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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/07/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1147/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 16.7.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. BRUNETTI Vincenzo, Via Trieste 88 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. GIANCOLA Biagio, Via Firenze 44 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 1.7.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
esponendo di essere addetta fin dall'assunzione al reparto di
[...] neurochirurgia del P.O. di Pescara con la qualifica di infermiere professionale, categoria D e lamentava il demansionamento che deduceva aver subito fin dall'assunzione, in ragione dello svolgimento continuativo, nel corso di tutto il lungo periodo indicato in ricorso (“fin dall'assunzione, per oltre 10 anni, come tutti i suoi colleghi infermieri”), di inferiori mansioni igienico-domestico-alberghiere, riconducibili al profilo professionale di OSS-Operatore Socio Sanitario.
Parte Domandava pertanto, oltre alla condanna della ad assegnarle esclusivamente le mansioni proprie dell'infermiere professionale, altresì il risarcimento del danno patrimoniale da lesione della professionalità e del danno morale ex art.2087 c.c, quest'ultimo da determinarsi equitativamente in una misura
“non inferiore al 30% della retribuzione netta mensile” per l'intero decennio, oltre
“interessi legali dalla data di messa in mora e rivalutazione monetaria”.
La si costituiva in giudizio Controparte_1 resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Pare utile premettere i riferimenti normativi e di contrattazione collettiva che valgono a definire le mansioni dei due profili professionali in rilievo, rispettivamente l'OSS e l'infermiere.
Si richiamano innanzitutto le disposizioni relative al profilo di OSS, il cui svolgimento, in aggiunta alle proprie mansioni, avrebbe ad avviso della parte ricorrente determinato il lamentato demansionamento.
Il profilo professionale (di OSS-Operatore Socio Sanitario (categoria B, livello economico BS) è stato istituito dall'art.4 (Modifiche ed integrazioni alla categoria B: Operatore socio sanitario) del CCNI 20.9.2001 (integrativo al CCNL 7.4.1999 DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'),
• che dispone ai commi 1 e 2 che “1. Ad integrazione dell'art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell'operatore socio sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l'allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999, dove sono ricomprese le declaratorie della relativa categoria e dei profili è modificato dall'allegato 1 al presente CCNL.
2. Il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con l'istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell'operatore socio sanitario”).
2 La declaratoria del profilo è prevista nell'allegato 1 del CCNL 7.4.1999 (come modificato dal CCNI 20.9.2001 al predetto CCNL 7.4.1999) nei seguenti termini:
• “PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs) (…) Operatore sociosanitario Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”
Per completezza giova richiamare la declaratoria del profilo di OTA-Operatore Tecnico addetto all'Assistenza, che con la istituzione del profilo di OSS è divenuta ad esaurimento:
• “PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B (…) Operatore tecnico addetto all'assistenza Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”
Invece, la declaratoria generale della Categoria B di riferimento (contenuta sempre nel CCNL 7.4.1999, al cit. ALLEGATO 1-DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI) è formulata nei seguenti termini:
• “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria -nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5- i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
Parte Con riferimento alle concrete mansioni di può altresì richiamarsi l'ACCORDO STATO-REGIONI del 22.2.2001 (Accordo tra il Ministro della sanita', il Ministro per la solidarieta' e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la CP_2 individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione):
• “COMPETENZE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO Competenze tecniche In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro.
- E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.)
- E' in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia:
3 nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.
- E' in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonche' la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti.
- Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.
- Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.
- Sa svolgere attivita' finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.
- In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto è in grado di:
o aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
o aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
o osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc);
o attuare interventi di primo soccorso;
o effettuare piccole medicazioni cambio delle stesse;
o controllare e assistere alla somministrazione di diete;
o aiutare nelle attivita' di animazione e che favoriscono la o socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacita' cognitive e manuali;
o collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
o provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella carrozzella;
o collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
o utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
o svolgere attivita' di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
o accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi. Competenze relative alle conoscenze richieste (…)”.
L'OSS-Operatore socio-sanitario svolge dunque attività di assistenza in favore dei pazienti, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l'autonomia e l'integrazione sociale, assistendo la persona, in particolare se non autosufficiente, nelle attività quotidiane e di igiene personale e compiendo, in aggiunta a dette attività, anche altre (non residuali) attività di tipo più prettamente, per l'appunto, “sanitario”.
Può richiamarsi altresì il D.P.C.M. 29.11.2001 (recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza) espressamente prevede all'Allegato 1, punto 1C. AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, alcune “(…) tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale” ed al punto 7. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare e nell'ambito delle prestazioni di “Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP)” al punto e) prevede sia le Prestazioni di “aiuto infermieristico” sia le prestazioni di “assistenza tutelare alla persona”.
4 ***
Quanto al profilo di infermiere, il cit. CCNL 7.4.1999 prevede all'ALLEGATO 1- DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI la seguente categoria:
• “CATEGORIA D DECLARATORIE Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta. PROFILI PROFESSIONALI Collaboratori professionali sanitari Personale infermieristico Infermiere: DM 739/1994 (…) Infermiere pediatrico: DM 70/1997”.
Le concrete mansioni di infermiere sono descritte invece in pregressi testi normativi.
Il D.P.R.225/1974 (Modifiche al r.d. 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici) collocato nel TITOLO V-MANSIONI DELL'INFERMIERE GENERICO del D.P.R., dispone all'art. 6 che:
• “L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: 1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
2) raccolta degli escreti;
3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;
5) medicazioni semplici e bendaggi;
6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
8) somministrazione dei medicinali prescritti;
9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
10) sorveglianza di fleboclisi;
11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
manovre emostatiche di emergenza. Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti: 1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;
2) a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie”.
Il D.M.739/1994 (recante Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere) stabilisce all'art.1 che:
• “1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica,
5 relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale- psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto”; all'art.2 che “1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.”; ed all'art.3 che “1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il sono individuati i diplomi e gli Controparte_3 attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici”.
