle l'esito”. ; che nessuna ulteriore notizia o pagamento erano stati poi effettuati dal di aver diritto al riscatto del tfr ai sensi dell'art. CP_1
14 co. 5 d.lgs n. 252/2005 e dell'art. 12 comma 2 lett. d) Statuto Svolte considerazioni in CP_1 diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda. Deduceva che il ricorrente non aveva documentato di versare in una delle ipotesi previste dallo Statuto del Fondo per il riscatto totale della posizione maturata. Precisava che il nelle CP_1
more della richiesta di riscatto presentata dal ricorrente nel novembre 2023, gli aveva proposto di trasferire il capitale su nuovo fondo che prevedesse ipotesi di riscatto totale libero, vista la mancata allegazione di alcuna documentazione utile a supporto della domanda;
che ad oggi non era dato sapere se il ricorrente nelle more aveva trovato un nuovo impiego e/o si era iscritto a un altro fondo pensione;
che avendo il ricorrente omesso di presentare la documentazione prevista dalla legge e dallo statuto del
Fondo Pensione resistente, il Fondo non aveva approvato la sua richiesta di riscatto. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 14 d.lgs n. 252 del 2005, che disciplina la permanenza nella forma pensionistica complementare e la cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità, dispone che “Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo”. Il comma 2 statuisce che “Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma
pagina 2 di 6 pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione a nuove attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti
l'inoccupazione (per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27
DICEMBRE 2017, N. 205); c – bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3 comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dal COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5.”
Il successivo comma 3 prevede l'ipotesi di riscatto da parte degli eredi in caso di morte dell'iscritto e il comma 4 dispone l'applicazione di una ritenuta di imposta del 15% sulle somme percepite a titolo di riscatto per le fattispecie previste ai commi 2 e 3.
Il comma 5 stabilisce che “In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui al comma 2 e al comma 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento…”
Dal disposto del comma 5 emerge che in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo,
l'iscritto ha la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anche al di fuori delle fattispecie contemplate ai commi 2 e 3 dell'art. 14 citato, applicandosi però in tal caso una diversa e più alta ritenuta a titolo di imposta.
Giova osservare che l'art. 12 comma 2 lett. a), b), c), d) ed e) dello Statuto disciplina fattispecie CP_1
identiche a quelle contemplate dal citato art. 14 comma 2 lett. a), b), c) ed c bis).
In particolare l'art. 12 comma 2 dello Statuto prevede che il Socio Beneficiario (lavoratore) che perda
i requisiti di partecipazione al Fondo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b)
pagina 3 di 6 riscattare il 50% (cinquanta per cento) della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
d) riscattare, ai sensi dell'art.
14, comma 5, del d.lgs. 252/2005, fino all'intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
L'art. 12 al comma 3 prevede che In caso di decesso del Socio Beneficiario (lavoratore) prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al CP_1
Comma 4 “Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.”
Comma 5 “Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Mette conto osservare che l'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto richiama integralmente l'art. 14 comma 5 del citato d.lsg n. 252/2005, che consente all'iscritto al Fondo di esercitare il diritto di riscatto anche negli altri casi di perdita dei requisiti di partecipazione al diversi dalle fattispecie CP_1 contemplate dai commi 2 e 3, prevendendo unicamente l'applicazione di una più alta ritenuta di imposta (del 23% anziché del 15%).
Nel caso di specie è pacifico che il rapporto di lavoro del con la EP spa è cessato alla data Pt_1
del 06.06.2018, sicchè da quella data il ricorrente ha certamente perso i requisiti di partecipazione al
Fondo, con la conseguenza che la sua domanda di riscatto integrale, presentata il 28.11.2023, è
pagina 4 di 6 sussumibile nel comma 5 dell'art. 14 dlgs n. 252/2005, richiamato dall'art. 12 comma 2 lett.d) dello
Statuto del Fondo CP_1
Pertanto, non avendo il dedotto di aver ricevuto dal sig. richieste di Controparte_1 Pt_1
trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, sussistono tutte le condizioni per applicare al caso in esame la forma di riscatto prevista dall'art. 14 comma 5 d.lgs n. 252/05, espressamente richiamato dall'art. 12 comma 2 lett. d) Statuto CP_1
In base alla normativa richiamata e allo stesso regolamento della resistente risultano conseguentemente prive di fondamento le pretese del Fondo Pensione di subordinare l'esercizio del diritto di riscatto totale del ricorrente alla dimostrazione di trovarsi in uno dei casi previsti dai commi 2 e 3 del citato art. 14.
Invero ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 co. 5 d.lgs n. e dell'art. 12 co. 2 lett. d) Statuto, il ricorrente per esercitare il diritto di riscatto del 100% della intera posizione individuale maturata, era unicamente obbligato a dimostrare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Essendo tale circostanza incontroversa, ai sensi dell'art. 14 comma 8 d.lgs n. 252/05, il CP_1
avrebbe dovuto adempiere alla domanda di riscatto entro sei mesi dalla richiesta.
Quanto agli importi dovuti, deve osservarsi che dall'estratto del conto previdenziale individuale del ricorrente aggiornato al 30.09.2024, le somme accantonate sono pari ad € 8.294,67(doc. 7 fasc. res.).
Pertanto il va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1 CP_1
€ 8.298,67 dal dovuto al soddisfo (cfr. Cass. SS.UU. n. 6928/2018 che per le prestazioni aventi natura di fondo privato di previdenza integrativa ha escluso l'applicazione del divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 16 co. 6 l n. 412/91, in quanto tale divieto finalizzato al contenimento della spesa previdenziale pubblica, si estende solo alle prestazioni corrisposte da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie).
Nel resto il ricorso va respinto.
Il sostanziale accoglimento della domanda impone che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite debbano essere poste integralmente a carico del Controparte_1
Pertanto il va condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1
come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RISCATTO DELL'INTERA
POSIZIONE MATURATA PRESSO IL FONDO PENSIONE GEPRE;
pagina 5 di 6 CONDANNA PER L'EFFETTO LA RESISTENTE AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL
RICORRENTE DELLA SOMMA DI € 8.298,67 A TITOLO DI RISCATTO ESERCITATO AI
SENSI DELL'ART. 14 CO. 5 D.LGS 252/2005, OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E
INTERESSI LEGALI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO AL SALDO.
CONDANNA LA RESISTENTE A RIFONDERE AL RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE
LIQUIDA IN € 2.500,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA, CPA E RIMBORSO C.U. DI € 118,50.
Roma, 10 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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