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Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti considerazioni.
Deve innanzitutto premettersi, con riferimento all'onere probatorio dei fatti costitutivi del lamentato demansionamento, che, a fronte di una tesi pur in dottrina autorevolmente sostenuta per la quale, in con riferimento al demansionamento, “se si tratta, come sembra, della violazione di un divieto l'onere della prova grava sul lavoratore creditore”, risulta tuttavia consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, ricostruendosi la fattispecie come obbligo di assegnazione delle mansioni ex art.1203 c.c., l'onere della prova dell'adempimento di tale obbligo grava sul debitore datore di lavoro (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26477 del 19/10/2018, Rv. 651236 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4211 del 03/03/2016, Rv. 639195 - 01Cass. civ. Sez. lavoro, 17/09/2015, n. 18223).
Tuttavia, compete comunque al lavoratore l'onere di allegare specificamente l'inesatto adempimento, come ripetutamente affermato dalla S.C.:
• “In materia di demansionamento (o dequalificazione), il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia ed ha, quindi, l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale, e non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle
6 pretese azionate, mentre il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, del legittimo esercizio del potere direttivo, fermo restando che spetta al giudice valutare se le mansioni assegnate siano dequalificanti, potendo egli presumere, nell'esercizio dei poteri, anche officiosi, a lui attribuiti, la fondatezza del diritto fatto valere anche da fatti non specificamente contestati dall'interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15527 del 08/07/2014, Rv. 631775 - 01; conformi, Cassazione civile sez. lav., 25/09/2015, n.19044; Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5454 del 06/03/2009, Rv. 607378 - 01; Sez. L, Sentenza n. 20716 del 10/09/2013, Rv. 628281 - 01).
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Nella fattispecie all'esame tale onere di allegazione è solo apparentemente soddisfatto.
Dalla lettura delle allegazioni e dunque dalla narrativa in fatto del ricorso dovrebbe evincersi con immediatezza una rappresentazione della giornata lavorativa in cui l'infermiere, anziché fare l'infermiere, faccia in continuazione o in via con evidenza prevalente l'OSS, giustificandosi in tal modo il ricorso alla tutela giurisdizionale e così integrandosi lo stesso interesse ad agire.
Tuttavia nel ricorso si espongono diffusamente le mansioni igienico-domestico- alberghiere, che non solo la odierna parte ricorrente ma tutti indistintamente gli infermieri del reparto sarebbero chiamati a svolgere, ma non si afferma affatto che sia stato operato uno “svuotamento delle mansioni”, rimanendo invece incontestato che gli infermieri continuavano sicuramente a svolgere la totalità delle proprie mansioni prettamente infermieristiche, nelle quali non sono stati mai sostituiti da nessuno.
Eppure in ricorso non si spiega e non si rappresenta perchè in concreto le mansioni inferiori dovrebbero risultare senza ombra di dubbio prevalenti, in modo da essere effettivamente rilevanti con riferimento al dedotto demansionamento, limitandosi in proposito ad indicare percentuali numeriche (“(…) impiegano oltre il 50% del suo orario di lavoro”, ovvero “oltre la metà del tempo lavorativo è dedicato all'espletamento di compiti propri degli operatori sociosanitari come sopra specificati”), le quali rappresentano in sostanza l'esito di una mera (ma non in concreto illustrata) valutazione, la cui conferma viene di fatto rimessa totalmente agli esiti della prova testimoniale.
Infatti, nel coacervo dei numerosi compiti svolti nella giornata lavorativa dagli infermieri (e di cui evidentemente, a contrario in base alla stessa prospettazione attorea, quasi il 50% sarebbe composto da prestazioni prettamente infermieristiche), non si specificano tuttavia i concreti elementi che dovrebbero far comprendere, con immediatezza ed evidenza, come possa giungersi al raggiungimento della percentuale del 50% ed oltre, peraltro nell'ambito di un lungo periodo di oltre 10 anni (durante i quali anni, significativamente, mai nessuna lamentela risulta essere stata formalizzata da nessun infermiere).
Inoltre, nell'ambito della percentuale numerica del 50% ed oltre, non si deduce quali delle diversificate mansioni di OSS siano state svolte in misura maggiore e quali in misura minore (e neppure la invocata prova testimoniale potrebbe,
7 pertanto, apportare elementi conoscitivi maggiori).
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Una rilevante allegazione non è in realtà rinvenibile neppure con riferimento al periodo nel quale non è stato in servizio nessun OSS nel turno notturno, considerato che nello stesso ricorso si specifica che il turno notturno è coperto da due infermieri, essendo peraltro ovvio che le esigenze di assistenza igienico- domestico-alberghiera in turno notturno (dalle 21:00, ossia durante il riposo dei pazienti, ben dopo la cena fissata, in ospedale, alle 18:00) non possono essere comparabili a quelle necessarie nei turni diurni, tanto che nello stesso ricorso si ricollegano le mansioni non infermieristiche del turno notturno ad interventi di urgenza (che dunque non si verificano ogni notte), come indicato nel capitolo sul quale i testi dovrebbero essere escussi: “Quando vengono eseguiti interventi di urgenza in orario notturno, un infermiere di turno trasporta la barella in sala operatoria e l'altro si occupa da solo dei pazienti ricoverati”.
Con riferimento invece ai turni diurni, dalle stesse allegazioni contenute nel Parte ricorso si ricava che il rapporto tra in servizio effettivo ed infermieri non era così esiguo, rappresentandosi anzi che vi erano stati:
• almeno 1 OSS ogni 3 infermieri (ricorso, pag.22: “(…) 6) I turni di mattina e pomeriggio sono effettuati da tre infermieri (…) 7) Dal 2014 al 2018 gli infermieri dei turni mattina e pomeriggio sono stati affiancati da un OSS”),
• oppure 2 OSS ogni 3 infermieri, ovvero 1 OSS ogni 3 infermieri (ricorso, pag.22: “8) Dal 2019 gli OSS disponibili vengono impiegati in numero di due la mattina e di uno/due il pomeriggio”),
dunque in misura superiore rispetto allo stesso “Fabbisogno del personale infermieristico e del personale di supporto all'assistenza” valorizzato in ricorso, indicato dalla Giunta Regionale Abruzzo in 1 OSS ogni 3 infermieri (e che, peraltro, neppure potrebbe risultare rilevante o assorbente ai fini del decidere, ivi indicandosi solo un numero ideale delle figure professionali, e non il numero minimo sufficiente).
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L'allegazione sostanziale invece sarebbe stata tanto più necessaria in relazione a fattispecie evidentemente di confine quale quella odierna, nella quale si prospetta di fatto che (in realtà tutti) gli infermieri del reparto svolgessero mansioni promiscue (le proprie e quelle inferiori); e tanto più in considerazione del fatto che le lamentate mansioni inferiori igienico-domestico-alberghiere non sono affatto completamente estranee alla professionalità dell'infermiere, trattandosi invece, per la maggior parte, di mansioni accessorie rispetto alla vasta gamma di prestazioni che gli infermieri stessi devono assicurare.
Le mansioni proprie degli infermieri non consistono infatti, in concreto, nella sola attività di applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche menzionata dal D.M.739/1994, ma anche nelle ulteriori mansioni di dettaglio ed accessorie alla
8 predetta e che sono descritte nei seguenti termini dal D.P.R.225/1974 (tuttora vigente, pur relativo al profilo di infermiere generico, profilo pur ad esaurimento ai sensi del CCNI 20.9.2001 (pag.58, sub. ALL.1), ma le cui mansioni non possono ritenersi automaticamente rifluite nel profilo di OSS).
Alcune delle mansioni previste dal D.P.R.225/1974 risultano invero assai similari quelle svolte dagli OSS e danno conto del fatto che gli infermieri hanno una professionalità assai variegata:
• “(…) 1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
2) raccolta degli escreti;
3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;
5) medicazioni semplici e bendaggi;
6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
”;
Del resto, il cit. D.P.R.225/1974 specifica le mansioni più prettamente
“terapeutiche” nelle seguenti:
• “7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
8) somministrazione dei medicinali prescritti;
9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
10) sorveglianza di fleboclisi;
11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
manovre emostatiche di emergenza”.
Inoltre lo stesso D.M.739/1994 dispone espressamente che l'infermiere, oltre che occuparsi della “assistenza generale infermieristica” deve occuparsi anche della
“assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età”
I rapporti di confine tra le mansioni di OSS e di infermiere, e la necessità che le due figure operino in modo sinergico è esplicitato dal medesimo D.M.739/1994 dove si stabilisce che l'infermiere “f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto”.
***
Poste le precedenti osservazioni in ordine alle mansioni riconducibili ai due profili, deve rilevarsi innanzitutto che la S.C. ha ribadito come non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore comporta un demansionamento.
• “In tema di mansioni del lavoratore, ai fini dell'applicabilità' dell'art.2103 cod. civ. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo invece farsi riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale, e, con riguardo al dirigente, altresì alla rilevanza del ruolo. La valutazione della idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 cod. civ. si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva accertato che il ricorrente, inquadrato come capo-cuoco, aveva svolto mansioni di caposervizio del settore ristorazione, dirigendo e coordinando l'attività della cucina, decidendo autonomamente l'eventuale prolungamento dell'orario del personale di cucina, gestendo le ferie e i permessi, predisponendo la lista degli acquisti giornalieri, preparando i menù e predisponendo i turni del personale, finché, a seguito della riorganizzazione aziendale con cui si era decisa l'assunzione di due nuovi "chefs" ai
9 quali affidare la realizzazione di una nuova linea di cucina, il ricorrente aveva dovuto sottostare alle direttive da essi impartite).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14496 del 11/07/2005, Rv. 582232 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8589 del 05/05/2004, Rv. 572663 - 01).
Inoltre, purchè l'attività prevalente ed assorbente rimanga quella relativa alle proprie mansioni, non può rilevare quale fatto produttivo di demansionamento anche lo svolgimento di compiti inferiori ma comunque accessori rispetto alle proprie mansioni:
• “Una volta che l'attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello "ius variandi" del datore di lavoro (nè frustra la funzione di tutela della professionalità) l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, accessorie rispetto alle prime, massimamente quando esse risultino funzionali alla tutela della sicurezza e della salubrità dell'ambiente di lavoro .(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificato il rifiuto di un dipendente di una società di ricerche, adibito in maniera prevalente e assorbente a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, concernenti la effettuazione di esperimenti, di svolgere in via del tutto accessoria la inferiore mansione di pretrattamento della vetreria utilizzata per gli esperimenti)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11045 del 10/06/2004, Rv. 573529 - 01);
Tale principio generale a maggior ragione deve applicarsi nel settore del pubblico impiego, con riferimento al quale la S.C. ha anzi evidenziato il rilievo da attribuirsi alle obiettive esigenze, organizzative o di sicurezza, della Pubblica Amministrazione, ed al correlato dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico, che giustificano l'attribuzione di mansioni inferiori “accessorie”, rispetto a quelle di assegnazione ovvero che “non siano completamente estranee alla sua professionalità”, e sempre che al lavoratore sia garantito uno svolgimento prevalente delle proprie mansioni, mentre risulta “ininfluente” la circostanza (valorizzata invece nell'odierno ricorso), “che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore”:
• “Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020, Rv. 658845 - 01);
• “In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o
10 marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale la quale, muovendo dalla considerazione che non erano state sottratte al dipendente le prestazioni tipiche della professionalità da lui acquisita, essendosene invece aggiunte di ulteriori, aveva fatto riferimento esplicito alla nozione di mansione accessoria, osservando: che ciascuna qualifica conteneva in sé anche i compiti, non esplicitati immediatamente, preparatori o inscindibilmente strumentali ad essa, andando a far parte del bagaglio professionale del dipendente, non potendo risolversi la loro esecuzione in un pregiudizio alla professionalità del lavoratore;
che l'unico limite all'esigibilità era costituito dalla pretestuosità del comportamento datoriale, circostanza di difficile dimostrazione in concreto, dovendo tenersi conto dell'interesse dei terzi utenti dell'ufficio pubblico sui quali non potevano gravare, nei limiti del possibile, carenze di organico;
infine, che il dipendente non aveva neppure allegato né l'assoluta in conferenza delle mansioni accorpate alla sua qualifica rispetto a quelle dirigenziali spettantigli, né che tali mansioni, tipiche di profili professionali più bassi, precedentemente attribuite ad altri dipendenti, fossero talmente assorbenti da snaturare la sua qualifica)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17774 del 07/08/2006, Rv. 591870 - 01);
• “In tema di impiego pubblico privatizzato, è legittima l'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza. L'espletamento di mansioni inferiori che implichi un impiego di energie lavorative di breve durata non incide sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza. (Conferma App. Cagliari 21 novembre 2007 n. 567)” (Cassazione civile sez. lav., 21 febbraio 2013, n. 4301, che ha altresì affermato che “L'assegnazione con ordine di servizio a mansioni inferiori a quelle dell'inquadramento rivestito può ritenersi consentita se le mansioni dequalificanti rimangono circoscritte in un breve lasso temporale e non intaccano lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore” (Cassazione civile sez. lav., 21 febbraio 2013, n. 4301).
***
Detti orientamenti sono coerenti con quelli che, con riferimento allo svolgimento di mansioni promiscue, conferiscono rilevanza, per individuare il giusto inquadramento, alla mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale, sia nell'impiego privato sia nel pubblico impiego (per il quale l'art.52 del D.Lgs.165/2001 prevede espressamente un criterio di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, disponendo al comma 3 che “(...) si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”), e altresì considerandosi, come pure evidenziato dalla S.C., che la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa, bensì all'esito di una reciproca analisi qualitativa delle mansioni svolte:
• “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2969 del 08/02/2021, Rv. 660344 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26978 del 22/12/2009, Rv. 611085 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2744 del 23/03/1999, Rv. 524462 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6230 del 23/06/1998, Rv. 516693 - 01).
11 ***
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve ribadirsi la genericità delle allegazioni, formulate in ricorso, proprio con riferimento al requisito della non marginalità o non strumentalità delle mansioni inferiori rispetto a quelle del profilo di appartenenza, mentre non è nel ricorso allegato contestato che la mansione maggiormente significativa sul piano professionale risulti espletata in via sporadica od occasionale.
Inoltre, le lamentate mansioni di livello inferiore risultano parzialmente, per quanto detto, coincidenti con alcune mansioni comunque da riferirsi al lavoro di infermiere, mentre le altre non sono affatto estranee alla professionalità dello stesso, e comunque del tutto accessorie rispetto alle mansioni infermieristiche.
Né le mancanze in sede di allegazione possono supplirsi in sede istruttoria, dove peraltro gli infermieri sarebbero chiamati a deporre reciprocamente.
***
Infine va evidenziato che risultano espressamente non contestate (v.verbale di 1a udienza) le circostanze allegate da parte resistente (cfr. capp. 4) e 11) di prova testimoniale) in ordine allo svolgimento, da parte della Controparte_4
di servizi (anch'essi in realtà riconducibili a mansioni igienico-domestico-
[...] alberghiere) di pulizia generale e rifacimento letti (“spazzatura ad umido dei pavimenti, lavaggio dei pavimenti, spolveratura degli arredi, sanificazione degli elettro medicali, vuotatura e sostituzione dei sacchi di raccolta, sanificazione dei servizi igienici” e che pertanto “Nessuna disposizione di servizio ASUL prevede che la ricorrente svolga mansioni proprie degli OSS, in particolare pulizia reparto e rifacimento letti”).
Risulta altresì non specificamente contestato (la parte ricorrente essendosi limitata genericamente a richiedere la prova testimoniale contraria “rispetto ai capitoli di prova eventualmente ammessi di cui alla memoria di costituzione della Parte
, ma non avanzando concrete deduzioni contrarie e di espressa contestazione) il fatto che il reparto di neurochirurgia fruisce di un servizio quotidiano di rifacimento letti in determinate fasce orarie, nonché di un servizio di trasferimento materiale, provette nonché di barellaggio interno all'Ospedale in determinate fasce orarie, nonché, “a richiesta del personale infermieristico e/o del personale medico”, un servizio di logistica per il rifacimento letti, in supporto al personale del reparto e su sua richiesta, all'infuori delle fasce orarie stabilite, come pure, in qualsiasi momento e 24h su 24h, ad opera di apposita squadra di pronto intervento, per interventi imprevisti e imprevedibili del reparto inerenti alla pulizia e sanificazioni, e che le dimissioni ed i ricoveri (ovviamente non d'urgenza), che impongono il rifacimento e la sanificazione dei letti, avvengono durante il servizio coperto dalla predetta (dalle 7:00 alle 21:00). Controparte_4
Con riferimento a tali servizi ed a tale personale (ulteriore rispetto agli OSS e a disposizione degli infermieri), deve richiamarsi la già menzionata norma del D.M.739/1994 per la quale l'infermiere, oltre che occuparsi della “assistenza generale infermieristica” ma anche della “assistenza dei malati e dei
12 disabili di tutte le età”, deve altresì avvalersi di ogni ulteriore figura di supporto: “per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto”.
***
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate, visti i contrastanti precedenti richiamati da parte ricorrente e considerato che, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda e dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul fatto ininfluente che la P.A (…) non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, pare comunque inopportuno lasciare i turni notturni privi del servizio degli OSS.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 16.7.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
13
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 16.7.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. BRUNETTI Vincenzo, Via Trieste 88 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. GIANCOLA Biagio, Via Firenze 44 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 1.7.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
esponendo di essere addetta fin dall'assunzione al reparto di
[...] neurochirurgia del P.O. di Pescara con la qualifica di infermiere professionale, categoria D e lamentava il demansionamento che deduceva aver subito fin dall'assunzione, in ragione dello svolgimento continuativo, nel corso di tutto il lungo periodo indicato in ricorso (“fin dall'assunzione, per oltre 10 anni, come tutti i suoi colleghi infermieri”), di inferiori mansioni igienico-domestico-alberghiere, riconducibili al profilo professionale di OSS-Operatore Socio Sanitario.
Parte Domandava pertanto, oltre alla condanna della ad assegnarle esclusivamente le mansioni proprie dell'infermiere professionale, altresì il risarcimento del danno patrimoniale da lesione della professionalità e del danno morale ex art.2087 c.c, quest'ultimo da determinarsi equitativamente in una misura
“non inferiore al 30% della retribuzione netta mensile” per l'intero decennio, oltre
“interessi legali dalla data di messa in mora e rivalutazione monetaria”.
La si costituiva in giudizio Controparte_1 resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Pare utile premettere i riferimenti normativi e di contrattazione collettiva che valgono a definire le mansioni dei due profili professionali in rilievo, rispettivamente l'OSS e l'infermiere.
Si richiamano innanzitutto le disposizioni relative al profilo di OSS, il cui svolgimento, in aggiunta alle proprie mansioni, avrebbe ad avviso della parte ricorrente determinato il lamentato demansionamento.
Il profilo professionale (di OSS-Operatore Socio Sanitario (categoria B, livello economico BS) è stato istituito dall'art.4 (Modifiche ed integrazioni alla categoria B: Operatore socio sanitario) del CCNI 20.9.2001 (integrativo al CCNL 7.4.1999 DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'),
• che dispone ai commi 1 e 2 che “1. Ad integrazione dell'art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell'operatore socio sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l'allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999, dove sono ricomprese le declaratorie della relativa categoria e dei profili è modificato dall'allegato 1 al presente CCNL.
2. Il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con l'istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell'operatore socio sanitario”).
2 La declaratoria del profilo è prevista nell'allegato 1 del CCNL 7.4.1999 (come modificato dal CCNI 20.9.2001 al predetto CCNL 7.4.1999) nei seguenti termini:
• “PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs) (…) Operatore sociosanitario Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”
Per completezza giova richiamare la declaratoria del profilo di OTA-Operatore Tecnico addetto all'Assistenza, che con la istituzione del profilo di OSS è divenuta ad esaurimento:
• “PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B (…) Operatore tecnico addetto all'assistenza Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”
Invece, la declaratoria generale della Categoria B di riferimento (contenuta sempre nel CCNL 7.4.1999, al cit. ALLEGATO 1-DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI) è formulata nei seguenti termini:
• “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria -nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5- i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
Parte Con riferimento alle concrete mansioni di può altresì richiamarsi l'ACCORDO STATO-REGIONI del 22.2.2001 (Accordo tra il Ministro della sanita', il Ministro per la solidarieta' e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la CP_2 individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione):
• “COMPETENZE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO Competenze tecniche In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro.
- E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.)
- E' in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia:
3 nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.
- E' in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonche' la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti.
- Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.
- Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.
- Sa svolgere attivita' finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.
- In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto è in grado di:
o aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
o aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
o osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc);
o attuare interventi di primo soccorso;
o effettuare piccole medicazioni cambio delle stesse;
o controllare e assistere alla somministrazione di diete;
o aiutare nelle attivita' di animazione e che favoriscono la o socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacita' cognitive e manuali;
o collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
o provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella carrozzella;
o collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
o utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
o svolgere attivita' di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
o accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi. Competenze relative alle conoscenze richieste (…)”.
L'OSS-Operatore socio-sanitario svolge dunque attività di assistenza in favore dei pazienti, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l'autonomia e l'integrazione sociale, assistendo la persona, in particolare se non autosufficiente, nelle attività quotidiane e di igiene personale e compiendo, in aggiunta a dette attività, anche altre (non residuali) attività di tipo più prettamente, per l'appunto, “sanitario”.
Può richiamarsi altresì il D.P.C.M. 29.11.2001 (recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza) espressamente prevede all'Allegato 1, punto 1C. AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, alcune “(…) tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale” ed al punto 7. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare e nell'ambito delle prestazioni di “Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP)” al punto e) prevede sia le Prestazioni di “aiuto infermieristico” sia le prestazioni di “assistenza tutelare alla persona”.
4 ***
Quanto al profilo di infermiere, il cit. CCNL 7.4.1999 prevede all'ALLEGATO 1- DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI la seguente categoria:
• “CATEGORIA D DECLARATORIE Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta. PROFILI PROFESSIONALI Collaboratori professionali sanitari Personale infermieristico Infermiere: DM 739/1994 (…) Infermiere pediatrico: DM 70/1997”.
Le concrete mansioni di infermiere sono descritte invece in pregressi testi normativi.
Il D.P.R.225/1974 (Modifiche al r.d. 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici) collocato nel TITOLO V-MANSIONI DELL'INFERMIERE GENERICO del D.P.R., dispone all'art. 6 che:
• “L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: 1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
2) raccolta degli escreti;
3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;
5) medicazioni semplici e bendaggi;
6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
8) somministrazione dei medicinali prescritti;
9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
10) sorveglianza di fleboclisi;
11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
manovre emostatiche di emergenza. Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti: 1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;
2) a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie”.
Il D.M.739/1994 (recante Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere) stabilisce all'art.1 che:
• “1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica,
5 relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale- psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto”; all'art.2 che “1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.”; ed all'art.3 che “1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il sono individuati i diplomi e gli Controparte_3 attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici”.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti considerazioni.
Deve innanzitutto premettersi, con riferimento all'onere probatorio dei fatti costitutivi del lamentato demansionamento, che, a fronte di una tesi pur in dottrina autorevolmente sostenuta per la quale, in con riferimento al demansionamento, “se si tratta, come sembra, della violazione di un divieto l'onere della prova grava sul lavoratore creditore”, risulta tuttavia consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, ricostruendosi la fattispecie come obbligo di assegnazione delle mansioni ex art.1203 c.c., l'onere della prova dell'adempimento di tale obbligo grava sul debitore datore di lavoro (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26477 del 19/10/2018, Rv. 651236 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4211 del 03/03/2016, Rv. 639195 - 01Cass. civ. Sez. lavoro, 17/09/2015, n. 18223).
Tuttavia, compete comunque al lavoratore l'onere di allegare specificamente l'inesatto adempimento, come ripetutamente affermato dalla S.C.:
• “In materia di demansionamento (o dequalificazione), il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia ed ha, quindi, l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale, e non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle
6 pretese azionate, mentre il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, del legittimo esercizio del potere direttivo, fermo restando che spetta al giudice valutare se le mansioni assegnate siano dequalificanti, potendo egli presumere, nell'esercizio dei poteri, anche officiosi, a lui attribuiti, la fondatezza del diritto fatto valere anche da fatti non specificamente contestati dall'interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15527 del 08/07/2014, Rv. 631775 - 01; conformi, Cassazione civile sez. lav., 25/09/2015, n.19044; Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5454 del 06/03/2009, Rv. 607378 - 01; Sez. L, Sentenza n. 20716 del 10/09/2013, Rv. 628281 - 01).
***
Nella fattispecie all'esame tale onere di allegazione è solo apparentemente soddisfatto.
Dalla lettura delle allegazioni e dunque dalla narrativa in fatto del ricorso dovrebbe evincersi con immediatezza una rappresentazione della giornata lavorativa in cui l'infermiere, anziché fare l'infermiere, faccia in continuazione o in via con evidenza prevalente l'OSS, giustificandosi in tal modo il ricorso alla tutela giurisdizionale e così integrandosi lo stesso interesse ad agire.
Tuttavia nel ricorso si espongono diffusamente le mansioni igienico-domestico- alberghiere, che non solo la odierna parte ricorrente ma tutti indistintamente gli infermieri del reparto sarebbero chiamati a svolgere, ma non si afferma affatto che sia stato operato uno “svuotamento delle mansioni”, rimanendo invece incontestato che gli infermieri continuavano sicuramente a svolgere la totalità delle proprie mansioni prettamente infermieristiche, nelle quali non sono stati mai sostituiti da nessuno.
Eppure in ricorso non si spiega e non si rappresenta perchè in concreto le mansioni inferiori dovrebbero risultare senza ombra di dubbio prevalenti, in modo da essere effettivamente rilevanti con riferimento al dedotto demansionamento, limitandosi in proposito ad indicare percentuali numeriche (“(…) impiegano oltre il 50% del suo orario di lavoro”, ovvero “oltre la metà del tempo lavorativo è dedicato all'espletamento di compiti propri degli operatori sociosanitari come sopra specificati”), le quali rappresentano in sostanza l'esito di una mera (ma non in concreto illustrata) valutazione, la cui conferma viene di fatto rimessa totalmente agli esiti della prova testimoniale.
Infatti, nel coacervo dei numerosi compiti svolti nella giornata lavorativa dagli infermieri (e di cui evidentemente, a contrario in base alla stessa prospettazione attorea, quasi il 50% sarebbe composto da prestazioni prettamente infermieristiche), non si specificano tuttavia i concreti elementi che dovrebbero far comprendere, con immediatezza ed evidenza, come possa giungersi al raggiungimento della percentuale del 50% ed oltre, peraltro nell'ambito di un lungo periodo di oltre 10 anni (durante i quali anni, significativamente, mai nessuna lamentela risulta essere stata formalizzata da nessun infermiere).
Inoltre, nell'ambito della percentuale numerica del 50% ed oltre, non si deduce quali delle diversificate mansioni di OSS siano state svolte in misura maggiore e quali in misura minore (e neppure la invocata prova testimoniale potrebbe,
7 pertanto, apportare elementi conoscitivi maggiori).
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Una rilevante allegazione non è in realtà rinvenibile neppure con riferimento al periodo nel quale non è stato in servizio nessun OSS nel turno notturno, considerato che nello stesso ricorso si specifica che il turno notturno è coperto da due infermieri, essendo peraltro ovvio che le esigenze di assistenza igienico- domestico-alberghiera in turno notturno (dalle 21:00, ossia durante il riposo dei pazienti, ben dopo la cena fissata, in ospedale, alle 18:00) non possono essere comparabili a quelle necessarie nei turni diurni, tanto che nello stesso ricorso si ricollegano le mansioni non infermieristiche del turno notturno ad interventi di urgenza (che dunque non si verificano ogni notte), come indicato nel capitolo sul quale i testi dovrebbero essere escussi: “Quando vengono eseguiti interventi di urgenza in orario notturno, un infermiere di turno trasporta la barella in sala operatoria e l'altro si occupa da solo dei pazienti ricoverati”.
Con riferimento invece ai turni diurni, dalle stesse allegazioni contenute nel Parte ricorso si ricava che il rapporto tra in servizio effettivo ed infermieri non era così esiguo, rappresentandosi anzi che vi erano stati:
• almeno 1 OSS ogni 3 infermieri (ricorso, pag.22: “(…) 6) I turni di mattina e pomeriggio sono effettuati da tre infermieri (…) 7) Dal 2014 al 2018 gli infermieri dei turni mattina e pomeriggio sono stati affiancati da un OSS”),
• oppure 2 OSS ogni 3 infermieri, ovvero 1 OSS ogni 3 infermieri (ricorso, pag.22: “8) Dal 2019 gli OSS disponibili vengono impiegati in numero di due la mattina e di uno/due il pomeriggio”),
dunque in misura superiore rispetto allo stesso “Fabbisogno del personale infermieristico e del personale di supporto all'assistenza” valorizzato in ricorso, indicato dalla Giunta Regionale Abruzzo in 1 OSS ogni 3 infermieri (e che, peraltro, neppure potrebbe risultare rilevante o assorbente ai fini del decidere, ivi indicandosi solo un numero ideale delle figure professionali, e non il numero minimo sufficiente).
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L'allegazione sostanziale invece sarebbe stata tanto più necessaria in relazione a fattispecie evidentemente di confine quale quella odierna, nella quale si prospetta di fatto che (in realtà tutti) gli infermieri del reparto svolgessero mansioni promiscue (le proprie e quelle inferiori); e tanto più in considerazione del fatto che le lamentate mansioni inferiori igienico-domestico-alberghiere non sono affatto completamente estranee alla professionalità dell'infermiere, trattandosi invece, per la maggior parte, di mansioni accessorie rispetto alla vasta gamma di prestazioni che gli infermieri stessi devono assicurare.
Le mansioni proprie degli infermieri non consistono infatti, in concreto, nella sola attività di applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche menzionata dal D.M.739/1994, ma anche nelle ulteriori mansioni di dettaglio ed accessorie alla
8 predetta e che sono descritte nei seguenti termini dal D.P.R.225/1974 (tuttora vigente, pur relativo al profilo di infermiere generico, profilo pur ad esaurimento ai sensi del CCNI 20.9.2001 (pag.58, sub. ALL.1), ma le cui mansioni non possono ritenersi automaticamente rifluite nel profilo di OSS).
Alcune delle mansioni previste dal D.P.R.225/1974 risultano invero assai similari quelle svolte dagli OSS e danno conto del fatto che gli infermieri hanno una professionalità assai variegata:
• “(…) 1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
2) raccolta degli escreti;
3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;
5) medicazioni semplici e bendaggi;
6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
”;
Del resto, il cit. D.P.R.225/1974 specifica le mansioni più prettamente
“terapeutiche” nelle seguenti:
• “7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
8) somministrazione dei medicinali prescritti;
9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
10) sorveglianza di fleboclisi;
11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
manovre emostatiche di emergenza”.
Inoltre lo stesso D.M.739/1994 dispone espressamente che l'infermiere, oltre che occuparsi della “assistenza generale infermieristica” deve occuparsi anche della
“assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età”
I rapporti di confine tra le mansioni di OSS e di infermiere, e la necessità che le due figure operino in modo sinergico è esplicitato dal medesimo D.M.739/1994 dove si stabilisce che l'infermiere “f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto”.
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Poste le precedenti osservazioni in ordine alle mansioni riconducibili ai due profili, deve rilevarsi innanzitutto che la S.C. ha ribadito come non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore comporta un demansionamento.
• “In tema di mansioni del lavoratore, ai fini dell'applicabilità' dell'art.2103 cod. civ. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo invece farsi riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale, e, con riguardo al dirigente, altresì alla rilevanza del ruolo. La valutazione della idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 cod. civ. si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva accertato che il ricorrente, inquadrato come capo-cuoco, aveva svolto mansioni di caposervizio del settore ristorazione, dirigendo e coordinando l'attività della cucina, decidendo autonomamente l'eventuale prolungamento dell'orario del personale di cucina, gestendo le ferie e i permessi, predisponendo la lista degli acquisti giornalieri, preparando i menù e predisponendo i turni del personale, finché, a seguito della riorganizzazione aziendale con cui si era decisa l'assunzione di due nuovi "chefs" ai
9 quali affidare la realizzazione di una nuova linea di cucina, il ricorrente aveva dovuto sottostare alle direttive da essi impartite).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14496 del 11/07/2005, Rv. 582232 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8589 del 05/05/2004, Rv. 572663 - 01).
Inoltre, purchè l'attività prevalente ed assorbente rimanga quella relativa alle proprie mansioni, non può rilevare quale fatto produttivo di demansionamento anche lo svolgimento di compiti inferiori ma comunque accessori rispetto alle proprie mansioni:
• “Una volta che l'attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello "ius variandi" del datore di lavoro (nè frustra la funzione di tutela della professionalità) l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, accessorie rispetto alle prime, massimamente quando esse risultino funzionali alla tutela della sicurezza e della salubrità dell'ambiente di lavoro .(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificato il rifiuto di un dipendente di una società di ricerche, adibito in maniera prevalente e assorbente a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, concernenti la effettuazione di esperimenti, di svolgere in via del tutto accessoria la inferiore mansione di pretrattamento della vetreria utilizzata per gli esperimenti)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11045 del 10/06/2004, Rv. 573529 - 01);
Tale principio generale a maggior ragione deve applicarsi nel settore del pubblico impiego, con riferimento al quale la S.C. ha anzi evidenziato il rilievo da attribuirsi alle obiettive esigenze, organizzative o di sicurezza, della Pubblica Amministrazione, ed al correlato dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico, che giustificano l'attribuzione di mansioni inferiori “accessorie”, rispetto a quelle di assegnazione ovvero che “non siano completamente estranee alla sua professionalità”, e sempre che al lavoratore sia garantito uno svolgimento prevalente delle proprie mansioni, mentre risulta “ininfluente” la circostanza (valorizzata invece nell'odierno ricorso), “che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore”:
• “Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020, Rv. 658845 - 01);
• “In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o
10 marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale la quale, muovendo dalla considerazione che non erano state sottratte al dipendente le prestazioni tipiche della professionalità da lui acquisita, essendosene invece aggiunte di ulteriori, aveva fatto riferimento esplicito alla nozione di mansione accessoria, osservando: che ciascuna qualifica conteneva in sé anche i compiti, non esplicitati immediatamente, preparatori o inscindibilmente strumentali ad essa, andando a far parte del bagaglio professionale del dipendente, non potendo risolversi la loro esecuzione in un pregiudizio alla professionalità del lavoratore;
che l'unico limite all'esigibilità era costituito dalla pretestuosità del comportamento datoriale, circostanza di difficile dimostrazione in concreto, dovendo tenersi conto dell'interesse dei terzi utenti dell'ufficio pubblico sui quali non potevano gravare, nei limiti del possibile, carenze di organico;
infine, che il dipendente non aveva neppure allegato né l'assoluta in conferenza delle mansioni accorpate alla sua qualifica rispetto a quelle dirigenziali spettantigli, né che tali mansioni, tipiche di profili professionali più bassi, precedentemente attribuite ad altri dipendenti, fossero talmente assorbenti da snaturare la sua qualifica)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17774 del 07/08/2006, Rv. 591870 - 01);
• “In tema di impiego pubblico privatizzato, è legittima l'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza. L'espletamento di mansioni inferiori che implichi un impiego di energie lavorative di breve durata non incide sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza. (Conferma App. Cagliari 21 novembre 2007 n. 567)” (Cassazione civile sez. lav., 21 febbraio 2013, n. 4301, che ha altresì affermato che “L'assegnazione con ordine di servizio a mansioni inferiori a quelle dell'inquadramento rivestito può ritenersi consentita se le mansioni dequalificanti rimangono circoscritte in un breve lasso temporale e non intaccano lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore” (Cassazione civile sez. lav., 21 febbraio 2013, n. 4301).
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Detti orientamenti sono coerenti con quelli che, con riferimento allo svolgimento di mansioni promiscue, conferiscono rilevanza, per individuare il giusto inquadramento, alla mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale, sia nell'impiego privato sia nel pubblico impiego (per il quale l'art.52 del D.Lgs.165/2001 prevede espressamente un criterio di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, disponendo al comma 3 che “(...) si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”), e altresì considerandosi, come pure evidenziato dalla S.C., che la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa, bensì all'esito di una reciproca analisi qualitativa delle mansioni svolte:
• “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2969 del 08/02/2021, Rv. 660344 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26978 del 22/12/2009, Rv. 611085 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2744 del 23/03/1999, Rv. 524462 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6230 del 23/06/1998, Rv. 516693 - 01).
11 ***
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve ribadirsi la genericità delle allegazioni, formulate in ricorso, proprio con riferimento al requisito della non marginalità o non strumentalità delle mansioni inferiori rispetto a quelle del profilo di appartenenza, mentre non è nel ricorso allegato contestato che la mansione maggiormente significativa sul piano professionale risulti espletata in via sporadica od occasionale.
Inoltre, le lamentate mansioni di livello inferiore risultano parzialmente, per quanto detto, coincidenti con alcune mansioni comunque da riferirsi al lavoro di infermiere, mentre le altre non sono affatto estranee alla professionalità dello stesso, e comunque del tutto accessorie rispetto alle mansioni infermieristiche.
Né le mancanze in sede di allegazione possono supplirsi in sede istruttoria, dove peraltro gli infermieri sarebbero chiamati a deporre reciprocamente.
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Infine va evidenziato che risultano espressamente non contestate (v.verbale di 1a udienza) le circostanze allegate da parte resistente (cfr. capp. 4) e 11) di prova testimoniale) in ordine allo svolgimento, da parte della Controparte_4
di servizi (anch'essi in realtà riconducibili a mansioni igienico-domestico-
[...] alberghiere) di pulizia generale e rifacimento letti (“spazzatura ad umido dei pavimenti, lavaggio dei pavimenti, spolveratura degli arredi, sanificazione degli elettro medicali, vuotatura e sostituzione dei sacchi di raccolta, sanificazione dei servizi igienici” e che pertanto “Nessuna disposizione di servizio ASUL prevede che la ricorrente svolga mansioni proprie degli OSS, in particolare pulizia reparto e rifacimento letti”).
Risulta altresì non specificamente contestato (la parte ricorrente essendosi limitata genericamente a richiedere la prova testimoniale contraria “rispetto ai capitoli di prova eventualmente ammessi di cui alla memoria di costituzione della Parte
, ma non avanzando concrete deduzioni contrarie e di espressa contestazione) il fatto che il reparto di neurochirurgia fruisce di un servizio quotidiano di rifacimento letti in determinate fasce orarie, nonché di un servizio di trasferimento materiale, provette nonché di barellaggio interno all'Ospedale in determinate fasce orarie, nonché, “a richiesta del personale infermieristico e/o del personale medico”, un servizio di logistica per il rifacimento letti, in supporto al personale del reparto e su sua richiesta, all'infuori delle fasce orarie stabilite, come pure, in qualsiasi momento e 24h su 24h, ad opera di apposita squadra di pronto intervento, per interventi imprevisti e imprevedibili del reparto inerenti alla pulizia e sanificazioni, e che le dimissioni ed i ricoveri (ovviamente non d'urgenza), che impongono il rifacimento e la sanificazione dei letti, avvengono durante il servizio coperto dalla predetta (dalle 7:00 alle 21:00). Controparte_4
Con riferimento a tali servizi ed a tale personale (ulteriore rispetto agli OSS e a disposizione degli infermieri), deve richiamarsi la già menzionata norma del D.M.739/1994 per la quale l'infermiere, oltre che occuparsi della “assistenza generale infermieristica” ma anche della “assistenza dei malati e dei
12 disabili di tutte le età”, deve altresì avvalersi di ogni ulteriore figura di supporto: “per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto”.
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Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate, visti i contrastanti precedenti richiamati da parte ricorrente e considerato che, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda e dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul fatto ininfluente che la P.A (…) non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, pare comunque inopportuno lasciare i turni notturni privi del servizio degli OSS.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 16.7.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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